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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 08/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4320 /2024 R.V.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. FLORE MARCO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso sito in Mortara, Via Bianchi n. 4;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Robbio, in data 19/03/1994, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Robbio alla Parte II, Serie A, n. 3, dell'anno 1994; separati consensualmente con verbale in data 21 gennaio 2010 e relativo decreto di omologa del
Tribunale di Vigevano del 2 febbraio 2010;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
21/03/1994 in Robbio – matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Robbio al n. 3, P II, serie A
• ordinare al Comune di Robbio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• Revocare ogni altra pattuizione prevista in sede di separazione ad accezione di quella relativa al mantenimento della figlia il padre si farà carico di corrispondere la somma Persona_1 di euro 500,00 mensili rivalutabili annualmente secondo il costo della vita oltre al 50% delle spese straordinarie giusto il protocollo del Tribunale di Pavia
• Dichiarare che i coniugi hanno già regolato ogni altra questione di carattere economico e nulla più pretendono l'uno dall'altro”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15.10.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti,
i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate
(decreto del Tribunale di Vigevano del 02.02.2010 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 21 gennaio
2010. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
da in Robbio il giorno 19/03/1994 (atto n. 3, parte II,
[...] Parte_2 serie A, anno 1994);
• ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
pag. 2 di 3 • omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 16.12.2024
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4320 /2024 R.V.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. FLORE MARCO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso sito in Mortara, Via Bianchi n. 4;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Robbio, in data 19/03/1994, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Robbio alla Parte II, Serie A, n. 3, dell'anno 1994; separati consensualmente con verbale in data 21 gennaio 2010 e relativo decreto di omologa del
Tribunale di Vigevano del 2 febbraio 2010;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
21/03/1994 in Robbio – matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Robbio al n. 3, P II, serie A
• ordinare al Comune di Robbio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• Revocare ogni altra pattuizione prevista in sede di separazione ad accezione di quella relativa al mantenimento della figlia il padre si farà carico di corrispondere la somma Persona_1 di euro 500,00 mensili rivalutabili annualmente secondo il costo della vita oltre al 50% delle spese straordinarie giusto il protocollo del Tribunale di Pavia
• Dichiarare che i coniugi hanno già regolato ogni altra questione di carattere economico e nulla più pretendono l'uno dall'altro”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15.10.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti,
i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate
(decreto del Tribunale di Vigevano del 02.02.2010 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 21 gennaio
2010. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
da in Robbio il giorno 19/03/1994 (atto n. 3, parte II,
[...] Parte_2 serie A, anno 1994);
• ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
pag. 2 di 3 • omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 16.12.2024
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3