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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 2536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2536 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G. 14244/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Fabio Freda
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Filomena Somma
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le congiunte note di trattazione scritta per l'udienza del 3.11.2025 depositate il 14.10.25;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “1. I coniugi vivranno separati;
2. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
3. La casa coniugale di
Roma, Via Poggi D'Oro nr. 10, con i beni e gli arredi ivi contenuti, verrà assegnata al marito, che ivi è rimasto ad abitare con la prole;
4. I figli minori e sono affidati ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori e saranno collocati presso il padre nella casa coniugale;
5. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avranno i figli con sé;
6. La madre corrisponderà al padre, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli, tutti non ancora autonomi,
l'importo di Euro 100,00. La medesima madre si impegna rivedere l'entità del proprio contributo quando avrà acquisito un'occupazione stabile o comunque un reddito adeguato. Il padre sarà tenuto al pagamento di tutte le spese di natura straordinaria. L'assegno unico e le deduzioni fiscali per i minori rimarranno a favore del padre;
7. Previo accordo con il padre, la madre potrà recarsi presso l'abitazione dei figli per un periodo di circa quattro giorni al mese, fatto salvo il diritto degli stessi di recarsi, in alternativa, presso il domicilio della madre sito in Montesilvano (PE), qualora ciò sia concordato tra le parti, per i figli minori, e compatibilmente con le esigenze con le esigenze dei ragazzi;
8. Durante le vacanze estive, i figli minori potranno trascorrere con la madre un periodo di almeno 30 giorni presso il domicilio della stessa, da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno;
9. Durante le vacanze natalizie i figli minori trascorreranno una settimana consecutiva con ciascun genitore, dal 25 al 31 dicembre e dal 1° al 6 gennaio, ad anni alterni. A tal proposito, poiché sinora i figli minori sono sempre rimasti a Roma durante le vacanze natalizie, qualora i medesimi non vogliano recarsi a Pescara dalla madre, sempre previo accordo con il padre, la madre stessa potrà recarsi presso l'abitazione dei figli per trascorrere con essi il periodo festivo di sua spettanza. Le vacanze pasquali saranno trascorse con i genitori sempre ad anni alterni. Le restanti festività e/o ponti verranno concordate di anno in anno rispettando in ogni caso il criterio dell'alternanza e della reciprocità, salva la possibilità di diverso e comune accordo tra i genitori;
10. Entrambi i coniugi si impegnano ad informare tempestivamente l'altro dei cambi di residenza o domicilio dei figli minori;
11. Entrambi i genitori dovranno sempre previamente informare l'altro genitore nel caso in cui vogliano portare i figli minori all'estero; 12. I genitori si impegnano a scambiarsi tempestivamente reciproche informazioni circa le esigenze mediche, eventualmente sopravvenute durante la permanenza presso ciascuno di loro. I genitori dovranno concordare invece tutte le cure mediche straordinarie di cui necessiteranno i figli, ed in particolare per i figli minori.
Comunque, in caso di malattia dei figli, la madre garantirà la propria presenza per provvedere all'accudimento ed all'assistenza dei figli medesimi alternativamente al padre. 13. I coniugi, infine, si rilasciano reciprocamente sin da ora il consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità dei figli minori” e i procuratori hanno concluso in conformità; visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità; che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...], coniugati in Roma il 19.6.1999, alle condizioni Parte_2 come integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999, atto n.00524, parte 2, serie
A01;
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 3.11.25
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G. 14244/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Fabio Freda
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Filomena Somma
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le congiunte note di trattazione scritta per l'udienza del 3.11.2025 depositate il 14.10.25;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “1. I coniugi vivranno separati;
2. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
3. La casa coniugale di
Roma, Via Poggi D'Oro nr. 10, con i beni e gli arredi ivi contenuti, verrà assegnata al marito, che ivi è rimasto ad abitare con la prole;
4. I figli minori e sono affidati ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori e saranno collocati presso il padre nella casa coniugale;
5. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avranno i figli con sé;
6. La madre corrisponderà al padre, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli, tutti non ancora autonomi,
l'importo di Euro 100,00. La medesima madre si impegna rivedere l'entità del proprio contributo quando avrà acquisito un'occupazione stabile o comunque un reddito adeguato. Il padre sarà tenuto al pagamento di tutte le spese di natura straordinaria. L'assegno unico e le deduzioni fiscali per i minori rimarranno a favore del padre;
7. Previo accordo con il padre, la madre potrà recarsi presso l'abitazione dei figli per un periodo di circa quattro giorni al mese, fatto salvo il diritto degli stessi di recarsi, in alternativa, presso il domicilio della madre sito in Montesilvano (PE), qualora ciò sia concordato tra le parti, per i figli minori, e compatibilmente con le esigenze con le esigenze dei ragazzi;
8. Durante le vacanze estive, i figli minori potranno trascorrere con la madre un periodo di almeno 30 giorni presso il domicilio della stessa, da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno;
9. Durante le vacanze natalizie i figli minori trascorreranno una settimana consecutiva con ciascun genitore, dal 25 al 31 dicembre e dal 1° al 6 gennaio, ad anni alterni. A tal proposito, poiché sinora i figli minori sono sempre rimasti a Roma durante le vacanze natalizie, qualora i medesimi non vogliano recarsi a Pescara dalla madre, sempre previo accordo con il padre, la madre stessa potrà recarsi presso l'abitazione dei figli per trascorrere con essi il periodo festivo di sua spettanza. Le vacanze pasquali saranno trascorse con i genitori sempre ad anni alterni. Le restanti festività e/o ponti verranno concordate di anno in anno rispettando in ogni caso il criterio dell'alternanza e della reciprocità, salva la possibilità di diverso e comune accordo tra i genitori;
10. Entrambi i coniugi si impegnano ad informare tempestivamente l'altro dei cambi di residenza o domicilio dei figli minori;
11. Entrambi i genitori dovranno sempre previamente informare l'altro genitore nel caso in cui vogliano portare i figli minori all'estero; 12. I genitori si impegnano a scambiarsi tempestivamente reciproche informazioni circa le esigenze mediche, eventualmente sopravvenute durante la permanenza presso ciascuno di loro. I genitori dovranno concordare invece tutte le cure mediche straordinarie di cui necessiteranno i figli, ed in particolare per i figli minori.
Comunque, in caso di malattia dei figli, la madre garantirà la propria presenza per provvedere all'accudimento ed all'assistenza dei figli medesimi alternativamente al padre. 13. I coniugi, infine, si rilasciano reciprocamente sin da ora il consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità dei figli minori” e i procuratori hanno concluso in conformità; visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità; che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...], coniugati in Roma il 19.6.1999, alle condizioni Parte_2 come integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999, atto n.00524, parte 2, serie
A01;
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 3.11.25
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi