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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/05/2025, n. 1725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1725 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott.ssa Martina Gasparini Consigliere
Avv. Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello n. 1008/24 R.G.
promossa da:
CF ); Parte_1 C.F._1
(CF ); Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Franco Stivanello Gussoni ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Venezia, Dorsoduro 3593;
appellanti
contro
:
CF ); Controparte_1 C.F._3
(CF ); CP_2 C.F._4
CF ); Controparte_3 C.F._5
(CF ; Controparte_4 C.F._6
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesca De Michiel e Manuele Baldissarutti ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Auronzo di Cadore (BL), Via Calvi 3;
appellati.
In punto a: appello avverso la sentenza n. 65/2024 del Tribunale di Belluno pubblicata il 7 febbraio 2024.
Conclusioni nell'interesse degli appellanti:
1 ) Nel merito: In riforma della sentenza del Tribunale di Belluno n. 65/24 del 30/1/2024, non notificata, accertarsi e dichiarare l'inesistenza dei diritto reale di servitù di passaggio ad uso collettivo o privato a favore di
[...]
, e sul fondo CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_5 di proprietà degli attori/appellanti di cui in narrativa, ordinando la cessazione di qualsivoglia turbativa ai legittimo esercizio dei diritto di proprietà da parte dei convenuti/appellati; 2) in via istruttoria subordinata: a) disporsi il completamento della Consulenza Tecnica d'Ufficio descrittiva ammessa in prime cure;
b) ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli (mantenendosi la numerazione che gli stessi avevano in prime cure): "6) Vero che sino al restauro con cambio di destinazione d'uso dei fabbricato ora denominato Tabià Manet lo stesso era una stalla con sovrastante fienile e l'accesso alla Piazzetta, che prima dei recupero urbanistico dei 1996 non vi era, era intercluso da un letamaio posto proprio di fronte a suddetto fabbricato e di pertinenza dello stesso"; "9) Vero che l'accesso al Tabià Manet avviene direttamente da Via Monte Civetta o dalla chiesetta, accessi ancor oggi presenti e chiaramente desumibili dalle planimetrie dei luoghi che si rammostrano ai teste sub doc. 7"; "10 bis) Vero che la conformazione attuale dei camminamenti e dei passaggi presenti sulla proprietà condominiale è presente solo dopo Pt_3
l'esecuzione dei piano di recupero degli immobili ivi presenti della fine degli anni '90 e in precedenza non vi erano tati camminamenti"; "11) Vero che Via dei Palui è stata creata dopo la realizzazione dei piano di recupero degli immobili di cui al doc., 10 di parte attrice negli anni 90"; "12) Vero che in corrispondenza dell'odierna piazzetta prima della realizzazione dei piano di recupero degli immobili di cui ai doc. 10 di parte attrice vi era uno stagno"; "13) Vero che dai 2009 quando mi trovo presso l'appartamento di proprietà dei sigg. e comunque presso il Condominio I Tabiai a Parte_1 Pt_2 CP_6 ho visto solo i sigg. e loro familiari e CP_1 CP_2 CP_3 Parte_4 ospiti attraversare io scoperto di proprietà condominiale del Condominio I Tabiai "15) Vero che prima del restauro del Tabià Manet gli utilizzatori dello stesso vi accedevano dal lato che dà sulla chiesetta e dal lato di Via Monte Civetta e che sul lato sud vi era un letamaio di grandi dimensioni frapposto allo scoperto dei Condominio i Tabiai" Si indicano a testi: e di Venezia, Testimone_1 Testimone_2
di Treviso, di Ginevra e Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
di Ginevra.
[...]
c) in ipotesi di ammissione del capitolato avversario, si chiede di essere ammessi a prova contraria, con i testi già indicati a prova diretta. 3} Spese del doppio grado rifuse.”
Conclusioni nell'interesse degli appellati:
-“ Nel merito: per tutte le ragioni esposte, attesa l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza, sia in fatto che in diritto, dei motivi di gravame ex adverso formulati, sia integralmente rigettato l'appello proposto e, per l'effetto, sia confermata la sentenza n. 65/2024 del Tribunale di Belluno;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, di entrambi i gradi di giudizio;
spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte appellante;
- in via istruttoria: in ipotesi di assunzione o rinnovazione dell'istruttoria ex adverso richiesta;
ferme le opposizioni formulate, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. di parte convenuta, a prova diretta e a prova contraria, con i testimoni indicati. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove”
Concisa esposizione delle
ragioni in fatto e diritto della decisione
1) I sigg.ri e , in qualità di proprietari Parte_1 Parte_2 dell'appartamento con annesso posto macchina siti in Via Pecol, Pecol Vecchio di Zoldo Alto, facenti parte del complesso immobiliare denominato Condominio I Tabiai, hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Belluno i sigg.ri
, , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 quali proprietari dei rispettivi appartamenti posti nell'immobile denominato Tabià Manet, sito in Pecol di Val di Zoldo Via Montecivetta n. 72, per chiedere l'accertamento dell'inesistenza della servitù di passaggio sui tre percorsi pedonali che attraversano la loro proprietà ( e ) e dal Tabià Parte_1 Pt_2
Manet (mappale 1075), conducono, rispettivamente, ai garages di pertinenza dei convenuti (mappale 997), alla chiesetta di Pecol e alla vicina piazzetta con parcheggio.
A seguito del posizionamento, nell'aprile 2017, da parte dei Signori CP_7
di una recinzione che precludeva l'accesso a tali percorsi pedonali, i
[...]
Signori , e Controparte_1 CP_2 Controparte_3 [...]
, lamentando di essere stati “spogliati” del possesso di tali CP_4 percorsi, promuovevano avanti il Tribunale di Belluno un giudizio possessorio, conclusosi con esito a loro favorevole (Trib. Belluno n. 409/2018 Rg e ordinanza n.1569/2019 confermata in sede di reclamo).
All'esito di tale giudizio, i Signori promuovevano avanti il Parte_5 medesimo Tribunale un'actio negatoria servitutis, con richiesta del risarcimento dei danni.
2. Si costituivano in giudizio i convenuti per contestare le pretese attoree, chiedendo il rigetto delle relative domande, eccependo l'esistenza di una servitù di uso pubblico e/o l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio sui predetti camminamenti.
3. Il Tribunale di Belluno, dopo aver esperito CTU, riconosceva che i camminamenti di cui si controverte che consentivano ai convenuti di raggiungere, fra l'altro anche le loro autorimesse, venendo dalle rispettive proprietà, potevano ritenersi gravati da servitù di uso pubblico, così riconoscendo il diritto dei convenuti di transitarvi, respingendo la domanda di risarcimento del danno e ponendo le spese legali e tecniche a carico di parte attrice.
4. Contro la sentenza n. 65/2024 del Tribunale di Belluno hanno interposto appello gli attori soccombenti in primo grado, deducendo tre motivi di impugnazione:
“1) Erronea ricostruzione dei luoghi e dei fatti di causa;
mancato assolvimento dell'onere della prova ex art. 2697 cc circa l'esistenza di pregressi camminamenti coincidenti con i percorsi attuali oggetto di causa;
2) Ancora errata ricostruzione dei fatti e dei luoghi di causa, segnatamente sotto il profilo dell'inesistenza di ipotetici camminamenti apparenti (art. 1061 cc) anteriormente alla realizzazione del piano di recupero;
3) Ancora erronea ricostruzione del fatto;
violazione dell'art. 1158 cc per insussistenza del requisito temporale ai fini dell'usucapione; mancata applicazione dell'art. 1167 cc in tema di interruzione del possesso”.
Parte appellante critica, in primo luogo, la CTU espletata in primo grado, le cui conclusioni sono state recepite nella sentenza impugnata.
Rileva che il possesso ventennale ai fini dell'usucapione è stato interrotto dal 2007 al 2010 e in precedenza tra il 1997 e il 1999, sicchè non sarebbe maturato il periodo temporale richiesto ai fini dell'usucapione di un diritto immobiliare di servitù pubblica o privata.
Sostiene altresì, che la CTU e le dichiarazioni rese dagli informatori in sede possessoria non hanno fornito prova certa che gli attuali camminamenti coincidano con quelli storici anteriori al 1997, mentre gli appellanti con il rogito di acquisto avrebbero acquisito la proprietà del loro immobile con le relative aree scoperte intersecate dai camminamenti.
5. Si sono costituiti in giudizio i convenuti vittoriosi in primo grado, chiedendo la reiezione dell'appello e la conferma dell'appellata sentenza.
6. L'appello è infondato. La CTU ha evidenziato che l'immobile di proprietà degli attori, facente attualmente parte del Condominio “I Tabiai”, ha formato oggetto di una ristrutturazione che ha interessato anche altri due fabbricati, sempre insistenti sul mappale 986, nell'ambito di un progetto di riqualificazione urbanistica dell'area.
Si è trattato del piano di recupero di vecchi fabbricati rurali ad uso stalla con fienile e una vecchia abitazione rurale, concessionato in data 10.6.1996, il quale ha consentito di poter ristrutturare gli immobili mantenendo tutti gli aspetti estetici degli impianti originari, i sedimi, il pietrame delle murature, il legno delle facciate, le coperture in legno, le rampe di accesso ai fienili con i relativi sottopassi.
Sono stati previsti anche spazi aperti alla fruizione pubblica, ceduti al CP_8
Successivamente è stato ristrutturato anche il fabbricato mappale 1075 di proprietà dei convenuti.
Sono stati altresì realizzati dei camminamenti che consentivano il passaggio attraverso il comparto “così da collegare tutti gli spazi esterni tra i fabbricati e le aree esterne al comparto, come la strada pubblica, i parcheggi privati” (pagg. 4 e 5 CTU).
Il perito dell'ufficio ha verificato che i convenuti, raggiunta la strada pubblica, potevano poi percorrere i camminamenti del comparto fino alle loro autorimesse, posizionati oltre il comparto medesimo, procedendo diritto, senza dover percorrere la strada pubblica semicircolare e quindi più lunga.
I camminamenti corrispondono, secondo il CTU, ai precedenti viottoli che congiungevano i fienili e le stalle con la via pubblica ed erano percorribili da chiunque da tempo immemorabile.
7. Sulla scorta delle risultanze peritali, va condivisa la valutazione operata dal tribunale, che ha ritenuto che i camminamenti predetti risultano gravati, da tempo immemorabile, da una servitù di passaggio ad uso pubblico, non assumendo pertanto alcuna rilevanza le interruzioni temporali eccepite da parte appellante, dovute per altro alle esigenze dei lavori di cantiere, che per ragioni di sicurezza hanno dovuto sospendere il passaggio pubblico per riservarlo temporaneamente alle imprese esecutrici dei lavori.
8. Le servitù di uso pubblico, in questo caso di passaggio, vengono, invero, costituite per soddisfare un'esigenza di carattere generale diretta a realizzare un fine di pubblico interesse e consistono in un peso posto a carico della proprietà privata, ma a favore di soggetti che si identificano in una collettività di persone. Nel caso che ci occupa non vi è stato un atto istitutivo della servitù di passaggio, ma l'uso protratto da tempo immemorabile da parte della comunità locale ha costituito il diritto, soddisfacendo il passaggio una finalità di pubblico interesse, cioè la costituzione di una viabilità pedonale pubblica su camminamenti di proprietà privata, rendendolo così raggiungibili da tutti i singoli edifici e collegandoli alla rete stradale pubblica.
9. Alla reiezione dei motivi di appello consegue la conferma dell'appellata sentenza. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base del DM 55/14 e novellazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando respinge l'appello e conferma l'appellata sentenza come da motivazione.
Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado che vengono quantificate in € 7.500,00, oltre a spese generali 15%, CPA 4% ed IVA di legge.
Dà atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 con riguardo all'appellante. Così deciso in Venezia, lì 7 maggio 2025.
Il Presidente Dottor Enrico Schiavon
Il Giudice Ausiliario Avv. Loretta Lenzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott.ssa Martina Gasparini Consigliere
Avv. Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello n. 1008/24 R.G.
promossa da:
CF ); Parte_1 C.F._1
(CF ); Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Franco Stivanello Gussoni ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Venezia, Dorsoduro 3593;
appellanti
contro
:
CF ); Controparte_1 C.F._3
(CF ); CP_2 C.F._4
CF ); Controparte_3 C.F._5
(CF ; Controparte_4 C.F._6
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesca De Michiel e Manuele Baldissarutti ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Auronzo di Cadore (BL), Via Calvi 3;
appellati.
In punto a: appello avverso la sentenza n. 65/2024 del Tribunale di Belluno pubblicata il 7 febbraio 2024.
Conclusioni nell'interesse degli appellanti:
1 ) Nel merito: In riforma della sentenza del Tribunale di Belluno n. 65/24 del 30/1/2024, non notificata, accertarsi e dichiarare l'inesistenza dei diritto reale di servitù di passaggio ad uso collettivo o privato a favore di
[...]
, e sul fondo CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_5 di proprietà degli attori/appellanti di cui in narrativa, ordinando la cessazione di qualsivoglia turbativa ai legittimo esercizio dei diritto di proprietà da parte dei convenuti/appellati; 2) in via istruttoria subordinata: a) disporsi il completamento della Consulenza Tecnica d'Ufficio descrittiva ammessa in prime cure;
b) ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli (mantenendosi la numerazione che gli stessi avevano in prime cure): "6) Vero che sino al restauro con cambio di destinazione d'uso dei fabbricato ora denominato Tabià Manet lo stesso era una stalla con sovrastante fienile e l'accesso alla Piazzetta, che prima dei recupero urbanistico dei 1996 non vi era, era intercluso da un letamaio posto proprio di fronte a suddetto fabbricato e di pertinenza dello stesso"; "9) Vero che l'accesso al Tabià Manet avviene direttamente da Via Monte Civetta o dalla chiesetta, accessi ancor oggi presenti e chiaramente desumibili dalle planimetrie dei luoghi che si rammostrano ai teste sub doc. 7"; "10 bis) Vero che la conformazione attuale dei camminamenti e dei passaggi presenti sulla proprietà condominiale è presente solo dopo Pt_3
l'esecuzione dei piano di recupero degli immobili ivi presenti della fine degli anni '90 e in precedenza non vi erano tati camminamenti"; "11) Vero che Via dei Palui è stata creata dopo la realizzazione dei piano di recupero degli immobili di cui al doc., 10 di parte attrice negli anni 90"; "12) Vero che in corrispondenza dell'odierna piazzetta prima della realizzazione dei piano di recupero degli immobili di cui ai doc. 10 di parte attrice vi era uno stagno"; "13) Vero che dai 2009 quando mi trovo presso l'appartamento di proprietà dei sigg. e comunque presso il Condominio I Tabiai a Parte_1 Pt_2 CP_6 ho visto solo i sigg. e loro familiari e CP_1 CP_2 CP_3 Parte_4 ospiti attraversare io scoperto di proprietà condominiale del Condominio I Tabiai "15) Vero che prima del restauro del Tabià Manet gli utilizzatori dello stesso vi accedevano dal lato che dà sulla chiesetta e dal lato di Via Monte Civetta e che sul lato sud vi era un letamaio di grandi dimensioni frapposto allo scoperto dei Condominio i Tabiai" Si indicano a testi: e di Venezia, Testimone_1 Testimone_2
di Treviso, di Ginevra e Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
di Ginevra.
[...]
c) in ipotesi di ammissione del capitolato avversario, si chiede di essere ammessi a prova contraria, con i testi già indicati a prova diretta. 3} Spese del doppio grado rifuse.”
Conclusioni nell'interesse degli appellati:
-“ Nel merito: per tutte le ragioni esposte, attesa l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza, sia in fatto che in diritto, dei motivi di gravame ex adverso formulati, sia integralmente rigettato l'appello proposto e, per l'effetto, sia confermata la sentenza n. 65/2024 del Tribunale di Belluno;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, di entrambi i gradi di giudizio;
spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte appellante;
- in via istruttoria: in ipotesi di assunzione o rinnovazione dell'istruttoria ex adverso richiesta;
ferme le opposizioni formulate, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. di parte convenuta, a prova diretta e a prova contraria, con i testimoni indicati. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove”
Concisa esposizione delle
ragioni in fatto e diritto della decisione
1) I sigg.ri e , in qualità di proprietari Parte_1 Parte_2 dell'appartamento con annesso posto macchina siti in Via Pecol, Pecol Vecchio di Zoldo Alto, facenti parte del complesso immobiliare denominato Condominio I Tabiai, hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Belluno i sigg.ri
, , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 quali proprietari dei rispettivi appartamenti posti nell'immobile denominato Tabià Manet, sito in Pecol di Val di Zoldo Via Montecivetta n. 72, per chiedere l'accertamento dell'inesistenza della servitù di passaggio sui tre percorsi pedonali che attraversano la loro proprietà ( e ) e dal Tabià Parte_1 Pt_2
Manet (mappale 1075), conducono, rispettivamente, ai garages di pertinenza dei convenuti (mappale 997), alla chiesetta di Pecol e alla vicina piazzetta con parcheggio.
A seguito del posizionamento, nell'aprile 2017, da parte dei Signori CP_7
di una recinzione che precludeva l'accesso a tali percorsi pedonali, i
[...]
Signori , e Controparte_1 CP_2 Controparte_3 [...]
, lamentando di essere stati “spogliati” del possesso di tali CP_4 percorsi, promuovevano avanti il Tribunale di Belluno un giudizio possessorio, conclusosi con esito a loro favorevole (Trib. Belluno n. 409/2018 Rg e ordinanza n.1569/2019 confermata in sede di reclamo).
All'esito di tale giudizio, i Signori promuovevano avanti il Parte_5 medesimo Tribunale un'actio negatoria servitutis, con richiesta del risarcimento dei danni.
2. Si costituivano in giudizio i convenuti per contestare le pretese attoree, chiedendo il rigetto delle relative domande, eccependo l'esistenza di una servitù di uso pubblico e/o l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio sui predetti camminamenti.
3. Il Tribunale di Belluno, dopo aver esperito CTU, riconosceva che i camminamenti di cui si controverte che consentivano ai convenuti di raggiungere, fra l'altro anche le loro autorimesse, venendo dalle rispettive proprietà, potevano ritenersi gravati da servitù di uso pubblico, così riconoscendo il diritto dei convenuti di transitarvi, respingendo la domanda di risarcimento del danno e ponendo le spese legali e tecniche a carico di parte attrice.
4. Contro la sentenza n. 65/2024 del Tribunale di Belluno hanno interposto appello gli attori soccombenti in primo grado, deducendo tre motivi di impugnazione:
“1) Erronea ricostruzione dei luoghi e dei fatti di causa;
mancato assolvimento dell'onere della prova ex art. 2697 cc circa l'esistenza di pregressi camminamenti coincidenti con i percorsi attuali oggetto di causa;
2) Ancora errata ricostruzione dei fatti e dei luoghi di causa, segnatamente sotto il profilo dell'inesistenza di ipotetici camminamenti apparenti (art. 1061 cc) anteriormente alla realizzazione del piano di recupero;
3) Ancora erronea ricostruzione del fatto;
violazione dell'art. 1158 cc per insussistenza del requisito temporale ai fini dell'usucapione; mancata applicazione dell'art. 1167 cc in tema di interruzione del possesso”.
Parte appellante critica, in primo luogo, la CTU espletata in primo grado, le cui conclusioni sono state recepite nella sentenza impugnata.
Rileva che il possesso ventennale ai fini dell'usucapione è stato interrotto dal 2007 al 2010 e in precedenza tra il 1997 e il 1999, sicchè non sarebbe maturato il periodo temporale richiesto ai fini dell'usucapione di un diritto immobiliare di servitù pubblica o privata.
Sostiene altresì, che la CTU e le dichiarazioni rese dagli informatori in sede possessoria non hanno fornito prova certa che gli attuali camminamenti coincidano con quelli storici anteriori al 1997, mentre gli appellanti con il rogito di acquisto avrebbero acquisito la proprietà del loro immobile con le relative aree scoperte intersecate dai camminamenti.
5. Si sono costituiti in giudizio i convenuti vittoriosi in primo grado, chiedendo la reiezione dell'appello e la conferma dell'appellata sentenza.
6. L'appello è infondato. La CTU ha evidenziato che l'immobile di proprietà degli attori, facente attualmente parte del Condominio “I Tabiai”, ha formato oggetto di una ristrutturazione che ha interessato anche altri due fabbricati, sempre insistenti sul mappale 986, nell'ambito di un progetto di riqualificazione urbanistica dell'area.
Si è trattato del piano di recupero di vecchi fabbricati rurali ad uso stalla con fienile e una vecchia abitazione rurale, concessionato in data 10.6.1996, il quale ha consentito di poter ristrutturare gli immobili mantenendo tutti gli aspetti estetici degli impianti originari, i sedimi, il pietrame delle murature, il legno delle facciate, le coperture in legno, le rampe di accesso ai fienili con i relativi sottopassi.
Sono stati previsti anche spazi aperti alla fruizione pubblica, ceduti al CP_8
Successivamente è stato ristrutturato anche il fabbricato mappale 1075 di proprietà dei convenuti.
Sono stati altresì realizzati dei camminamenti che consentivano il passaggio attraverso il comparto “così da collegare tutti gli spazi esterni tra i fabbricati e le aree esterne al comparto, come la strada pubblica, i parcheggi privati” (pagg. 4 e 5 CTU).
Il perito dell'ufficio ha verificato che i convenuti, raggiunta la strada pubblica, potevano poi percorrere i camminamenti del comparto fino alle loro autorimesse, posizionati oltre il comparto medesimo, procedendo diritto, senza dover percorrere la strada pubblica semicircolare e quindi più lunga.
I camminamenti corrispondono, secondo il CTU, ai precedenti viottoli che congiungevano i fienili e le stalle con la via pubblica ed erano percorribili da chiunque da tempo immemorabile.
7. Sulla scorta delle risultanze peritali, va condivisa la valutazione operata dal tribunale, che ha ritenuto che i camminamenti predetti risultano gravati, da tempo immemorabile, da una servitù di passaggio ad uso pubblico, non assumendo pertanto alcuna rilevanza le interruzioni temporali eccepite da parte appellante, dovute per altro alle esigenze dei lavori di cantiere, che per ragioni di sicurezza hanno dovuto sospendere il passaggio pubblico per riservarlo temporaneamente alle imprese esecutrici dei lavori.
8. Le servitù di uso pubblico, in questo caso di passaggio, vengono, invero, costituite per soddisfare un'esigenza di carattere generale diretta a realizzare un fine di pubblico interesse e consistono in un peso posto a carico della proprietà privata, ma a favore di soggetti che si identificano in una collettività di persone. Nel caso che ci occupa non vi è stato un atto istitutivo della servitù di passaggio, ma l'uso protratto da tempo immemorabile da parte della comunità locale ha costituito il diritto, soddisfacendo il passaggio una finalità di pubblico interesse, cioè la costituzione di una viabilità pedonale pubblica su camminamenti di proprietà privata, rendendolo così raggiungibili da tutti i singoli edifici e collegandoli alla rete stradale pubblica.
9. Alla reiezione dei motivi di appello consegue la conferma dell'appellata sentenza. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base del DM 55/14 e novellazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando respinge l'appello e conferma l'appellata sentenza come da motivazione.
Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado che vengono quantificate in € 7.500,00, oltre a spese generali 15%, CPA 4% ed IVA di legge.
Dà atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 con riguardo all'appellante. Così deciso in Venezia, lì 7 maggio 2025.
Il Presidente Dottor Enrico Schiavon
Il Giudice Ausiliario Avv. Loretta Lenzi