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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/03/2025, n. 2835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2835 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, Dr. Paolo Mormile, all'udienza del 05/03/2025, in presenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 32059 R.G. degli Affari Civili contenziosi, dell'anno 2024 e vertente
TRA
(01/08/1971), rappresentata e difesa, per procura in calce al Parte_1 ricorso, dall'avv. Ferrari Morandi Ester;
(RICORRENTE)
E
, in persona del Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore;
(RESISTENTE CONTUMACE)
*****
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in cancelleria, ritualmente notificato, parte ricorrente, contestando le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. svoltosi inter-partes, iscritto al n. R.G. 5067/2024, affermava che il CTU della fase di ATP aveva depositato la relazione definitiva formulando le seguenti conclusioni: “-la sig.ra invalida civile nella misura del 76% a decorrere dal 01/09/2022, non si Parte_1 trova nelle condizioni previste dall'art. 12, Legge n. 118/1971 del 30.03.1971; -la sig.ra invalida civile nella misura del 76% a decorrere dal 01/09/2022, si trova
Parte_1 nelle condizioni previste dall'art. 80, comma 3, legge n. 388/2000 (maggiorazione contributiva); -la sig.ra invalida civile nella misura del 76% a decorrere
Parte_1 dal 01/09/2022, si trova nelle condizioni previste dall'art. 6, D.M. 01/02/1991 nonché art. 5, comma 4, legge n. 407/1990 (esenzione tickets sanitari); -la sig.ra
Parte_1 invalida civile nella misura del 76% a decorrere dal 01/09/2022, si trova nelle condizioni previste ex art. 7, D. Lgs n. 119/2011 (congedo speciale per cure); -la sig.ra
Parte_1 ha i requisiti stabiliti dalla Legge del 05.02.1992 n. 104, articolo 3, comma 3
[...]
(handicap grave) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (17/03/2022).” In data 09.08.2024 veniva depositata in cancelleria del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, la contestazione ex comma 4 art. 445 bis c.p.c. Nel presente giudizio si richiede, esaminati gli atti ed i documenti di causa, sottoposta la sig.ra a visita ed agli eventuali accertamenti specialistici, tenuto conto Parte_1 delle infermità denunziate o comunque evidenziate nel corso della procedura amministrativa, che il C.T.U. medico-legale dica se la ricorrente, all'epoca della domanda amministrativa o in epoca successiva, presenti un quadro di permanente inabilità lavorativa tale da configurare il diritto alla corresponsione della pensione d'inabilità, prevista dall'art. 12 della legge n. 118/1971. Instauratosi il contraddittorio, l' restava contumace malgrado la rituale vocatio in ius. CP_1
Il Giudice del lavoro, all'esito della consulenza tecnica medico-legale svoltasi sulla persona dell'assicurato, ritiene che il ricorso vada rigettato essendo risultato che sig.ra Parte_1
non presenta un quadro medico-legale di permanente inabilità lavorativa tale da
[...] configurare il diritto alla corresponsione della pensione d'inabilità, prevista dall'art. 12 della legge n. 118/1971. Dichiara irripetibili per legge le spese processuali ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
PQM
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: 1) all'esito della consulenza medico-legale, ritiene che non possa riconoscersi, in favore del ricorrente, sig.ra , una permanente inabilità lavorativa tale da configurare Parte_1 il diritto alla corresponsione della pensione d'inabilità, prevista dall'art. 12 della legge n. 118/1971;
2) pone a carico dell' , le spese di CTU CP_1 Controparte_1 liquidate come da separato provvedimento;
3) dichiara irripetibili le spese processuali poiché la ricorrente risulta titolare di un reddito inferiore a quello della soglia di esenzione di cui all'art. 42, comma 2, legge n. 326/2003;
4) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
Roma, 05/03/2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, Dr. Paolo Mormile, all'udienza del 05/03/2025, in presenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 32059 R.G. degli Affari Civili contenziosi, dell'anno 2024 e vertente
TRA
(01/08/1971), rappresentata e difesa, per procura in calce al Parte_1 ricorso, dall'avv. Ferrari Morandi Ester;
(RICORRENTE)
E
, in persona del Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore;
(RESISTENTE CONTUMACE)
*****
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in cancelleria, ritualmente notificato, parte ricorrente, contestando le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. svoltosi inter-partes, iscritto al n. R.G. 5067/2024, affermava che il CTU della fase di ATP aveva depositato la relazione definitiva formulando le seguenti conclusioni: “-la sig.ra invalida civile nella misura del 76% a decorrere dal 01/09/2022, non si Parte_1 trova nelle condizioni previste dall'art. 12, Legge n. 118/1971 del 30.03.1971; -la sig.ra invalida civile nella misura del 76% a decorrere dal 01/09/2022, si trova
Parte_1 nelle condizioni previste dall'art. 80, comma 3, legge n. 388/2000 (maggiorazione contributiva); -la sig.ra invalida civile nella misura del 76% a decorrere
Parte_1 dal 01/09/2022, si trova nelle condizioni previste dall'art. 6, D.M. 01/02/1991 nonché art. 5, comma 4, legge n. 407/1990 (esenzione tickets sanitari); -la sig.ra
Parte_1 invalida civile nella misura del 76% a decorrere dal 01/09/2022, si trova nelle condizioni previste ex art. 7, D. Lgs n. 119/2011 (congedo speciale per cure); -la sig.ra
Parte_1 ha i requisiti stabiliti dalla Legge del 05.02.1992 n. 104, articolo 3, comma 3
[...]
(handicap grave) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (17/03/2022).” In data 09.08.2024 veniva depositata in cancelleria del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, la contestazione ex comma 4 art. 445 bis c.p.c. Nel presente giudizio si richiede, esaminati gli atti ed i documenti di causa, sottoposta la sig.ra a visita ed agli eventuali accertamenti specialistici, tenuto conto Parte_1 delle infermità denunziate o comunque evidenziate nel corso della procedura amministrativa, che il C.T.U. medico-legale dica se la ricorrente, all'epoca della domanda amministrativa o in epoca successiva, presenti un quadro di permanente inabilità lavorativa tale da configurare il diritto alla corresponsione della pensione d'inabilità, prevista dall'art. 12 della legge n. 118/1971. Instauratosi il contraddittorio, l' restava contumace malgrado la rituale vocatio in ius. CP_1
Il Giudice del lavoro, all'esito della consulenza tecnica medico-legale svoltasi sulla persona dell'assicurato, ritiene che il ricorso vada rigettato essendo risultato che sig.ra Parte_1
non presenta un quadro medico-legale di permanente inabilità lavorativa tale da
[...] configurare il diritto alla corresponsione della pensione d'inabilità, prevista dall'art. 12 della legge n. 118/1971. Dichiara irripetibili per legge le spese processuali ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
PQM
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: 1) all'esito della consulenza medico-legale, ritiene che non possa riconoscersi, in favore del ricorrente, sig.ra , una permanente inabilità lavorativa tale da configurare Parte_1 il diritto alla corresponsione della pensione d'inabilità, prevista dall'art. 12 della legge n. 118/1971;
2) pone a carico dell' , le spese di CTU CP_1 Controparte_1 liquidate come da separato provvedimento;
3) dichiara irripetibili le spese processuali poiché la ricorrente risulta titolare di un reddito inferiore a quello della soglia di esenzione di cui all'art. 42, comma 2, legge n. 326/2003;
4) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
Roma, 05/03/2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile