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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 19/11/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 857/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 857/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Piredda Andrea
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) RESISTENTE contumace CP_1 C.F._2
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Oggetto: scioglimento del matrimonio
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
La sola parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni di seguito ritrascritte:
“Preso atto del passaggio in giudicato della sentenza parziale n. 357/2024 che ha pronunciato la separazione, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in Parte_1 CP_1 data 01.10.2022, celebrato in Selargius e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune, Atto n. 16, Parte I, Anno 2022 e ordinare al Comune di Selargius di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Con vittoria di spese e competenze di causa da corrispondere all'Erario in quanto la ricorrente è ammessa al beneficio del P.S.S.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio civile in data 01.10.2022 in Selargius, con Parte_1 CP_1 atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto comune, Atto n. 16, Parte I, Anno 2022.
Dall'unione dei coniugi non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 26.6.2024 ha chiesto pronunciarsi la separazione dal Parte_1 marito e contestualmente la pronunci di divorzio. Il convenuto non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione, la causa è stata rimessa sul ruolo per la pronuncia di divorzio.
La domanda di divorzio avanzata dalla ricorrente è fondata e deve essere accolta. La sentenza di separazione è passata in giudicato;
sono trascorsi 12 mesi dalla prima udienza;
il convenuto, contumace, non ha frapposto la sussistenza di alcuna circostanza impeditiva ed ostativa, con la conseguenza che deve ritenersi che la situazione di assenza di comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia proseguita ininterrotta dalla autorizzazione a vivere separati e che, in ogni caso, la comunione non sia stata mai ricostituita. Dalla relata di notifica del ricorso introduttivo risulta che il convenuto risieda stabilmente in altra regione rispetto alla ricorrente.
I presupposti per la pronuncia di divorzio risultano pertanto pienamente verificati.
SULLE SPESE PROCESSUALI
Nulla deve infine disporsi in ordine alle spese processuali, dovendosi considerare la natura necessaria del presente procedimento, la contumacia della parte convenuta, nonché l'assenza di attività istruttoria.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 857/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e , che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio civile in data 01.10.2022 in Selargius, con atto trascritto nei
Registri degli atti di matrimonio del predetto comune, Atto n. 16, Parte I, Anno 2022.
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
3. Dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
Così deciso il 19.11.2025 nella camera di consiglio della sezione civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Vercelli.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST. dott.ssa Michela Tamagnone dott.ssa Simona Francese
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 857/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Piredda Andrea
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) RESISTENTE contumace CP_1 C.F._2
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Oggetto: scioglimento del matrimonio
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
La sola parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni di seguito ritrascritte:
“Preso atto del passaggio in giudicato della sentenza parziale n. 357/2024 che ha pronunciato la separazione, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in Parte_1 CP_1 data 01.10.2022, celebrato in Selargius e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune, Atto n. 16, Parte I, Anno 2022 e ordinare al Comune di Selargius di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Con vittoria di spese e competenze di causa da corrispondere all'Erario in quanto la ricorrente è ammessa al beneficio del P.S.S.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio civile in data 01.10.2022 in Selargius, con Parte_1 CP_1 atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto comune, Atto n. 16, Parte I, Anno 2022.
Dall'unione dei coniugi non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 26.6.2024 ha chiesto pronunciarsi la separazione dal Parte_1 marito e contestualmente la pronunci di divorzio. Il convenuto non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione, la causa è stata rimessa sul ruolo per la pronuncia di divorzio.
La domanda di divorzio avanzata dalla ricorrente è fondata e deve essere accolta. La sentenza di separazione è passata in giudicato;
sono trascorsi 12 mesi dalla prima udienza;
il convenuto, contumace, non ha frapposto la sussistenza di alcuna circostanza impeditiva ed ostativa, con la conseguenza che deve ritenersi che la situazione di assenza di comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia proseguita ininterrotta dalla autorizzazione a vivere separati e che, in ogni caso, la comunione non sia stata mai ricostituita. Dalla relata di notifica del ricorso introduttivo risulta che il convenuto risieda stabilmente in altra regione rispetto alla ricorrente.
I presupposti per la pronuncia di divorzio risultano pertanto pienamente verificati.
SULLE SPESE PROCESSUALI
Nulla deve infine disporsi in ordine alle spese processuali, dovendosi considerare la natura necessaria del presente procedimento, la contumacia della parte convenuta, nonché l'assenza di attività istruttoria.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 857/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e , che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio civile in data 01.10.2022 in Selargius, con atto trascritto nei
Registri degli atti di matrimonio del predetto comune, Atto n. 16, Parte I, Anno 2022.
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
3. Dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
Così deciso il 19.11.2025 nella camera di consiglio della sezione civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Vercelli.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST. dott.ssa Michela Tamagnone dott.ssa Simona Francese
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