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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/11/2025, n. 3600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3600 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPV BBLICA NA
N. R.G. 6263/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AR Troisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6263/2021 promossa da:
(P.IVA P.IVA 1 ), con il patrocinio Parte 1
dell'avv. Alessandro Ciotola
APPELLANTE
CONTRO CP 1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Vitale e Giuseppe Armenante
APPELLATO
(c.f. Controparte 2
P.IVA 2 ) in persona del Prefetto p.t.
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dall' Parte 1
(d'ora in poi a.d.e.r.) nei confronti di CP 1 e della Controparte_2 […] con riferimento alla sentenza n. 999/2021 del Giudice di Pace di
Cava de' Tirreni, depositata il 24/06/2021.
In primo grado CP 1 aveva impugnato l'estratto di ruolo unitamente alla cartella di pagamento n. 10020130012453438000 di euro 4370,71, riguardante omesso pagamento di contravvenzioni al c.d.s. elevate dalla Controparte_2 eccependo l'omessa notifica della stessa e la conseguente prescrizione quinquennale del relativo credito.
Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado ha accolto la domanda e per l'effetto annullato la cartella.
In particolare, il giudice a quo, dopo aver preliminarmente dichiarato l'ammissibilità della proposta impugnazione, ha affermato che l'ente impositore el CP_3 non avessero dato prova né della notifica dei verbali né di successivi atti interruttivi della prescrizione quinquennale, con conseguente estinzione del credito.
In questa sede l'appellante ha chiesto la riforma della decisione impugnata per non avere il giudice a quo correttamente valutato la documentazione dalla stessa debitamente prodotta in primo grado e non validamente disconosciuta dalla controparte, comprovante la rituale notifica della cartella oggetto di impugnazione oltre che dei successivi atti interruttivi, con conseguente interruzione del termine di prescrizione e di inammissibilità delle domande proposte da CP 1
Con comparsa di costituzione del 14/03/2022 l'odierna parte appellata chiedeva, preliminarmente, dichiarare ai sensi dell'art. 342 c.p.c., inammissibile l'appello proposto e, comunque, la conferma della decisione del giudice di primedall' Parte 1
cure.
Ancorchè ritualmente evocato in giudizio, l'ente impositore Controparte_2 rimaneva contumace.
In via preliminare, relativamente all'eccezione avanzata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. dalla parte appellata, va confermata l'ammissibilità della proposta impugnazione atteso che, per consolidato orientamento di legittimità, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (si veda
Cass. Sez. Un., sent. n. 12587/2019; Cass., Sez. Un. Sent. n. 27199/2017), non occorrendo, di contro, l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (si veda Cass. Sez. Un., sent. n.
12587/2019). Nel caso di specie risulta, quindi, rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., per come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, con conseguente ammissibilità del gravame.
Passando al merito dell'odierno giudizio, l'appello merita accoglimento.
Invero, in merito alla questione della sussistenza dell'interesse ad agire nel caso di impugnazione cd. recuperatoria del ruolo (ossia quando l'attore impugna il ruolo eccedendo omessa o irregolare notifica della cartella in esso contenuta), con sentenza n. 19074/15 le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano statuito che il contribuente potesse impugnare la cartella di pagamento della quale, a causa dell'invalidità della relativa notifica, fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione.
A ciò secondo la Corte - non sarebbe stata ostativa l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata imporrebbe di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato (impugnabilità prevista da tale norma) non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluderebbe la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione (cfr. Cass. 19704/15).
Di contro si osserva che, secondo condivisa e oramai univoca giurisprudenza di legittimità,
l'interesse ad agire, costituendo una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice;
in particolare, nell'azione di mero accertamento l'interesse ad agire presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza (cfr. Cass. n. 11536/06).
In altri termini, l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire (Cass. n. 2057/2019).
In questo contesto di obiettiva incertezza è intervenuto il legislatore con il d.l. 146/21
(convertito nella legge 215/2021), il quale all'articolo 3 bis (rubricato proprio "non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti l'impugnabilità del ruolo"), ha introdotto il comma
4 bis in seno all'articolo 12 del d.p.r. numero 602/1972. Tale disposizione prevede che
"l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione al ruolo possa derivare un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Il d.l. n. 146/21 stabilisce, dunque, che la diretta impugnazione della cartella di cui si assume l'invalida o omessa notificazione è ammessa nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio qualificato e tassativamente tipizzato dall'individuazione di tre precise casistiche, ossia il danno collegato alla partecipazione a una procedura di appalto, le segnalazioni da parte degli enti pubblici e la perdita di benefici nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Ne deriva che l'interesse ad agire si presenta concreto e attuale solo nei casi previsti dalla novella, in quanto integranti un pregiudizio certo ed immediato per il contribuente giustificativo di una anticipazione della tutela giurisdizionale.
Viceversa, al di fuori dei casi espressamente previsti dal legislatore il contribuente non riceve pregiudizio alcuno dalla sussistenza di un ruolo esattoriale contenuto in un estratto e l'interesse ad agire si potrà concretizzare solo con l'emissione di un successivo atto cautelare o esecutivo da parte dell'agente di riscossione.
In questo modo si è esclusa la illimitata impugnabilità, da parte del debitore, del ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante.
Tale conclusione è stata confermata con la recente decisione a Sezioni Unite n.
26283/2022, con la quale la Corte di Cassazione ha affermato che l'art. 3 bis del d.l. n. 146/2021 "si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata"
e che, sotto un diverso profilo, sono manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale della novella, non essendo manifestamente irragionevole e rientrando nella discrezionalità del legislatore la possibilità di limitare l'impugnazione di atti impositivi risalenti nel tempo e non integranti un pregiudizio concreto e attuale per il contribuente.
A tale conclusione la Suprema Corte è pervenuta richiamando sia i lavori preparatori della novella legislativa (con i quali è stata sottolineata la volontà di "fronteggiare le impugnazioni avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese": Cass. civ. n.
26283/2022, pag. 17), sia la finalità di pervenire a una riduzione del contenzioso;
ciò anche alla luce della consapevolezza, richiamata dalla giurisprudenza costituzionale e condivisa da questo magistrato, che, “a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera" (cfr. Corte Cost. n.
77/2018).
Né tanto meno, l'inammissibilità della domanda potrebbe costituire oggetto di formazione di giudicato implicito, come prospettato dalla parte appellante nelle note conclusionali depositate il 22/04/2025, laddove si consideri che, pur risultando pacifico che «... In tema di giudicato implicito, la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nel merito, onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso - tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità – il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio..." (Cass. Civ. ord. n. 28859/2025 che richiama Sent. Cass. Civ. SS. UU. n.
24172/2025) "... a tale regola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi a questioni "fondanti"
(la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una “ragione più liquida", inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata.». Le violazioni che evocano una patologia di questo tipo riguardano: a) il difetto di legitimatio ad causam (Cass. n. 23568/2011; Cass. 24483/2013; Cass. n. 25906/2017;
Cass., S.U., n. 7925/2019); b) il difetto di interesse ad agire (Cass. n. 3330 del 2002; Cass.
n. 19268/2016); c) il difetto RAGIONE_SOCIALE condizioni di proponibilità dell'azione
(Cass. n. 2678/1999; Ca ss. 4553/1999; Cass. n. 9297/2007); d) il difetto di rappresentanza processuale (Cass., S.U., n. 4248/2016); e) le decadenze verificatesi per effetto dello spirare di termini perentori per la proposizione dell'azione (Cass. n. 20978/2013; Cass. n.
32637/2019; Cass., S.U., n. 8501/2021); f) il ne bis in idem : l'esistenza di un giudicato interno o esterno, ove risultante dagli atti del processo (Cass., S.U., n. 226/2001; Cass.,
S.U., n. 10977/2001), la litispendenza (art. 39, comma primo, c.p.c.; Cass., S.U., n.
9409/1994; Cass. n. 7478/20111; Cass. n. 26862/2 016); g) l'inesistenza della sentenza
(paradigmaticamente l'art. 161, comma secondo, c.p.c., che prevede la nullità della sentenza per difetto di sottoscrizione). L'importanza che rivestono tali questioni processuali rispetto a valori cardine dell'ordinamento costituzionale che attiene al diritto di difesa e al giusto processo impone, quindi, la loro rilevabilità d'ufficio nei gradi successivi a quello in cui esse si sono concretamente manifestate. Pertanto, tra le questioni in relazioni alle quali non si forma il giudicato implicito rientra altresì quella avente ad oggetto il difetto (anche sopravvenuto) di interesse ad agire...” (Cass. Civ. ord. n. 28859/2025).
Alla luce di quanto illustrato, l'appello dell'a.d.e.r. va accolto in ragione inammissibilità -per difetto di interesse ad agire- dell'azione proposta in primo grado da CP 1
Dall'accoglimento integrale dell'appello consegue, altresì, l'obbligo in capo a CP 1
di restituire gli importi eventualmente ricevuti in esecuzione del capo sulle spese (Cass. civ.
n. 9929/2014).
In considerazione delle diverse interpretazioni giuridiche susseguitesi appaiono sussistere i presupposti per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la contumacia della Controparte 4
2) accoglie l'appello proposto dall' Parte 1
3) dichiara inammissibile l'azione proposta in primo grado da CP 1
4) compensa tra le parti le spese processuali.
02.11.2025.
Il Giudice
Dott.ssa AR Troisi
N. R.G. 6263/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AR Troisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6263/2021 promossa da:
(P.IVA P.IVA 1 ), con il patrocinio Parte 1
dell'avv. Alessandro Ciotola
APPELLANTE
CONTRO CP 1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Vitale e Giuseppe Armenante
APPELLATO
(c.f. Controparte 2
P.IVA 2 ) in persona del Prefetto p.t.
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dall' Parte 1
(d'ora in poi a.d.e.r.) nei confronti di CP 1 e della Controparte_2 […] con riferimento alla sentenza n. 999/2021 del Giudice di Pace di
Cava de' Tirreni, depositata il 24/06/2021.
In primo grado CP 1 aveva impugnato l'estratto di ruolo unitamente alla cartella di pagamento n. 10020130012453438000 di euro 4370,71, riguardante omesso pagamento di contravvenzioni al c.d.s. elevate dalla Controparte_2 eccependo l'omessa notifica della stessa e la conseguente prescrizione quinquennale del relativo credito.
Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado ha accolto la domanda e per l'effetto annullato la cartella.
In particolare, il giudice a quo, dopo aver preliminarmente dichiarato l'ammissibilità della proposta impugnazione, ha affermato che l'ente impositore el CP_3 non avessero dato prova né della notifica dei verbali né di successivi atti interruttivi della prescrizione quinquennale, con conseguente estinzione del credito.
In questa sede l'appellante ha chiesto la riforma della decisione impugnata per non avere il giudice a quo correttamente valutato la documentazione dalla stessa debitamente prodotta in primo grado e non validamente disconosciuta dalla controparte, comprovante la rituale notifica della cartella oggetto di impugnazione oltre che dei successivi atti interruttivi, con conseguente interruzione del termine di prescrizione e di inammissibilità delle domande proposte da CP 1
Con comparsa di costituzione del 14/03/2022 l'odierna parte appellata chiedeva, preliminarmente, dichiarare ai sensi dell'art. 342 c.p.c., inammissibile l'appello proposto e, comunque, la conferma della decisione del giudice di primedall' Parte 1
cure.
Ancorchè ritualmente evocato in giudizio, l'ente impositore Controparte_2 rimaneva contumace.
In via preliminare, relativamente all'eccezione avanzata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. dalla parte appellata, va confermata l'ammissibilità della proposta impugnazione atteso che, per consolidato orientamento di legittimità, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (si veda
Cass. Sez. Un., sent. n. 12587/2019; Cass., Sez. Un. Sent. n. 27199/2017), non occorrendo, di contro, l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (si veda Cass. Sez. Un., sent. n.
12587/2019). Nel caso di specie risulta, quindi, rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., per come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, con conseguente ammissibilità del gravame.
Passando al merito dell'odierno giudizio, l'appello merita accoglimento.
Invero, in merito alla questione della sussistenza dell'interesse ad agire nel caso di impugnazione cd. recuperatoria del ruolo (ossia quando l'attore impugna il ruolo eccedendo omessa o irregolare notifica della cartella in esso contenuta), con sentenza n. 19074/15 le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano statuito che il contribuente potesse impugnare la cartella di pagamento della quale, a causa dell'invalidità della relativa notifica, fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione.
A ciò secondo la Corte - non sarebbe stata ostativa l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata imporrebbe di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato (impugnabilità prevista da tale norma) non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluderebbe la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione (cfr. Cass. 19704/15).
Di contro si osserva che, secondo condivisa e oramai univoca giurisprudenza di legittimità,
l'interesse ad agire, costituendo una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice;
in particolare, nell'azione di mero accertamento l'interesse ad agire presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza (cfr. Cass. n. 11536/06).
In altri termini, l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire (Cass. n. 2057/2019).
In questo contesto di obiettiva incertezza è intervenuto il legislatore con il d.l. 146/21
(convertito nella legge 215/2021), il quale all'articolo 3 bis (rubricato proprio "non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti l'impugnabilità del ruolo"), ha introdotto il comma
4 bis in seno all'articolo 12 del d.p.r. numero 602/1972. Tale disposizione prevede che
"l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione al ruolo possa derivare un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Il d.l. n. 146/21 stabilisce, dunque, che la diretta impugnazione della cartella di cui si assume l'invalida o omessa notificazione è ammessa nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio qualificato e tassativamente tipizzato dall'individuazione di tre precise casistiche, ossia il danno collegato alla partecipazione a una procedura di appalto, le segnalazioni da parte degli enti pubblici e la perdita di benefici nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Ne deriva che l'interesse ad agire si presenta concreto e attuale solo nei casi previsti dalla novella, in quanto integranti un pregiudizio certo ed immediato per il contribuente giustificativo di una anticipazione della tutela giurisdizionale.
Viceversa, al di fuori dei casi espressamente previsti dal legislatore il contribuente non riceve pregiudizio alcuno dalla sussistenza di un ruolo esattoriale contenuto in un estratto e l'interesse ad agire si potrà concretizzare solo con l'emissione di un successivo atto cautelare o esecutivo da parte dell'agente di riscossione.
In questo modo si è esclusa la illimitata impugnabilità, da parte del debitore, del ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante.
Tale conclusione è stata confermata con la recente decisione a Sezioni Unite n.
26283/2022, con la quale la Corte di Cassazione ha affermato che l'art. 3 bis del d.l. n. 146/2021 "si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata"
e che, sotto un diverso profilo, sono manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale della novella, non essendo manifestamente irragionevole e rientrando nella discrezionalità del legislatore la possibilità di limitare l'impugnazione di atti impositivi risalenti nel tempo e non integranti un pregiudizio concreto e attuale per il contribuente.
A tale conclusione la Suprema Corte è pervenuta richiamando sia i lavori preparatori della novella legislativa (con i quali è stata sottolineata la volontà di "fronteggiare le impugnazioni avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese": Cass. civ. n.
26283/2022, pag. 17), sia la finalità di pervenire a una riduzione del contenzioso;
ciò anche alla luce della consapevolezza, richiamata dalla giurisprudenza costituzionale e condivisa da questo magistrato, che, “a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera" (cfr. Corte Cost. n.
77/2018).
Né tanto meno, l'inammissibilità della domanda potrebbe costituire oggetto di formazione di giudicato implicito, come prospettato dalla parte appellante nelle note conclusionali depositate il 22/04/2025, laddove si consideri che, pur risultando pacifico che «... In tema di giudicato implicito, la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nel merito, onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso - tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità – il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio..." (Cass. Civ. ord. n. 28859/2025 che richiama Sent. Cass. Civ. SS. UU. n.
24172/2025) "... a tale regola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi a questioni "fondanti"
(la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una “ragione più liquida", inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata.». Le violazioni che evocano una patologia di questo tipo riguardano: a) il difetto di legitimatio ad causam (Cass. n. 23568/2011; Cass. 24483/2013; Cass. n. 25906/2017;
Cass., S.U., n. 7925/2019); b) il difetto di interesse ad agire (Cass. n. 3330 del 2002; Cass.
n. 19268/2016); c) il difetto RAGIONE_SOCIALE condizioni di proponibilità dell'azione
(Cass. n. 2678/1999; Ca ss. 4553/1999; Cass. n. 9297/2007); d) il difetto di rappresentanza processuale (Cass., S.U., n. 4248/2016); e) le decadenze verificatesi per effetto dello spirare di termini perentori per la proposizione dell'azione (Cass. n. 20978/2013; Cass. n.
32637/2019; Cass., S.U., n. 8501/2021); f) il ne bis in idem : l'esistenza di un giudicato interno o esterno, ove risultante dagli atti del processo (Cass., S.U., n. 226/2001; Cass.,
S.U., n. 10977/2001), la litispendenza (art. 39, comma primo, c.p.c.; Cass., S.U., n.
9409/1994; Cass. n. 7478/20111; Cass. n. 26862/2 016); g) l'inesistenza della sentenza
(paradigmaticamente l'art. 161, comma secondo, c.p.c., che prevede la nullità della sentenza per difetto di sottoscrizione). L'importanza che rivestono tali questioni processuali rispetto a valori cardine dell'ordinamento costituzionale che attiene al diritto di difesa e al giusto processo impone, quindi, la loro rilevabilità d'ufficio nei gradi successivi a quello in cui esse si sono concretamente manifestate. Pertanto, tra le questioni in relazioni alle quali non si forma il giudicato implicito rientra altresì quella avente ad oggetto il difetto (anche sopravvenuto) di interesse ad agire...” (Cass. Civ. ord. n. 28859/2025).
Alla luce di quanto illustrato, l'appello dell'a.d.e.r. va accolto in ragione inammissibilità -per difetto di interesse ad agire- dell'azione proposta in primo grado da CP 1
Dall'accoglimento integrale dell'appello consegue, altresì, l'obbligo in capo a CP 1
di restituire gli importi eventualmente ricevuti in esecuzione del capo sulle spese (Cass. civ.
n. 9929/2014).
In considerazione delle diverse interpretazioni giuridiche susseguitesi appaiono sussistere i presupposti per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la contumacia della Controparte 4
2) accoglie l'appello proposto dall' Parte 1
3) dichiara inammissibile l'azione proposta in primo grado da CP 1
4) compensa tra le parti le spese processuali.
02.11.2025.
Il Giudice
Dott.ssa AR Troisi