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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 6067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6067 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3989 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 16/6/2025, con assegnazione dei termini di legge, vertente
TRA
- ( ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Luigi De Rasis e l'avv. Pasquale Rinaldi come da procura in atti;
ATTRICE
E
- Controparte_1
( ), in persona del ministro pro tempore, rappresentata ex lege P.IVA_1 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
CONVENUTO
E
- ( ), in persona del legale rappresentate pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, e ( , in Controparte_3 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avv. Lugi
r.g. n. 1 Carvelli come da procura in atti;
CONVENUTA/INTERVENUTA
OGGETTO: opposizione alla stima dell'indennità di asservimento.
CONCLUSIONI
Per l'attrice: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, visto l'art. 54 del DPR n. 327/01, accertare e dichiarare che il valore dell'indennizzo di asservimento per gli interventi di mitigazione acustica diretta sui ricettori dal km 102+000 al km 142+000 ricadenti nel Comune di Pignataro Intermna, in cui rientra l'immobile di proprietà della sig.ra , Parte_1 distinto in Catasto al F 9 mapp 215 sub 7, così come determinato nella misura di € 10.9720,00, è errato, ingiusto e non corrispondente al vero e, per l'effetto, voglia rideterminare il valore dell'indennità di asservimento nella misura di € 56.000,00, o in quella maggiore o minore somma, ritenuta equa e di giustizia, anche tramite ausilio di CTU. Vittoria di spese e compenso professionale, oltre accessori di legge” e “in ogni caso, aderisce alle conclusioni rassegnate dal CTU nel proprio elaborato peritale”.
Per il convenuto: “Voglia codesta Ecc.ma Corte dichiarare la CP_1 carenza di legittimazione passiva del Controparte_4
(già , dichiarando
[...] Controparte_1 inammissibile il ricorso nei suoi confronti;
in subordine, voglia rigettare in toto la domanda in quanto infondata, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese del giudizio”.
Per : “chiede che la Corte d'Appello Controparte_5 adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione, voglia: 1) in linea preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
e, per l'effetto, disporne l'immediata estromissione dal giudizio;
2) sempre in linea preliminare, dichiarare inammissibile la citazione e le domande in essa formulate;
3) in via subordinata e nel merito, rigettare le domande formulate nella citazione in quanto infondate in fatto e in diritto;
4) sempre in via subordinata, rideterminare l'indennità di asservimento nei limiti di quanto effettivamente provato e dovuto, riducendo l'importo indicato dall'Attrice. Con vittoria di spese, diritti e onorari”;
“chiede che la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione, voglia: 1) dichiarare inammissibili o rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
2) in via subordinata, rideterminare l'indennità di asservimento nei limiti di quanto effettivamente provato e dovuto, riducendo l'importo indicato dall'Attrice. Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
r.g. n. 2 FATTO E DIRITTO
L'attrice in epigrafe ha proposto “opposizione alla stima” ex art. 54 D.P.R.
327/2001, chiedendo la rideterminazione del valore dell'indennità di asservimento relativa alla propria abitazione (foglio 59, mapp. 215, sub 7 originato dal frazionamento della part. 1) che, sita in Pignataro Interamna (FR), è ricompresa nell'area interessata dalla linea ferroviaria AV/AC Roma – Napoli.
Il decreto n. 180 del 4/11/2019 (notificato in data 1/10/2020) ha disposto l'asservimento e ha determinato l'indennità definitiva in euro 10.972,00, per l'installazione (euro 3.068,00) e la manutenzione degli infissi (euro 4.964,00), nonché per la svalutazione dei vani esposti (euro 2.940,00). L'attrice ritiene non congrua l'indennità, invece pari -sulla base della relazione tecnica di parte- ad euro
56.000,00 (quale somma comprensiva dell'abbattimento del 30% sul valore di euro
160.000,00 dell'immobile).
Il convenuto ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, CP_1 essendo del tutto estraneo al procedimento di espropriazione.
La convenuta a sua volta: a) ha eccepito il difetto di Controparte_2 competenza in favore del Tribunale territorialmente competente, in quanto la competenza della Corte d'Appello in unico grado è riferita esclusivamente alle indennità di espropriazione;
b) ha eccepito la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c.
e l'inammissibilità della domanda, poiché l'opposizione alla stima postula che l'indennità sia stata determinata ex artt. 21 e ss. del T.U.E.; c) ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, quale mandataria dell'espropriante . La CP_3 convenuta, in via subordinata, ha resistito nel merito, deducendo che l'indennità è stata determinata in base a parametri oggettivi che hanno considerato la necessità di installare gli infissi e gli impianti di areazione, i conseguenti oneri di manutenzione nonché la svalutazione dei vani da mitigare.
Mediante separato atto processuale del medesimo difensore, è intervenuto in giudizio l'ente espropriante aderendo Controparte_6 all'eccezione di incompetenza e richiamando i parametri oggettivi riportati nella relazione definitiva di stima, comprensiva della svalutazione dei vani da mitigare in r.g. n. 3 base alla perdita di valore immobiliare del 7%; tale valore è stato ricavato in base all'OMI e le valutazioni si basano sui rilievi fonometrici eseguiti all'interno degli ambienti esposti. L'espropriante ha contestato la stima della controparte, in particolare deducendo che la superficie commerciale dell'immobile è pari a 163 mq
(e non a 228 mq) e che quindi il valore è semmai pari ad euro 114.100,00 (con conseguente svalutazione del 30%, comunque non dovuta, pari alla somma di euro
34.230,00 e non a quella di euro 48.000,00).
Rimessa al merito la decisione sulle eccezioni preliminari, è stata disposta
CTU al fine di verificare l'indennità di asservimento e il danno pari alla diminuzione del valore e della funzionalità dell'immobile.
Giunta alla cognizione dello scrivente relatore, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge.
Tanto premesso -dato atto dell'inammissibile deposito, anteriormente alla memoria di replica, di ulteriore e distinta comparsa conclusionale dell'attrice- osserva la Corte quanto segue.
L'eccezione di incompetenza è priva di pregio: la domanda giudiziale di determinazione dell'indennità di asservimento (v. Cass. 3891/2021; Cass.
32078/2023) è assoggettata alla disciplina speciale di cui agli artt. 54 D.P.R. n.
327/2001 e 29 d.lgs. 150/2001 imperniata sull'attribuzione della competenza alla
Corte d'appello in unico grado (oltre che sull'applicabilità del rito sommario di cognizione, pur risultando, nella specie, che il giudizio ha seguito le forme ordinarie).
Parimenti, l'eccezione di nullità/inammissibilità è infondata: il riferimento, nell'atto introduttivo, all'art. 21 D.P.R. 327/2001 risulta del tutto irrilevante, essendo pacifico che tale procedimento non è stato attivato e che l'opposizione ha per oggetto l'indennità determinata in via definitiva.
Quanto alla legittimazione passiva, non vi sono ragioni di contrasto rispetto all'individuazione di quale ente espropriante (promotore e beneficiario CP_3 dell'espropriazione) agli effetti dell'art. 3 D.P.R. 327/2001.
D'altro canto, in base a quanto rappresentato nella stessa citazione, il Ministero
r.g. n. 4 dei Trasporti ha rilasciato la concessione per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria, con espressa delega ad “emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo nonché ad espletare tutte le attività al riguardo previste dal citato
D.P.R. (n. 327 del 2001)” (v. decreto di asservimento):
La delega del potere espropriativo è consentita dall'art. 6, VIII comma D.P.R.
327/2001 secondo cui, al soggetto divenuto titolare dei poteri dell'autorità espropriante, è anche espressamente attribuita la legittimazione a partecipare al giudizio sulla stima delle indennità ex art. 29 d.lgs. 150/2011.
Il , pertanto, non è legittimato passivo nel giudizio di opposizione CP_1 alla stima (cfr. Cass. 26437/2019).
Neppure inoltre, riveste la qualità di “espropriante” (o Controparte_2 promotore/beneficiario dell'espropriazione) poiché, come precisato nello stesso atto introduttivo, ha agito per la determinazione e l'offerta dell'indennità provvisoria “in nome e per conto” di CP_3
La legittimazione passiva, pertanto, compete soltanto a quest'ultima.
Quanto al merito, il C.T.U. ha determinato l'indennità in euro 17.146,01, altresì quantificando in euro 9.128,00 il danno “all'immobile nel suo complesso, conseguente alla realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocita”.
Tali conclusioni, cui l'attrice ha espressamente aderito (v. conclusioni e difese conclusive), sono suffragate da argomentazioni logiche e coerenti (salvo infra);
d'altro canto, l'espropriante si è limitata a ribadire le osservazioni già svolte, sebbene oggetto di compiuta e pertinente replica del CTU (v. relazione peritale finale -ing. ). CP_7
Innanzitutto, è incontroversa la ritualità della verifica rispetto alle condizioni dell'immobile all'epoca dell'asservimento, antecedenti alla sua ristrutturazione;
né sussiste contesa in ordine alle misurazioni ed ai criteri estimativi.
In particolare, l'indennità è stata individuata in relazione: a) agli interventi di mitigamento per ridurre l'impatto acustico all'interno dell'immobile; b) all'ammortamento ed alla manutenzione straordinaria di tali interventi;
c) alla svalutazione degli ambienti.
r.g. n. 5 a. Quanto alla prima voce, gli interventi consistono nella sostituzione dell'infisso del corridoio e nell'installazione di quattro aeratori (nei corrispondenti vani interessati) ed un estrattore di aria (nel bagno); il costo di tali interventi è stato stimato dall'espropriante in euro 3.068,00, mentre il C.T.U. ha effettuato un nuovo computo per l'importo complessivo di euro 7.700,00 (I.V.A. 10% inclusa).
La società contesta la quantificazione in euro 700,00 CP_3 dell'estrattore d'aria (anziché euro 300,00); in disparte il generico richiamo del
C.T.P. alle “indagini di mercato”, il C.T.U. ha però evidenziato che l'estrattore in questione necessita dei collegamenti elettrici, da qui deriva il maggior costo.
Sotto altro profilo, l'espropriante contesta i costi di ripresa della facciata, di tinteggiatura degli interni e di spostamento delle masserizie che, peraltro, sono stati stimati in euro 3.500,00 in assenza di parametri oggettivi;
il C.T.U. ha però evidenziato che gli interventi non riguardano solo le parti interne “altrimenti l'aeratore consentirebbe solo il ricircolo dell'aria già presente all'interno dell'appartamento (senza scambi con l'esterno) e l'estrattore non potrebbe estrarre l'aria viziata dall'appartamento”. Inoltre, si tratta di “interventi di modesta entità per i quali sono necessarie diverse figure professionali (muratori, elettricisti, etc.) ed è impossibile ottenere economie di scala”, di talché il costo complessivo è stato oggetto di stima forfettaria “piuttosto che far riferimento a tariffe ufficiali (tipo quella della Regione Lazio) pensata per importi dei lavori ben superiori”; d'altro canto, tale stima è oggetto di critica in difetto di specifico computo alternativo, mentre risulta del tutto generico ed ipotetico il riferimento del C.T.P. ai “benefici fiscali per la proprietà, quali ad esempio la detrazione fiscale fino al 50% o lo sconto in fattura, che abbatterebbero di molto i costi”.
b. Gli oneri di ammortamento e manutenzione annuali sono stati calcolati in euro 6.112,01. È pacifica l'adozione del medesimo criterio di calcolo di cui alla stima definitiva, ma l'espropriante ritiene erronea l'affermazione del C.T.U. secondo cui, in quest'ultima, non è stato considerato l'onere di manutenzione per i serramenti che non necessitano di sostituzione;
il perito ha però evidenziato che “se è vero che la superficie degli infissi non oggetto di sostituzione (10,20 mq) è chiaramente r.g. n. 6 riportata alla lettera A della scheda tecnica di calcolo indennità per asservimento di recettori acustici (v. pag. 5 del doc. n. 4 di , ma tale superficie non Controparte_2 risulta impiegata nei calcoli per determinare l'indennità di asservimento”.
c. Quanto alla svalutazione degli ambienti, la superficie oggetto di asservimento risulta pari a 66 mq ed il valore di mercato dell'area è pari a 700,00
€/mq, di talché l'importo è stato stimato in euro 3.234,00.
Il CTU, tuttavia, ha anche precisato che: a) “l'asservimento comporta limitazioni alla funzionalità dei vani soggetti ad immissioni rumorose in quanto è necessario tenere le finestre chiuse per contenere le predette immissioni;
queste limitazioni sono compensate dalla quota parte dell'indennità, che rimborsa la svalutazione dei predetti vani”; b) non di meno, “non è stata presa in considerazione la diminuzione di valore che riguarda l'intero immobile anche in considerazione dell'impatto delle immissioni rumorose sulla fruibilità dei balconi”.
Il perito, pertanto, ha valutato il deprezzamento dovuto alla vicinanza della ferrovia nella misura dell'8% -e, quindi, nella somma di euro 9.128,00- che è inferiore (in considerazione della tipologia “ordinaria e/o di scarso pregio” della struttura e degli interventi di mitigazione in alcuni ambienti) alla svalutazione del
30% degli immobili residenziali “affetti da insufficiente isolamento al calpestio oppure da eccessiva rumorosità degli impianti”.
L'espropriante ha contestato tale valutazione che, estranea alle stime già effettuate dalla Commissioni provinciale, non può riguardare vani diversi da quelli esposti alle immissioni di rumore e che, comunque, non è supportata da dati certi
(quali quelli inferibili dall'individuazione di un “mercato immobiliare parallelo”, in cui gli edifici nei pressi della ferrovia siano compravenduti ad un prezzo inferiore agli altri). Il C.T.U. ha però evidenziato che “è esperienza comune che, a parità di condizioni interne di un immobile, sarà sempre preferito dall'utente medio quello che non è in prossimità dei binari di una ferrovia e/o peggio ancora che abbia balconi che affacciano direttamente sui binari”; inoltre, “non esistono criteri univoci per determinare la svalutazione di un bene immobile in basse all'intensità e frequenza del rumore che subisce”, né appare praticabile “una selezione di r.g. n. 7 immobili” che “differiscano solo per la vicinanza o meno alla ferrovia”, quale raffronto in concreto non proposto dall'espropriante.
Ciò posto, la svalutazione calcolata dal CTU sui balconi e sull'intero immobile
è dovuta in quanto l'indennità di cui all'art. 44 D.P.R. 327/2001 è funzionale al ristoro dalla “permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà” (con il solo limite della “perdita di una utilità economica” che non sia attuale); il computo del CTU, tuttavia, appare parzialmente sovrapponibile a quello (di euro 3.234,00) specificamente calcolato rispetto alla ridotta fruibilità degli ambienti interni direttamente esposti.
L'importo complessivamente riconoscibile, pertanto, è pari ad euro 22.940,00
(euro 7.700,00 + 6.112,00 + 9.128,00) in luogo di quello pari ad euro 10.972,00 determinato dall'espropriante.
Sulla somma (che non sia già stata depositata) competono gli interessi legali, di natura compensativa, dal decreto di asservimento sino al deposito della somma stessa (cfr. Cass. 3274/2021).
Le spese seguono la soccombenza nel rapporto con (sia pure con CP_3 liquidazione in base alla sola “maggior somma” riconosciuta).
Anche con riguardo al le spese Controparte_1 vanno regolate secondo il principio di soccombenza: è del tutto inconferente l'osservazione (v. note conclusive dell'attrice) secondo cui “va comunque considerata l'Autorità che ha delegato il potere ad espropriare” (non essendo fra i soggetti individuati dall'art. 54 D.P.R. 327/2001); egualmente, non rileva il compimento di atti del procedimento da (v. note conclusive Controparte_2 dell'attrice) che, in disparte la questione relativa al difetto di rappresentanza processuale, è stata convenuta in proprio e non quale mandataria dell'espropriante.
La liquidazione, non di meno, tiene conto dell'attività processuale da ciascuno in concreto svolta.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, ogni istanza ed eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
r.g. n.
8 - dichiara inammissibile la domanda nei confronti del
[...] nonché nei confronti di;
Controparte_1 Controparte_2
- determina l'indennità spettante a , a carico di Parte_1 [...]
in euro 22.940,00 oltre accessori come in Controparte_6 motivazione e, per l'effetto, ordina all'espropriante il deposito delle somme presso la Ragioneria dello Stato;
- condanna alla refusione delle spese in favore del Parte_1 nonché in favore di Controparte_1 CP_2 che liquida, per ciascuna parte, in euro 1.700,00 per compensi oltre
[...] spese generali ed accessori;
- condanna alla refusione delle spese in Controparte_6 favore di che liquida in euro 382,00 per esborsi ed Parte_1 euro 5.000,00 per compensi oltre spese generali ed accessori di legge, ponendo integralmente a carico della convenuta medesima le spese peritali come già liquidate in corso di causa.
Così deciso in Roma il giorno 21/10/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
r.g. n. 9