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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/09/2025, n. 1523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1523 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1601/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1601/2021
promossa da:
(in proprio e quale erede di , (in proprio e CP_1 Persona_1 CP_2
quale erede di , (in proprio e quale erede di , Persona_1 CP_3 Persona_1
(quale erede di ) e (quale erede di CP_4 Persona_2 CP_5 Per_2
, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Michela Simoncini e Paolo Pera,
[...]
elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, sito in Pisa, come da procura in atti.
PARTE
APPELLANTE
contro
Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9 [...]
. CP_10 CP_11 Controparte_12
APPELLATI, contumaci
avverso sentenza n. 239/2021 del Tribunale di Pisa
CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis: in via istruttoria: ammettere interrogatorio formale dei convenuti come da richiesta in atti;
nel merito: in riforma della impugnata sentenza, ogni contraria eccezione
e deduzione disattesa, dichiarare gli attori proprietari per intervenuta usucapione della quota, pari ad ¼ ad oggi ancora intestata a , dell'immobile per civile Persona_3
abitazione di tipo ultrapopolare sito in Castelfranco di Sotto (Pi) Via Marconi 3 descritto al N.C.E.U. di Castelfranco di Sotto al foglio 43 particella part.181 sub. 5 Natura A 5 di vani 5,5. Con spese compensate tra le parti nel caso che i convenuti non si oppongano alla sentenza di usucapione e con vittoria di spese e onorari del giudizio in caso di opposizione”.
MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri CP_1 CP_2
e hanno proposto appello avverso la sentenza CP_3 CP_4 CP_5
n. 239/2021 del Tribunale di Pisa, con la quale era stata rigettata la domanda di usucapione avanzata da e Persona_1 Persona_2 CP_1 CP_2
nei confronti dei sig.ri CP_3 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
e (rimasti tutti
[...] CP_9 CP_10 CP_11 Controparte_12
contumaci nel primo grado di giudizio).
1.1) Gli attori in prime cure avevano addotto:
− di essere proprietari, complessivamente, dei 18/24 di un immobile per civile abitazione sito in Castelfranco di Sotto (Pi) Via Marconi 3;
− che la restante quota, pari a 6/24, risultava intestata al sig. deceduto a Persona_3
Volterra in data 1 ottobre 1974;
− che i figli del sig. e precisamente i sig.ri Persona_3 Parte_1 Pt_2
e avevano rinunciato all'eredità: al momento di
[...] Parte_3 Parte_4
tale rinuncia aveva 2 figli ( e , Parte_1 Controparte_6 Controparte_7
aveva 3 figli ( e , Parte_2 Controparte_8 CP_9 CP_10
aveva una figlia ( e aveva un figlio Parte_3 CP_11 Parte_4
( ; Controparte_12
− che i predetti attori avevano avuto, unitamente al de cuius , sempre il Persona_4 pieno possesso dell'immobile sopra descritto agendo “animus rem sibi habendi”,
2 tenendo un comportamento continuo e non interrotto, diretto ad esercitare sull'intero immobile un potere corrispondente a quello del proprietario, fin dal 1974.
1.2) Su tali basi era stato chiesto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, visto l'art.1958
c.c., dichiarare che gli attori sono proprietari, per intervenuta usucapione, dell'immobile per civile abitazione di tipo ultrapopolare sito in Castelfranco di Sotto (Pi) Via Marconi 3 descritto al N.C.E.U. di Castelfranco di Sotto al foglio 43 particella part.181 sub.5 Natura
A 5 di vani 5,5. Con spese compensate tra le parti nel caso che i convenuti non si oppongano alla sentenza di usucapione e con vittoria di spese e onorari del giudizio in caso di opposizione. Con riserva di ogni richiesta istruttoria e produzione di ulteriori documenti”.
1.3) A seguito del decesso di e di il processo era stato Persona_1 Persona_2
interrotto, per poi essere riassunto nei confronti dei medesimi convenuti (che erano nuovamente rimasti contumaci) dai sigg.ri CP_1 CP_2 CP_3
(in proprio e nella qualità di eredi della IG.ra ) nonché dai sigg.ri Persona_1 CP_4
e (in qualità di eredi del IG. . CP_5 Persona_2
1.4) Il Tribunale di Pisa aveva infine ritenuto che:
− “L'atto di citazione (lungo meno di due pagine, se si escludono le indicazioni obbligatorie per legge), non appare menzionare in alcun modo quale sarebbe la rilevanza dei documenti (solo elencati) allegati all'atto stesso ai fini della prova dei fatti narrati. Le uniche indicazioni relative ai motivi a sostegno della pretesa consistono nelle frasi: “gli odierni attori […] insieme al de cuius Persona_4 hanno avuto sempre il pieno e pacifico possesso dell'immobile descritto al paragrafo
1, agendo 'animus rem sibi habendi'”, e “[g]li attori hanno tenuto un comportamento continuo e non interrotto, diretto ad esercitare sull'intero bene immobile un potere corrispondente a quello del proprietario, fin dal 1974”;
− “A soddisfare l'onere della prova non è sufficiente la produzione di un documento ritenuto idoneo […], ma è altresì necessario che questi indichi specificamente l'uso che intende farne, onde evitare che il contraddittorio relativo sia in tutto o in parte impedito;
né [la parte], inottemperante a tale onere, può poi lamentare che il giudice
[…] non abbia preso in esame il documento ritualmente prodotto e non vi abbia ravvisato una prova utile alla sua difesa”;
− “…del documento semplicemente allegato e non illustrato nel suo potenziale probatorio non possa farsi uso nel processo ordinario, retto da principi di acquisizione al materiale probatorio più rigidi di quelli del rito del lavoro”;
− “La mera produzione di un documento in appello non comporta automaticamente il dovere del giudice di esaminarlo, in ossequio all'onere di allegazione delle ragioni di
3 doglianza sotteso al principio di specificità dei motivi di appello, in forza del quale è necessario che alla produzione si accompagni la necessaria attività di allegazione diretta ad evidenziare il contenuto del documento stesso ed il suo significato ai fini dell'integrazione dell'ingiustizia della sentenza impugnata”;
− “Il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni”;
− “Deve pertanto ritenersi che il semplice deposito di documenti, senza che da ulteriori atti di causa sia possibile rilevare: a) quale sia il contenuto di tali documenti, e b) per quale motivo essi dovrebbero suffragare le tesi della parte che li ha introdotti nel giudizio;
impedisca che il giudicante ponga a fondamento della decisione un'autonoma attività di ricerca della prova all'interno dell'indifferenziata congerie documentale allegata agli atti di causa”.
1.4.1) Il predetto Tribunale aveva quindi reso la seguente statuizione: “Rigetta le domande degli Attori;
- Nulla sulle spese.”
2) Nei confronti di detta sentenza hanno proposto appello tutti gli attori, contestando le statuizioni dal giudice di primo grado, il quale non avrebbe esaminato la tesi difensiva degli odierni appellanti ed i documenti allegati in atti.
2.1) Gli appellanti hanno formulato quattro specifici motivi di appello:
1°. “SULL'OMESSA RICOSTRUZIONE DEI FATTI”, lamentando anzitutto l'omesso esame, da parte del Tribunale, dei fatti di causa sui quali si fondava la domanda e quindi ripercorrendo quanto già argomentato nelle proprie difese, illustrando il contenuto e la valenza probatoria di alcuni documenti allegati nel giudizio di primo grado ai fini della prova della fondatezza della domanda proposta;
2°. “APPARENTE, PERPLESSA E INCOMPRENSIBILE MOTIVAZIONE. SULLA
INESISTENZA DI ULTERIORI ATTI DIFENSIVI E MANCATA ILLUSTRAZIONE
DEI DOCUMENTI ALLEGATI SULLA MANCATA VALUTAZIONE DELLE PROVE
DOCUMENTALI”, contestando la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado, ignorando completamente la produzione documentale e gli scritti difensivi
(memorie conclusionali e repliche incluse), ha ritenuto che parte attrice non avesse evidenziato il potenziale probatorio dei documenti offerti in produzione, né rappresentato a quale fine essi fossero stati prodotti, rigettando così la domanda attorea: il giudice di prime cure, nell'emettere tale decisione, aveva fatto un mero rinvio ad un coacervo di pronunce, alcune peraltro non pertinenti al caso di specie,
4 altre invece in contrasto con la decisione che le richiamava, rendendo così impossibile rinvenire il ragionamento logico sul quale aveva fondato il proprio convincimento. In particolare, con il motivo in oggetto gli appellanti hanno inteso contestare le parti della sentenza in cui il giudice di prime cure aveva ritenuto che:
a. (richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 3487/2019) “In tema di usucapione, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca
l'acquisto a titolo originario della proprietà, pur dovendo essere apprezzato con particolare rigore, è particolare rigore, è comunque soggetto alla regola della "preponderanza dell'evidenza" o comunque soggetto alla regola della "preponderanza dell'evidenza" o "del più probabile che non" propria del processo civile".”, dal momento che il richiamo alla menzionata sentenza era errato, atteso che nella stessa era stato affermato il principio opposto a quello che detto riferimento avrebbe dovuto avvalorare e cioè che il principio “dell'oltre ogni ragionevole dubbio”, tipico del processo penale, non trovava riscontro nel processo civile e, pertanto, non era applicabile all'istituto dell'usucapione, mentre il
Tribunale di Pisa aveva avuto a disposizione un compendio probatorio idoneo a soddisfare lo standard di certezza probabilistica;
b. “L'atto di citazione (lungo meno di due pagine, se si escludono le indicazioni obbligatorie per legge), non appare menzionare in alcun modo quale sarebbe la rilevanza dei documenti le uniche indicazioni relative ai motivi a sostegno della pretesa consistono nelle frasi” e che “del documento semplicemente allegato e non illustrato nel suo nel suo potenziale probatorio non possa farsi uso nel processo ordinario, retto da principi di acquisizione al materiale probatorio più rigidi di quelli del rito del lavoro”, trattandosi di conseguenze derivanti dall'omessa valutazione dalla parte del giudice di prime cure degli scritti difensivi, stigmatizzando in particolare il fatto che l Tribunale di Pisa aveva totalmente trascurato le produzioni documentali dettagliatamente illustrate negli scritti difensivi redatti successivamente all'atto di citazione (e precisamente nelle memorie conclusionali e nelle memorie di replica) di cui il giudicante non fa alcuna menzione nella pronunciata sentenza;
il giudice di prime cure non si era quindi attenuto ai principi dottrinali e giurisprudenziali secondo i quali le allegazioni di fatto potevano essere svolte rimandando “per relationem” alle produzioni documentali e che l'identificazione dell'oggetto della
5 domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto e ai documenti ad esse allegati;
c. “le decisioni menzionate in precedenza costituiscano applicazione di un principio generale è confermato da Cass. Sent. n. 22055 del 2017, laddove si afferma: “il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora ancora controversi”, trattandosi di rilievo inconferente in quanto il principio di non contestazione non opera nel caso di specie in ragione della contumacia dei convenuti, che impediva altresì che i fatti dedotti potessero essere considerati come controversi;
d. “Deve pertanto ritenersi che il semplice deposito di documenti, senza che da ulteriori atti di causa sia possibile rilevare: a) quale sia il contenuto di tali documenti, e b) per quale motivo essi dovrebbero suffragare le tesi della parte che li ha introdotti nel giudizio;
impedisca che il giudicante ponga a fondamento della giudizio;
impedisca che il giudicante ponga a fondamento della decisione un'autonoma attività di ricerca della prova all'interno dell'indifferenziata congerie documentale allegata agli atti di causa”, dal momento che proprio tale indicazione (inidonea a far comprendere il percorso logico motivazionale seguito dal Giudice) dimostrava l'omesso l'esame da parte del giudicante di molteplici fatti storici allegati e dimostrati documentalmente, nonché di tutto il compendio probatorio, dettagliatamente spiegato negli atti difensivi dimessi in primo grado;
3°. “ERROR IN PROCEDENDO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 164 C.P.C.”, rilevando come le censure mosse dal Tribunale all'atto di citazione erano solo apparentemente rivolte alla mancata menzione della rilevanza dei documenti allegati allo stesso mentre, in realtà, avevano ad oggetto la mancata “esposizione dei fatti”: a fronte di tale asserita mancanza il Giudice di prime cure avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la nullità della citazione e fissare un termine per la
6 rinnovazione della citazione stessa e/o per l'integrazione della domanda ivi contenuta;
4°. “OMESSA VALUTAZIONE DEGLI ATTI DIFENSIVI E PER CONSEGUENZA
OMESSA VALUTAZIONE DEI DOCUMENTI OFFERTI IN COMUNICAZIONE
NEL GIUDIZIO IN ORDINE ALLA DOMANDA DI USUCAPIONE AVANZATA
DAGLI ATTORI”, lamentando l'omessa considerazione da parte del giudice di prime cure le memorie difensive depositate in data 29.12.2020 e 17.1.2021 e quindi l'omessa valutazione delle prove a sostegno della domanda azionata, dalle quali il Tribunale avrebbe certamente potuto ritenere sussistenti i presupposti per l'usucapione da parte degli attori.
2.1.1) Gli appellanti hanno quindi richiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Nessuno degli appellati si è costituito nel presente giudizio (come, del resto, già avvenuto in prime cure), dovendosene quindi dichiarare la contumacia.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
3.1) Procedendo all'analisi del gravame, appare opportuno prendere contestualmente in considerazione il primo, il secondo ed il quarto motivo di appello, in quanto contenenti censure omogenee nei confronti della sentenza impugnata.
Con tutti tali motivi, infatti, gli odierni appellanti hanno contestato il profilo strutturale della sentenza in questione, rappresentato dalla conclusione secondo cui i riscontri documentali forniti dagli attori in prime cure a sostegno della domanda di usucapione non erano idonei all'accoglimento della domanda stessa: la censura mossa nel contesto dei motivi predetti è, sia pure con varie articolazioni argomentative, imperniata sulla dedotta omessa valutazione da parte del Tribunale del contenuto delle allegazioni difensive esposte dagli stessi attori non solo nel contesto dell'atto di citazione ma anche negli altri scritti difensivi, la cui complessiva lettura ed analisi avrebbe consentito di ravvisare l'effettiva attitudine dimostrativa della documentazione prodotta.
3.1.1) In proposito occorre brevemente premettere alcune considerazioni in punto di fatto:
a) gli attori in prime cure hanno dimesso, quali atti difensivi, l'atto di citazione e gli scritti conclusionali (comparsa conclusionale, depositata il 29.12.2020, e memoria di replica, depositata il 17.1.2021);
b) nel contesto dell'atto di citazione non sono contenute istanze istruttorie per prova orale, essendo invece presente una produzione documentale (25 documenti, come da elenco allegato all'atto stesso);
7 c) nella memoria dimessa al fine della precisazione delle conclusioni (in data
2.10.2020), queste ultime risultano oggetto della seguente formulazione: “IN TESI:
Per l'accoglimento della domanda con spese integralmente compensate tra le parti. Infatti la domanda è provata ampiamente dalla documentazione prodotta e la mancata costituzione dei convenuti, i quali sono stati regolarmente citati (e comunque sono pienamente remissivi alla domanda di usucapione), conferma le circostanze allegate a sostegno delle conclusioni attrici IN IPOTESI: Qualora Il
Giudice non ritenga la causa matura per la decisione, affinchè rimetta la causa sul ruolo disponendo l'interrogatorio formale dei convenuti sulle circostanze articolate nell'atto di citazione e assegnando eventualmente termine alle parti attrici per la formulazione di capitoli di prova”.
3.1.1.1) In tale ottica occorre quindi ulteriormente rilevare come, nell'atto di citazione, risulta contenuta unicamente (ai fini che qui rilevano) l'allegazione per cui “Gli odierni attori, che insieme al de cuius hanno avuto sempre il pieno e Persona_4 pacifico possesso dell'immobile descritto al paragrafo 1, agendo “animus rem sibi habendi”, intendono, con la presente causa, ottenere l'usucapione della rimanente quota di proprietà di 6/24 dell'immobile descritto al superiore paragrafo 1, nei confronti degli attuali chiamati alla eredità di e cioè dei signori: AL Persona_3 CP_6
Controparte_7 Controparte_8 CP_9 CP_10 CP_11
Gli attori hanno tenuto un comportamento continuo e non interrotto, Controparte_12 diretto ad esercitare sull'intero immobile, un potere corrispondente a quello del proprietario, fin dal 1974.”.
Nessuna specificazione risulta contenuta nell'atto di citazione con riferimento alla valenza dimostrativa della documentazione dimessa, rispetto all'allegazione predetta, mentre solo (per la prima volta) nel contesto della comparsa conclusionale risultano fornite indicazioni in ordine all'attitudine dimostrativa dei documenti dimessi.
3.1.2) In questa prospettiva deve quindi rilevarsi come, effettivamente, il Tribunale di Pisa non abbia preso in considerazione il contenuto della predetta comparsa conclusionale, improntando la propria decisione sul contenuto dell'atto di citazione ed articolando il proprio iter valutativo nei termini già estesamente riportati al pregresso paragrafo 1.4.
Nell'ambito di tale sequenza espositiva è dato, in particolare, riscontrare i seguenti passaggi argomentativi:
a) nell'atto di citazione non è indicata “...quale sarebbe la rilevanza dei documenti
(solo elencati) allegati all'atto stesso ai fini della prova dei fatti narrati”;
8 b) la giurisprudenza di legittimità (con richiamo a Cass. 10343/2000) è orientata nel senso che la produzione di un documento non è sufficiente al fine della soddisfazione dell'onere della prova, occorrendo che sia indicato dalla parte
“specificamente l'uso che intende farne, onde evitare che il contraddittorio relativo sia in tutto o in parte impedito”: tale assunto rappresenta un principio generale dell'ordinamento, attestato sia con riferimento al rito lavoro (caratterizzato peraltro da principi istruttori meno rigidi rispetto a quelli del rito ordinario), sia nel grado di appello, sia con riferimento all'istituto della non contestazione (ciò che, sia detto incidentalmente, non significa – come ritenuto dagli appellanti – che il Tribunale di Pisa abbia ritenuto applicabile al presente giudizio tale istituto, ma solo che il principio in questione era stato ritenuto vigente anche con riferimento all'istituto predetto, così attestandone la valenza generale);
c) dunque, “Deve pertanto ritenersi che il semplice deposito di documenti, senza che da ulteriori atti di causa sia possibile rilevare: a) quale sia il contenuto di tali documenti, e b) per quale motivo essi dovrebbero suffragare le tesi della parte che li ha introdotti nel giudizio;
impedisca che il giudicante ponga a fondamento della decisione un'autonoma attività di ricerca della prova all'interno dell'indifferenziata congerie documentale allegata agli atti di causa”.
3.1.2.1) La questione da affrontare è dunque rappresentata dalle ricadute derivanti, in ordine alla motivazione fornita dal giudice di prime cure relativamente alla ritenuta assenza di valenza dimostrativa da parte dei documenti in questione, dalla mancata valutazione del contenuto espositivo degli scritti conclusionali attorei (e che, come detto, rappresenta il perno essenziale delle censure mosse con i primi tre motivi di gravame).
A) In proposito va infatti ricordato come la giurisprudenza di legittimità sia effettivamente orientata nei termini indicati dal Tribunale di Pisa, ritenendosi che “In base al disposto dell'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ., a soddisfare l'onere della prova non
è sufficiente la produzione di un documento ritenuto idoneo dal convenuto, ma è altresì necessario che questi indichi specificamente l'uso che intende farne, onde evitare che il contraddittorio relativo sia in tutto o in parte impedito;
ne' lo stesso convenuto, inottemperante a tale onere, può poi lamentare che il giudice, nell'esercizio dei poteri istruttori conferitigli dal successivo art. 421 cod. proc. civ., non abbia preso in esame il documento ritualmente prodotto e non vi abbia ravvisato una prova utile alla sua difesa”
(così Cass. 10343 del 5.8.2000 che, come osservato già dal giudice di prime cure, risulta resa con riferimento al rito lavoro ed appare dunque espressione di un principio vieppiù applicabile nel rito ordinario).
9 In proposito, la Suprema Corte ha del resto avuto modo di ribadire che “La parte che produca in giudizio dei documenti a sostegno d'una eccezione in senso stretto ha altresì l'onere di precisare a quale scopo sia avvenuta quella produzione documentale, la quale, in difetto di tale allegazione, non potrà essere invocata nei gradi successivi del giudizio” (così Cass. Sentenza n. 9154 del 16.4.2013, con espressione di un principio suscettibile di essere esteso – a maggior ragione – alle produzioni documentali effettuate a fondamento, non di un eccezione, ma della domanda tout court).
B) Il quesito che interessa in questa sede è dunque quello concernente la necessità che, ai fini della predetta indicazione specifica dell'uso da farsi dei documenti prodotti, la relativa allegazione vada allocata nell'atto introduttivo (o, comunque, negli atti in cui è consentito ancora operare allegazioni istruttorie, come, ad es., le memorie ex art. 183, VI° comma, c.p.c.) oppure se sia possibile procedere in tal senso anche negli scritti conclusionali.
Ritiene la Corte che la risposta debba essere nel senso che una siffatta specificazione non possa essere contenuta, per la prima volta, negli scritti conclusionali.
Se, infatti, la ratio dell'orientamento giurisprudenziale in questione è quello di assicurare l'integrità del contraddittorio, allora la specificazione concernente la precipua funzione istruttoria della documentazione dimessa da una parte non può essere allocata, processualmente, in un momento successivo al maturare delle preclusioni istruttorie in senso lato.
Dunque, ciò non può avvenire in sede di scritti conclusionali.
Il mutamento processuale di fase, con transito del giudizio alla fase decisoria, può continuare a “tollerare” argomentazioni giustificative della domanda anche non precedentemente esposte, ma non appare suscettibile di essere caratterizzato da attività difensive il cui ambito pertiene alla definizione dell'oggetto del processo, anche sul piano istruttorio, e che per tale motivo debbono soggiacere alle preclusioni finalizzate alla garanzia del contraddittorio.
Come espressione di un siffatto principio si ricorda (solo esemplificativamente) come la Suprema Corte abbia ritenuto che “Le osservazioni critiche alla consulenza tecnica d'ufficio non possono essere formulate per la prima volta in comparsa conclusionale - e, pertanto, se ivi contenute, non sono esaminabili dal giudice - perché in tal modo esse rimarrebbero sottratte al contraddittorio tra le parti” (così Cass. n. 22316 del 15.10.2020).
C) In questo senso, dunque, risulta condivisibile il limitato ambito di analisi preso in considerazione dal giudice di prime cure e correlato (in assenza di memorie ex art. 186,
3° comma, c.p.c.) al solo atto di citazione.
10 D) Ne consegue come le censure mosse dagli appellanti con riferimento al profilo in questione devono ritenersi insuscettibili di accoglimento.
3.1.3) Le considerazioni che precedono comportano la reiezione del primo, secondo e quarto dei motivi di gravame.
Va peraltro osservato come il giudice di prime cure abbia compiutamente illustrato il percorso logico-giuridico seguito onde pervenire alla conclusione infine raggiunta sì che, una volta ritenuta la perdurante condivisibilità della decisione di fondare il proprio giudizio (nei termini sopra esposti) prendendo in considerazione unicamente il contenuto dell'atto di citazione, la motivazione non risulta censurabile sotto altri aspetti.
3.2) Anche il terzo motivo di gravame deve in effetti ritenersi infondato.
3.2.1) Con tale motivo gli appellanti hanno argomentato che le valutazioni esposte dal giudice di prime cure hanno avuto ad oggetto le “allegazioni” della parte e, quindi, che
“la critica è rivolta alla “esposizione dei fatti” e, pertanto, chiama in causa la disposizione dell'art. 163 n 4 c.p.c..”: dunque, la citazione avrebbe dovuto essere ritenuta nulla, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., ma, al contrario, nulla era mai stato rilevato in tal senso.
Chiosano gli appellanti: “Se così è, due sono i possibili sviluppi, o l'atto introduttivo è viziato, tanto da non dover scendere ad esaminare i successivi atti difensivi, ed allora il Giudice avrebbe dovuto sollevare le relative eccezioni o di nullità dell'atto o per consentire, laddove possibile di sanare il vizio, diversamente di instaurare il contraddittorio sulla questione sollevata onde mettere la parte della condizione di esercitare il diritto di difesa, oppure l'atto di citazione non risulta viziato, ed allora non si spiega l'omessa valutazione dei successivi scritti difensivi”, concludendo che “...solo con la sentenza di primo grado sono state evidenziate le carenze dell'atto di citazione, denunciano come la pronuncia, oggetto del presente appello, sia viziata da “error in procedendo” per violazione dei commi 5 e 6 dell'art. 164 e per conseguenza chiedono a
Codesta Eccellentissima Corte, laddove condivida la valutazione del giudice di prime, di voler rimettere in termini parte attrice affinchè provveda alla sanatoria della citazione così come previsto dall'art. 164 c.p.c..”.
3.2.2) Come detto, il motivo – per quanto suggestivo – non può trovare accoglimento.
In alcun punto della sentenza impugnata è infatti dato atto della carenza di elementi identificativi della domanda o delle ragioni della stessa che, in ogni caso, risultano individuati dall'allegazione per cui gli attori in prime cure hanno tenuto “un comportamento continuo e non interrotto, diretto ad esercitare sull'intero immobile, un potere corrispondente a quello del proprietario, fin dal 1974”.
11 La valutazione del Tribunale ha avuto ad oggetto non il contenuto dell'art. 163, n.
4, ma dell'art. 163, n. 5 (relativo a “l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali
l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione”) nei termini ermeneutici delineati dalla giurisprudenza di legittimità e sopra ricordati.
La domanda, in effetti, non è stata in alcun modo respinta per l'omessa compiuta individuazione della stessa o delle ragioni che asseritamente la sorreggevano, ma per omessa indicazione della specificità del riscontro istruttorio fornito dai documenti prodotti.
4) L'appello deve quindi essere respinto, senza alcuna statuizione in ordine alla refusione delle spese di lite, stante la contumacia degli appellati.
4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
sentenza n. 239/2021 del 24.2.2021, del Tribunale di Pisa, così statuisce:
1) dichiara la contumacia degli appellati, Controparte_6 Controparte_7 CP_8
e
[...] CP_9 CP_10 CP_11 Controparte_12
2) respinge l'appello;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, sigg.ri e CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 16.7.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
12 Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1601/2021
promossa da:
(in proprio e quale erede di , (in proprio e CP_1 Persona_1 CP_2
quale erede di , (in proprio e quale erede di , Persona_1 CP_3 Persona_1
(quale erede di ) e (quale erede di CP_4 Persona_2 CP_5 Per_2
, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Michela Simoncini e Paolo Pera,
[...]
elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, sito in Pisa, come da procura in atti.
PARTE
APPELLANTE
contro
Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9 [...]
. CP_10 CP_11 Controparte_12
APPELLATI, contumaci
avverso sentenza n. 239/2021 del Tribunale di Pisa
CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis: in via istruttoria: ammettere interrogatorio formale dei convenuti come da richiesta in atti;
nel merito: in riforma della impugnata sentenza, ogni contraria eccezione
e deduzione disattesa, dichiarare gli attori proprietari per intervenuta usucapione della quota, pari ad ¼ ad oggi ancora intestata a , dell'immobile per civile Persona_3
abitazione di tipo ultrapopolare sito in Castelfranco di Sotto (Pi) Via Marconi 3 descritto al N.C.E.U. di Castelfranco di Sotto al foglio 43 particella part.181 sub. 5 Natura A 5 di vani 5,5. Con spese compensate tra le parti nel caso che i convenuti non si oppongano alla sentenza di usucapione e con vittoria di spese e onorari del giudizio in caso di opposizione”.
MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri CP_1 CP_2
e hanno proposto appello avverso la sentenza CP_3 CP_4 CP_5
n. 239/2021 del Tribunale di Pisa, con la quale era stata rigettata la domanda di usucapione avanzata da e Persona_1 Persona_2 CP_1 CP_2
nei confronti dei sig.ri CP_3 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
e (rimasti tutti
[...] CP_9 CP_10 CP_11 Controparte_12
contumaci nel primo grado di giudizio).
1.1) Gli attori in prime cure avevano addotto:
− di essere proprietari, complessivamente, dei 18/24 di un immobile per civile abitazione sito in Castelfranco di Sotto (Pi) Via Marconi 3;
− che la restante quota, pari a 6/24, risultava intestata al sig. deceduto a Persona_3
Volterra in data 1 ottobre 1974;
− che i figli del sig. e precisamente i sig.ri Persona_3 Parte_1 Pt_2
e avevano rinunciato all'eredità: al momento di
[...] Parte_3 Parte_4
tale rinuncia aveva 2 figli ( e , Parte_1 Controparte_6 Controparte_7
aveva 3 figli ( e , Parte_2 Controparte_8 CP_9 CP_10
aveva una figlia ( e aveva un figlio Parte_3 CP_11 Parte_4
( ; Controparte_12
− che i predetti attori avevano avuto, unitamente al de cuius , sempre il Persona_4 pieno possesso dell'immobile sopra descritto agendo “animus rem sibi habendi”,
2 tenendo un comportamento continuo e non interrotto, diretto ad esercitare sull'intero immobile un potere corrispondente a quello del proprietario, fin dal 1974.
1.2) Su tali basi era stato chiesto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, visto l'art.1958
c.c., dichiarare che gli attori sono proprietari, per intervenuta usucapione, dell'immobile per civile abitazione di tipo ultrapopolare sito in Castelfranco di Sotto (Pi) Via Marconi 3 descritto al N.C.E.U. di Castelfranco di Sotto al foglio 43 particella part.181 sub.5 Natura
A 5 di vani 5,5. Con spese compensate tra le parti nel caso che i convenuti non si oppongano alla sentenza di usucapione e con vittoria di spese e onorari del giudizio in caso di opposizione. Con riserva di ogni richiesta istruttoria e produzione di ulteriori documenti”.
1.3) A seguito del decesso di e di il processo era stato Persona_1 Persona_2
interrotto, per poi essere riassunto nei confronti dei medesimi convenuti (che erano nuovamente rimasti contumaci) dai sigg.ri CP_1 CP_2 CP_3
(in proprio e nella qualità di eredi della IG.ra ) nonché dai sigg.ri Persona_1 CP_4
e (in qualità di eredi del IG. . CP_5 Persona_2
1.4) Il Tribunale di Pisa aveva infine ritenuto che:
− “L'atto di citazione (lungo meno di due pagine, se si escludono le indicazioni obbligatorie per legge), non appare menzionare in alcun modo quale sarebbe la rilevanza dei documenti (solo elencati) allegati all'atto stesso ai fini della prova dei fatti narrati. Le uniche indicazioni relative ai motivi a sostegno della pretesa consistono nelle frasi: “gli odierni attori […] insieme al de cuius Persona_4 hanno avuto sempre il pieno e pacifico possesso dell'immobile descritto al paragrafo
1, agendo 'animus rem sibi habendi'”, e “[g]li attori hanno tenuto un comportamento continuo e non interrotto, diretto ad esercitare sull'intero bene immobile un potere corrispondente a quello del proprietario, fin dal 1974”;
− “A soddisfare l'onere della prova non è sufficiente la produzione di un documento ritenuto idoneo […], ma è altresì necessario che questi indichi specificamente l'uso che intende farne, onde evitare che il contraddittorio relativo sia in tutto o in parte impedito;
né [la parte], inottemperante a tale onere, può poi lamentare che il giudice
[…] non abbia preso in esame il documento ritualmente prodotto e non vi abbia ravvisato una prova utile alla sua difesa”;
− “…del documento semplicemente allegato e non illustrato nel suo potenziale probatorio non possa farsi uso nel processo ordinario, retto da principi di acquisizione al materiale probatorio più rigidi di quelli del rito del lavoro”;
− “La mera produzione di un documento in appello non comporta automaticamente il dovere del giudice di esaminarlo, in ossequio all'onere di allegazione delle ragioni di
3 doglianza sotteso al principio di specificità dei motivi di appello, in forza del quale è necessario che alla produzione si accompagni la necessaria attività di allegazione diretta ad evidenziare il contenuto del documento stesso ed il suo significato ai fini dell'integrazione dell'ingiustizia della sentenza impugnata”;
− “Il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni”;
− “Deve pertanto ritenersi che il semplice deposito di documenti, senza che da ulteriori atti di causa sia possibile rilevare: a) quale sia il contenuto di tali documenti, e b) per quale motivo essi dovrebbero suffragare le tesi della parte che li ha introdotti nel giudizio;
impedisca che il giudicante ponga a fondamento della decisione un'autonoma attività di ricerca della prova all'interno dell'indifferenziata congerie documentale allegata agli atti di causa”.
1.4.1) Il predetto Tribunale aveva quindi reso la seguente statuizione: “Rigetta le domande degli Attori;
- Nulla sulle spese.”
2) Nei confronti di detta sentenza hanno proposto appello tutti gli attori, contestando le statuizioni dal giudice di primo grado, il quale non avrebbe esaminato la tesi difensiva degli odierni appellanti ed i documenti allegati in atti.
2.1) Gli appellanti hanno formulato quattro specifici motivi di appello:
1°. “SULL'OMESSA RICOSTRUZIONE DEI FATTI”, lamentando anzitutto l'omesso esame, da parte del Tribunale, dei fatti di causa sui quali si fondava la domanda e quindi ripercorrendo quanto già argomentato nelle proprie difese, illustrando il contenuto e la valenza probatoria di alcuni documenti allegati nel giudizio di primo grado ai fini della prova della fondatezza della domanda proposta;
2°. “APPARENTE, PERPLESSA E INCOMPRENSIBILE MOTIVAZIONE. SULLA
INESISTENZA DI ULTERIORI ATTI DIFENSIVI E MANCATA ILLUSTRAZIONE
DEI DOCUMENTI ALLEGATI SULLA MANCATA VALUTAZIONE DELLE PROVE
DOCUMENTALI”, contestando la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado, ignorando completamente la produzione documentale e gli scritti difensivi
(memorie conclusionali e repliche incluse), ha ritenuto che parte attrice non avesse evidenziato il potenziale probatorio dei documenti offerti in produzione, né rappresentato a quale fine essi fossero stati prodotti, rigettando così la domanda attorea: il giudice di prime cure, nell'emettere tale decisione, aveva fatto un mero rinvio ad un coacervo di pronunce, alcune peraltro non pertinenti al caso di specie,
4 altre invece in contrasto con la decisione che le richiamava, rendendo così impossibile rinvenire il ragionamento logico sul quale aveva fondato il proprio convincimento. In particolare, con il motivo in oggetto gli appellanti hanno inteso contestare le parti della sentenza in cui il giudice di prime cure aveva ritenuto che:
a. (richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 3487/2019) “In tema di usucapione, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca
l'acquisto a titolo originario della proprietà, pur dovendo essere apprezzato con particolare rigore, è particolare rigore, è comunque soggetto alla regola della "preponderanza dell'evidenza" o comunque soggetto alla regola della "preponderanza dell'evidenza" o "del più probabile che non" propria del processo civile".”, dal momento che il richiamo alla menzionata sentenza era errato, atteso che nella stessa era stato affermato il principio opposto a quello che detto riferimento avrebbe dovuto avvalorare e cioè che il principio “dell'oltre ogni ragionevole dubbio”, tipico del processo penale, non trovava riscontro nel processo civile e, pertanto, non era applicabile all'istituto dell'usucapione, mentre il
Tribunale di Pisa aveva avuto a disposizione un compendio probatorio idoneo a soddisfare lo standard di certezza probabilistica;
b. “L'atto di citazione (lungo meno di due pagine, se si escludono le indicazioni obbligatorie per legge), non appare menzionare in alcun modo quale sarebbe la rilevanza dei documenti le uniche indicazioni relative ai motivi a sostegno della pretesa consistono nelle frasi” e che “del documento semplicemente allegato e non illustrato nel suo nel suo potenziale probatorio non possa farsi uso nel processo ordinario, retto da principi di acquisizione al materiale probatorio più rigidi di quelli del rito del lavoro”, trattandosi di conseguenze derivanti dall'omessa valutazione dalla parte del giudice di prime cure degli scritti difensivi, stigmatizzando in particolare il fatto che l Tribunale di Pisa aveva totalmente trascurato le produzioni documentali dettagliatamente illustrate negli scritti difensivi redatti successivamente all'atto di citazione (e precisamente nelle memorie conclusionali e nelle memorie di replica) di cui il giudicante non fa alcuna menzione nella pronunciata sentenza;
il giudice di prime cure non si era quindi attenuto ai principi dottrinali e giurisprudenziali secondo i quali le allegazioni di fatto potevano essere svolte rimandando “per relationem” alle produzioni documentali e che l'identificazione dell'oggetto della
5 domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto e ai documenti ad esse allegati;
c. “le decisioni menzionate in precedenza costituiscano applicazione di un principio generale è confermato da Cass. Sent. n. 22055 del 2017, laddove si afferma: “il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora ancora controversi”, trattandosi di rilievo inconferente in quanto il principio di non contestazione non opera nel caso di specie in ragione della contumacia dei convenuti, che impediva altresì che i fatti dedotti potessero essere considerati come controversi;
d. “Deve pertanto ritenersi che il semplice deposito di documenti, senza che da ulteriori atti di causa sia possibile rilevare: a) quale sia il contenuto di tali documenti, e b) per quale motivo essi dovrebbero suffragare le tesi della parte che li ha introdotti nel giudizio;
impedisca che il giudicante ponga a fondamento della giudizio;
impedisca che il giudicante ponga a fondamento della decisione un'autonoma attività di ricerca della prova all'interno dell'indifferenziata congerie documentale allegata agli atti di causa”, dal momento che proprio tale indicazione (inidonea a far comprendere il percorso logico motivazionale seguito dal Giudice) dimostrava l'omesso l'esame da parte del giudicante di molteplici fatti storici allegati e dimostrati documentalmente, nonché di tutto il compendio probatorio, dettagliatamente spiegato negli atti difensivi dimessi in primo grado;
3°. “ERROR IN PROCEDENDO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 164 C.P.C.”, rilevando come le censure mosse dal Tribunale all'atto di citazione erano solo apparentemente rivolte alla mancata menzione della rilevanza dei documenti allegati allo stesso mentre, in realtà, avevano ad oggetto la mancata “esposizione dei fatti”: a fronte di tale asserita mancanza il Giudice di prime cure avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la nullità della citazione e fissare un termine per la
6 rinnovazione della citazione stessa e/o per l'integrazione della domanda ivi contenuta;
4°. “OMESSA VALUTAZIONE DEGLI ATTI DIFENSIVI E PER CONSEGUENZA
OMESSA VALUTAZIONE DEI DOCUMENTI OFFERTI IN COMUNICAZIONE
NEL GIUDIZIO IN ORDINE ALLA DOMANDA DI USUCAPIONE AVANZATA
DAGLI ATTORI”, lamentando l'omessa considerazione da parte del giudice di prime cure le memorie difensive depositate in data 29.12.2020 e 17.1.2021 e quindi l'omessa valutazione delle prove a sostegno della domanda azionata, dalle quali il Tribunale avrebbe certamente potuto ritenere sussistenti i presupposti per l'usucapione da parte degli attori.
2.1.1) Gli appellanti hanno quindi richiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Nessuno degli appellati si è costituito nel presente giudizio (come, del resto, già avvenuto in prime cure), dovendosene quindi dichiarare la contumacia.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
3.1) Procedendo all'analisi del gravame, appare opportuno prendere contestualmente in considerazione il primo, il secondo ed il quarto motivo di appello, in quanto contenenti censure omogenee nei confronti della sentenza impugnata.
Con tutti tali motivi, infatti, gli odierni appellanti hanno contestato il profilo strutturale della sentenza in questione, rappresentato dalla conclusione secondo cui i riscontri documentali forniti dagli attori in prime cure a sostegno della domanda di usucapione non erano idonei all'accoglimento della domanda stessa: la censura mossa nel contesto dei motivi predetti è, sia pure con varie articolazioni argomentative, imperniata sulla dedotta omessa valutazione da parte del Tribunale del contenuto delle allegazioni difensive esposte dagli stessi attori non solo nel contesto dell'atto di citazione ma anche negli altri scritti difensivi, la cui complessiva lettura ed analisi avrebbe consentito di ravvisare l'effettiva attitudine dimostrativa della documentazione prodotta.
3.1.1) In proposito occorre brevemente premettere alcune considerazioni in punto di fatto:
a) gli attori in prime cure hanno dimesso, quali atti difensivi, l'atto di citazione e gli scritti conclusionali (comparsa conclusionale, depositata il 29.12.2020, e memoria di replica, depositata il 17.1.2021);
b) nel contesto dell'atto di citazione non sono contenute istanze istruttorie per prova orale, essendo invece presente una produzione documentale (25 documenti, come da elenco allegato all'atto stesso);
7 c) nella memoria dimessa al fine della precisazione delle conclusioni (in data
2.10.2020), queste ultime risultano oggetto della seguente formulazione: “IN TESI:
Per l'accoglimento della domanda con spese integralmente compensate tra le parti. Infatti la domanda è provata ampiamente dalla documentazione prodotta e la mancata costituzione dei convenuti, i quali sono stati regolarmente citati (e comunque sono pienamente remissivi alla domanda di usucapione), conferma le circostanze allegate a sostegno delle conclusioni attrici IN IPOTESI: Qualora Il
Giudice non ritenga la causa matura per la decisione, affinchè rimetta la causa sul ruolo disponendo l'interrogatorio formale dei convenuti sulle circostanze articolate nell'atto di citazione e assegnando eventualmente termine alle parti attrici per la formulazione di capitoli di prova”.
3.1.1.1) In tale ottica occorre quindi ulteriormente rilevare come, nell'atto di citazione, risulta contenuta unicamente (ai fini che qui rilevano) l'allegazione per cui “Gli odierni attori, che insieme al de cuius hanno avuto sempre il pieno e Persona_4 pacifico possesso dell'immobile descritto al paragrafo 1, agendo “animus rem sibi habendi”, intendono, con la presente causa, ottenere l'usucapione della rimanente quota di proprietà di 6/24 dell'immobile descritto al superiore paragrafo 1, nei confronti degli attuali chiamati alla eredità di e cioè dei signori: AL Persona_3 CP_6
Controparte_7 Controparte_8 CP_9 CP_10 CP_11
Gli attori hanno tenuto un comportamento continuo e non interrotto, Controparte_12 diretto ad esercitare sull'intero immobile, un potere corrispondente a quello del proprietario, fin dal 1974.”.
Nessuna specificazione risulta contenuta nell'atto di citazione con riferimento alla valenza dimostrativa della documentazione dimessa, rispetto all'allegazione predetta, mentre solo (per la prima volta) nel contesto della comparsa conclusionale risultano fornite indicazioni in ordine all'attitudine dimostrativa dei documenti dimessi.
3.1.2) In questa prospettiva deve quindi rilevarsi come, effettivamente, il Tribunale di Pisa non abbia preso in considerazione il contenuto della predetta comparsa conclusionale, improntando la propria decisione sul contenuto dell'atto di citazione ed articolando il proprio iter valutativo nei termini già estesamente riportati al pregresso paragrafo 1.4.
Nell'ambito di tale sequenza espositiva è dato, in particolare, riscontrare i seguenti passaggi argomentativi:
a) nell'atto di citazione non è indicata “...quale sarebbe la rilevanza dei documenti
(solo elencati) allegati all'atto stesso ai fini della prova dei fatti narrati”;
8 b) la giurisprudenza di legittimità (con richiamo a Cass. 10343/2000) è orientata nel senso che la produzione di un documento non è sufficiente al fine della soddisfazione dell'onere della prova, occorrendo che sia indicato dalla parte
“specificamente l'uso che intende farne, onde evitare che il contraddittorio relativo sia in tutto o in parte impedito”: tale assunto rappresenta un principio generale dell'ordinamento, attestato sia con riferimento al rito lavoro (caratterizzato peraltro da principi istruttori meno rigidi rispetto a quelli del rito ordinario), sia nel grado di appello, sia con riferimento all'istituto della non contestazione (ciò che, sia detto incidentalmente, non significa – come ritenuto dagli appellanti – che il Tribunale di Pisa abbia ritenuto applicabile al presente giudizio tale istituto, ma solo che il principio in questione era stato ritenuto vigente anche con riferimento all'istituto predetto, così attestandone la valenza generale);
c) dunque, “Deve pertanto ritenersi che il semplice deposito di documenti, senza che da ulteriori atti di causa sia possibile rilevare: a) quale sia il contenuto di tali documenti, e b) per quale motivo essi dovrebbero suffragare le tesi della parte che li ha introdotti nel giudizio;
impedisca che il giudicante ponga a fondamento della decisione un'autonoma attività di ricerca della prova all'interno dell'indifferenziata congerie documentale allegata agli atti di causa”.
3.1.2.1) La questione da affrontare è dunque rappresentata dalle ricadute derivanti, in ordine alla motivazione fornita dal giudice di prime cure relativamente alla ritenuta assenza di valenza dimostrativa da parte dei documenti in questione, dalla mancata valutazione del contenuto espositivo degli scritti conclusionali attorei (e che, come detto, rappresenta il perno essenziale delle censure mosse con i primi tre motivi di gravame).
A) In proposito va infatti ricordato come la giurisprudenza di legittimità sia effettivamente orientata nei termini indicati dal Tribunale di Pisa, ritenendosi che “In base al disposto dell'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ., a soddisfare l'onere della prova non
è sufficiente la produzione di un documento ritenuto idoneo dal convenuto, ma è altresì necessario che questi indichi specificamente l'uso che intende farne, onde evitare che il contraddittorio relativo sia in tutto o in parte impedito;
ne' lo stesso convenuto, inottemperante a tale onere, può poi lamentare che il giudice, nell'esercizio dei poteri istruttori conferitigli dal successivo art. 421 cod. proc. civ., non abbia preso in esame il documento ritualmente prodotto e non vi abbia ravvisato una prova utile alla sua difesa”
(così Cass. 10343 del 5.8.2000 che, come osservato già dal giudice di prime cure, risulta resa con riferimento al rito lavoro ed appare dunque espressione di un principio vieppiù applicabile nel rito ordinario).
9 In proposito, la Suprema Corte ha del resto avuto modo di ribadire che “La parte che produca in giudizio dei documenti a sostegno d'una eccezione in senso stretto ha altresì l'onere di precisare a quale scopo sia avvenuta quella produzione documentale, la quale, in difetto di tale allegazione, non potrà essere invocata nei gradi successivi del giudizio” (così Cass. Sentenza n. 9154 del 16.4.2013, con espressione di un principio suscettibile di essere esteso – a maggior ragione – alle produzioni documentali effettuate a fondamento, non di un eccezione, ma della domanda tout court).
B) Il quesito che interessa in questa sede è dunque quello concernente la necessità che, ai fini della predetta indicazione specifica dell'uso da farsi dei documenti prodotti, la relativa allegazione vada allocata nell'atto introduttivo (o, comunque, negli atti in cui è consentito ancora operare allegazioni istruttorie, come, ad es., le memorie ex art. 183, VI° comma, c.p.c.) oppure se sia possibile procedere in tal senso anche negli scritti conclusionali.
Ritiene la Corte che la risposta debba essere nel senso che una siffatta specificazione non possa essere contenuta, per la prima volta, negli scritti conclusionali.
Se, infatti, la ratio dell'orientamento giurisprudenziale in questione è quello di assicurare l'integrità del contraddittorio, allora la specificazione concernente la precipua funzione istruttoria della documentazione dimessa da una parte non può essere allocata, processualmente, in un momento successivo al maturare delle preclusioni istruttorie in senso lato.
Dunque, ciò non può avvenire in sede di scritti conclusionali.
Il mutamento processuale di fase, con transito del giudizio alla fase decisoria, può continuare a “tollerare” argomentazioni giustificative della domanda anche non precedentemente esposte, ma non appare suscettibile di essere caratterizzato da attività difensive il cui ambito pertiene alla definizione dell'oggetto del processo, anche sul piano istruttorio, e che per tale motivo debbono soggiacere alle preclusioni finalizzate alla garanzia del contraddittorio.
Come espressione di un siffatto principio si ricorda (solo esemplificativamente) come la Suprema Corte abbia ritenuto che “Le osservazioni critiche alla consulenza tecnica d'ufficio non possono essere formulate per la prima volta in comparsa conclusionale - e, pertanto, se ivi contenute, non sono esaminabili dal giudice - perché in tal modo esse rimarrebbero sottratte al contraddittorio tra le parti” (così Cass. n. 22316 del 15.10.2020).
C) In questo senso, dunque, risulta condivisibile il limitato ambito di analisi preso in considerazione dal giudice di prime cure e correlato (in assenza di memorie ex art. 186,
3° comma, c.p.c.) al solo atto di citazione.
10 D) Ne consegue come le censure mosse dagli appellanti con riferimento al profilo in questione devono ritenersi insuscettibili di accoglimento.
3.1.3) Le considerazioni che precedono comportano la reiezione del primo, secondo e quarto dei motivi di gravame.
Va peraltro osservato come il giudice di prime cure abbia compiutamente illustrato il percorso logico-giuridico seguito onde pervenire alla conclusione infine raggiunta sì che, una volta ritenuta la perdurante condivisibilità della decisione di fondare il proprio giudizio (nei termini sopra esposti) prendendo in considerazione unicamente il contenuto dell'atto di citazione, la motivazione non risulta censurabile sotto altri aspetti.
3.2) Anche il terzo motivo di gravame deve in effetti ritenersi infondato.
3.2.1) Con tale motivo gli appellanti hanno argomentato che le valutazioni esposte dal giudice di prime cure hanno avuto ad oggetto le “allegazioni” della parte e, quindi, che
“la critica è rivolta alla “esposizione dei fatti” e, pertanto, chiama in causa la disposizione dell'art. 163 n 4 c.p.c..”: dunque, la citazione avrebbe dovuto essere ritenuta nulla, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., ma, al contrario, nulla era mai stato rilevato in tal senso.
Chiosano gli appellanti: “Se così è, due sono i possibili sviluppi, o l'atto introduttivo è viziato, tanto da non dover scendere ad esaminare i successivi atti difensivi, ed allora il Giudice avrebbe dovuto sollevare le relative eccezioni o di nullità dell'atto o per consentire, laddove possibile di sanare il vizio, diversamente di instaurare il contraddittorio sulla questione sollevata onde mettere la parte della condizione di esercitare il diritto di difesa, oppure l'atto di citazione non risulta viziato, ed allora non si spiega l'omessa valutazione dei successivi scritti difensivi”, concludendo che “...solo con la sentenza di primo grado sono state evidenziate le carenze dell'atto di citazione, denunciano come la pronuncia, oggetto del presente appello, sia viziata da “error in procedendo” per violazione dei commi 5 e 6 dell'art. 164 e per conseguenza chiedono a
Codesta Eccellentissima Corte, laddove condivida la valutazione del giudice di prime, di voler rimettere in termini parte attrice affinchè provveda alla sanatoria della citazione così come previsto dall'art. 164 c.p.c..”.
3.2.2) Come detto, il motivo – per quanto suggestivo – non può trovare accoglimento.
In alcun punto della sentenza impugnata è infatti dato atto della carenza di elementi identificativi della domanda o delle ragioni della stessa che, in ogni caso, risultano individuati dall'allegazione per cui gli attori in prime cure hanno tenuto “un comportamento continuo e non interrotto, diretto ad esercitare sull'intero immobile, un potere corrispondente a quello del proprietario, fin dal 1974”.
11 La valutazione del Tribunale ha avuto ad oggetto non il contenuto dell'art. 163, n.
4, ma dell'art. 163, n. 5 (relativo a “l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali
l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione”) nei termini ermeneutici delineati dalla giurisprudenza di legittimità e sopra ricordati.
La domanda, in effetti, non è stata in alcun modo respinta per l'omessa compiuta individuazione della stessa o delle ragioni che asseritamente la sorreggevano, ma per omessa indicazione della specificità del riscontro istruttorio fornito dai documenti prodotti.
4) L'appello deve quindi essere respinto, senza alcuna statuizione in ordine alla refusione delle spese di lite, stante la contumacia degli appellati.
4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
sentenza n. 239/2021 del 24.2.2021, del Tribunale di Pisa, così statuisce:
1) dichiara la contumacia degli appellati, Controparte_6 Controparte_7 CP_8
e
[...] CP_9 CP_10 CP_11 Controparte_12
2) respinge l'appello;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, sigg.ri e CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 16.7.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
12 Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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