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Articolo 2 della Legge 24 marzo 2003, n. 79
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Legge 24 marzo 2003, n. 79
Articolo 2 della Legge 24 marzo 2003, n. 79
Versione
19 aprile 2003
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.
Entrata in vigore il 19 aprile 2003
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