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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/12/2025, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Biagio Politano Presidente rel.,
Dott. Pietro Scuteri Consigliere,
Dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 217/2020 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 24 settembre 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo De Paola Parte_1 C.F._1
(c.f. - pec , elettivamente domiciliato presso C.F._2 Email_1 il di lui studio, in Cosenza, Via Duca degli Abruzzi n. 10
Appellante
E
P.I. in rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Controparte_1 P.IVA_1
DI ( ), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Emma C.F._3
Filippelli, in Rende, Via Don Minzoni n 48/B
Appellata
Conclusioni
Per l'appellante:
“Voglia la Corte d'Appello adita, accertare e dichiarare il diritto dell'appellante al risarcimento del danno conseguente al sinistro denunziato come in atti documentato nel fascicolo di primo grado in applicazione della polizza assicurativa 601/797259 stipulata con la convenuta il
24.03.2013 ed in via principale riformare totalmente la sentenza appellata e, per gli effetti, condannare la convenuta al pagamento della somma € 16.925,14 oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre spese legali del doppio grado di giudizio, rimborso forfettario ed accessori di legge;
in via gradata, riformare parzialmente la sentenza appellata e, per gli effetti, revocare la condanna alle spese del primo grado con compensazione di quelle del presente giudizio”.
In via istruttoria si chiede la rinnovazione della ctu la cui valutazione, negando il nesso causale,
è preconcetta come da ctp del dott. che si allega”. Persona_1
Per l'appellata:
“In via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 348 bis e ter c.p.c., con condanna alla refusione delle spese di lite con distrazione.
Nel merito dichiarare comunque inammissibile l'appello per tutti i motivi riportati in premessa con conferma della impugnata sentenza, n. 1413/2019, emessa dal Tribunale di Cosenza, con condanna dell'appellante alle spese di giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29 gennaio 2020, ha Parte_1 proposto appello avvero la sentenza n. 1413/2019 emessa e pubblicata dal Tribunale di Cosenza il
29 giugno 2019, non notificata, con la quale è stata rigettata la sua domanda, avanzata contro
[...] tesa ad ottenerne la condanna al pagamento dell'indennizzo Controparte_2 rivendicato per un sinistro del quale era rimasto vittima in data 27 aprile 2013 in Maputo
(Mozambico) durante un viaggio di lavoro, secondo quanto previsto dalla polizza assicurativa n
601/797259 stipulata in data 24 marzo 2013.
Il Tribunale di Cosenza, in estrema sintesi, fatte proprie le conclusioni formulate dal CTU nominato in corso di causa, ha ritenuto “il difetto di correlazione causale tra l'evento dannoso e le menomazioni lamentate”; ha quindi respinto la domanda, onerando l'attore soccombente del pagamento delle spese di lite1.
A fondamento del gravame, l'appellante ha posto due motivi, sui quali più ampiamente infra, così rubricati:
- omessa valutazione del fatto storico, violazione dell'art. 116 c.p.c. di fatti ammessi e non contestati;
- condanna alle spese, omessa valutazione del comportamento della convenuta, violazione dell'art. 92 c.p.c. in relazione all'art. 88 cpc ex art. 88 c.p.c., violazione dell'art. 96 c.p.c.
Con comparsa depositata in data 1° aprile 2020, si è costituita Controparte_1
resistendo al gravame proposto, ne ha chiesto il rigetto sulla scorta della sua ritenuta
[...] infondatezza.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza del 30 novembre 2021 ha disatteso la richiesta di rinnovo della CTU e rinviato all'udienza del 28 maggio 2024 per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, a seguito di rinvio d'ufficio e transito del fascicolo nei ruoli della
Seconda Sezione, la Corte ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni per il 24 settembre 2025.
In quella sede, sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto del deposito delle note e delle richieste conclusive delle parti per come sopra trascritte, il Collegio ha assegnato la causa a sentenza con fissazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nel termine assegnato, la parte appellata ha provveduto a depositare la comparsa conclusionale e le note di replica.
Le valutazioni della Corte
§1
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dalla difesa di
[...]
n ordine al mancato rispetto da parte dell'appellante del dettato dell'art. 342 c.p.c.: CP_1
l'appello reca motivata critica alla decisione impugnata e contiene esplicitazione della rilevanza che una diversa ricostruzione in fatto ed in diritto della vicenda avrebbe assunto sì da garantire il riconoscimento delle proprie richieste.
§2
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione di primo grado assumendo che il Tribunale di Cosenza non avrebbe tenuto in debito conto le peculiarità del caso concreto – derivanti dall'accadimento verificatosi in Mozambico – e le difficoltà di poter fare immediato ricorso alle cure del caso documentando compiutamente il fondamento delle proprie istanze.
Mette allora conto osservare che l'attore aveva avanzato la propria domanda sulla base di quanto aveva assunto essersi verificato in data 27 aprile 2013, allorquando, uscendo dall'Hotel Santa Cruz di Maputo, era caduto in terra per le condizioni del marciapiede, reso viscido dalla presenza di liquami, ed aveva sbattuto la testa: ne era seguito il trasportato presso il locale pronto soccorso e il rientro in Italia.
Le critiche sollevate dall'appellante si sono concentrate sulla confutazione delle argomentazioni esposte dal primo Giudice e mutuate dagli accertamenti tecnici compiuti dal CTU:
“la sede delle lesioni non coincide con quella sul quale si sono venute a determinare le lesioni lamentate all'epoca dell'infortunio: la frattura del dente delepistrofeo si verifica come meccanismo di compressione flessione del capo, spesso associata a lussazione o sublussazione della prima vertebra cervicale (atlante). Non è soddisfatto il criterio di continuità fenomenica: il tempo trascorso dal momento dell'evento traumatico e gli approfondimenti diagnostici la documentazione clinica prodotta dall'epoca dell'evento sino alla stabilizzazione clinica dei postumi, danno evidenza di un vuoto documentale (circa 6 mesi) ed in alcuni casi privi di attestazione dell'effettiva esecuzione dell'esame prescritto o assenza del referto di avvenuta esecuzione. La rettilinizzazione del rachide cervicale può essere diagnosticabile una fase acuta e non già dopo cinque mesi dopo trattamento FKT. Occorre evidenziare che le fratture delle prime vertebre cervicali sono molto rari e data l'ampiezza del canale rachide e/o a questo livello, non
s'accompagnano in genere a complicazioni midollare: quando ciò si verifica vi è della morte immediata… L'evento traumatico che interessa il rachide cervicale determinando quindi la distorsione e l'eventuale distrazione delle strutture muscolari nervose, vertebrali e para vertebrali, di norma riguarda segmento cervicale inferiore compreso cioè tra c3-c4. Nel caso in esame di silenzi evidente che in C4 c5 c5-c6 c6- c7 sussiste la presenza di geodi ossei (cavità pseudo cistiche tipiche delle articolazioni affette da processi artrosici)….Il dente dell'epistrofeo cioè C2 non viene relazionato come fratturato né nel referto dell'11.9.2013 né in quello TC del 25.11.2013”.
A fronte di tanto, la critica mossa dall'appellante si profila sfornita di fondamento, posto che nella sua esposizione non è dato ravvisare elementi ermeneutici tali da condurre a ritenere errate le conclusioni del CTU.
E ciò vale a rendere non condivisibile la richiesta di rinnovo della CTU.
La indiscussa mancanza di documentazione utile a documentare l'effettività della caduta e la genesi dei danni lamentati – in assenza di non contestazione del fatto da parte della convenuta
– non avrebbe potuto che riverberarsi negativamente sull'azione proposta.
E tanto ha correttamente comportato il suo rigetto.
In parte qua, la sentenza non merita censura.
§3 Parimenti è a dirsi per ciò che concerne il secondo motivo di appello, con il quale il ha censurato la decisione di porre a suo carico le spese processuali. Parte_1
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza, destinato evidentemente ad avere rilievo anche quando la domanda sia rimasta priva di prova.
Ai fini della invocata eventuale compensazione delle spese di lite, peraltro, ai sensi del secondo comma dell'art. 92 c.p.c., può essere disposta solo in caso di soccombenza reciproca o novità della questione o mutamento della giurisprudenza in ordine alle questioni dirimenti: e tanto sicuramente non ricorre nel caso in esame.
D'altro canto, la condotta silente della società di assicurazioni si profila alla stregua di comportamento neutro ai fini di causa.
A fronte della conclamata soccombenza registrata dall'appellante, le spese processuali anche di questa fase del giudizio devono essere poste a suo carico;
tenuto conto di quanto dettato dal DM 55/2014 e dal DM 147/2022, vengono liquidate come da dispositivo per causa del valore compreso tra euro 5.201 ed euro 26.000, parametro minimo avuto riguardo alla semplicità della questione.
Deve altresì darsi atto della sussistenza dell'obbligo per il appellante CP_3 dell'obbligo di versamento di una somma pari a quella versata per il contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 (cfr. Cass. Civ. Sez. II,
Ordinanza n. 8982 del 04/04/2024).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avvero la sentenza n. 1413/2019 emessa e pubblicata dal Tribunale Parte_1 civile di Cosenza il 29 giugno 2019, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...] che liquida in euro 2.906 per compensi professionali, oltre rimborso CP_1 forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
3) dà atto della sussistenza dell'obbligo per l'appellante di versamento di una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 23 dicembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Biagio Politano 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo il dispositivo:
“Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così dispone:
- Rigetta la domanda proposta da parte attrice;
- condanna parte attrice alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese e competenze del giudizio che liquida in € 450 per fase di studio, € 370,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 800,00 per la fase istruttoria € 810 per la fase decisionale oltre iva cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%”.
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Biagio Politano Presidente rel.,
Dott. Pietro Scuteri Consigliere,
Dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 217/2020 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 24 settembre 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo De Paola Parte_1 C.F._1
(c.f. - pec , elettivamente domiciliato presso C.F._2 Email_1 il di lui studio, in Cosenza, Via Duca degli Abruzzi n. 10
Appellante
E
P.I. in rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Controparte_1 P.IVA_1
DI ( ), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Emma C.F._3
Filippelli, in Rende, Via Don Minzoni n 48/B
Appellata
Conclusioni
Per l'appellante:
“Voglia la Corte d'Appello adita, accertare e dichiarare il diritto dell'appellante al risarcimento del danno conseguente al sinistro denunziato come in atti documentato nel fascicolo di primo grado in applicazione della polizza assicurativa 601/797259 stipulata con la convenuta il
24.03.2013 ed in via principale riformare totalmente la sentenza appellata e, per gli effetti, condannare la convenuta al pagamento della somma € 16.925,14 oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre spese legali del doppio grado di giudizio, rimborso forfettario ed accessori di legge;
in via gradata, riformare parzialmente la sentenza appellata e, per gli effetti, revocare la condanna alle spese del primo grado con compensazione di quelle del presente giudizio”.
In via istruttoria si chiede la rinnovazione della ctu la cui valutazione, negando il nesso causale,
è preconcetta come da ctp del dott. che si allega”. Persona_1
Per l'appellata:
“In via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 348 bis e ter c.p.c., con condanna alla refusione delle spese di lite con distrazione.
Nel merito dichiarare comunque inammissibile l'appello per tutti i motivi riportati in premessa con conferma della impugnata sentenza, n. 1413/2019, emessa dal Tribunale di Cosenza, con condanna dell'appellante alle spese di giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29 gennaio 2020, ha Parte_1 proposto appello avvero la sentenza n. 1413/2019 emessa e pubblicata dal Tribunale di Cosenza il
29 giugno 2019, non notificata, con la quale è stata rigettata la sua domanda, avanzata contro
[...] tesa ad ottenerne la condanna al pagamento dell'indennizzo Controparte_2 rivendicato per un sinistro del quale era rimasto vittima in data 27 aprile 2013 in Maputo
(Mozambico) durante un viaggio di lavoro, secondo quanto previsto dalla polizza assicurativa n
601/797259 stipulata in data 24 marzo 2013.
Il Tribunale di Cosenza, in estrema sintesi, fatte proprie le conclusioni formulate dal CTU nominato in corso di causa, ha ritenuto “il difetto di correlazione causale tra l'evento dannoso e le menomazioni lamentate”; ha quindi respinto la domanda, onerando l'attore soccombente del pagamento delle spese di lite1.
A fondamento del gravame, l'appellante ha posto due motivi, sui quali più ampiamente infra, così rubricati:
- omessa valutazione del fatto storico, violazione dell'art. 116 c.p.c. di fatti ammessi e non contestati;
- condanna alle spese, omessa valutazione del comportamento della convenuta, violazione dell'art. 92 c.p.c. in relazione all'art. 88 cpc ex art. 88 c.p.c., violazione dell'art. 96 c.p.c.
Con comparsa depositata in data 1° aprile 2020, si è costituita Controparte_1
resistendo al gravame proposto, ne ha chiesto il rigetto sulla scorta della sua ritenuta
[...] infondatezza.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza del 30 novembre 2021 ha disatteso la richiesta di rinnovo della CTU e rinviato all'udienza del 28 maggio 2024 per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, a seguito di rinvio d'ufficio e transito del fascicolo nei ruoli della
Seconda Sezione, la Corte ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni per il 24 settembre 2025.
In quella sede, sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto del deposito delle note e delle richieste conclusive delle parti per come sopra trascritte, il Collegio ha assegnato la causa a sentenza con fissazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nel termine assegnato, la parte appellata ha provveduto a depositare la comparsa conclusionale e le note di replica.
Le valutazioni della Corte
§1
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dalla difesa di
[...]
n ordine al mancato rispetto da parte dell'appellante del dettato dell'art. 342 c.p.c.: CP_1
l'appello reca motivata critica alla decisione impugnata e contiene esplicitazione della rilevanza che una diversa ricostruzione in fatto ed in diritto della vicenda avrebbe assunto sì da garantire il riconoscimento delle proprie richieste.
§2
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione di primo grado assumendo che il Tribunale di Cosenza non avrebbe tenuto in debito conto le peculiarità del caso concreto – derivanti dall'accadimento verificatosi in Mozambico – e le difficoltà di poter fare immediato ricorso alle cure del caso documentando compiutamente il fondamento delle proprie istanze.
Mette allora conto osservare che l'attore aveva avanzato la propria domanda sulla base di quanto aveva assunto essersi verificato in data 27 aprile 2013, allorquando, uscendo dall'Hotel Santa Cruz di Maputo, era caduto in terra per le condizioni del marciapiede, reso viscido dalla presenza di liquami, ed aveva sbattuto la testa: ne era seguito il trasportato presso il locale pronto soccorso e il rientro in Italia.
Le critiche sollevate dall'appellante si sono concentrate sulla confutazione delle argomentazioni esposte dal primo Giudice e mutuate dagli accertamenti tecnici compiuti dal CTU:
“la sede delle lesioni non coincide con quella sul quale si sono venute a determinare le lesioni lamentate all'epoca dell'infortunio: la frattura del dente delepistrofeo si verifica come meccanismo di compressione flessione del capo, spesso associata a lussazione o sublussazione della prima vertebra cervicale (atlante). Non è soddisfatto il criterio di continuità fenomenica: il tempo trascorso dal momento dell'evento traumatico e gli approfondimenti diagnostici la documentazione clinica prodotta dall'epoca dell'evento sino alla stabilizzazione clinica dei postumi, danno evidenza di un vuoto documentale (circa 6 mesi) ed in alcuni casi privi di attestazione dell'effettiva esecuzione dell'esame prescritto o assenza del referto di avvenuta esecuzione. La rettilinizzazione del rachide cervicale può essere diagnosticabile una fase acuta e non già dopo cinque mesi dopo trattamento FKT. Occorre evidenziare che le fratture delle prime vertebre cervicali sono molto rari e data l'ampiezza del canale rachide e/o a questo livello, non
s'accompagnano in genere a complicazioni midollare: quando ciò si verifica vi è della morte immediata… L'evento traumatico che interessa il rachide cervicale determinando quindi la distorsione e l'eventuale distrazione delle strutture muscolari nervose, vertebrali e para vertebrali, di norma riguarda segmento cervicale inferiore compreso cioè tra c3-c4. Nel caso in esame di silenzi evidente che in C4 c5 c5-c6 c6- c7 sussiste la presenza di geodi ossei (cavità pseudo cistiche tipiche delle articolazioni affette da processi artrosici)….Il dente dell'epistrofeo cioè C2 non viene relazionato come fratturato né nel referto dell'11.9.2013 né in quello TC del 25.11.2013”.
A fronte di tanto, la critica mossa dall'appellante si profila sfornita di fondamento, posto che nella sua esposizione non è dato ravvisare elementi ermeneutici tali da condurre a ritenere errate le conclusioni del CTU.
E ciò vale a rendere non condivisibile la richiesta di rinnovo della CTU.
La indiscussa mancanza di documentazione utile a documentare l'effettività della caduta e la genesi dei danni lamentati – in assenza di non contestazione del fatto da parte della convenuta
– non avrebbe potuto che riverberarsi negativamente sull'azione proposta.
E tanto ha correttamente comportato il suo rigetto.
In parte qua, la sentenza non merita censura.
§3 Parimenti è a dirsi per ciò che concerne il secondo motivo di appello, con il quale il ha censurato la decisione di porre a suo carico le spese processuali. Parte_1
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza, destinato evidentemente ad avere rilievo anche quando la domanda sia rimasta priva di prova.
Ai fini della invocata eventuale compensazione delle spese di lite, peraltro, ai sensi del secondo comma dell'art. 92 c.p.c., può essere disposta solo in caso di soccombenza reciproca o novità della questione o mutamento della giurisprudenza in ordine alle questioni dirimenti: e tanto sicuramente non ricorre nel caso in esame.
D'altro canto, la condotta silente della società di assicurazioni si profila alla stregua di comportamento neutro ai fini di causa.
A fronte della conclamata soccombenza registrata dall'appellante, le spese processuali anche di questa fase del giudizio devono essere poste a suo carico;
tenuto conto di quanto dettato dal DM 55/2014 e dal DM 147/2022, vengono liquidate come da dispositivo per causa del valore compreso tra euro 5.201 ed euro 26.000, parametro minimo avuto riguardo alla semplicità della questione.
Deve altresì darsi atto della sussistenza dell'obbligo per il appellante CP_3 dell'obbligo di versamento di una somma pari a quella versata per il contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 (cfr. Cass. Civ. Sez. II,
Ordinanza n. 8982 del 04/04/2024).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avvero la sentenza n. 1413/2019 emessa e pubblicata dal Tribunale Parte_1 civile di Cosenza il 29 giugno 2019, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...] che liquida in euro 2.906 per compensi professionali, oltre rimborso CP_1 forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
3) dà atto della sussistenza dell'obbligo per l'appellante di versamento di una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 23 dicembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Biagio Politano 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo il dispositivo:
“Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così dispone:
- Rigetta la domanda proposta da parte attrice;
- condanna parte attrice alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese e competenze del giudizio che liquida in € 450 per fase di studio, € 370,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 800,00 per la fase istruttoria € 810 per la fase decisionale oltre iva cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%”.