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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 30/07/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 56/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Giudice, dott. Giovanni Spagnoli, all'esito dell'udienza del 27.05.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi dell'art. 281sexies, comma III c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 56 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, discussa nelle forme della 'trattazione scritta' all'udienza del 27.05.2025;
T R A
, in proprio e nella qualità di legale Parte_1 rappresentante p.t. della società elettivamente Parte_2 domiciliati in L'Aquila, alla via Martiri di Filetto n.1/C, presso lo studio dell'Avv. Giovanni De Sanctis, che li rappresenta e difende nel presente giudizio, unitamente all'Avv. Chiara Cucchiella, giusta procura apposta in calce al ricorso;
RICORRENTI
CONTRO
[...]
, in Controparte_1 persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa nel presente giudizio dal Dirigente Dott. Salvatore Florimbi, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
RESISTENTE
pagina 1 di 12 OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n.
689/1981 relative a sanzioni per emissione di assegni a vuoto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte resistente, con la nota di trattazione scritta del 20.05.2025, insisteva per il rigetto della domanda riportandosi alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione, mentre la parte ricorrente, con la nota di trattazione scritta del
26.05.2025, si riportava ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con ricorso depositato in data 11.01.2023, , in Parte_1 proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della società Parte_2
(di seguito, breviter Società) adiva il Tribunale di L'Aquila chiedendo
[...]
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “all'Ill.mo Tribunale di L'Aquila, affinché, accertati i fatti come dedotti in narrativa , voglia fissare l'udienza per la trattazione del presente ricorso e, disposta in via cautelare, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza di ingiunzione n.
2022/346, annullare e/o dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'ordinanza di ingiunzione n. 2022/346 , in quanto illegittima, nonché della relativa sanzione e di ogni altro atto annesso, connesso e consequenziale, con dichiarazione di inesistenza del credito preteso, anche disponendo, ove occorra e possa, la disapplicazione e/o la nullità e/o l'annullamento dei predetti provvedimenti”.
In data 23.02.2023, si costituiva in giudizio la resistente
[...]
Controparte_1
(di seguito, breviter ), rassegnando le seguenti conclusioni: “Si
[...] CP_2 chiede a codesto On. Giudice quanto segue: 1) confermare la legittimità e la fondatezza dell'ordinanza impugnata in base a tutto quanto esposto in fatto, in diritto e nel merito nella presente comparsa di costituzione e risposta;
3)
pagina 2 di 12 compensare le spese in caso di soccombenza, stante la doverosità dell'atto impugnato”.
Alla prima udienza del 14.03.2023 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato e, su richiesta di parte ricorrente, veniva fissata l'udienza del 25.06.2024 per la discussione orale, poi differita al
27.05.2025, stante la necessità di dover procedere alla definizione dei giudizi iscritti al ruolo in precedenza.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., le parti precisavano le proprie conclusioni nelle rispettive note di trattazione scritta sopra riportate e la controversia viene decisa come di seguito.
*****
1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio Parte_1
e la Società impugnano l'ingiunzione fiscale n. 2022/346, emessa in data
11.11.2022, notificata rispettivamente a mezzo posta in data 12.12.2022 ed a mezzo P.E.C. in data 14.12.2022, con cui la Camera di Commercio di L'Aquila intimava ai medesimi, in solido tra loro, il pagamento dell'importo complessivo di € 10.022,00, di cui € 10.000,00 a titolo di sanzione amministrativa ed € 22,00
a titolo di diritti di notifica e spese ufficio, per il mancato rispetto degli obblighi previsti a carico del distributore di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) dall'art. 11 del Regolamento (UE) 2016/425 (Obblighi dei distributori), sanzionato dall'art. 14, comma II, lettera c) del D.lgs. n. 475 del 04.12.1992, come modificato dal D.lgs. n. 17 del 19.02.2019 (cfr. doc. n. 1 e 2 fascicolo ricorrenti).
In particolare, l'ingiunzione impugnata è fondata sul verbale di accertamento n. AQ103-2020-58-001, emesso dalla Guardia di Finanza Compagnia di
L'Aquila in data 19.05.2020, con il quale era stata contestata agli odierni opponenti di aver posto in commercio mascherine protettive (DPI) - tipo
FFP2/KN95 - aventi marchio CE non conforme ai dettami previsti dal regolamento D.P.I. (Regolamento UE 2016/425), ovvero non risulta alcun certificato di conformità rilasciato da un Organismo Notificato autorizzato avente sede nell'Unione Europea per la Certificazione di Dispositivi di Protezione
Individuale (D.P.I.). Tale verbale veniva emesso a seguito di un'ispezione di pagina 3 di 12 controllo eseguita dai militari della Guardia di Finanza presso la sede della società ricorrente in data 13.05.2020 (cfr. doc. n. 3 e 4 fascicolo ricorrenti).
A sostegno della domanda i ricorrenti eccepiscono: i) la violazione del termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento amministrativo ex art. 2 della Legge n. 241/1990 e per la notifica dell'ordinanza di ingiunzione;
ii) la nullità e illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione per la mancata indicazione dell'Autorità giudiziaria competente a decidere l'impugnazione; iii)
l'infondatezza delle motivazioni addotte nell'ordinanza di ingiunzione riguardo alla inidoneità del certificato di compliance a costituire titolo per la validazione in termini di conformità dei D.P.I., per due distinti profili: a. il certificato prodotto dalla Società soddisfa i requisiti previsti dalla normativa speciale in vigore al momento della commercializzazione dei D.P.I. in quanto completo di marchio CE e rilasciato da ente notificato come l'I.T.C.; b. i D.P.I. oggetto di accertamento sono stati sdoganati dall'Autorità doganale preposta al controllo con la procedura di svincolo diretto;
iv) l'erroneità della contestazione per non aver i ricorrenti usato la diligenza richiesta dall'art. 11 del Regolamento (UE)
2016/425, atteso che l'obbligo gravante sul distributore si sostanzia in un obbligo di mera verifica della certificazione e della documentazione normativamente prevista per i D.P.I. da porre in commercio;
v) l'illegittimità ed infondatezza dell'ordinanza di ingiunzione per non aver tenuto conto nella valutazione della diligenza apprestata dai ricorrenti di un imprescindibile elemento di giudizio costituito dal particolare contesto emergenziale della pandemia COVID 19, sufficiente ad escludere ogni responsabilità ascrivibile ai ricorrenti.
La nel costituirsi in giudizio, contesta Controparte_1 tutti i motivi di censura addotti da controparte, rilevando l'infondatezza delle argomentazioni esposte. Conclude per la piena legittimità delle somme richieste con conseguente rigetto della domanda avanzata dai ricorrenti.
2. Tanto premesso, preliminarmente occorre vagliare i primi due motivi di contestazione relativi alle formali violazioni di legge in cui sarebbe incorsa la di L'Aquila con riferimento alle norme del procedimento Controparte_1 amministrativo.
La prima doglianza avanzata dagli opponenti riguardante la violazione del termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento amministrativo previsto pagina 4 di 12 dall'art. 2 della Legge n. 241/1990 e dell'avvenuta decadenza del termine previsto per la notifica dell'ordinanza di ingiunzione impugnata, non può essere condivisa.
Sul punto, giova rammentare il principio di diritto elaborato dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 9591 del 27.04.2006, in base al quale “ La disposizione di cui all'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, tanto nella sua originaria formulazione, applicabile "ratione temporis", secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il termine di trenta giorni, quanto nella formulazione risultante dalla modificazione apportata dall'art. 36-bis del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui detto termine è di novanta giorni, nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve” (cfr.
Cass. civ., Sez. Unite, 27.04.2006, n. 9591).
Le Leggi n. 689 del 1981 e n. 241 del 1990 si pongono, dunque, tra loro in un rapporto di specialità e su piani diversi, con la conseguenza che il termine finale di cui all'art. 2 della Legge n. 241 del 1990 non è applicabile al procedimento sanzionatorio, disciplinato dalla Legge n. 689/1981 e s.m.i.
Dall'esame della documentazione allegata in atti, come correttamente rilevato dalla parte resistente, il verbale di accertamento - contestazione di illecito amministrativo n. AQ103-2020-58-001, redatto in data 13.05.2020, risulta tempestivamente notificato in data 19.05.2020.
In secondo luogo, i ricorrenti rilevano la violazione dell'art. 3, comma IV, della Legge n. 241/1990, stante la mancata indicazione nell'ordinanza impugnata dell'Autorità competente dinanzi al quale proporre il ricorso.
La deduzione non coglie nel segno. Al riguardo, appare dirimente l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui l'omessa indicazione, nell'atto impositivo, delle informazioni relative all'autorità cui proporre ricorso e del termine entro cui il destinatario può impugnare non determina l'invalidità del provvedimento, ma comporta sul piano processuale, pagina 5 di 12 avuto riguardo alle circostanze concrete, la scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l'impugnativa (cfr. Cass. civ., Sez. V, 17.06.2021 n. 17237; Cass. civ., Sez. III,
08.02.2012, n. 1766; Cass. civ. Sez. V, 27.09.2011, n. 19675).
Applicando tali coordinate al caso in esame, la mancata indicazione dell'autorità alla quale è possibile ricorrere, contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, non comporta l'illegittimità dell'atto notificato, determinando invece la scusabilità dell'errore del destinatario, errore in cui non sono incorsi i ricorrenti, avendo entrambi correttamente proposto ricorso dinanzi all'Autorità giudiziaria competente nei termini previsti per legge. I primi due motivi sono, dunque, infondati e vanno respinti.
3.1 Passando all'esame dei motivi attinenti al merito, in primo luogo gli opponenti contestano l'infondatezza delle argomentazioni addotte nell'ordinanza di ingiunzione riguardo alla inidoneità del certificate of compliance, prodotto dalla Società, a costituire titolo per la validazione in termini di conformità dei
D.P.I.
La censura non coglie nel segno. Per vero, la contestazione dell'illecito origina da un'ispezione effettuata dai militari della Guardia Finanza, Compagnia
L'Aquila, Sezione Operativa, presso la sede legale della società ricorrente, in data
13.05.2020, finalizzata alla verifica della corretta messa in commercio dei dispositivi di protezione individuale e delle mascherine chirurgiche (cfr. doc. n.
3 fascicolo ricorrenti). All'esito dei suddetti controlli, con verbale n. AQ103-
2020-58-001 del 19.05.2020, la Guardia di Finanza di L'Aquila ha contestato alla la violazione dell'art. 11 del Regolamento (UE) 2016/425 Parte_2 sugli obblighi di diligenza dei distributori dei D.P.I., prevista e sanzionata dall'art. 14, comma II lettera c) del D.lgs. n. 475 del 1992 e s.m.i., in quanto la stessa: “ha posto in commercio mascherine protettive (D.P.I.) - tipo Numero_1 avente marchio CE non conforme ai dettami previsti dal regolamento DPI
(Regolamento UE 2016/425) , ovvero non risulta alcun certificato di conformità rilasciato da un Organismo Notificato autorizzato, avente sede nell'Unione
Europea, per la certificazione di dispositivi di protezione individuale (DPI)” (cfr. doc. n. 1 fascicolo resistenti).
pagina 6 di 12 In materia, va ricordato che l'art. 11, comma I e II, del Regolamento (UE)
2016/425 prevede espressamente che “Quando mettono un DPI a disposizione sul mercato, i distributori esercitano la dovuta diligenza in relazione ai requisiti del presente regolamento. Prima di mettere un DPI a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti richiesti, dalle istruzioni e dalle informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II, in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali dello Stato membro in cui il DPI è messo a disposizione sul mercato, e che il fabbricante e l'importatore abbiano soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 10, paragrafo 3, rispettivamente”.
Inoltre, a mente dell'art. 15, comma II, del Regolamento (UE) 2016/425, la dichiarazione di conformità “ha la struttura tipo di cui all'allegato IX, contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli di cui agli allegati IV, VI, VII e VIII ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il DPI è immesso o messo a disposizione”.
Orbene, la documentazione prodotta dalla Società in sede di memoria difensiva del 15.06.2020 avverso il verbale di accertamento n. AQ103-2020-58-
001, in sostituzione dei certificati erroneamente esibiti in sede di accertamento del 13.05.2020, non può ritenersi idonea a dimostrare la conformità dei relativi
D.P.I., in quanto non soddisfa i requisiti previsti dalla normativa speciale vigente in materia di commercializzazione di detti D.P.I.
I ricorrenti, infatti, allegano un certificate of compliance relativo alle mascherine FFP2 SK prodotte , Controparte_3 in luogo della dichiarazione di conformità UE dei D.P.I., prevista e disciplinata dall'art. 15 del Regolamento UE, sopra richiamato (cfr. doc. n. 6 fascicolo ricorrenti). Sul punto, si osserva che il certificate of compliance è un documento tecnico, rilasciato su richiesta del fornitore che accompagna l'acquisto dei dispositivi ricevuti dal produttore, privo di valenza CE, trattandosi di documentazione del tutto diversa da quella obbligatoria CE, richiesta ai fini della verifica del rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza previsti dalla normativa di armonizzazione dell'Unione.
pagina 7 di 12 In particolare, il documento prodotto dalla ed allegato in Parte_2 atti non costituisce una dichiarazione di conformità sia sotto il profilo formale che sostanziale. Il certificato in parola, infatti, non presenta la struttura tipica della dichiarazione di conformità di cui all'allegato IX del Regolamento D.P.I. e non contiene gli elementi come precisati ai punti da 1 a 9 del medesimo allegato.
A ciò deve aggiungersi che le informazioni in esso contenute non risultano nemmeno tradotte nella lingua richiesta dallo Stato membro sul cui mercato il
D.P.I. è immesso o messo a disposizione, nella specie la lingua italiana, in ossequio a quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento UE 2016/245.
Da ultimo, mette conto rilevare che il 'certificate of compliance' prodotto dai ricorrenti non risulta nemmeno rilasciato da un Organismo notificato, avente sede nell'Unione Europea, accreditato per la certificazione di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.). Tale certificato, nello specifico, risulta rilasciato da EN TC UC ES Co. Ltd, di cui però gli opponenti non forniscono alcuna documentazione a sostegno della dedotta qualifica di
Organismo notificato.
In definitiva, l'accertata insussistenza della dichiarazione di conformità UE, immediatamente verificabile dalla (distributore), mediante il Parte_2 mero esame formale dei documenti accompagnatori dei D.P.I. posti in commercio, è sufficiente a ritenere integrata la violazione con riferimento al mancato rispetto dello specifico obbligo di verifica della presenza dei documenti richiesti dalla normativa europea.
3.2 In secondo luogo, nemmeno può essere condiviso quanto sostenuto dai ricorrenti in relazione al fatto che le mascherine oggetto di accertamento hanno superato i controlli doganali mediante la procedura di svincolo diretto, prevista per i D.P.I. e altri beni mobili utili alla lotta al COVID 19 destinati a determinati soggetti rientranti nelle categorie di cui all'Ordinanza del
[...]
n. 6/2020 ovvero all'Ordinanza n. 13/2020. Parte_3
Invero, la circostanza che i D.P.I. posti in commercio dalla Parte_2 siano stati sdoganati dall'Autorità preposta al controllo con la procedura di svincolo diretto non comporta sic et simpliciter la conformità di detti dispositivi, secondo i requisiti prescritti dal Regolamento (UE) 2016/425.
pagina 8 di 12 La diligenza richiesta dall'art. 11 del citato Regolamento prescinde dal fatto che i D.P.I. oggetto di accertamento siano stati sottoposti con esito positivo alla procedura dello svincolo diretto.
La stessa sentenza giurisprudenza di merito richiamata ed allegata in atti dai ricorrenti a sostegno di quanto dedotto appare del tutto inconferente al caso in esame, in quanto vertente in materia penale. Peraltro, dall'esame dei fatti che hanno indotto il Tribunale ad escludere l'elemento soggettivo del reato di frode in commercio in capo all'imputato, non si evince in nessun punto che i D.P.I. importati e svincolati in via diretta non fossero conformi al marchio CE.
Piuttosto, proprio con riferimento all'esclusione dell'elemento soggettivo del reato, si legge che “la circostanza che la procedura si fosse positivamente definita con svincolo diretto dei beni, muniti di “certificate of compliance”, ha indotto gli imputati a fare affidamento sulla conformità della merce” (cfr. doc.
n. 9 fascicolo ricorrenti). Pertanto, anche tale motivo è infondato e va respinto.
3.3 Infine, gli opponenti eccepiscono di aver agito in conformità agli obblighi gravanti sul distributore ex art. 11 del Regolamento D.P.I., adoperando la diligenza normativamente prevista a proprio carico, tenuto conto anche dell'elemento della buona fede, escluso dall'organo accertatore. Anche tale contestazione è infondata e va, quindi, rigettata.
In relazione alla diligenza richiesta al distributore, osserva il Tribunale che l'interpretazione offerta dai ricorrenti non può essere condivisa. In punto di qualificazione soggettiva della figura del distributore, giova rammentare che al punto n. 7 dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2016/425, quest'ultimo viene definito come “qualsiasi persona fisica o giuridica inserita nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette DPI a disposizione sul mercato”.
Quanto agli obblighi del distributore, occorre richiamare l'art. 11, comma II, del Regolamento (UE) 2016/425, a mente del quale “prima di mettere un DPI a disposizione sul mercato, il distributore deve verificare che lo stesso rechi una valida marcatura CE e sia accompagnato dai documenti richiesti, dalle istruzioni e dalle informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II e che il fabbricante e l'importatore abbiano soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 10, paragrafo 3, rispettivamente”. Ne discende, pagina 9 di 12 che il distributore non ha un mero obbligo di verifica, come erroneamente sostenuto dai ricorrenti, bensì ha l'obbligo giuridico di esercitare la dovuta diligenza in relazione ai requisiti prescritti dalla normativa in materia di D.P.I., a tutela della salute e della sicurezza dei consumatori ed utilizzatori finali.
Con riferimento, poi, al prospettato difetto dell'elemento psicologico, costituisce principio generale ex art. 3 L. n. 689 del 1981 quello secondo cui “per le violazioni amministrative sanzionate è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa”. Di conseguenza, l'esimente della buona fede, invocato dagli opponenti, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla citata legge, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa - al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni
- solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, elementi, questi, in concreto non provati dagli odierni ricorrenti (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 30.09.2009, n.
20930; ex multis Cass. civ., Sez. II, 17.12.2020, n. 4536; Cass. civ., Sez. VI,
18.06.2020, n. 11777).
Nel caso di specie, come già evidenziato in precedenza, la negligenza tenuta dalla Società quale distributore, è consistita nelle omissioni Parte_2 delle verifiche necessarie e possibili, con particolare riguardo all'insussistenza della dichiarazione di conformità UE, in quanto il 'certificate of compliance' non integra siffatta certificazione. Lo stesso esame del certificato prodotto in atti ha rilevato la non corrispondenza del medesimo alla dichiarazione di conformità
UE, in quanto non rispondente al contenuto delineato dall'Allegato IX del
Regolamento D.P.I.
Ad ogni buon conto, mette conto rilevare che l'Organo sanzionatorio – tenuto conto del contesto emergenziale (pandemia da COVID 19) in cui è stata commessa la violazione accertata – ha applicato la sanzione al minimo edittale pagina 10 di 12 previsto dalla norma, riducendo l'importo richiesto da € 20.000,00 ad €
10.000,00.
Alla luce di tutto quanto sopra considerato, dunque, si deve concludere per l'infondatezza della domanda avanzata da , in Parte_1 proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della società Parte_2
attesa la legittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 346/2022 emessa in data
[...]
11.11.2022 con cui la Camera di Commercio di L'Aquila ha richiesto ai medesimi, in solido tra loro, il pagamento della somma di € 10.022,00, di cui €
10.000,00 a titolo di sanzione amministrativa ed € 22,00 a titolo di diritti di notifica.
4. Quanto alle spese del procedimento, il Tribunale ritiene di aderire all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione secondo cui “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 04.08.2023, n. 23825 Cass. civ., Sez. II, 19.02.2021, n. 4536; Cass. civ., Sez. II, 20.12.2017, n. 30597; Cass. civ., Sez. II, 24.05.2011, n. 11389).
Considerato che, nel caso di specie, la parte opposta è rappresentata in giudizio dal proprio dirigente e che non risultano depositati documenti o note che certifichino le eventuali spese sostenute, ne consegue che la parte soccombente non sarà tenuta al pagamento delle spese di controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 56/2023 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da , in proprio e Parte_1 nella qualità di legale rappresentante p.t. della società Parte_2
e, per l'effetto, conferma l'ordinanza di ingiunzione n. 346/2022 emessa dalla pagina 11 di 12 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Gran Sasso
d'Italia di L'Aquila in data 11.11.2022, per l'importo complessivo di €
10.022,00;
2) nulla sulle spese di lite.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 25 luglio 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Giudice, dott. Giovanni Spagnoli, all'esito dell'udienza del 27.05.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi dell'art. 281sexies, comma III c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 56 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, discussa nelle forme della 'trattazione scritta' all'udienza del 27.05.2025;
T R A
, in proprio e nella qualità di legale Parte_1 rappresentante p.t. della società elettivamente Parte_2 domiciliati in L'Aquila, alla via Martiri di Filetto n.1/C, presso lo studio dell'Avv. Giovanni De Sanctis, che li rappresenta e difende nel presente giudizio, unitamente all'Avv. Chiara Cucchiella, giusta procura apposta in calce al ricorso;
RICORRENTI
CONTRO
[...]
, in Controparte_1 persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa nel presente giudizio dal Dirigente Dott. Salvatore Florimbi, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
RESISTENTE
pagina 1 di 12 OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n.
689/1981 relative a sanzioni per emissione di assegni a vuoto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte resistente, con la nota di trattazione scritta del 20.05.2025, insisteva per il rigetto della domanda riportandosi alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione, mentre la parte ricorrente, con la nota di trattazione scritta del
26.05.2025, si riportava ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con ricorso depositato in data 11.01.2023, , in Parte_1 proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della società Parte_2
(di seguito, breviter Società) adiva il Tribunale di L'Aquila chiedendo
[...]
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “all'Ill.mo Tribunale di L'Aquila, affinché, accertati i fatti come dedotti in narrativa , voglia fissare l'udienza per la trattazione del presente ricorso e, disposta in via cautelare, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza di ingiunzione n.
2022/346, annullare e/o dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'ordinanza di ingiunzione n. 2022/346 , in quanto illegittima, nonché della relativa sanzione e di ogni altro atto annesso, connesso e consequenziale, con dichiarazione di inesistenza del credito preteso, anche disponendo, ove occorra e possa, la disapplicazione e/o la nullità e/o l'annullamento dei predetti provvedimenti”.
In data 23.02.2023, si costituiva in giudizio la resistente
[...]
Controparte_1
(di seguito, breviter ), rassegnando le seguenti conclusioni: “Si
[...] CP_2 chiede a codesto On. Giudice quanto segue: 1) confermare la legittimità e la fondatezza dell'ordinanza impugnata in base a tutto quanto esposto in fatto, in diritto e nel merito nella presente comparsa di costituzione e risposta;
3)
pagina 2 di 12 compensare le spese in caso di soccombenza, stante la doverosità dell'atto impugnato”.
Alla prima udienza del 14.03.2023 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato e, su richiesta di parte ricorrente, veniva fissata l'udienza del 25.06.2024 per la discussione orale, poi differita al
27.05.2025, stante la necessità di dover procedere alla definizione dei giudizi iscritti al ruolo in precedenza.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., le parti precisavano le proprie conclusioni nelle rispettive note di trattazione scritta sopra riportate e la controversia viene decisa come di seguito.
*****
1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio Parte_1
e la Società impugnano l'ingiunzione fiscale n. 2022/346, emessa in data
11.11.2022, notificata rispettivamente a mezzo posta in data 12.12.2022 ed a mezzo P.E.C. in data 14.12.2022, con cui la Camera di Commercio di L'Aquila intimava ai medesimi, in solido tra loro, il pagamento dell'importo complessivo di € 10.022,00, di cui € 10.000,00 a titolo di sanzione amministrativa ed € 22,00
a titolo di diritti di notifica e spese ufficio, per il mancato rispetto degli obblighi previsti a carico del distributore di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) dall'art. 11 del Regolamento (UE) 2016/425 (Obblighi dei distributori), sanzionato dall'art. 14, comma II, lettera c) del D.lgs. n. 475 del 04.12.1992, come modificato dal D.lgs. n. 17 del 19.02.2019 (cfr. doc. n. 1 e 2 fascicolo ricorrenti).
In particolare, l'ingiunzione impugnata è fondata sul verbale di accertamento n. AQ103-2020-58-001, emesso dalla Guardia di Finanza Compagnia di
L'Aquila in data 19.05.2020, con il quale era stata contestata agli odierni opponenti di aver posto in commercio mascherine protettive (DPI) - tipo
FFP2/KN95 - aventi marchio CE non conforme ai dettami previsti dal regolamento D.P.I. (Regolamento UE 2016/425), ovvero non risulta alcun certificato di conformità rilasciato da un Organismo Notificato autorizzato avente sede nell'Unione Europea per la Certificazione di Dispositivi di Protezione
Individuale (D.P.I.). Tale verbale veniva emesso a seguito di un'ispezione di pagina 3 di 12 controllo eseguita dai militari della Guardia di Finanza presso la sede della società ricorrente in data 13.05.2020 (cfr. doc. n. 3 e 4 fascicolo ricorrenti).
A sostegno della domanda i ricorrenti eccepiscono: i) la violazione del termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento amministrativo ex art. 2 della Legge n. 241/1990 e per la notifica dell'ordinanza di ingiunzione;
ii) la nullità e illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione per la mancata indicazione dell'Autorità giudiziaria competente a decidere l'impugnazione; iii)
l'infondatezza delle motivazioni addotte nell'ordinanza di ingiunzione riguardo alla inidoneità del certificato di compliance a costituire titolo per la validazione in termini di conformità dei D.P.I., per due distinti profili: a. il certificato prodotto dalla Società soddisfa i requisiti previsti dalla normativa speciale in vigore al momento della commercializzazione dei D.P.I. in quanto completo di marchio CE e rilasciato da ente notificato come l'I.T.C.; b. i D.P.I. oggetto di accertamento sono stati sdoganati dall'Autorità doganale preposta al controllo con la procedura di svincolo diretto;
iv) l'erroneità della contestazione per non aver i ricorrenti usato la diligenza richiesta dall'art. 11 del Regolamento (UE)
2016/425, atteso che l'obbligo gravante sul distributore si sostanzia in un obbligo di mera verifica della certificazione e della documentazione normativamente prevista per i D.P.I. da porre in commercio;
v) l'illegittimità ed infondatezza dell'ordinanza di ingiunzione per non aver tenuto conto nella valutazione della diligenza apprestata dai ricorrenti di un imprescindibile elemento di giudizio costituito dal particolare contesto emergenziale della pandemia COVID 19, sufficiente ad escludere ogni responsabilità ascrivibile ai ricorrenti.
La nel costituirsi in giudizio, contesta Controparte_1 tutti i motivi di censura addotti da controparte, rilevando l'infondatezza delle argomentazioni esposte. Conclude per la piena legittimità delle somme richieste con conseguente rigetto della domanda avanzata dai ricorrenti.
2. Tanto premesso, preliminarmente occorre vagliare i primi due motivi di contestazione relativi alle formali violazioni di legge in cui sarebbe incorsa la di L'Aquila con riferimento alle norme del procedimento Controparte_1 amministrativo.
La prima doglianza avanzata dagli opponenti riguardante la violazione del termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento amministrativo previsto pagina 4 di 12 dall'art. 2 della Legge n. 241/1990 e dell'avvenuta decadenza del termine previsto per la notifica dell'ordinanza di ingiunzione impugnata, non può essere condivisa.
Sul punto, giova rammentare il principio di diritto elaborato dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 9591 del 27.04.2006, in base al quale “ La disposizione di cui all'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, tanto nella sua originaria formulazione, applicabile "ratione temporis", secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il termine di trenta giorni, quanto nella formulazione risultante dalla modificazione apportata dall'art. 36-bis del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui detto termine è di novanta giorni, nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve” (cfr.
Cass. civ., Sez. Unite, 27.04.2006, n. 9591).
Le Leggi n. 689 del 1981 e n. 241 del 1990 si pongono, dunque, tra loro in un rapporto di specialità e su piani diversi, con la conseguenza che il termine finale di cui all'art. 2 della Legge n. 241 del 1990 non è applicabile al procedimento sanzionatorio, disciplinato dalla Legge n. 689/1981 e s.m.i.
Dall'esame della documentazione allegata in atti, come correttamente rilevato dalla parte resistente, il verbale di accertamento - contestazione di illecito amministrativo n. AQ103-2020-58-001, redatto in data 13.05.2020, risulta tempestivamente notificato in data 19.05.2020.
In secondo luogo, i ricorrenti rilevano la violazione dell'art. 3, comma IV, della Legge n. 241/1990, stante la mancata indicazione nell'ordinanza impugnata dell'Autorità competente dinanzi al quale proporre il ricorso.
La deduzione non coglie nel segno. Al riguardo, appare dirimente l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui l'omessa indicazione, nell'atto impositivo, delle informazioni relative all'autorità cui proporre ricorso e del termine entro cui il destinatario può impugnare non determina l'invalidità del provvedimento, ma comporta sul piano processuale, pagina 5 di 12 avuto riguardo alle circostanze concrete, la scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l'impugnativa (cfr. Cass. civ., Sez. V, 17.06.2021 n. 17237; Cass. civ., Sez. III,
08.02.2012, n. 1766; Cass. civ. Sez. V, 27.09.2011, n. 19675).
Applicando tali coordinate al caso in esame, la mancata indicazione dell'autorità alla quale è possibile ricorrere, contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, non comporta l'illegittimità dell'atto notificato, determinando invece la scusabilità dell'errore del destinatario, errore in cui non sono incorsi i ricorrenti, avendo entrambi correttamente proposto ricorso dinanzi all'Autorità giudiziaria competente nei termini previsti per legge. I primi due motivi sono, dunque, infondati e vanno respinti.
3.1 Passando all'esame dei motivi attinenti al merito, in primo luogo gli opponenti contestano l'infondatezza delle argomentazioni addotte nell'ordinanza di ingiunzione riguardo alla inidoneità del certificate of compliance, prodotto dalla Società, a costituire titolo per la validazione in termini di conformità dei
D.P.I.
La censura non coglie nel segno. Per vero, la contestazione dell'illecito origina da un'ispezione effettuata dai militari della Guardia Finanza, Compagnia
L'Aquila, Sezione Operativa, presso la sede legale della società ricorrente, in data
13.05.2020, finalizzata alla verifica della corretta messa in commercio dei dispositivi di protezione individuale e delle mascherine chirurgiche (cfr. doc. n.
3 fascicolo ricorrenti). All'esito dei suddetti controlli, con verbale n. AQ103-
2020-58-001 del 19.05.2020, la Guardia di Finanza di L'Aquila ha contestato alla la violazione dell'art. 11 del Regolamento (UE) 2016/425 Parte_2 sugli obblighi di diligenza dei distributori dei D.P.I., prevista e sanzionata dall'art. 14, comma II lettera c) del D.lgs. n. 475 del 1992 e s.m.i., in quanto la stessa: “ha posto in commercio mascherine protettive (D.P.I.) - tipo Numero_1 avente marchio CE non conforme ai dettami previsti dal regolamento DPI
(Regolamento UE 2016/425) , ovvero non risulta alcun certificato di conformità rilasciato da un Organismo Notificato autorizzato, avente sede nell'Unione
Europea, per la certificazione di dispositivi di protezione individuale (DPI)” (cfr. doc. n. 1 fascicolo resistenti).
pagina 6 di 12 In materia, va ricordato che l'art. 11, comma I e II, del Regolamento (UE)
2016/425 prevede espressamente che “Quando mettono un DPI a disposizione sul mercato, i distributori esercitano la dovuta diligenza in relazione ai requisiti del presente regolamento. Prima di mettere un DPI a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti richiesti, dalle istruzioni e dalle informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II, in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali dello Stato membro in cui il DPI è messo a disposizione sul mercato, e che il fabbricante e l'importatore abbiano soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 10, paragrafo 3, rispettivamente”.
Inoltre, a mente dell'art. 15, comma II, del Regolamento (UE) 2016/425, la dichiarazione di conformità “ha la struttura tipo di cui all'allegato IX, contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli di cui agli allegati IV, VI, VII e VIII ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il DPI è immesso o messo a disposizione”.
Orbene, la documentazione prodotta dalla Società in sede di memoria difensiva del 15.06.2020 avverso il verbale di accertamento n. AQ103-2020-58-
001, in sostituzione dei certificati erroneamente esibiti in sede di accertamento del 13.05.2020, non può ritenersi idonea a dimostrare la conformità dei relativi
D.P.I., in quanto non soddisfa i requisiti previsti dalla normativa speciale vigente in materia di commercializzazione di detti D.P.I.
I ricorrenti, infatti, allegano un certificate of compliance relativo alle mascherine FFP2 SK prodotte , Controparte_3 in luogo della dichiarazione di conformità UE dei D.P.I., prevista e disciplinata dall'art. 15 del Regolamento UE, sopra richiamato (cfr. doc. n. 6 fascicolo ricorrenti). Sul punto, si osserva che il certificate of compliance è un documento tecnico, rilasciato su richiesta del fornitore che accompagna l'acquisto dei dispositivi ricevuti dal produttore, privo di valenza CE, trattandosi di documentazione del tutto diversa da quella obbligatoria CE, richiesta ai fini della verifica del rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza previsti dalla normativa di armonizzazione dell'Unione.
pagina 7 di 12 In particolare, il documento prodotto dalla ed allegato in Parte_2 atti non costituisce una dichiarazione di conformità sia sotto il profilo formale che sostanziale. Il certificato in parola, infatti, non presenta la struttura tipica della dichiarazione di conformità di cui all'allegato IX del Regolamento D.P.I. e non contiene gli elementi come precisati ai punti da 1 a 9 del medesimo allegato.
A ciò deve aggiungersi che le informazioni in esso contenute non risultano nemmeno tradotte nella lingua richiesta dallo Stato membro sul cui mercato il
D.P.I. è immesso o messo a disposizione, nella specie la lingua italiana, in ossequio a quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento UE 2016/245.
Da ultimo, mette conto rilevare che il 'certificate of compliance' prodotto dai ricorrenti non risulta nemmeno rilasciato da un Organismo notificato, avente sede nell'Unione Europea, accreditato per la certificazione di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.). Tale certificato, nello specifico, risulta rilasciato da EN TC UC ES Co. Ltd, di cui però gli opponenti non forniscono alcuna documentazione a sostegno della dedotta qualifica di
Organismo notificato.
In definitiva, l'accertata insussistenza della dichiarazione di conformità UE, immediatamente verificabile dalla (distributore), mediante il Parte_2 mero esame formale dei documenti accompagnatori dei D.P.I. posti in commercio, è sufficiente a ritenere integrata la violazione con riferimento al mancato rispetto dello specifico obbligo di verifica della presenza dei documenti richiesti dalla normativa europea.
3.2 In secondo luogo, nemmeno può essere condiviso quanto sostenuto dai ricorrenti in relazione al fatto che le mascherine oggetto di accertamento hanno superato i controlli doganali mediante la procedura di svincolo diretto, prevista per i D.P.I. e altri beni mobili utili alla lotta al COVID 19 destinati a determinati soggetti rientranti nelle categorie di cui all'Ordinanza del
[...]
n. 6/2020 ovvero all'Ordinanza n. 13/2020. Parte_3
Invero, la circostanza che i D.P.I. posti in commercio dalla Parte_2 siano stati sdoganati dall'Autorità preposta al controllo con la procedura di svincolo diretto non comporta sic et simpliciter la conformità di detti dispositivi, secondo i requisiti prescritti dal Regolamento (UE) 2016/425.
pagina 8 di 12 La diligenza richiesta dall'art. 11 del citato Regolamento prescinde dal fatto che i D.P.I. oggetto di accertamento siano stati sottoposti con esito positivo alla procedura dello svincolo diretto.
La stessa sentenza giurisprudenza di merito richiamata ed allegata in atti dai ricorrenti a sostegno di quanto dedotto appare del tutto inconferente al caso in esame, in quanto vertente in materia penale. Peraltro, dall'esame dei fatti che hanno indotto il Tribunale ad escludere l'elemento soggettivo del reato di frode in commercio in capo all'imputato, non si evince in nessun punto che i D.P.I. importati e svincolati in via diretta non fossero conformi al marchio CE.
Piuttosto, proprio con riferimento all'esclusione dell'elemento soggettivo del reato, si legge che “la circostanza che la procedura si fosse positivamente definita con svincolo diretto dei beni, muniti di “certificate of compliance”, ha indotto gli imputati a fare affidamento sulla conformità della merce” (cfr. doc.
n. 9 fascicolo ricorrenti). Pertanto, anche tale motivo è infondato e va respinto.
3.3 Infine, gli opponenti eccepiscono di aver agito in conformità agli obblighi gravanti sul distributore ex art. 11 del Regolamento D.P.I., adoperando la diligenza normativamente prevista a proprio carico, tenuto conto anche dell'elemento della buona fede, escluso dall'organo accertatore. Anche tale contestazione è infondata e va, quindi, rigettata.
In relazione alla diligenza richiesta al distributore, osserva il Tribunale che l'interpretazione offerta dai ricorrenti non può essere condivisa. In punto di qualificazione soggettiva della figura del distributore, giova rammentare che al punto n. 7 dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2016/425, quest'ultimo viene definito come “qualsiasi persona fisica o giuridica inserita nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette DPI a disposizione sul mercato”.
Quanto agli obblighi del distributore, occorre richiamare l'art. 11, comma II, del Regolamento (UE) 2016/425, a mente del quale “prima di mettere un DPI a disposizione sul mercato, il distributore deve verificare che lo stesso rechi una valida marcatura CE e sia accompagnato dai documenti richiesti, dalle istruzioni e dalle informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II e che il fabbricante e l'importatore abbiano soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 10, paragrafo 3, rispettivamente”. Ne discende, pagina 9 di 12 che il distributore non ha un mero obbligo di verifica, come erroneamente sostenuto dai ricorrenti, bensì ha l'obbligo giuridico di esercitare la dovuta diligenza in relazione ai requisiti prescritti dalla normativa in materia di D.P.I., a tutela della salute e della sicurezza dei consumatori ed utilizzatori finali.
Con riferimento, poi, al prospettato difetto dell'elemento psicologico, costituisce principio generale ex art. 3 L. n. 689 del 1981 quello secondo cui “per le violazioni amministrative sanzionate è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa”. Di conseguenza, l'esimente della buona fede, invocato dagli opponenti, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla citata legge, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa - al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni
- solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, elementi, questi, in concreto non provati dagli odierni ricorrenti (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 30.09.2009, n.
20930; ex multis Cass. civ., Sez. II, 17.12.2020, n. 4536; Cass. civ., Sez. VI,
18.06.2020, n. 11777).
Nel caso di specie, come già evidenziato in precedenza, la negligenza tenuta dalla Società quale distributore, è consistita nelle omissioni Parte_2 delle verifiche necessarie e possibili, con particolare riguardo all'insussistenza della dichiarazione di conformità UE, in quanto il 'certificate of compliance' non integra siffatta certificazione. Lo stesso esame del certificato prodotto in atti ha rilevato la non corrispondenza del medesimo alla dichiarazione di conformità
UE, in quanto non rispondente al contenuto delineato dall'Allegato IX del
Regolamento D.P.I.
Ad ogni buon conto, mette conto rilevare che l'Organo sanzionatorio – tenuto conto del contesto emergenziale (pandemia da COVID 19) in cui è stata commessa la violazione accertata – ha applicato la sanzione al minimo edittale pagina 10 di 12 previsto dalla norma, riducendo l'importo richiesto da € 20.000,00 ad €
10.000,00.
Alla luce di tutto quanto sopra considerato, dunque, si deve concludere per l'infondatezza della domanda avanzata da , in Parte_1 proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della società Parte_2
attesa la legittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 346/2022 emessa in data
[...]
11.11.2022 con cui la Camera di Commercio di L'Aquila ha richiesto ai medesimi, in solido tra loro, il pagamento della somma di € 10.022,00, di cui €
10.000,00 a titolo di sanzione amministrativa ed € 22,00 a titolo di diritti di notifica.
4. Quanto alle spese del procedimento, il Tribunale ritiene di aderire all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione secondo cui “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 04.08.2023, n. 23825 Cass. civ., Sez. II, 19.02.2021, n. 4536; Cass. civ., Sez. II, 20.12.2017, n. 30597; Cass. civ., Sez. II, 24.05.2011, n. 11389).
Considerato che, nel caso di specie, la parte opposta è rappresentata in giudizio dal proprio dirigente e che non risultano depositati documenti o note che certifichino le eventuali spese sostenute, ne consegue che la parte soccombente non sarà tenuta al pagamento delle spese di controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 56/2023 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da , in proprio e Parte_1 nella qualità di legale rappresentante p.t. della società Parte_2
e, per l'effetto, conferma l'ordinanza di ingiunzione n. 346/2022 emessa dalla pagina 11 di 12 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Gran Sasso
d'Italia di L'Aquila in data 11.11.2022, per l'importo complessivo di €
10.022,00;
2) nulla sulle spese di lite.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 25 luglio 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
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