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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 18/07/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
________________________
R.G. 5517/23
Il Giudice monocratico del Tribunale di Trieste, Sezione Civile, dott.ssa Carmela Giuffrida, ha emesso la seguente SENTENZA
Nel procedimento ex 281 c.p.c avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis,
Promossa da:
1. , brasiliano, nato in [...]/RJ, Brasile, il Parte_1
29/04/1992, codice fiscale C.F._1
2. , brasiliana, nata in [...]/RJ, Brasile, Parte_2 il 08/01/1966, codice fiscale in proprio e in qualità di genitore per conto C.F._2 del figlio minore:
3. , brasiliano, minorenne, nato in [...] Parte_3 de Janeiro/RJ, Brasile, il 13/05/2006, codice fiscale C.F._3
4. , brasiliano nato in [...]/RJ, Brasile, il Parte_4
20/03/2001, codice fiscale , C.F._4
5. Tutti residenti in [...]da Silva Lima, 156, Mogi Mirim/SP, Brasile, CAP: 13.806-
611.
Rappresentati e difesi dall'Avv. Bonato Giovanni del Foro di Roma
1 Contro
Il , in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1 CP_2 distrettuale dello Stato, ritualmente notificato e costituitosi in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 22.12.2023, il soggetto indicato in epigrafe proponeva ricorso contro il
[...]
per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. CP_1
In data 05.01.2023 il Pubblico Ministero notiziato, nulla opponeva in relazione al ricorso dei ricorrenti.
In data 21.02.2025 veniva fissata udienza per il giorno 20.05.2025 e mediante deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter.
In data 16.05.2025 il Difensore di parte ricorrente depositava note scritte.
In data 20.05.2025 Il si costituiva in giudizio. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si rileva che la domanda è stata correttamente presentata presso la sezione specializzata del Tribunale di Trieste in quanto, ex art 4 comma 5 DL 13/2017 convertito con modifiche nella L 46/2017 e novellato dall'art. 1 comma 37 della legge 206/21, quando l'attore risiede all'estero, le controversie inerenti alla cittadinanza italiana sono assegnate in base al comune di nascita del padre, madre o avo cittadino italiano.
Con riferimento alla procedibilità, si evidenzia che i ricorrentinon hanno presentato domanda di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis al Competente Consolato
Generale d'Italia in Brasile.Va tuttavia evidenziato che, nel caso di specie, la presentazione della domanda di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis al Competente
Consolato Generale d'Italia è del tutto irrilevante in quanto l'azione giudiziale per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis via materna è un obbligo, nel senso che l'interessato non ha altre vie per vedere riconosciuta la propria cittadinanza italiana iure sanguinis. Infatti, la discendenza
è anche per linea materna atteso che nella linea è presente una donna il cui figlio è nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana (1° gennaio 1948). In tali casi, l'Amministrazione, ritiene che le pronunce della Corte Costituzionale del 1975 e del 1983, che hanno stabilito il principio
2 di parità uomo-donna anche dal punto di vista della trasmissione della cittadinanza ai figli, producano effetti solo a decorrere dal 1° gennaio 1948.
Ad abundantiam, si sottolinea inoltre che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di accertare il diritto ad uno stato personale. Il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di qualsiasi procedura amministrativa. Pertanto,
l'assenza di certificazione amministrativa non preclude il procedimento giurisdizionale di riconoscimento di tale diritto soggettivo da parte del giudice ordinario.
Nel merito, il Giudice ritiene che la domanda dei ricorrenti sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
Il ricorrente ha fornito prova delle cittadinanza italiana dell'avo da cui muove la discendenza iure sanguinis: o , figlio di e Parte_5 Parte_5 Parte_6 [...]
è nato a [...] il giorno 30 settembre 1878, come da estratto di nascita del Per_1
Comune di Concordia Sagittaria e, pur se emigrato in Brasile, non è mai stato naturalizzato cittadino brasiliano. Al ricorso veniva, infatti, allegato certificato negativo di naturalizzazione dell'avo.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'avo, non avendo mai perso la cittadinanza italiana, la trasmetteva “iure sanguinis” ai propri discendenti.
I ricorrenti hanno altresì fornito prova della linea di discendenza mediante la produzione della pertinente documentazione appositamente tradotta e apostillata (certificati di nascita e certificati di matrimonio).
In relazione alla posizione dei ricorrenti Parte_1 [...]
il Ministero eccepisce Parte_4 Parte_3
l'inefficacia probatoria della documentazione versata in atti. Segnatamente osserva che, al momento della nascita dei ricorrenti, i genitori non erano ancora sposati e rileva quanto segue:
- i loro certificati di nascita non posso essere considerati validi al fine dell'attestazione di maternità in quanto la dichiarazione di nascita risulta resa dal solo padre (soggetto che non trasmette la cittadinanza) e non vi è in atti alcun di un riconoscimento esplicito da parte della madre. Infatti, l'art.258 c.c. commi1 e 2 che dispone che “Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso”. Cita altresì l'art. 283.c.c, abrogato dall'art.1 comma 10, della legge 10 dicembre 2019 che dispone che “acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da entrambi i genitori nell'atto di matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento se questo è avvenuto dopo il matrimonio”.
3 - In atti manca anche il consenso dei figli, necessario ai sensi dell'art. 250 c.c. in quanto tutti e tre ultraquattordicenni al momento della proposizione della domanda.
Il giudice, esaminata la documentazione indicata, ritiene che l'eccezione del vada CP_1 rigettata.
Nei casi di nascita avvenuti all'estero, lo status filiationis è regolato dal diritto internazionale privato.
L'art. 33 della legge 218/95 prevede che “lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio o, se più favorevole, dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino, al momento della nascita” e che “lo stato di figlio acquisito in base alla legge di uno dei genitori, non può essere contestato che alla stregua di tale legge;
se tale legge non consente la contestazione si applica la legge italiana.”
L'art. 35 statuisce che “la condizione per il riconoscimento del figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita o, se più favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui esso avviene;
se tali leggi non prevedono il riconoscimento si applica la legge italiana”.
Nel caso in esame, il controverso rapporto di filiazione è tra la ricorrente e i suoi tre presunti figli, tutti nati in Brasile. Pertanto, si ritiene che la legge applicabile al caso di specie, sia la medesima legge brasiliana che ha determinato, al momento della nascita, lo stato di figlio e la condizione di riconoscimento dei ricorrenti.
Tenuto conto che i ricorrenti sono nati rispettivamente nel 1992, 2001 e 2006, la normativa brasiliana applicabile è la seguente:
- gli artt. 355 e ss del vecchio codice civile e gli artt. 1607 e ss del nuovo codice che prevedono che i figli nati fuori dal matrimonio è fatto dai genitori congiuntamente o separatamente.
Prevedono altresì che il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio possa essere fatto con le seguenti modalità: nell'atto di nascita;
mediante scrittura privata da depositarsi presso uno studio notarile;
per volontà, anche incidentalmente manifesta;
mediante manifestazione diretta ed espressa davanti al giudice, anche se il riconoscimento non è stato l'unico e principale oggetto dell'atto che lo contiene.
- gli artt. 52 ss della legge 6.015/73 che prevedono che, per la redazione dell'atto di nascita, sono necessari il padre o la madre da soli o congiuntamente osservando le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 54.
Alla luce della citata normativa il Giudice ritiene che gli atti di nascita dei ricorrenti abbiano rilevanza probatoria ai fini del rapporto di filiazione per le ragioni che seguono:
4 - il certificato di nascita del primogenito riporta un'annotazione nella Parte_1 quale si attesta la rettifica del cognome da in , in Parte_1 Parte_1 ottemperanza a provvedimento giudiziale. Pur in assenza di produzione del provvedimento giudiziale di cui all'annotazione, non può che ritenersi che vi sia stata una manifestazione diretta di riconoscimento espressa davanti al giudice da parte della madre Parte_2 in conformità all'art. 1609 del codice brasiliano che, tra le varie modalità di
[...] riconoscimento, prevede quella “mediante manifestazione diretta ed espressa davanti al giudice”.
- i certificati di e di Parte_4 Parte_3 riportano a un'annotazione nella quale si attesta che “su richiesta della madre dei ricorrenti in base al provvedimento n. 82/2019 si provvede ad inserire il nome da coniugata della madre del registrato”. L'art. 1 del provvedimento n. 82 del 07/03/2019 prevede che, dinanzi all'Ufficio di Stato Civile competente, possa essere richiesta l'iscrizione nel registro delle nascite e dei matrimoni delle variazioni del cognome dei genitori a seguito di matrimonio, separazione e divorzio, previa presentazione del relativo certificato, in assenza di autorizzazione giudiziari, con inserimento di specifica annotazione. Quando il figlio, come nel caso di specie, è stato registrato solo con il cognome dell'altro genitore, è possibile richiedere la trascrizione dell'aggiunta del cognome del genitore al nome del figlio. Se il figlio
è ultrasedicenne, l'aggiunta del cognome è possibile solo quando il nome del genitore viene modificato nell'atto di nascita. Nel caso di specie deve ritenersi che la modifica dell'atto di nascita con inserimento del cognome della madre implichi il Parte_2 riconoscimento dei figli da parte di quest'ultima in conformità all'art. 1609 del codice brasiliano che, tra le varie modalità di riconoscimento, prevede quella “per volontà, anche incidentalmente manifesta”.
Va infine rammentato, per completezza espositiva, che i certificati di nascita sono atti pubblici che, sebbene non godano di fede privilegiata essendo stati formato all'estero, godono però di una presunzione di legalità e validità (Cass. 367/03). “Se così non fosse del resto, tutti i certificati di nascita rilasciati dagli altri Stati i cui uffici sono retti da analoghi principi dovrebbero essere considerati privi di ogni valore probatorio venendosi così a creare proprio quella situazione di totale incertezza giuridica che l'art.33 della l.218/1995 ha inteso evitare riconoscendo valore probatorio alle certificazioni rilasciate in ordine alla filiazione dai diversi stati” (Cass. Sez. Ⅰ, sentenza 14545,
18 giugno- 1 ottobre 2003). Inoltre tali atti godono di forza probante anche ai sensi dell'art. 11 del
Trattato relativo all'assistenza giudiziaria ed al riconoscimento di esecuzione delle sentenze in materia civile tra Repubblica italiana e Repubblica federale del Brasile fatto a Roma il 17.10.1989 e
5 ratificato dall'Italia con legge del 18.08.1993 n.336 secondo cui “I documenti che sono considerati atti pubblici da una delle Parti hanno, in applicazione del presente Trattato, forza probante di atti pubblici anche per l'altra Parte e secondo la legislazione di quest'ultima”.
Per quanto concerne i passaggi per linea materna avvenuti durante la vigenza della l.555/1912 - che non permetteva alla donna di trasmettere la cittadinanza italiana, se non in via residuale, e statuiva la perdita della cittadinanza italiana della donna che contraeva matrimonio con cittadino straniero - su entrambe le questioni è intervenuta in modo risolutivo la Corte Costituzionale con le seguenti sentenze:
- la sentenza n. 87/1975 della C. Cost., che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza volontà di questa in caso di matrimonio con cittadino straniero.
- la sentenza n. 30/1983della C. Cost. che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1,n. 1 e 2, della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana per i figli di madre cittadina, e dell'art. 2, comma 2 della stessa legge nella parte in cui sanciva in ogni caso la prevalenza della cittadinanza del padre nella trasmissione dello stato di cittadino ai figli.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 4466/2009, ha infine risolto anche l' annoso contrasto giurisprudenziale dichiarando l'effetto retroattivo nel tempo delle sopra citate sentenze della Corte Costituzionale.
Pertanto, alla luce delle superiori sentenze, anche se donna sposata con cittadino straniero,
manteneva la cittadinanza italiana trasmettendola alla figlia Parte_7 Persona_2
la quale, a sua volta, anche se donna sposata con cittadino straniero, la trasmetteva alla
[...] figlia, odierna ricorrente, che, a sua volta, la trasmetteva ai figli. Parte_2
Infine, non si ritiene che i ricorrenti abbiano l'onere di provare il mantenimento di ciascuno dello status di cittadino italiano mediante produzione dei certificati negativi di naturalizzazione degli avi nati prima dell'entrata in vigore della legge 91/92, e fino alla vigenza della legge sulla cittadinanza n. 555/1912, per comprovare il mantenimento dello status di cittadino italiano per tutta la linea di trasmissione indicata (sul punto il si rimette al Tribunale). Infatti, la cittadinanza per fatto CP_1 di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva. Spetta pertanto alla controparte la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (Corte di
Cassazione sentenze del 24 ottobre 2022,n.25317 e 25318). Peraltro, è lo stesso a dar atto, CP_1 al punto n.6 della comparsa di costituzione, di non aver “ricevuto dalle evidenziate Amministrazioni,
6 competenti alla gestione delle risultanze dei registri da essi tenuti, alcun elemento in senso ostativo(es: rinuncia)”.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda va accolta e, per l'effetto, dichiarato che tutti i ricorrenti sono cittadini italiani.
Per quanto concerne le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge della cittadinanza delle persone indicate da effettuarsi nei registri dello stato civile, nel proprio atto di costituzione del 13.05.2025, il rappresenta, in via preliminare, l'impossibilità per il Controparte_1
convenuto, anche tramite il Sindaco del luogo di origine dell'avo, di dar corso in via CP_1 amministrativa alla procedura di riconoscimento oggi proposta in sede giudiziale in quanto tra le condizioni preliminari per il riconoscimento della cittadinanza italiana, tale status può essere certificato dal Sindaco del Comune italiano di residenza ma il relativo procedimento potrà essere avviato, su istanza degli interessati, solo ove costoro risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente di un Comune italiano, come previsto nella Circolare n. K.28.1 datata 8 aprile 1991 recante
“Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano”.
Nel caso di specie, il ritiene che i richiedenti non possano annoverarsi tra la CP_1 popolazione residente secondo la nozione di cui all'art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.123, “per cui la procedura di riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano dovrà essere espletata, su apposita istanza, dalla Rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana”.
Il sostiene inoltre l'inammissibilità della domanda subordinata con cui il ricorrente CP_1 chiede che, in caso di sentenza di accertamento dello status di cittadino italiano, venga ordinato al resistente di provvedere alle attività necessarie per l'annotazione della sentenza di CP_1 accertamento del diritto di cittadinanza nei registri dello Stato Civile, e ne chiede il rigetto.
A tal fine rappresenta che il risulta legittimato passivo solo in relazione alla domanda CP_1 di cittadinanza mentre l' attività materiale di annotazione e trascrizione rientra nella competenza esclusiva del Sindaco in qualità di ufficiale di Stato Civile.
Il Ministero sostiene che:
- trattandosi di condanna ad un facere, trova applicazione il divieto di cui all'art. 4 della l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, integrante un limite interno delle attribuzioni giurisdizionali del giudice nei confronti delle attività pubblicistiche dell'amministrazione;
- che non a caso il D.P.R. n. 396/2000 che regolamenta l'ordinamento dello Stato Civile, espressamente prevede all'art. 14 che il soggetto tenuto a provvedere all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in materia di Stato civile non sia l'esponente ma CP_1 il Cancelliere;
7 - che il resistente non possiede poteri specifici in ordine alla verifica del contenuto CP_1 dei singoli atti dello stato civile soggetti ad annotazioni e trascrizioni. l'attività di tenuta dei registri dello stato civile rientra nell'ambito delle competenze statali, svolte in via delegata, secondo le previsioni dell'art. 1 comma 2 del D.P.R. 396/2000, dal Sindaco quale ufficiale del Governo o da chi lo sostituisce a norma di legge, ai sensi dell'art. 54 del TUEL (attinente alle "attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale") il cui comma 3 prevede che il sindaco sovrintende alla tenuta dei registri dello stato civile in qualità di ufficiale di
Governo;
- l'art 9 del D.P.R. n. 396/2000 conferisce al il potere di indirizzo ed al Controparte_3 prefetto il potere di vigilanza sugli uffici. Tale potere trova specificazione nel medesimo regolamento ove si indicano gli atti ai quali si deve dare comunicazione al Prefetto prevedendo, all'art 104 le verifiche che egli deve compiere presso gli uffici di stato civile che si concludono con la redazione di un verbale e non con la modifica delle risultanze dei registri di stato civile o con l'adozione di provvedimenti destinati al tal fine. La normativa di riferimento non prevede un potere di intervento diretto dell'Amministrazione centrale sugli atti dello stato civile;
- dall'insieme delle disposizioni di cui agli artt. 12, comma 1, 11, comma 3, 102, comma 1 del DPR n. 396/2000 si evince che il sistema dello stato civile prevede puntuali possibilità di intervento sui registri dello stato civile, tra cui non è compresa quella richiesta da parte ricorrente;
- l'interesse di controparte è comunque tutelato in quanto l'art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000 prevede che, nell'ipotetico caso di mancato adempimento dell'ufficiale di Stato civile, tanto l'istante quanto il Procuratore della Repubblica possono proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta, o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento;
- il fatto che la legittimazione attiva non sia ravvisata anche in capo al dimostra CP_1 la correttezza della tesi sostenuta;
- il ha solo compiti di indirizzo mentre è il Sindaco competente a sovrintendere CP_1 alla tenuta dei registri dello stato civile in qualità di ufficiale di Governo;
- nel caso specifico trattandosi di trasmissione di cittadinanza per linea matrilineare in data anteriore alla promulgazione della Costituzione italiana, la resistente amministrazione si troverebbe nell'impossibilità di dare corso all'eventuale richiesta in sede amministrativa.
Alla luce delle superiori considerazioni, il sostiene che l'eventuale provvedimento CP_1 favorevole al richiedente godrà, ove emesso, di tutte le caratteristiche di esecutività e dovrà essere
8 registrato dall'ufficiale di Stato civile, all'esito della trasmissione da parte del Cancelliere, senza alcuna necessità di ulteriori intermediazioni od attività da parte del . CP_1
Il Giudice ritiene che la domanda subordinata dell'istante vada accolta.
In primo luogo, si evidenzia che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento con la quale si richiede all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine del Giudice di intimare al convenuto e, in sua vece, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1 di procedere “alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il , quale Autorità amministrativamente competente che gestisce e Controparte_1 coordina l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma
2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In merito alla valenza della Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 datata 8 aprile 1991 richiamata dal , innanzitutto, il Giudice osserva che le circolari emanate dalla Controparte_1
Pubblica Amministrazione costituiscono un mero atto espressivo del potere di autorganizzazione dell'Ente Pubblico e si collocano nel rapporto tra uffici di grado diverso appartenenti alla medesima
Amministrazione ovvero a diverse Amministrazioni. Nel caso di specie, quindi, la Circolare del
K.28.1 del 08.04.1991, non rappresenta un atto normativo e, pertanto, ad essa Controparte_1 non può essere riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna (cfr. Cass.Civ.SS.UU., 02.11.2007, n.
23031, ibidem Cass.Civ., 09.01.2009 n.237). Trattandosi di atto endogeno alla Pubblica
Amministrazione, l'incidenza nei confronti di rapporti esterni ad essa è, dunque, solo indiretta e successiva.
Ad abundantiam, il Giudice rileva che, nel descrivere la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana, la Circolare si limita a individuare le diverse autorità a cui va indirizzata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, ovverosia il sindaco del Comune italiano di residenza, laddove l'istante straniero risieda in un comune italiano, o il Console italiano nell'ambito della cui
9 circoscrizione consolare risieda l'istante straniero originario italiano. Nel caso odierno, la cittadinanza italiana viene riconosciuta giudizialmente e, pertanto, non rientra in nessuna delle procedure identificate nella circolare citata dal . Controparte_1
Per quanto concerne le ulteriori norme citate nell'atto di costituzione del e, CP_1 segnatamente, l'art 14 del DPR 30 maggio 1989 n.123 e l'art. 102 comma 1 del DPR n. 396/2000, il
Giudice osserva quanto segue. Il citato obbligo di trasmissione della sentenza a cura del cancelliere affinché l'autorità competente provveda agli adempimenti esecutivi è attività estranea alle annotazioni nel registro degli stati civili, e non attività propedeutica come definita dal , CP_1 trattandosi di mera comunicazione di atti d'ufficio rientrante negli ordinari adempimenti della cancelleria relativi alle comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per quanto concerne la competenza dell'Ufficiale di Stato civile ad effettuare le relative annotazioni, non si può che ribadire che trattasi di autorità funzionalmente inserita nel quale organo Controparte_1 periferico della Amministrazione statale. Né in senso contrario rileva la circostanza che il CP_1 abbia compiti di indirizzo.
Il fatto che tanto il ricorrente quanto il Procuratore abbiano la possibilità di proporre ricorso avverso l'eventuale diniego dell'ufficiale di Stato civile di procedere all'iscrizione mentre tale facoltà non è attribuita al , non solo non costituisce conferma della tesi sostenuta dal ma, CP_1 CP_1 al contrario, trova la sua logica nel fatto che il sia controparte interessata. Controparte_1
È infondata anche l'ultimo rilievo riguardante la circostanza che, trattandosi di trasmissione della cittadinanza per linea matrilineare in data anteriore alla promulgazione della Costituzione italiana il
è nell'impossibilità di dare corso alla richiesta in sede amministrativa in quanto la richiesta CP_1
è nel caso di specie presentata ed accertata in via giudiziale.
Il dovrà pertanto provvedere, a mezzo dell'Ufficiale di Stato competente, Controparte_1 ai necessari adempimenti.
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della
10 cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
In Trieste il 18.07.2025
Il Giudice
Carmen Giuffrida
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