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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 12/11/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 12/11/2025 alle ore 13.26 sono presenti in videoconferenza i procuratori delle parti l'Avv. ZANGANI UMBERTO in sostituzione dell'Avv. CHIAFFI LUCIA MARIA per la parte ricorrente e l'Avv. GUALTIERI STEFANIA per la parte resistente.
I difensori sono noti all'ufficio dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
L'avv. Zangani insiste come in atti ed in particolare nelle note critiche del proprio ctp, dott. in ipotesi Per_1 subordinata si insiste per la compensazione delle spese tenuto conto delle risultanze della CTU che comunque riconoscono l'esistenza della patologia denunciata. Rileva altresì che in relazione all'epicondilite il CTU fa presente che la valutazione massima per tale patologia è il 5%. L'avv. Gualtieri rileva come comunque il CTU abbia espressamente affermato che il 4% riconosciuto da per CP_1
l'epicondilite è percentuale congrua. L'avv. Gualtieri rileva, inoltre, come la CTU abbia sostanzialmente confermato la correttezza del giudizio preso da in sede amministrativa rilevando inoltre come anche CP_1 la ritenuta inidoneità del rischio risulti confermata dal CTU laddove ritenuta inidoneo per gravità e intensità. Insiste per il rigetto e la condanna alle spese. Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
L'upp termina la propria attività alle ore 13,39.
1 Il giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate dalla presenza in udienza in videoconferenza al momento della lettura. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Previdenza proc. n. 575 /2024 promossa da:
Parte_1 assistita da Avv. LUCIA CHIAFFI
CONTRO
CP_1 assistito da Avv. STEFANIA GUALTIERI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/07/2024 Parte_1 premettendo di svolgere attività lavorativa dal 1.07.2002 alle dipendenze dell' come addetta alle vendite nel CP_2 reparto gastronomia freschi, presentava ricorso al fine di chiedere il riconoscimento della tutela Inail con riguardo a
2 due distinte patologie riconducibili all'esposizione a rischio determinata dall'attività lavorativa espletata, determinanti postumi complessivi nella misura del 31%. In particolare la ricorrente lamentava tendinopatia del sovraspinato sinistro, denunciata nel marzo 2021 e rigettata da e epicondilite CP_1 del gomito destro, denunciata nell'aprile 2022, riconosciuta dall'Istituto assicurativo con valutazione delle menomazioni permanenti nella misura del 4%.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
11/10/2024 si costituiva in giudizio chiedendo la CP_1 reiezione del ricorso mancando la prova della riconducibilità della tendinopatia del sovraspinato sinistro, malattia non tabellata, ad una effettiva esposizione a rischio avvenuta nell'espletamento dell'attività lavorativa e ribadendo la congruità della valutazione del 4% per i postumi derivanti dalla epicondilite.
Nel corso del procedimento venivano escussi i testi e, terminata l'istruttoria orale, veniva disposta CTU medica nella persona del dott. . *** Persona_2
Le prove testimoniali espletate hanno messo in luce l'osservanza di un orario full time e non part time, la frequente movimentazione di pesi, nonché la tenuta di posture incongrue, tutte risultanze suggestive di un possibile rischio, tenuto anche conto delle prescrizioni limitative del medico competente.
Il CTU medico-legale ha ritenuto tale rischio sussistente, ma inidoneo ai fini invocati, rilevando: “la mansione lavorativa svolta dalla ricorrente dal 2003 nel reparto gastronomia prevede movimenti ed azioni di presa e CP_2 di forza tramite gli arti superiori per la movimentazione dei vassoi, la preparazione dei cibi, il posizionamento e la raccolta dei salumi dagli scaffali posti in alto oltre linea delle spalle per essere affettati, molte volte durante
3 il turno lavorativo, compreso il trasporto dei generi alimentari dalle celle frigo al banco vendita.
L' riconosceva la Malattia professionale a carico del CP_1 gomito dx che prevede rischi congrui per poter essere riconosciuta…”… “Pertanto, chiarito che il rischio sovraccarico biomeccanico per gli altri superiori e' presente, ritengo che tale rischio, considerata la mansione svolta dalla ricorrente, abbia agito su organi bersaglio quali gomiti e spalle.
Non ritengo pero', che la Malattia Professionale denunciata a carico della spalla sx possa essere riconosciuta come tale, in quanto dagli esami clinico-radiologici agli atti, eseguiti dalla perizianda nel 2009 a seguito del presunto infortunio sul lavoro e il conseguente intervento chirurgico per ricostruzione della cuffia dei rotatori, dimostrano chiaramente una patologia preesistente della cuffia dei rotatori a carico della spalla sx.
Considerando l'esposizione al rischio presso dal CP_2
2003 (data assunzione), ritengo il rischio temporale insufficiente a produrre la tecnopatia, secondo il criterio del piu' probabile che non.”… A seguito delle osservazioni del CTP di parte ricorrente il CTU ha precisato:
“Per quanto riguarda la Spalla Sx oggetto di causa
Co (stranamente NON e' mai stata richiesta per la Spalla
Dx), lo scrivente a differenza di quanto sostenuto dall' , ritiene il sovraccarico biomeccanico CP_1 sufficientemente idoneo.
E' chiaro e palese, che il rischio lavorativo per poter agire su un organo bersaglio e dare origine ad una patologia necessita di un arco temporale idoneo.
In alcuni casi, quali le dermatiti da contatto a sostanze chimiche possono bastare pochi giorni di lavoro, in altri quali i tumori professionali anche 30 anni.
4 Nelle patologie degenerative muscolo scheletriche e' fondamentale tener conto della gravita'\intensita' del rischio e di altri fattori quali il microclima ambientale (umidita', temperatura….), l'eta' del lavoratore dall'esposizione al rischio, la predisposizione naturale (non esistono parametri scientifici standardizzati). Nel caso in questione la lavoratrice dopo 6 anni di esposizione al rischio (rischio sufficiente a mio giudizio, ma non paragonabile a quello presente in altre realta' lavorative quali Edilizia, Facchinaggio, Estrazione-Lavorazione Lapidei ecc…) risulta essere gia' affetta da calcificazioni della capsula articolare della spalla sx e tendinopatia degenerativa della cuffia dei rotatori.
Quindi un danno articolare preesistente in soggetto presumibilmente predisposto. Confermo pertanto quanto sopra esposto.”
In ordine alla MP epicondilite, il CTU ha ritenuto congruo il
4% già riconosciuto dall' . CP_1
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Tenuto conto della sussistenza delle patologie lamentate e dell'esposizione a rischio, seppure non ritenuta efficiente a fondare il nesso di causa, ma soltanto con riferimento alla durata dello stesso, le spese di causa possono essere compensate tra le parti, ad eccezione di quelle di CTU che vanno poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte, rigetta il ricorso e dichiara la compensazione tra le parti delle spese di causa.
Pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di
CTU, liquidate come in atti.
5 Massa, 12/11/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
6
I difensori sono noti all'ufficio dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
L'avv. Zangani insiste come in atti ed in particolare nelle note critiche del proprio ctp, dott. in ipotesi Per_1 subordinata si insiste per la compensazione delle spese tenuto conto delle risultanze della CTU che comunque riconoscono l'esistenza della patologia denunciata. Rileva altresì che in relazione all'epicondilite il CTU fa presente che la valutazione massima per tale patologia è il 5%. L'avv. Gualtieri rileva come comunque il CTU abbia espressamente affermato che il 4% riconosciuto da per CP_1
l'epicondilite è percentuale congrua. L'avv. Gualtieri rileva, inoltre, come la CTU abbia sostanzialmente confermato la correttezza del giudizio preso da in sede amministrativa rilevando inoltre come anche CP_1 la ritenuta inidoneità del rischio risulti confermata dal CTU laddove ritenuta inidoneo per gravità e intensità. Insiste per il rigetto e la condanna alle spese. Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
L'upp termina la propria attività alle ore 13,39.
1 Il giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate dalla presenza in udienza in videoconferenza al momento della lettura. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Previdenza proc. n. 575 /2024 promossa da:
Parte_1 assistita da Avv. LUCIA CHIAFFI
CONTRO
CP_1 assistito da Avv. STEFANIA GUALTIERI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/07/2024 Parte_1 premettendo di svolgere attività lavorativa dal 1.07.2002 alle dipendenze dell' come addetta alle vendite nel CP_2 reparto gastronomia freschi, presentava ricorso al fine di chiedere il riconoscimento della tutela Inail con riguardo a
2 due distinte patologie riconducibili all'esposizione a rischio determinata dall'attività lavorativa espletata, determinanti postumi complessivi nella misura del 31%. In particolare la ricorrente lamentava tendinopatia del sovraspinato sinistro, denunciata nel marzo 2021 e rigettata da e epicondilite CP_1 del gomito destro, denunciata nell'aprile 2022, riconosciuta dall'Istituto assicurativo con valutazione delle menomazioni permanenti nella misura del 4%.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
11/10/2024 si costituiva in giudizio chiedendo la CP_1 reiezione del ricorso mancando la prova della riconducibilità della tendinopatia del sovraspinato sinistro, malattia non tabellata, ad una effettiva esposizione a rischio avvenuta nell'espletamento dell'attività lavorativa e ribadendo la congruità della valutazione del 4% per i postumi derivanti dalla epicondilite.
Nel corso del procedimento venivano escussi i testi e, terminata l'istruttoria orale, veniva disposta CTU medica nella persona del dott. . *** Persona_2
Le prove testimoniali espletate hanno messo in luce l'osservanza di un orario full time e non part time, la frequente movimentazione di pesi, nonché la tenuta di posture incongrue, tutte risultanze suggestive di un possibile rischio, tenuto anche conto delle prescrizioni limitative del medico competente.
Il CTU medico-legale ha ritenuto tale rischio sussistente, ma inidoneo ai fini invocati, rilevando: “la mansione lavorativa svolta dalla ricorrente dal 2003 nel reparto gastronomia prevede movimenti ed azioni di presa e CP_2 di forza tramite gli arti superiori per la movimentazione dei vassoi, la preparazione dei cibi, il posizionamento e la raccolta dei salumi dagli scaffali posti in alto oltre linea delle spalle per essere affettati, molte volte durante
3 il turno lavorativo, compreso il trasporto dei generi alimentari dalle celle frigo al banco vendita.
L' riconosceva la Malattia professionale a carico del CP_1 gomito dx che prevede rischi congrui per poter essere riconosciuta…”… “Pertanto, chiarito che il rischio sovraccarico biomeccanico per gli altri superiori e' presente, ritengo che tale rischio, considerata la mansione svolta dalla ricorrente, abbia agito su organi bersaglio quali gomiti e spalle.
Non ritengo pero', che la Malattia Professionale denunciata a carico della spalla sx possa essere riconosciuta come tale, in quanto dagli esami clinico-radiologici agli atti, eseguiti dalla perizianda nel 2009 a seguito del presunto infortunio sul lavoro e il conseguente intervento chirurgico per ricostruzione della cuffia dei rotatori, dimostrano chiaramente una patologia preesistente della cuffia dei rotatori a carico della spalla sx.
Considerando l'esposizione al rischio presso dal CP_2
2003 (data assunzione), ritengo il rischio temporale insufficiente a produrre la tecnopatia, secondo il criterio del piu' probabile che non.”… A seguito delle osservazioni del CTP di parte ricorrente il CTU ha precisato:
“Per quanto riguarda la Spalla Sx oggetto di causa
Co (stranamente NON e' mai stata richiesta per la Spalla
Dx), lo scrivente a differenza di quanto sostenuto dall' , ritiene il sovraccarico biomeccanico CP_1 sufficientemente idoneo.
E' chiaro e palese, che il rischio lavorativo per poter agire su un organo bersaglio e dare origine ad una patologia necessita di un arco temporale idoneo.
In alcuni casi, quali le dermatiti da contatto a sostanze chimiche possono bastare pochi giorni di lavoro, in altri quali i tumori professionali anche 30 anni.
4 Nelle patologie degenerative muscolo scheletriche e' fondamentale tener conto della gravita'\intensita' del rischio e di altri fattori quali il microclima ambientale (umidita', temperatura….), l'eta' del lavoratore dall'esposizione al rischio, la predisposizione naturale (non esistono parametri scientifici standardizzati). Nel caso in questione la lavoratrice dopo 6 anni di esposizione al rischio (rischio sufficiente a mio giudizio, ma non paragonabile a quello presente in altre realta' lavorative quali Edilizia, Facchinaggio, Estrazione-Lavorazione Lapidei ecc…) risulta essere gia' affetta da calcificazioni della capsula articolare della spalla sx e tendinopatia degenerativa della cuffia dei rotatori.
Quindi un danno articolare preesistente in soggetto presumibilmente predisposto. Confermo pertanto quanto sopra esposto.”
In ordine alla MP epicondilite, il CTU ha ritenuto congruo il
4% già riconosciuto dall' . CP_1
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Tenuto conto della sussistenza delle patologie lamentate e dell'esposizione a rischio, seppure non ritenuta efficiente a fondare il nesso di causa, ma soltanto con riferimento alla durata dello stesso, le spese di causa possono essere compensate tra le parti, ad eccezione di quelle di CTU che vanno poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte, rigetta il ricorso e dichiara la compensazione tra le parti delle spese di causa.
Pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di
CTU, liquidate come in atti.
5 Massa, 12/11/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
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