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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 773/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SAPIA CESARE, Presidente
FAGNONI CA, Relatore
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4548/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T9BIR3100017/2025 IMPOSTA SOST. 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 328/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di Irrogazione Sanzioni n. T9BIR3100017/2025 emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Milano - Ufficio
Controlli in relazione agli anni d'imposta 2013, 2014 e 2015, e portante un carico di euro 44.532,18 a titolo di sanzione amministrativa;
Si è costituito l'Ufficio che ha precisato che in data 17 novembre 2025 è stato sottoscritto accordo conciliativo ex art. 48 d.lgs. 546/92 tra la Direzione Provinciale I di Milano e il ricorrente con conseguente cessazione integrale della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia verificati gli atti rilevato che non sussistono ragioni per non compensare le spese poiché l'estinzione del giudizio e scaturita da un accordo avvenuto tra la Direzione Provinciale I di Milano
e il ricorrente solo in data 17/11/2025.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, spese compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SAPIA CESARE, Presidente
FAGNONI CA, Relatore
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4548/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T9BIR3100017/2025 IMPOSTA SOST. 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 328/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di Irrogazione Sanzioni n. T9BIR3100017/2025 emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Milano - Ufficio
Controlli in relazione agli anni d'imposta 2013, 2014 e 2015, e portante un carico di euro 44.532,18 a titolo di sanzione amministrativa;
Si è costituito l'Ufficio che ha precisato che in data 17 novembre 2025 è stato sottoscritto accordo conciliativo ex art. 48 d.lgs. 546/92 tra la Direzione Provinciale I di Milano e il ricorrente con conseguente cessazione integrale della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia verificati gli atti rilevato che non sussistono ragioni per non compensare le spese poiché l'estinzione del giudizio e scaturita da un accordo avvenuto tra la Direzione Provinciale I di Milano
e il ricorrente solo in data 17/11/2025.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, spese compensate.