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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/12/2025, n. 1966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1966 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 22397/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 22397/2025
V.G. instaurato da
(c.f.: ), con l'avv. LAURA RADICI;
Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), con l'avv. ROSSELLA REPETTI;
Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“a) a far data dal 31/07/2025 la sig.ra si trasferirà in altro appartamento sito in Corteno Golgi Pt_1
Per (BS), dalla stessa recentemente acquistato, e con essa si trasferirà la figlia minore;
la sig.ra lascerà
l'immobile pulito e asporterà dallo stesso, oltre ai beni personali, la stufa a legna della cucina, la lavastoviglie, i divani e il televisore;
b) le parti comuni dell'immobile e il garage dovranno esser rilasciate pulite e libere dagli effetti personali entro il 30/08/2025;
c) il sig. tornerà nel pieno possesso della casa coniugale;
CP_1
d) il figlio HE risiederà presso l'abitazione del padre suddividendo la vita quotidiana tra l'abitazione del padre e quella della madre;
1 e) durante la settimana i genitori potranno vedere e frequentare i figli tutte le volte che vorranno e potranno, previo accordo, compatibilmente con gli impegni di lavoro e con quelli scolastici dei figli;
Per il padre potrà tenere con sé a week end alternati con la madre, dal venerdì alle ore 20,30 sino alla domenica alle ore 20,30.
f) i genitori potranno concordare altra modalità di frequentazione della figlia;
g) le vacanze pasquali e natalizie saranno dimidiate tra i genitori;
Per h) durante le vacanze estive trascorrerà 15 giorni anche non continuativi con i genitori;
Per i) il padre assolverà il suo obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando l'importo mensile di € 400,00 (quattrocento/00), oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, entro il giorno 17 di ogni mese;
j) attribuzione dell'assegno unico alla sig.ra per il 100%; Pt_1
k) le spese straordinarie relative ai figli, previamente concordate e documentate, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo in vigore tra il Tribunale di
Brescia e l'Ordine degli avvocati di Brescia che si intende qui interamente richiamato;
l) le parti sono concordi nel voler far frequentare anche per i prossimi anni il corso di Karate e il corso di sci organizzato dall'unione sportiva per Iris sostenendo la spesa nella misura del 50% ciascuno
(comprensiva di attrezzatura);
m) il figlio HE, ora maggiorenne, ha ripreso a frequentare la scuola superiore presso il plesso di
Edolo per l'anno scolastico 2025/2026 al fine di conseguire il diploma di maturità. Le spese relative all'attività scolastica, trasporto incluso, verranno sostenute al 50% tra i genitori come da protocollo;
n) i coniugi sono comproprietari di un fabbricato rurale (cascina) e dei relativi terreni circostanti
(perlopiù bosco) siti nel comune di Corteno Golgi (BS) di cui ai mappali foglio 77 particelle n. 4 e 5, foglio 77 particelle n. 2,3 e 6, foglio 54 particelle n. 7,8.9, e 10. La sig.ra riservava nell'accordo Pt_1 di separazione al sig. la possibilità di acquistare la sua quota del 50% entro 5 (cinque) anni CP_1 dalla sottoscrizione del accordo al prezzo di euro 15.000,00 (quindicimila/00). Alla scadenza di tale termine, cioè a far data dal 22/05/2027, la sig.ra sarà libera di vendere la propria quota anche ad altri interessati, obbligandosi in tal caso a riservare al Sig. un diritto di prelazione a pari CP_1 condizioni da esercitare, da parte di quest'ultimo, nel termine di giorni 7 (sette) dalla relativa formale comunicazione contenente il prezzo di vendita a mezzo di raccomandata a.r. il mazzo contenente le tre chiavi dell'immobile andranno lasciate all'entrata come d'abitudine consentendo ad entrambi di godere l'immobile in pacifica convivenza;
o) sino alla vendita gli immobili restano di comune proprietà di entrambi che pertanto potranno goderne nel reciproco rispetto;
p) compensate le spese legali.”
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 22/09/2001, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di EDOLO (BS) e del comune di CORTENO GOLGI (BS) (n.20, parte II, serie B) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse dei figli minori e maggiorenni economicamente non indipendenti e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del Parte_1 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 27/11/2025.
Il Presidente estensore
HE OS
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 22397/2025
V.G. instaurato da
(c.f.: ), con l'avv. LAURA RADICI;
Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), con l'avv. ROSSELLA REPETTI;
Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“a) a far data dal 31/07/2025 la sig.ra si trasferirà in altro appartamento sito in Corteno Golgi Pt_1
Per (BS), dalla stessa recentemente acquistato, e con essa si trasferirà la figlia minore;
la sig.ra lascerà
l'immobile pulito e asporterà dallo stesso, oltre ai beni personali, la stufa a legna della cucina, la lavastoviglie, i divani e il televisore;
b) le parti comuni dell'immobile e il garage dovranno esser rilasciate pulite e libere dagli effetti personali entro il 30/08/2025;
c) il sig. tornerà nel pieno possesso della casa coniugale;
CP_1
d) il figlio HE risiederà presso l'abitazione del padre suddividendo la vita quotidiana tra l'abitazione del padre e quella della madre;
1 e) durante la settimana i genitori potranno vedere e frequentare i figli tutte le volte che vorranno e potranno, previo accordo, compatibilmente con gli impegni di lavoro e con quelli scolastici dei figli;
Per il padre potrà tenere con sé a week end alternati con la madre, dal venerdì alle ore 20,30 sino alla domenica alle ore 20,30.
f) i genitori potranno concordare altra modalità di frequentazione della figlia;
g) le vacanze pasquali e natalizie saranno dimidiate tra i genitori;
Per h) durante le vacanze estive trascorrerà 15 giorni anche non continuativi con i genitori;
Per i) il padre assolverà il suo obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando l'importo mensile di € 400,00 (quattrocento/00), oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, entro il giorno 17 di ogni mese;
j) attribuzione dell'assegno unico alla sig.ra per il 100%; Pt_1
k) le spese straordinarie relative ai figli, previamente concordate e documentate, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo in vigore tra il Tribunale di
Brescia e l'Ordine degli avvocati di Brescia che si intende qui interamente richiamato;
l) le parti sono concordi nel voler far frequentare anche per i prossimi anni il corso di Karate e il corso di sci organizzato dall'unione sportiva per Iris sostenendo la spesa nella misura del 50% ciascuno
(comprensiva di attrezzatura);
m) il figlio HE, ora maggiorenne, ha ripreso a frequentare la scuola superiore presso il plesso di
Edolo per l'anno scolastico 2025/2026 al fine di conseguire il diploma di maturità. Le spese relative all'attività scolastica, trasporto incluso, verranno sostenute al 50% tra i genitori come da protocollo;
n) i coniugi sono comproprietari di un fabbricato rurale (cascina) e dei relativi terreni circostanti
(perlopiù bosco) siti nel comune di Corteno Golgi (BS) di cui ai mappali foglio 77 particelle n. 4 e 5, foglio 77 particelle n. 2,3 e 6, foglio 54 particelle n. 7,8.9, e 10. La sig.ra riservava nell'accordo Pt_1 di separazione al sig. la possibilità di acquistare la sua quota del 50% entro 5 (cinque) anni CP_1 dalla sottoscrizione del accordo al prezzo di euro 15.000,00 (quindicimila/00). Alla scadenza di tale termine, cioè a far data dal 22/05/2027, la sig.ra sarà libera di vendere la propria quota anche ad altri interessati, obbligandosi in tal caso a riservare al Sig. un diritto di prelazione a pari CP_1 condizioni da esercitare, da parte di quest'ultimo, nel termine di giorni 7 (sette) dalla relativa formale comunicazione contenente il prezzo di vendita a mezzo di raccomandata a.r. il mazzo contenente le tre chiavi dell'immobile andranno lasciate all'entrata come d'abitudine consentendo ad entrambi di godere l'immobile in pacifica convivenza;
o) sino alla vendita gli immobili restano di comune proprietà di entrambi che pertanto potranno goderne nel reciproco rispetto;
p) compensate le spese legali.”
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 22/09/2001, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di EDOLO (BS) e del comune di CORTENO GOLGI (BS) (n.20, parte II, serie B) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse dei figli minori e maggiorenni economicamente non indipendenti e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del Parte_1 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 27/11/2025.
Il Presidente estensore
HE OS
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