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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/11/2025, n. 4553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4553 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza del 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 5178/2025 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. MICHELE GERONIMO;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
; CP_1
CONTUMACE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.04.2025, la ricorrente di cui in epigrafe esponeva di aver ottenuto sentenza del Tribunale con la quale la convenuta era stata condannata al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto previsto per l'attività del dirigente medico in relazione al periodo 19/6/2014 al 17/6/2018.
CO Lamentava il mancato adempimento da parte dell e chiedeva pertanto che la convenuta fosse condannata al pagamento della somma di € 90.133,00. CO Non si costituiva in giudizio l .
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento (cfr. in un caso analogo sentenza del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, n. 3598/2025 pubbl. il 06/10/2025).
E' pacifico che la ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Bari (cfr. sentenza n. 3293/2022 emessa il 28/11/2022 in atti) sentenza con la quale è stata accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con CO la condannando conseguentemente quest'ultima al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto previsto per l'attività del dirigente medico in relazione al periodo 19/6/2014 al
17/6/2018.
Non vi è alcun dubbio, dunque, sul riconoscimento del diritto alla somma spettante a tale titolo, atteso il passaggio in giudicato della sentenza indicata.
In relazione al quantum, in applicazione degli articoli dei CCNL Comparto
Sanità relativi al periodo per cui è causa, emerge che conteggi allegati sono corretti e non necessitano di un vaglio di carattere contabile, essendo superfluo l'espletamento di apposita CTU.
Parte convenuta ha infatti l'onere di contestare in modo specifico la quantificazione della pretesa dell'attore anche quando neghi in radice la sussistenza del credito (Cass. SSUU 23/1/2002 n. 761); la mancata o generica contestazione dei conteggi li rende accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice.
Nel caso in esame la convenuta, non costituendosi, non ha contestato specificatamente i conteggi del ricorrente e, pertanto, devono ritenersi corretti i conteggi effettuati dall'istante.
Spettano, pertanto, alla ricorrente € 90.133,00 al lordo oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 90.133,00 al lordo oltre accessori;
2. condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 5.900,00 per compensi oltre oneri di legge, con distrazione.
Bari, 28.11.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Agnese Angiuli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza del 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 5178/2025 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. MICHELE GERONIMO;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
; CP_1
CONTUMACE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.04.2025, la ricorrente di cui in epigrafe esponeva di aver ottenuto sentenza del Tribunale con la quale la convenuta era stata condannata al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto previsto per l'attività del dirigente medico in relazione al periodo 19/6/2014 al 17/6/2018.
CO Lamentava il mancato adempimento da parte dell e chiedeva pertanto che la convenuta fosse condannata al pagamento della somma di € 90.133,00. CO Non si costituiva in giudizio l .
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento (cfr. in un caso analogo sentenza del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, n. 3598/2025 pubbl. il 06/10/2025).
E' pacifico che la ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Bari (cfr. sentenza n. 3293/2022 emessa il 28/11/2022 in atti) sentenza con la quale è stata accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con CO la condannando conseguentemente quest'ultima al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto previsto per l'attività del dirigente medico in relazione al periodo 19/6/2014 al
17/6/2018.
Non vi è alcun dubbio, dunque, sul riconoscimento del diritto alla somma spettante a tale titolo, atteso il passaggio in giudicato della sentenza indicata.
In relazione al quantum, in applicazione degli articoli dei CCNL Comparto
Sanità relativi al periodo per cui è causa, emerge che conteggi allegati sono corretti e non necessitano di un vaglio di carattere contabile, essendo superfluo l'espletamento di apposita CTU.
Parte convenuta ha infatti l'onere di contestare in modo specifico la quantificazione della pretesa dell'attore anche quando neghi in radice la sussistenza del credito (Cass. SSUU 23/1/2002 n. 761); la mancata o generica contestazione dei conteggi li rende accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice.
Nel caso in esame la convenuta, non costituendosi, non ha contestato specificatamente i conteggi del ricorrente e, pertanto, devono ritenersi corretti i conteggi effettuati dall'istante.
Spettano, pertanto, alla ricorrente € 90.133,00 al lordo oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 90.133,00 al lordo oltre accessori;
2. condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 5.900,00 per compensi oltre oneri di legge, con distrazione.
Bari, 28.11.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Agnese Angiuli