Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 25/03/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N . 3 2 5 1 / 2 0 1 9 R . G . A . C .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
in composizione monocratica ed in persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3251 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, nato a [...] l'[...], C.F. ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Palermo, via Principe di Belmonte n. 94, presso lo studio dell'avv.
Claudio Buccoleri Mangiaracina che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- PARTE ATTRICE-
E
(già , P.I. - C.F. , ed Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Palermo, in via Libertà n. 129, presso lo studio dell'avv. Michele Cimino che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- PARTE CONVENUTA-
NONCHÉ
- di Palermo, in persona del Controparte_3 Controparte_4
legale rappresentante “p.t”, con sede legale in Palermo in via Laurana n. 59
- PARTE CONVENUTA NON COSTITUITA-
oggetto: opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. conclusioni: come da verbale del 13.02.2025
n. 3251/2019 r.g.a.c. Pag. 1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c. si Parte_1 opponeva all'atto di pignoramento presso terzi, c.d. “esattoriale”, adottato dalla Controparte_1
in virtù degli artt. 48-bis e 72-bis del D.P.R. 602/1973 (all.1), notificatogli in data 11.07.2019
[...]
(all.2) ed al terzo pignorato, di Palermo, in data 4 luglio 2019. Procedura attivata sull'assunto CP_3 che egli era creditore nei confronti dell' di un credito di natura pensionistica pari ad € 7.272,24 CP_3
(oltre interessi legali), relativo al riconoscimento dell'indennità privilegiata c.d. “una volta tanto”, così come stabilito dal decreto ministeriale 101/2018 del Ministero della difesa (all.3).
Nello specifico, veniva dedotto in citazione che in virtù di quanto previsto dall'art. 48-bis del d.P.R. 602/1973 l'Istituto di previdenza aveva richiesto ad Controparte_5 di espletare le opportune verifiche sulla posizione debitoria dell'esponente. All'esito di tali controlli,
comunicava che egli risultava inadempiente all'obbligo di Controparte_5 versamento della somma di € 6.391,97 in forza di plurimi atti di riscossione.
Pertanto, seguiva l'atto di pignoramento, ex 72-bis del D.P.R. 602/1973, sopra detto oggetto di opposizione.
Con ordinanza del 15.09.2019 il giudice dell'esecuzione revocava il decreto di sospensione
“inaudita altera parte” della procedura esecutiva ed assegnava termine per l'instaurazione del giudizio di merito.
Con atto di citazione notificato a veniva introdotto il presente giudizio Controparte_1
di merito, in cui per le ragioni esplicitate nell'atto introduttivo, asseriva: - Parte_1
l'illegittimità del “pignoramento esattoriale” per aver avuto ad oggetto a suo dire crediti pensionistici;
- l'illegittimità del pignoramento esattoriale per violazione dei limiti posti dall'art. 48 bis d.P.R.
602/1973; -l'irregolarità delle notifiche della cartella di pagamento n. 29620150031958372000 (irpef
2011 – all.7 ricorso) e dell'intimazione di pagamento n. 29620169010643658000 collegata alla cartella n. 29620110065455634000 (tarsu 2008-2009 - all. 12 ricorso), con conseguente prescrizione dei relativi crediti;
- l'inesistenza del diritto di credito sotteso alle singole cartelle di pagamento per avvenuto pagamento e per mancanza del presupposto del tributo.
Si costitutiva che chiedeva al Tribunale di: “respingere la domanda Controparte_1
del ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto. In subordine, qualora ritenga prescritto il credito per le imposte IRPEF 2005 e 2007, di cui alle rispettive cartelle n. 29620090073214191000
e n. 29620120003156937000, rigettare comunque la domanda, ritenendo sussistente il diritto di credito per le imposte di cui alle altre due cartelle poste alla base dell'intimazione di pagamento da
n. 3251/2019 r.g.a.c. Pag. 2 cui è scaturito il pignoramento e, pertanto, confermare lo stesso. In via ulteriormente subordinata, qualora voglia considerare il credito vantato dal sig. nei confronti dell' di natura Parte_1 CP_3 pensionistica, confermare il pignoramento nei limiti di cui all'art. 545 c.p.c.”.
Nel corso del giudizio, con ordinanza 02.04.2024 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' in qualità di terzo pignorato, sulla scorta del principio che: CP_3
“ in tema di espropriazione presso terzi, anche se compiuta con le forme del pignoramento dei crediti verso terzi ai sensi dell'art. 72-bis D.P.R. n. 602 del 1973, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore (l'agente della riscossione nell'esecuzione
“esattoriale”), il debitore ed il terzo pignorato (nella specie, il destinatario dell'ordine di pagamento diretto)” (Cass. n. 16236/2022). CP_ che, tuttavia, non si costituiva nell'ambito del presente giudizio e di cui, pertanto, va dichiarata la contumacia.
Inoltre, con ordinanza del giorno 22.12.2024 veniva sollecitato il contraddittorio tra le parti sui profili attinenti alla giurisdizione (ordinaria o tributaria) tenuto conto dell'eccezioni di prescrizione sollevate.
All'udienza del giorno 13.02.2025 la causa veniva nuovamente assegnata in decisione, prendendo atto della rinuncia delle parti all'assegnazione dei termini per il deposito di scritti conclusionali.
1. Sulla pretesa illegittimità del “pignoramento esattoriale” per aver avuto ad oggetto crediti pensionistici
Parte opponente ha asserito l'illegittimità del pignoramento ex art. 72-bis del d.P.R. 602/1973 in quanto, a suo dire, avrebbe avuto ad oggetto crediti di natura pensionistica da lui vantanti nei confronti dell' . In particolare, ha rilevato come la somma pignorata, pari CP_3 Parte_1 ad € 5.659,40 (per come risultante dall'atto di pignoramento in atti), deriverebbe da un credito vantato verso l'istituto di previdenza a titolo di indennità ex art. 69 DPR 1092/1973. Circostanza documentalmente provata in atti (cfr. decreto ministeriale di cui all'allegato n. 3 dell'atto di citazione).
Orbene, la norma “de qua” prevede al comma 1 che: “Il militare che abbia contratto infermità
o riportato lesioni, dipendenti da fatti di servizio e ascrivibili alla tabella B annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto, all'atto della cessazione dal servizio e purché non gli spetti la pensione normale, a un'indennità per una volta tanto in misura pari a una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità della menomazione fisica
[…]”.
n. 3251/2019 r.g.a.c. Pag. 3 Si tratta, dunque, di una indennità “una tantum” riconosciuta ove le lesioni o le infermità riportate dal militare, essendo di grado più lieve, non diano diritto all'attribuzione della pensione privilegiata dell'assegno rinnovabile.
Orbene, trovando la propria giustificazione nelle lesioni o infermità riportate a causa del servizio svolto in occasione dell'attività lavorativa, non può riscontrarsi in essa una funzione di tipo pensionistico, ma una funzione tipicamente indennitaria. Ciò in quanto non finalizzata a rendere un sostegno economico in ragione della cessazione dell'attività lavorativa ed in ragione della durata della stessa, ma in quanto finalizzata a compensare un danno (diminuzione dell'integrità fisica) subito in occasione del compimento di un fatto lecito (l'attività lavorativa).
In ragione di quanto sopra detto, l'emolumento in esame non potendo essere considerato credito di natura pensionistica non soggiace alla preclusione di pignorabilità di cui all'art. 72-bis del d.P.R.
602/1973 secondo cui: “Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo 72 ter del presente decreto l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede […]”.
Ritiene, altresì, lo scrivente che non possa trovare applicazione neanche l'art. 545 comma quarto c.p.c., richiamato dall'art. 72 bis D.P.R. 602/1973; norma che prevede il limite di un quinto per il pignoramento di somme derivanti da indennità relative al rapporto di lavoro.
E, infatti, nel caso di specie, la fonte ed il titolo dell'obbligazione indennitaria a favore dell'infortunato è rappresentata dalla legge stessa, e cioè dall'art. 69 DPR 1092/1973, non sussistendo, invece, alcun collegamento giuridico fra il diritto all'indennizzo “de quo” ed il rapporto di lavoro, né sotto il profilo genetico, né funzionale, atteso che lo svolgimento della prestazione lavorativa costituisce soltanto il presupposto di fatto dell'emolumento. D'altronde, “la norma limitatrice del pignoramento posta dall'art. 545 terzo e quarto comma c.p.c., avendo lo scopo di tutelare la fonte esclusiva di reddito del lavoratore subordinato, non è suscettibile di applicazione analogica ad altre entrate del prestatore di lavoro” (Cass. n. 11345/1999).
In definitiva, le doglianze sopra analizzate, avanzate dall'opponente, non possono trovare accoglimento.
2. Sull' illegittimità del pignoramento esattoriale per violazione dei limiti posti dall'art.
48 bis DPR 602/1973
n. 3251/2019 r.g.a.c. Pag. 4 L'art. 48 bis DPR 602/1973 prevede che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica: “prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo”.
Orbene, nel caso di specie, è provato che il credito di nei confronti Parte_1 dell' , a titolo di indennità, ex art. 69 DPR 1092/1973, era pari ad € 7.272,24, oltre interessi (cfr. CP_3
decreto del 01.10.2018 di cui all'allegato n. 3 della citazione).
È stato, tuttavia, provato che già con bonifico del 28.05.2019 l' corrispondeva a parziale CP_3 satisfazione del credito all'opponente la somma di € 4.527,52 (cfr. ricevuta bonifico in atti in riferimento alla quale alcuna contestazione è stata avanzata).
Dunque, ne discende che, in realtà, al momento del pignoramento, ex art. 72 bis DPR 602/1973, notificato all'opponente in data 11.07.2019, ed al terzo pignorato in data 04.07.2019, il credito di verso l'ente previdenziale non era più pari ad € 7.272,24, bensì pari ad € Parte_1
2.744,72, risultando illegittimo, dunque, il pignoramento effettuato da per l'ammontare CP_1 di € 5.659,40, dovendo, così, lo stesso limitarsi all'importo di € 2.744,72.
Non appare, invece, meritevole di accoglimento l'ulteriore doglianza avanzata da parte opponente secondo cui essendo la somma di € 2.744,72 inferiore al limite di € 5.000,00, previsto dall'art. 48 bis d.P.R. 602/1973, non sussisterebbero i presupposti per l'attivazione della procedura esecutiva.
Infatti, all'esito del parziale pagamento effettuato dall' , ed indipendentemente da ogni CP_3
valutazione sulla legittimità di tale condotta, la circostanza, così sopravvenuta, che il debito della P.A. non superasse più a quel punto la sopra detta soglia, non incide, in ogni caso, affatto sulla facoltà dell'agente della riscossione di procedere al pignoramento esattoriale presso terzi disciplinato dall'art. 72 bis D.P.R. n. 602 del 1973. Assunto, quello predetto, sostenuto da parte della giurisprudenza di merito che si ritiene di condividere (cfr. Corte di Appello di Genova sez. I, 17/05/2019, ud.
08/05/2019, dep. 17/05/2019, n.704); giurisprudenza di merito richiamata che ha anche precisato come l'art. 72 bis D.P.R. n. 602 del 1973 è una: “norma in base alla quale l'agente per la riscossione può procedere con il pignoramento dei crediti che un terzo detiene nei confronti del debitore dell'erario e può chiedere direttamente al terzo l'assegnazione di tali somme;
trattasi di "un provvedimento amministrativo che, però, dà l'avvio ad un'espropriazione forzata dei crediti vantati dal debitore verso i terzi che si svolge secondo un procedimento semplificato, concepito dal legislatore come procedimento speciale interamente stragiudiziale" (vedi Cass. 2857/2015 che ha
n. 3251/2019 r.g.a.c. Pag. 5 altresì precisato come anche l'ordinanza della Corte Costituzionale 393/2008 abbia "avallato
l'interpretazione dell'istituto come forma speciale di pignoramento, rilevando che la facoltà di scelta del concessionario tra "due modalità di esecuzione forzata presso terzi" non crea ne' una lesione del diritto di difesa del debitore esecutato, né una rilevante disparità di trattamento tra i debitori esecutati" e come si tratti di "una esecuzione forzata caratterizzata dall'estensione dei poteri di iniziativa del creditore procedente, a sua volta giustificata dalla particolare natura del credito”[…]”
(Corte di Appello di Genova sez. I, 17/05/2019, (ud. 08/05/2019, dep. 17/05/2019), n.704).
3. Sulla declaratoria di prescrizione e sulla già avvenuta satisfazione delle pretese creditorie di cui alle cartelle
Quanto, invece, all'asserita irregolarità delle notifiche della cartella di pagamento n.
29620150031958372000 (IRPEF 2011 – all.7 ricorso) e dell'intimazione di pagamento n.
29620169010643658000 collegata alla cartella n. 29620110065455634000 (TARSU 2008-2009 - all.
12 ricorso) ed alla conseguente eccezione sollevata di pretesa prescrizione dei relativi crediti, si osserva quanto segue.
Come statuito dalla Suprema Corte: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (Cass. SS. UU. n. 7822/2020).
Come poi evidenziato dalla stessa Suprema Corte nell'ordinanza n. 16986/2022, con riferimento alla pronuncia sopra detta:<In tale circostanza si chiarì espressamente, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che “…se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo
"prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque,
n. 3251/2019 r.g.a.c. Pag. 6 si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite
l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza”. Non potendosi, quindi, ipotizzare l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.>>.
Ne discende, dunque, l'affermazione della giurisdizione del giudice tributario con riferimento alla declaratoria di prescrizione per come avanzata da . Parte_1
Giurisdizione tributaria che deve essere dichiarata anche con riferimento alla eccepita
“Inesistenza del diritto di credito sotteso alle singole cartelle di pagamento per avvenuto pagamento
e per mancanza del presupposto del tributo” (cfr. pag. 10 e ss. atto di citazione).
Ed, infatti, “[…] l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448
– della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria” (Cass. n. 16986/2022).
In definitiva, per le ragioni sopra dette: - deve essere dichiarata la parziale illegittimità del pignoramento esattoriale presso terzi, ex art. 72 bis D.P.R. n. 602 del 1973, con rideterminazione dell'importo pignorato nella somma di € 2.744,72; - deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del tribunale ordinario con riferimento alle domande di accertamento della prescrizione dei crediti di cui alla cartella di pagamento n. 29620150031958372000 (IRPEF 2011) e dell'intimazione di pagamento n. 29620169010643658000 collegata alla cartella n. 29620110065455634000 (TARSU
2008-2009), nonché il difetto di giurisdizione con riguardo alla domanda di accertamento dell'inesistenza del diritto di credito sotteso alle singole cartelle di pagamento, per preteso avvenuto pagamento e per mancanza del presupposto del tributo.
4. Sulle spese di lite
Quanto alle spese di lite, considerata la soccombenza reciproca tra le parti, si ritiene che sussistano i presupposti per disporne una compensazione totale.
P.Q.M.
n. 3251/2019 r.g.a.c. Pag. 7 Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara la parziale illegittimità dell'atto di pignoramento, ex art. 72 bis D.P.R. n. 602 del
1973, notificato a il giorno 11.07.2019; Parte_1
2) per l'effetto di cui al punto 1) ridetermina, complessivamente, l'importo oggetto di pignoramento nella somma di € 2.744,72;
3) dichiara la giurisdizione del giudice tributario con riferimento alla domanda di accertamento della prescrizione dei crediti tributari e alla domanda di accertamento dell'inesistenza del diritto di credito sotteso alle singole cartelle esattoriali per preteso avvenuto pagamento e per mancanza del presupposto del tributo, per così come avanzate dall'opponente in citazione;
4) fissa in mesi tre il termine per la riassunzione;
5) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
25.03.2025
Il Giudice dott. Andrea Quintavalle
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