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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 29/04/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2016 85
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CALTAGIRONE
Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giulia Ferratini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 85/2016 promossa da:
RO.S ( CF: ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore , con sede legale in Caltagirone, Viale
M. Milazzo n°17, con l'Avv. Salatore Salvà che la rappresenta e difende, giusta procura agli atti.
ATTRICE
CONTRO
in persona del Sindaco Pro tempore, ( ) con Controparte_2 P.IVA_2
sede in Piazza Umberto I°, con l'Avv. Sebastiano Catalano che la rappresenta CP_2
e difende, giusta procura agli atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Solo la parte convenuta rassegnava le sue rispettive conclusioni all'udienza del
16/12/2024, sostituita con note per trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, pertanto, la
1 causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c per le memorie conclusionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
conveniva in giudizio il al fine di
[...] Controparte_2
ottenere il pagamento in suo favore della somma di euro 85.438,82 per l'attività di assistenza al ricovero disabili, affidata dallo stesso Comune alla Cooperativa in alternativa alla gestione diretta, mediante stipula di apposite Convenzioni a far data dall'anno 1999 e sino al 2015.
La Cooperativa attrice sosteneva che l'importo ancora dovuto dal per l'attività CP_2
prestata era così determinato in ragione dei corrispettivi previsti dallo “ Schema di
Convenzione per la Gestione di Comunità alloggio per disabili Psichici”, approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 158 del 04/06/1996 e ciò in generale attuazione della Legge Regionale n°22/1986,.
In particolare, l'attrice deduceva che il le aveva affidato in Controparte_2
convenzione il servizio di assistenza per il sig. sin dal 1999 e per Persona_1
tale assistenza il aveva corrisposto un compenso inferiore a quello Controparte_2
stabilito normativamente dal Decreto del Presidente della Regione Sicilia n° 158/1996.
Sosteneva in particolare, che il Decreto Regionale fosse vincolante in tutti i suoi contenuti ed in particolare in merito alla parte economica, deducendo quindi che l'articolo 12 dello schema di convenzione per la gestione di Comunità IO per disabili psichici determinava in maniera chiara l'importo del corrispettivo che i
Comuni della Regione devono corrispondere all'ente affidatario del servizio, deducendone la vincolatività.
Di conseguenza, sulla base di quanto eccepito, l'attrice dichiarava che il CP_2
per gli anni 2005-2015 aveva corrisposto la somma di € 198.054,89 a fronte
[...]
di un importo dovuto di € 283.493,71, residuando dunque la maggior somma di €
85.438,82.
2 Costituitosi ritualmente, il chiedeva il rigetto della domanda Controparte_2
attorea deducendo che il Decreto Presidenziale n° 158/1996 è un atto di indirizzo e indica schemi tipo di convenzione che tuttavia non contengono affatto norme di natura vincolante;
in merito all'importo delle rette rilevava che parte attrice aveva trascurato le diverse convenzioni stipulate negli anni con il , con le quali ogni Controparte_2
volta la concordava con il gli importi per ogni singolo disabile, CP_1 CP_2
convenzioni del 1999, 2006 e 2014, regolarmente prodotte dal Controparte_2
Pertanto, il assumendo che il Decreto del Presidente della Regione Controparte_2
n° 158/1996 contenesse solo atti di indirizzo e che era dunque salva e prevalente l'autonomia privata cristallizzata nelle convenzioni citate, insisteva per il rigetto della domanda.
§
La domanda di parte attrice è infondata per le ragioni che seguono.
Appare in primo luogo opportuno soffermarsi sulla disamina, ma prima ancora sulla natura, della Legge Regionale n° 22/1986 e del Decreto del Presidente della Regione
n° 158/1996.
Con la Legge Regionale 22/1986, la Regione Sicilia ha voluto promuovere nel quadro della sicurezza sociale, la riorganizzazione delle attività assistenziali attraverso un sistema di servizi socio-assistenziali finalizzato a garantire ai cittadini che ne hanno titolo interventi adeguati alle esigenze della persona;
in particolare la legge ha previsto anche che i Comuni possano avvalersi, per dare assistenza, delle comunità IO ( art.3). L'articolo 54 di detta Legge dispone che “il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore Regionale per gli enti locali, al fine di realizzare un migliore collegamento funzionale delle attività , è autorizzato ad impartire direttive comuni, contenenti indirizzi generali per l'attuazione della presente legge ed in particolare per
l'esecuzione del piano triennale dei servizi socio- assistenziali”.
Ne discende che i contenuti dei proposti schemi di convenzione di cui al DPR n°
158/1996 e le indicazioni richiamate in merito agli standards organizzativi ed all'integrazione dei servizi sociali e sanitari sono, ad ogni effetto, atti d'indirizzo
3 generale per una più qualificata attuazione della legge regionale n. 22 del 1986 avuto riguardo alla mutata natura ed entità della domanda. Essi costituiscono, ai sensi dell'art. 54 della medesima legge, atti d'indirizzo generale anche per l'erogazione delle prestazioni integrate sociali e sanitarie e per l'adeguamento degli standards organizzativi.
Tanto premesso, le argomentazioni di parte attrice a sostegno della propria pretesa economica si fondano a ben vedere sulla fallace considerazione che tali disposizioni abbiano natura di fatto imperativa e pertanto non derogabile dalle parti attraverso la autonomia privata, dunque attraverso Convenzioni che da tali indirizzi si fossero in parte discostate.
Contrariamente a tale assunto, tuttavia e come facilmente desumibile dallo stesso tenore delle disposizioni citate – che si auto-qualificano, come detto, come atti di indirizzo generale – la natura delle norme non può assumere valenza imperativa e cogente, non può cioè vincolare la autonomia privata, invece cristallizzata nelle
Convenzioni che avevano pattuito un diverso corrispettivo e che sono state il frutto dell'accordo tra le parti.
Infatti, dalla documentazione prodotta dal Comune di emerge che la stessa CP_2
(cfr. lettera del 19/01/1999) Parte_1
proponeva di stipulare una convenzione per un importo economico dalla stessa determinato,; seguivano poi le convenzioni del 2006 e del 2014 prodotte in atti.
Non vi è dubbio che le convenzioni stipulate tra l'attrice ed il Controparte_2
abbiano specifica natura contrattuale e non possono dirsi viziate da nullità per il discostamento parziale da disposizioni che non avevano natura imperativa e inderogabile.
Pertanto, il maggior importo asseritamente dovuto dalla Cooperativa attrice sulla scorta non delle Convenzioni stipulate dal ma del diverso corrispettivo individuato CP_2
da “schemi tipo” di atti ad indirizzo generale, non trova in verità giustificazione.
Da ciò consegue il rigetto della domanda.
4 Le spese di lite
Le spese processuali del giudizio vanno poste a carico della
[...]
in ragione del generale principio della Parte_1
soccombenza.
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri minimi del
D.M. n. 55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e del livello di complessità delle questioni trattate e delle attività effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'azione proposta dalla ogni diversa Parte_1
ed ulteriore eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 RIGETTA la domanda proposta dalla Parte_1
.
[...]
2 CONDANNA la parte attrice alla rifusione a favore della parte convenuta delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano complessivamente in: € 2.090 per compensi;
oltre al 15% per spese generali sulla somma che precede;
Iva e
Cpa come per legge.
Si comunichi.
Caltagirone, 28.4.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giulia Ferratini
Il presente provvedimento è stato redatto, sotto la supervisione del Giudice, dall'Avv. Donatella Fanciullo,
Giudice di Pace in Tirocinio.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CALTAGIRONE
Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giulia Ferratini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 85/2016 promossa da:
RO.S ( CF: ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore , con sede legale in Caltagirone, Viale
M. Milazzo n°17, con l'Avv. Salatore Salvà che la rappresenta e difende, giusta procura agli atti.
ATTRICE
CONTRO
in persona del Sindaco Pro tempore, ( ) con Controparte_2 P.IVA_2
sede in Piazza Umberto I°, con l'Avv. Sebastiano Catalano che la rappresenta CP_2
e difende, giusta procura agli atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Solo la parte convenuta rassegnava le sue rispettive conclusioni all'udienza del
16/12/2024, sostituita con note per trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, pertanto, la
1 causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c per le memorie conclusionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
conveniva in giudizio il al fine di
[...] Controparte_2
ottenere il pagamento in suo favore della somma di euro 85.438,82 per l'attività di assistenza al ricovero disabili, affidata dallo stesso Comune alla Cooperativa in alternativa alla gestione diretta, mediante stipula di apposite Convenzioni a far data dall'anno 1999 e sino al 2015.
La Cooperativa attrice sosteneva che l'importo ancora dovuto dal per l'attività CP_2
prestata era così determinato in ragione dei corrispettivi previsti dallo “ Schema di
Convenzione per la Gestione di Comunità alloggio per disabili Psichici”, approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 158 del 04/06/1996 e ciò in generale attuazione della Legge Regionale n°22/1986,.
In particolare, l'attrice deduceva che il le aveva affidato in Controparte_2
convenzione il servizio di assistenza per il sig. sin dal 1999 e per Persona_1
tale assistenza il aveva corrisposto un compenso inferiore a quello Controparte_2
stabilito normativamente dal Decreto del Presidente della Regione Sicilia n° 158/1996.
Sosteneva in particolare, che il Decreto Regionale fosse vincolante in tutti i suoi contenuti ed in particolare in merito alla parte economica, deducendo quindi che l'articolo 12 dello schema di convenzione per la gestione di Comunità IO per disabili psichici determinava in maniera chiara l'importo del corrispettivo che i
Comuni della Regione devono corrispondere all'ente affidatario del servizio, deducendone la vincolatività.
Di conseguenza, sulla base di quanto eccepito, l'attrice dichiarava che il CP_2
per gli anni 2005-2015 aveva corrisposto la somma di € 198.054,89 a fronte
[...]
di un importo dovuto di € 283.493,71, residuando dunque la maggior somma di €
85.438,82.
2 Costituitosi ritualmente, il chiedeva il rigetto della domanda Controparte_2
attorea deducendo che il Decreto Presidenziale n° 158/1996 è un atto di indirizzo e indica schemi tipo di convenzione che tuttavia non contengono affatto norme di natura vincolante;
in merito all'importo delle rette rilevava che parte attrice aveva trascurato le diverse convenzioni stipulate negli anni con il , con le quali ogni Controparte_2
volta la concordava con il gli importi per ogni singolo disabile, CP_1 CP_2
convenzioni del 1999, 2006 e 2014, regolarmente prodotte dal Controparte_2
Pertanto, il assumendo che il Decreto del Presidente della Regione Controparte_2
n° 158/1996 contenesse solo atti di indirizzo e che era dunque salva e prevalente l'autonomia privata cristallizzata nelle convenzioni citate, insisteva per il rigetto della domanda.
§
La domanda di parte attrice è infondata per le ragioni che seguono.
Appare in primo luogo opportuno soffermarsi sulla disamina, ma prima ancora sulla natura, della Legge Regionale n° 22/1986 e del Decreto del Presidente della Regione
n° 158/1996.
Con la Legge Regionale 22/1986, la Regione Sicilia ha voluto promuovere nel quadro della sicurezza sociale, la riorganizzazione delle attività assistenziali attraverso un sistema di servizi socio-assistenziali finalizzato a garantire ai cittadini che ne hanno titolo interventi adeguati alle esigenze della persona;
in particolare la legge ha previsto anche che i Comuni possano avvalersi, per dare assistenza, delle comunità IO ( art.3). L'articolo 54 di detta Legge dispone che “il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore Regionale per gli enti locali, al fine di realizzare un migliore collegamento funzionale delle attività , è autorizzato ad impartire direttive comuni, contenenti indirizzi generali per l'attuazione della presente legge ed in particolare per
l'esecuzione del piano triennale dei servizi socio- assistenziali”.
Ne discende che i contenuti dei proposti schemi di convenzione di cui al DPR n°
158/1996 e le indicazioni richiamate in merito agli standards organizzativi ed all'integrazione dei servizi sociali e sanitari sono, ad ogni effetto, atti d'indirizzo
3 generale per una più qualificata attuazione della legge regionale n. 22 del 1986 avuto riguardo alla mutata natura ed entità della domanda. Essi costituiscono, ai sensi dell'art. 54 della medesima legge, atti d'indirizzo generale anche per l'erogazione delle prestazioni integrate sociali e sanitarie e per l'adeguamento degli standards organizzativi.
Tanto premesso, le argomentazioni di parte attrice a sostegno della propria pretesa economica si fondano a ben vedere sulla fallace considerazione che tali disposizioni abbiano natura di fatto imperativa e pertanto non derogabile dalle parti attraverso la autonomia privata, dunque attraverso Convenzioni che da tali indirizzi si fossero in parte discostate.
Contrariamente a tale assunto, tuttavia e come facilmente desumibile dallo stesso tenore delle disposizioni citate – che si auto-qualificano, come detto, come atti di indirizzo generale – la natura delle norme non può assumere valenza imperativa e cogente, non può cioè vincolare la autonomia privata, invece cristallizzata nelle
Convenzioni che avevano pattuito un diverso corrispettivo e che sono state il frutto dell'accordo tra le parti.
Infatti, dalla documentazione prodotta dal Comune di emerge che la stessa CP_2
(cfr. lettera del 19/01/1999) Parte_1
proponeva di stipulare una convenzione per un importo economico dalla stessa determinato,; seguivano poi le convenzioni del 2006 e del 2014 prodotte in atti.
Non vi è dubbio che le convenzioni stipulate tra l'attrice ed il Controparte_2
abbiano specifica natura contrattuale e non possono dirsi viziate da nullità per il discostamento parziale da disposizioni che non avevano natura imperativa e inderogabile.
Pertanto, il maggior importo asseritamente dovuto dalla Cooperativa attrice sulla scorta non delle Convenzioni stipulate dal ma del diverso corrispettivo individuato CP_2
da “schemi tipo” di atti ad indirizzo generale, non trova in verità giustificazione.
Da ciò consegue il rigetto della domanda.
4 Le spese di lite
Le spese processuali del giudizio vanno poste a carico della
[...]
in ragione del generale principio della Parte_1
soccombenza.
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri minimi del
D.M. n. 55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e del livello di complessità delle questioni trattate e delle attività effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'azione proposta dalla ogni diversa Parte_1
ed ulteriore eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 RIGETTA la domanda proposta dalla Parte_1
.
[...]
2 CONDANNA la parte attrice alla rifusione a favore della parte convenuta delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano complessivamente in: € 2.090 per compensi;
oltre al 15% per spese generali sulla somma che precede;
Iva e
Cpa come per legge.
Si comunichi.
Caltagirone, 28.4.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giulia Ferratini
Il presente provvedimento è stato redatto, sotto la supervisione del Giudice, dall'Avv. Donatella Fanciullo,
Giudice di Pace in Tirocinio.
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