Ordinanza cautelare 11 febbraio 2022
Sentenza 4 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 04/04/2023, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/04/2023
N. 00122/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00354/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di AR (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 354 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Beretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento del Prefetto della Provincia di Reggio Emilia Prot. n. -OMISSIS-, notificato a mani dell’interessato in data 15/10/2021, con il quale è stata disposta la revoca delle misure di accoglienza ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d), del D.lgs. n. 142/2015 a far data dal giorno della notifica;
- del provvedimento Prot. n. -OMISSIS- emesso dal Prefetto della Provincia di Reggio Emilia, notificato a mani dell’interessato in data 15/10/2021, con il quale si ingiunge al medesimo di versare la somma di € 29.843,75 quale rimborso dei costi sostenuti per le misure di cui ha indebitamente usufruito a partire dal momento del superamento della soglia dell’assegno sociale (redditi 2019 e 2020) e fino all’adozione del presente provvedimento di revoca, mediante versamento da effettuare nel termine di 30 giorni dalla notifica sotto pena degli atti esecutivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 la dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha agito in giudizio per l'annullamento del provvedimento Prot. n. -OMISSIS- col quale la Prefettura di Reggio Emilia ha disposto la revoca delle misure di accoglienza ex art. 23 comma 1 lett. d) D. Lgs. n. 142/2015, nonché del provvedimento Prot. n. -OMISSIS- col quale è stata ingiunta all’interessato la restituzione della somma di € 29.843,75, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per le misure di cui ha indebitamente usufruito a partire dal momento del superamento della soglia dell’assegno sociale (redditi 2019 e 2020) e fino all’adozione del provvedimento di revoca.
I provvedimenti impugnati sono conseguiti all’accertamento del percepimento da parte dello straniero di un trattamento retributivo superiore all’importo dell’assegno sociale annuo (€ 5.983,64), parametro di legge fissato ai fini della valutazione sull’adeguatezza delle risorse economiche al sostentamento del cittadino straniero richiedente asilo dall’art. 14 del D. Lgs. n. 142 del 2015.
In fatto il ricorrente ha allegato:
- di essere cittadino straniero di origine nigeriana e di avere usufruito, in qualità di richiedente protezione internazionale, del Sistema di accoglienza per richiedenti asilo di cui al D. Lgs. n. 142/2015 per il tramite del Centro di Accoglienza Straordinaria (C.A.S.) di Reggio Emilia, nell’ambito del progetto gestito dalla -OMISSIS-, ottenendo ospitalità gratuita presso una struttura abitativa e dazioni in denaro mensili;
- di non essere stato messo a conoscenza, ovvero di non avere compreso, che l’eventuale superamento della soglia reddituale indicata dalla Legge potesse determinare la revoca delle misure di accoglienza e la contestuale richiesta di restituzione delle somme percepite a vario titolo per la sua permanenza nel Progetto, anche perché l’opuscolo informativo consegnato obbligatoriamente ex art. 3 del D. Lgs. n. 142/2015 dalla Questura all’atto della formalizzazione della domanda di protezione internazionale non faceva menzione alcuna di tale vincolo;
- di non avere mai nascosto le proprie condizioni reddituali e le proprie entrate economiche da lavoro, avendo consegnato regolarmente copia della propria documentazione lavorativa alla cooperativa -OMISSIS- che doveva relazionare sui progressi e gli sviluppi del progetto di accoglienza, come per prassi su tutti i progetti di accoglienza;
- che nonostante tali circostanze, puntualmente rappresentate dallo straniero in sede procedimentale alla Prefettura, al ricorrente sono stati notificati i provvedimenti impugnati di revoca delle misure di accoglienza e condanna alla restituzione di quanto indebitamente percepito a decorrere dal momento del superamento del limite reddituale.
Il ricorrente ha censurato la decisione dell’Amministrazione in quanto a suo dire adottata in violazione di legge ex art. 17 par. 3 e 4 e art. 20 par. 3 e 5 della Direttiva 2013/33/UE, atteso che l’art. 17 par. 3 e 4 stabilisce che “ 3. Gli Stati membri possono subordinare la concessione di tutte le condizioni materiali d’accoglienza e dell’assistenza sanitaria, o di parte delle stesse, alla condizione che i richiedenti non dispongano di mezzi sufficienti a garantire loro una qualità della vita adeguata perla loro salute, nonché ad assicurare il loro sostentamento. 4. Gli Stati membri possono obbligare i richiedenti a sostenere o a contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e dell’assistenza sanitaria previsti nella presente direttiva, ai sensi del paragrafo 3, qualora i richiedenti dispongano di sufficienti risorse, ad esempio qualora siano stati occupati per un ragionevole lasso di tempo. Qualora emerga che un richiedente disponeva di mezzi sufficienti ad assicurarsi le condizioni materiali di accoglienza e l’assistenza sanitaria all’epoca in cui tali esigenze essenziali sono state soddisfatte, gli Stati membri possono chiedere al richiedente un rimborso ”, mentre l’art. 20 par. 3 dispone: “ 3. Gli Stati membri possono ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza qualora un richiedente abbia occultato risorse finanziarie, beneficiando in tal modo indebitamente delle condizioni materiali di accoglienza ”, sicché la disciplina comunitaria non darebbe spazio ad una richiesta allo straniero di rimborso o contribuzione dei costi relativi alle misure di accoglienza, se non previo accertamento in concreto dell’esistenza in capo allo stesso di sufficienti risorse, ad esempio a fronte di un ragionevole periodo di occupazione, salvo il caso di riduzione o revoca delle misure percepite per l’occultamento delle risorse finanziare delle quali il richiedente asilo aveva la disponibilità.
Il D. Lgs. n.142/2015 col quale il legislatore nazionale ha recepito tale Direttiva dispone invece all’art. 23: “ Il Prefetto della Provincia in cui hanno sede le strutture di cui all'articolo 14, dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso di: D) accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti ”, riconoscendo quindi alla Prefettura la possibilità di addivenire direttamente alla revoca delle misure d'accoglienza in caso di accertata disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti, utilizzando a tal fine il parametro dell'importo annuo dell'assegno sociale ex art. 14 Decreto Accoglienza, anziché imporre all’Amministrazione di graduare l’uscita dalle misure di accoglienza, tenendo conto del principio di proporzionalità, specie nell’ipotesi in cui i propri mezzi economici non siano stati dolosamente occultati dallo straniero, come previsto dalla Direttiva citata.
Pertanto, ad avviso del ricorrente, la normativa nazionale contrasterebbe con la disciplina comunitaria e andrebbe quindi disapplicata, con conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati.
In secondo luogo, il ricorrente ha eccepito l’eccesso di potere, sotto il profilo dell’assenza dei presupposti e del difetto di istruttoria in relazione all’art. 23 comma 1 lett. d) e comma 6 D. Lgs. n. 142/2015, in particolare con riguardo all’ingiunzione di restituzione di quanto indebitamente percepito, avendo l’Amministrazione disposto la revoca delle misure di accoglienza a far data dal giorno della notifica, ma richiesto in restituzione anche somme relative all’asserito pregresso indebito utilizzo delle misure di assistenza, senza peraltro accertare, come invece previsto dalla disciplina comunitaria, che i mezzi di sussistenza a disposizione dello straniero fossero effettivamente in grado di assicurargli il sostentamento e condizioni di vita adeguate per la propria salute.
Peraltro, nel caso specifico, dal raffronto tra l’importo della somma di cui l’Amministrazione esige il pagamento (€ 29.843,75) e l’ultimo reddito annuo percepito dal richiedente (€ 16.870,24 nell’anno 2020) emergerebbe secondo il ricorrente con evidenza la sproporzione della richiesta restitutoria rispetto ai mezzi economici riscontrati in capo allo straniero, con conseguente illegittimità dell’ingiunzione di pagamento, non avendo l’Amministrazione operato alcuna valutazione sul punto, né specificato i servizi di cui lo straniero avrebbe indebitamente goduto e i criteri di calcolo utilizzati per stabilire l’ammontare delle somme da restituire.
Pertanto, sulla base di tali motivi, il ricorrente ha concluso chiedendo l’annullamento di entrambi gli atti impugnati, con vittoria di spese.
La Prefettura di Reggio Emilia si è costituita contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
Con ordinanza n. -OMISSIS-il Tribunale ha respinto la domanda cautelare contenuta in ricorso, ma il Consiglio di Stato, con ordinanza n. -OMISSIS- ha parzialmente riformato tale decisione, sospendendo l’ingiunzione di pagamento dei costi per le misure indebitamente usufruite.
All’udienza di discussione fissata per il 22 marzo 2023 il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse in ordine alla domanda di annullamento del provvedimento di revoca delle misure di accoglienza, mentre ha insistito per l’accoglimento del ricorso con riferimento all’ingiunzione di pagamento, sicché il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
All’esito del giudizio, tenuto conto di quanto da ultimo dichiarato dal ricorrente, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse sulla domanda di annullamento del provvedimento di revoca delle misure di accoglienza, mentre l’impugnazione va accolta con riguardo all’ingiunzione di rimborso dei costi sostenuti dall’Amministrazione per l’erogazione di quelle misure.
Invero, il Collegio non ha motivo di discostarsi dall’orientamento già fatto proprio dal Tribunale con le sentenze n. 107, 108,109 e 110 del 2023 nelle quali sono stati innanzitutto individuati i principi regolatori dell’istituto della revoca delle misure di accoglienza concesse ai richiedenti la “ protezione internazionale nel territorio nazionale ”, in caso di accertata carenza, originaria o sopravvenuta, del requisito reddituale previsto dall’art. 14 del D. Lgs. n. 142 del 2015.
In particolare, in tali pronunce si è osservato che: “ la giurisprudenza (v. Cons. Stato, Sez. III, 7 marzo 2023 n. 2386; TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 16 marzo 2023 n. 136 e 28 febbraio 2022 n. 223; TAR Toscana, Sez. II, 19 novembre 2021 n. 1506 e 15 giugno 2021 n. 924) ha così delineato il quadro normativo di riferimento, le tematiche che ne emergono e le regole concrete da osservare: - la materia dell’accoglienza degli stranieri richiedenti protezione internazionale è disciplinata nel nostro ordinamento dal d.lgs. n. 142 del 2015, quale trasposizione della direttiva n. 2013/33/UE (recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale) e della direttiva n. 2013/32/UE (recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale); - l’art. 17 della direttiva n. 2013/33/UE esige che le condizioni materiali di accoglienza cui gli interessati hanno titolo “… assicurino un’adeguata qualità di vita che garantisca il sostentamento dei richiedenti e ne tuteli la salute fisica e mentale …” (par. 2); - l’art. 20 della direttiva n. 2013/33/UE, in ragione del possibile venir meno dei presupposti fondanti la concessione delle misure di accoglienza, consente agli Stati membri la progressiva e graduale riduzione delle stesse fino a giungere, quale extrema ratio, alla loro revoca – consentita “in casi eccezionali debitamente motivati” (par. 1) –, e ciò, tra le varie ipotesi previste, anche “… qualora un richiedente abbia occultato risorse finanziarie, beneficiando in tal modo indebitamente delle condizioni materiali di accoglienza …” (par. 3), il tutto, però, con decisioni “… adottate in modo individuale, obiettivo e imparziale e sono motivate …” oltre ad essere “… basate sulla particolare situazione della persona interessata […] tenendo conto del principio di proporzionalità …” e comunque garantendo un “… tenore di vita dignitoso per tutti i richiedenti …” (par. 5); - alla luce di tali principi, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sez. X, 1° agosto 2022, C-422/21, e Grande Sezione, 12 novembre 2019, C-233/18) ha statuito che la sanzione della revoca “deve, in qualsiasi circostanza, rispettare le condizioni di cui al paragrafo 5 di tale articolo, in particolare quelle relative al rispetto del principio di proporzionalità e della dignità umana”; - con specifico riferimento al caso della revoca delle misure di accoglienza per superamento dei requisiti reddituali, vengono in rilievo l’art. 17 della direttiva n. 2013/33/UE, secondo cui gli “… Stati membri possono subordinare la concessione di tutte le condizioni materiali d’accoglienza e dell’assistenza sanitaria, o di parte delle stesse, alla condizione che i richiedenti non dispongano di mezzi sufficienti a garantire loro una qualità della vita adeguata per la loro salute, nonché ad assicurare il loro sostentamento …” (par. 3) e gli “… Stati membri possono obbligare i richiedenti a sostenere o a contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e dell’assistenza sanitaria previsti nella presente direttiva, ai sensi del paragrafo 3, qualora i richiedenti dispongano di sufficienti risorse, ad esempio qualora siano stati occupati per un ragionevole lasso di tempo. Qualora emerga che un richiedente disponeva di mezzi sufficienti ad assicurarsi le condizioni materiali di accoglienza e l’assistenza sanitaria all’epoca in cui tali esigenze essenziali sono state soddisfatte, gli Stati membri possono chiedere al richiedente un rimborso …” (par. 4), nonché il già richiamato art. 20, par. 3, della direttiva, con il risultato che l’art. 17 implica una revoca di carattere ‘ordinario’ e che l’art. 20 implica una revoca di carattere ‘sanzionatorio’; - in entrambi i casi di revoca le condizioni per ottenere il rimborso sono meglio specificate all’art. 26, par. 5, della medesima direttiva (“Gli Stati membri possono esigere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute, allorché vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o se la decisione di accordare tali prestazioni è stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente”), con la conseguenza che, in virtù del fondamentale principio di proporzionalità, il rimborso – integrale o parziale – può essere parametrato ad un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente, in coerenza con la previsione della revoca per perdita dei requisiti di cui all’art. 17, ovvero può essere parametrato al comportamento scorretto del richiedente che fornisce informazioni false così ottenendo indebitamente le misure di accoglienza e occultando la sua reale condizione finanziaria, in coerenza con la revoca ‘sanzionatoria’ di cui all’art. 20; - la normativa interna si occupa della “revoca” delle condizioni di accoglienza all’art. 23 del d.lgs. n. 142 del 2015, prevedendo – tra i vari casi – quello indicato come ”accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti” [comma 1, lett. d)], disposizione però da leggere in combinato con il precedente art. 14, secondo cui il “… richiedente che ha formalizzato la domanda e che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i familiari, alle misure di accoglienza del presente decreto …” (comma 1) e al “… fine di accedere alle misure di accoglienza di cui al presente decreto, il richiedente, al momento della presentazione della domanda, dichiara di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza. La valutazione dell’insufficienza dei mezzi di sussistenza di cui al comma 1 è effettuata dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo con riferimento all’importo annuo dell’assegno sociale …” (comma 3); - dalle suddette disposizioni emerge che: a) presupposto per accedere alle misure di accoglienza è l’essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza; b) la valutazione dell’insufficienza dei mezzi di sussistenza è effettuata con riferimento all’importo annuo dell’assegno sociale; c) in caso di accertamento della disponibilità di mezzi economici sufficienti è disposta la revoca delle misure di accoglienza; - posto che l’art. 17, par. 3, della direttiva consente che gli Stati membri subordinino la concessione delle misure di accoglienza alla condizione che i richiedenti non dispongano di mezzi sufficienti ad assicurarne il sostentamento, ne deriva che, se il requisito dell’indigenza è richiesto per accedere al sistema di accoglienza, logica vuole che lo stesso debba permanere per tutto il tempo di godimento dei relativi benefici e che l’Amministrazione sia quindi tenuta a decretare la revoca delle ‘misure’ per il solo fatto che lo straniero acquisisca stabilmente la disponibilità di risorse economiche adeguate al suo sostentamento, tanto più che uno degli obiettivi delle norme europee sull’accoglienza è rappresentato dall’agevolazione all’accesso al mercato del lavoro da parte dei richiedenti la protezione internazionale e che occorre per altro verso contrastare le possibilità di abuso del sistema per non sottrarre le relative, limitate, risorse ai richiedenti che versano in situazioni più radicali di povertà e di mancanza di strumenti di integrazione, e allora, nel difficile equilibrio fra tali esigenze, occorre assicurare ai richiedenti le condizioni materiali di accoglienza finché l’integrazione lavorativa e la situazione di autosufficienza economica non abbiano raggiunto un certo grado di stabilità; - per giustificare la revoca, i “mezzi sufficienti di sussistenza” pari o superiori “all’importo annuo dell’assegno sociale” devono essere di carattere stabile e/o duraturo e, comunque, devono riferirsi ad un arco temporale minimo di 1 anno ed alle attuali condizioni dello straniero richiedente la protezione internazionale, in linea con quanto stabilito a livello europeo dall’art. 17, par. 4, della direttiva – ove si fa riferimento all’occupazione per un “ragionevole lasso di tempo” –, sì che non può dunque bastare, a tale fine, il percepimento solo di compensi mensili che nel loro insieme non raggiungono quell’ammontare ma che, proiettati su base annuale, porterebbero ipoteticamente a superare l’importo di legge; - l’art. 23 del d.lgs. n. 142 del 2015 sembra far intendere come esso, senza peraltro prevedere una graduazione delle risposte sanzionatorie, includa tra i casi di revoca delle misure di accoglienza entrambe le forme di revoca analizzate, visto che il comma 6 stabilisce che nella “… ipotesi di revoca, disposta ai sensi del comma 1, lettera d), il richiedente è tenuto a rimborsare i costi sostenuti per le misure di cui ha indebitamente usufruito …”, nel senso che il legislatore italiano risulta disciplinare espressamente la sola revoca per perdita dei requisiti di legge, salvo poi affermare che è possibile ottenere il reintegro delle spese derivanti allo Stato dalle “misure di cui ha indebitamente usufruito” lo straniero, mostrando così di contemplare anche il caso della revoca c.d. “sanzionatoria”; - la necessità di coordinare la normativa interna con quella euro-unitaria fa sì che, se lo Stato può ottenere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute per l’erogazione delle misure di accoglienza, ciò non può che avvenire nel rispetto del principio di proporzionalità, onde verificare se vi sia stato un radicale miglioramento delle condizioni di vita dello straniero oppure se il comportamento dello stesso riveli l’occultamento di risorse o dichiarazioni false poste a base dell’istanza; - in ossequio al principio di primazia del diritto dell’Unione Europea e in ragione del potere del giudice nazionale di disapplicare le norme interne in contrasto con quelle europee, va disapplicata la norma di cui all’art. 23, comma 1, lett. d), e comma 6, del d.lgs. n. 142 del 2015 nella parte in cui non prevede che la possibilità di ottenere il rimborso integrale o parziale sia subordinata alle condizioni di cui all’art. 26 della direttiva n. 2013/33/UE e, in ogni caso, sia proporzionata al caso di specie; - la richiesta di rimborso dei costi sostenuti per l’accoglienza si presenta contrastante con il canone di proporzionalità e adeguatezza quando – da un lato – lo straniero richiedente protezione internazionale abbia correttamente reso nota la sua posizione lavorativa all’Amministrazione o al gestore della struttura di assegnazione e non abbia posto in essere un comportamento ostruzionistico, e – dall’altro lato – la sanzione ingiunta sia palesemente incongrua rispetto all’entità del discostamento dal parametro dell’assegno sociale e rispetto alla consistenza del miglioramento delle condizioni di vita dell’interessato ”.
Tali principi, ad avviso del Collegio, risultano senz’altro condivisibili e, come visto, sono già stati fatti propri anche dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2386 del 2023, richiamata nei precedenti citata, sicché dagli stessi non vi è motivo di discostarsi.
Pertanto, dichiarata l’improcedibilità del ricorso quanto al provvedimento di revoca delle misure di accoglienza, stante la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, applicandosi al resto i principi suesposti, l’impugnazione va accolta con riguardo all’ingiunzione di versamento delle somme richieste dall’Amministrazione a titolo di rimborso dei costi sostenuti per le misure di cui lo straniero ha indebitamente usufruito, calcolati sulla base del costo lordo pro-capite della convenzione in essere tra l’ente gestore e la Prefettura pari ad euro 34,80 e successive rinegoziazioni, a partire dal momento del superamento della soglia dell’assegno sociale.
Sul punto possono richiamarsi gli stessi precedenti sopra citati di questo Tribunale (sentenze n. 107, 108, 109 e 110 del 2023), secondo cui: “ alla luce dell’orientamento giurisprudenziale che porta alla parziale disapplicazione della norma interna in contrasto con quella europea (v. Cons. Stato, Sez. III, n. 2386/2023 cit.) va assegnato valore decisivo all’assunto del ricorrente di avere sempre tempestivamente informato della propria situazione reddituale e lavorativa il gestore della struttura di accoglienza, sì che, per derivare il protrarsi del beneficio dalla tolleranza della situazione da parte dell’Amministrazione – con la ragionevole convinzione del ricorrente di poterne continuare a godere senza costi a suo carico –, si presenta incongrua e non coerente con un canone di razionale proporzionalità la decisione di procedere al recupero integrale dei costi correlati al beneficio erogato anche dopo il venir meno della condizione di indigenza; che, del resto, come è stato rilevato (v. Cons. Stato, Sez. III, n. 2386/2023 cit.), non è in simili casi necessario che della posizione lavorativa dello straniero venga direttamente notiziata la Prefettura, difettando un obbligo normativo in tal senso, ed essendo anzi ragionevole che lo straniero si rivolga alla struttura che gli presta assistenza; che, d’altra parte, non induce ad una diversa conclusione l’obiezione dell’Amministrazione fondata sulla carenza di prova della avvenuta “… trasmissione della relativa documentazione (contratti, buste paga, dichiarazione dei redditi) alla Cooperativa ospitante …” e ciò “… non essendo pervenuta agli atti alcuna segnalazione di variazione del reddito, né da parte del beneficiario, né da parte della cooperativa ospitante …” (così a pagg. 5 e 6 della relazione in data 23 febbraio 2023 dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Emilia), in quanto era evidentemente onere dell’Amministrazione, in sede istruttoria, acquisire d’ufficio tutti gli elementi necessari per la determinazione finale, anche interpellando il gestore della struttura di accoglienza, e in questo modo verificando quali elementi informativi fossero stati da quest’ultimo acquisiti nel tempo su iniziativa dell’ospite, così da ricostruirne la condotta complessiva; e, invece, ciò non è accaduto, e si vorrebbe riversare integralmente sul richiedente protezionale internazionale la prova di comunicazioni e produzioni di cui, a distanza di anni, è logico l’interessato può non disporre”.
E per quanto concerne la valutazione della decisione dell’Amministrazione sotto il profilo del principio di proporzionalità, che la somma richiesta in restituzione allo straniero nel caso in esame sia effettivamente sproporzionata, si evince anche dal semplice raffronto tra la stessa
(pari ad € 29.843,75) e il reddito conseguito dallo straniero (€ 16.870,24 nell’anno 2020), certamente tale da non garantire all’interessato un miglioramento delle condizioni di vita sufficiente a consentirgli anche il rimborso dell’importo richiestogli.
Pertanto, conclusivamente, assorbite le restanti censure, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quanto al provvedimento di revoca delle misure di accoglienza, mentre va accolto per il resto, con conseguente annullamento del provvedimento di condanna alla restituzione delle somme ivi indicate.
Le spese di giudizio possono essere compensate, tenuto conto del complesso quadro normativo della materia e della novità delle questioni affrontate, salvo il rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di AR (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in ordine al provvedimento di revoca delle misure di accoglienza;
- accoglie il ricorso con riguardo al provvedimento di ingiunzione e per l’effetto annulla tale atto;
- compensa le spese di lite;
- condanna l’Amministrazione resistente al rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in AR nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente
Jessica Bonetto, Consigliere, Estensore
Massimo Baraldi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Jessica Bonetto | Italo Caso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.