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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 22/10/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito nella Camera di Consiglio così composta:
Dott. Federica Abiuso - presidente rel. -
Dott. Nicola Del Vecchio - giudice -
Dott. Marco Pesoli - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 3043/2025 R.G., promosso ai sensi dell'art. 337 bis c.c., da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. FANTATO Parte_1 C.F._1
IC (C.F. , elettivamente domiciliata presso lo Studio del proprio C.F._2 difensore, sito in PIAZZA DELLA REPUBBLICA 10, CAVARZERE;
e da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. PORTIERI Parte_2 C.F._3
CH DR (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo Studio del C.F._4 proprio difensore, sito in CORSO VITTORIO EMANUELE II, 81, DR;
- ricorrenti -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo.
- interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “
1. I figli sono affidati congiuntamente a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza e collocamento prevalente presso il padre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
2. Quanto alla casa familiare sita ad Adria (Ro) via Dei Bersaglieri n.4 in comproprietà tra i ricorrenti, la sig.ra si Parte_3
1 impegna ed obbliga a cedere la quota pari al 50% dell'immobile, così identificato catastalmente
N.C.E.U.: COMUNE DI DR, F.AD/41 m.n. 861 sub. 7 cat. A/4 cl. 5 vani 5,5 R.C. 215,88, ed il sig. si impegna ed obbliga ad acquistarla giusta atto notarile da stipularsi entro il 31.01.2026 Pt_2 con possibile proroga su accordo delle parti.
3. La sig.ra potrà vedere e tenere con sé Parte_3
i figli a week end alternati dal venerdì sera alla domenica sera. Nella settimana di non spettanza del week-end potrà tenerli con sé infrasettimanalmente due giorni, a titolo esemplificativo dal martedì al mercoledì, con un pernottamento;
nella settimana di spettanza del week-end potrà tenerli con sé una giornata, a titolo esemplificativo il mercoledì, dall'uscita dalla scuola e/o dopo pranzo a dopo cena e con facoltà di pernottamento sino alla mattina successiva allorquando andranno a scuola;
le predette regolamentazioni potranno essere modificate in virtù delle esigenze e volontà dei figli per come manifestate, e salvo ogni diverso accordo tra i genitori e/o diversa esigenza dettata dagli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli e tenuto conto della loro età adolescenziale. La sig.ra
potrà altresì tenere con sé i figli un periodo di sette giorni durante le festività Natalizie Parte_3 comprendenti ad anni alterni Natale o Capodanno, tre giorni durante le festività Pasquali comprendenti ad anni alterni Pasqua o Lunedì dell'Angelo; due settimane di vacanze durante il periodo estivo ed alternando ogni altra Festività e/o ponti scolastici e/o festivi durante l'anno.
4. La sig.ra si obbliga a corrispondere al sig. entro il giorno 12 di ogni mese, Parte_3 Parte_2 tramite accredito sulla postepay evolution n. 5333171235687627 Iban:
[...] intestata al Sig. a titolo di contributo al mantenimento dei Pt_2 figli, la somma complessiva di euro 550.00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli. Sono da intendersi quali spese straordinarie quelle sostenute per ragioni medico-sanitarie (eventuali visite specialistiche, terapie, farmaci, dentista, oculista, ecc.) scolastiche (tasse di iscrizione, contributi scolastici, libri di testo, gite ed uscite didattiche organizzate dalla scuola, manutenzione degli strumenti musicali, ecc.) e, inoltre, quanto ulteriormente stabilito dalle linee guida del CNF del
29.11.2017 in tema di spese straordinarie. Le spese straordinarie saranno rimborsate a chi le avrà sostenute e/o anticipate, mediante accredito entro il mese successivo in cui sono state sostenute e con rilascio di ricevuta. I genitori concordano che l'assegno unico erogato per i figli sia incassato integralmente dal padre.
5. I ricorrenti danno atto di aver regolamentato con altra scrittura privata
i loro rapporti patrimoniali.
6. Spese legali compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 18/09/2025, e Parte_1
hanno adito l'intestato Tribunale affinché, data l'impossibilità di ricreare l'unione Parte_2
2 spirituale e materiale della coppia, disciplini i rapporti tra gli stessi e i figli minori, secondo le conclusioni congiunte formulate e riportate in epigrafe.
A tal proposito, i ricorrenti hanno allegato di aver intrapreso una relazione sentimentale, dalla quale Per sono nati ed rispettivamente in data 15.04.2009 e in data 20.08.2011. Per_1
Con riferimento alla rispettiva situazione patrimoniale e reddituale, i ricorrenti hanno allegato che
è titolare di un reddito annuo netto di euro 62.00,00 circa, mentre Parte_1 Pt_2 di euro 27.000,00 annui circa.
[...]
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni dell'affidamento, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione.
Con decreto del 29.9.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino al 15.10.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore all'udienza del 21.10.2025 ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Nel merito si osserva quanto segue.
Nel caso di specie, le parti hanno concordemente sostenuto che la loro convivenza è cessata;
pertanto, non essendo legate da vincolo di coniugio, non vi è la necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento del tentativo di conciliazione.
Peraltro, si ritiene che l'esame del Tribunale debba essere unicamente diretto alla verifica degli accordi raggiunti dai ricorrenti, i quali devono essere finalizzati a tutelare l'interesse dei figli minori di età, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, comma 2, c.c.
Ciò premesso, si ritiene che l'accordo come sopra enunciato non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed, anzi, appaia adeguato a garantire ai figli minori un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, secondo i principi di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c..
Inoltre, il Tribunale ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto della comunanza delle domande formulate, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa n. 3043/2025 R.G.V.G. promossa da Pt_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...] Parte_2
- recepisce le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio del 21.10.2025
LA PRESIDENTE REL.
Dott.ssa Federica Abiuso
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