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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/12/2025, n. 2598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2598 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n. 11111/2024 R. G. Aff.
Cont. Lavoro, all'esito della trattazione scritta in data 04.12.2025 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa
TRA
Parte_1
Avv. SOCCIO GIOVANNI ricorrente
E
Controparte_1
Avv.ti RICCI OLGA - LA BA IA resistente
Oggetto: clausola sociale -assunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.12.2024, – premesso di aver prestato, sin dal 1998, Parte_1 la propria attività lavorativa nella gestione del servizio della sosta a pagamento nel territorio della città di FO, alle dipendenze delle varie società avvicendatesi nella gestione del relativo servizio appaltato dal – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, esponendo: che, nel periodo dal CP_2
14.09.1998 al 21.05.2011 aveva lavorato alle dipendenze della Controparte_3 svolgendo le mansioni di posteggiatore;
che nel periodo dal 14.11.2011 al 14.12.2015 aveva lavorato alle dipendenze della in virtù di plurimi contratti di lavoro di somministrazione a tempo CP_4 determinato con la qualifica di ausiliario del traffico;
che nel periodo dal 15.12.2015 al 12.06.2023, aveva lavorato alle dipendenze della in virtù di contratto a tempo Controparte_5 indeterminato part-time, con qualifica di operatore di parcheggio, cassiere/supervisore parcheggio;
che, all'esito della gara indetta in data 1.04.2022 per l'affidamento del servizio di gestione della sosta a pagamento nella città di FO, l'Ente locale, con determinazione dirigenziale n. 1029 del
25.07.2022, aveva provveduto ad aggiudicare il predetto appalto alla Controparte_1
Pag.1 di 10 che la aveva espletato la procedura di licenziamento collettivo e CP_1 Controparte_5 aveva prorogato il rapporto di lavoro con il ricorrente sino al 13.06.2023; che, la nuova società aggiudicataria dell'appalto aveva provveduto a confermare i rapporti di lavoro di 31 lavoratori (su un totale di 66), escludendo, in violazione della clausola sociale espressamente contemplata dal bando di gara nonché dalla contrattazione collettiva di settore, ben 35 dipendenti, tra cui esso istante, tutti occupati presso il precedente concessionario al momento dell'aggiudicazione dell'appalto; che, la società aggiudicataria aveva provveduto a sottoscrivere i contratti di lavoro con i dipendenti selezionati;
che, con nota del 14.10.2024, il ricorrente aveva rivendicato il proprio diritto alla prosecuzione del rapporto rilevava l'illegittimità della sua mancata assunzione, richiedendola a far data dal 13.06.2023 e mettendo, al contempo, a disposizione le proprie energie lavorative in favore della Controparte_1
Tanto esposto in punto di fatto, il ricorrente denunciava la violazione della clausola sociale contenuta nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d'appalto, nonché nel C.C.N.L. di categoria.
Lamentava, in subordine, la violazione dei criteri di scelta utilizzati dalla subentrante, sotto il profilo dei canoni generali di buona fede, correttezza e trasparenza.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare, in applicazione della clausola sociale contenuta negli atti di gara, nella disciplina legale e nella contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro del ricorrente, il diritto del sig. alla assunzione a Parte_1 tempo indeterminato o prosecuzione del rapporto di lavoro con la Controparte_1
e per l'effetto, ordinare alla in persona del suo legale
[...] Controparte_1 rappresentante pro tempore, l'assunzione o il ripristino del rapporto di lavoro del ricorrente a far data dal 13/06/2023, con qualifica di operatore di parcheggio, cassiere/supervisore parcheggio parametro 116, del con riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata Controparte_6
e di tutte le condizioni normative ed economiche in godimento al momento del cambio di appalto e con applicazione del CCNL con conseguente condanna della società resistente al Controparte_6 risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni medio tempore maturate dalla data del
13/06/2023 sino all'effettivo ripristino del rapporto o assunzione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. 2) in ogni caso, accertare e dichiarare la violazione dei criteri di buona fede, correttezza e trasparenza, nonché la omessa predeterminazione e/o rispetto dei criteri di scelta nella selezione del personale da parte della e, per l'effetto, ordinare alla Controparte_1 Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il ripristino del rapporto di
[...] lavoro con il ricorrente o l'assunzione a tempo indeterminato dello stesso a far data dal 13/06/2023,
Pag.2 di 10 con qualifica di operatore di parcheggio, cassiere/supervisore parcheggio, parametro 116, del CP_6
Autoferrotranvieri, con riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata e di tutte le condizioni normative ed economiche in godimento al momento del cambio di appalto e con applicazione del
CCNL con conseguente condanna della società resistente al risarcimento del Controparte_6 danno parametrato alle retribuzioni medio tempore maturate dalla data del 13/06/2023 sino all'effettivo ripristino del rapporto o assunzione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
in ogni caso condannare quest'ultima al risarcimento del danno secondo equità nella misura che il giudice riterrà di giustizia. 3) in via subordinata, condannare la alla assunzione Controparte_1
a tempo indeterminato del ricorrente a far data dal 13/06/2023 con inquadramento corrispondente
a quello precedente, in forza del CCNL lavoro applicato, con conseguente condanna della società resistente al risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni medio tempore maturate dalla data del 13/06/2023 sino all'effettivo ripristino del rapporto o assunzione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge...”. Vinte le spese di lite.
La società convenuta, ritualmente costituitasi, resisteva al ricorso, invocandone il rigetto.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 4.12.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e va, per quanto di ragione, accolto, sulla scorta dei motivi di seguito esposti, richiamando, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc, i principi compiutamente esposti nella sentenza emessa da altro Giudice del lavoro di questo tribunale, Dr. Ivano Caputo, nel giudizio R.G. 6320/2024.
2.1. Preliminarmente, giova precisare che parte ricorrente ha rinunciato al capo di domanda relativo alla regolarizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali, come da verbale di udienza del
11.09.2025.
Sempre preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dalla Controparte_1 ed attinente alla pretesa inammissibilità delle domande volte ad ottenere la costituzione di un
[...] rapporto di lavoro alle dipendenze della società resistente, per mancata impugnazione da parte del ricorrente del licenziamento irrogatogli dal gestore uscente (art. 6 L. 15 luglio 1966, n. 604).
Ed invero, secondo la prospettazione di parte resistente, parte istante avrebbe potuto legittimamente azionare tale pretesa in giudizio “soltanto a condizione: a) che il rapporto di lavoro con il gestore uscente fosse validamente ancora in essere;
oppure, b) che il lavoratore avesse impugnato il licenziamento irrogatogli, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricezione della sua
Pag.3 di 10 comunicazione, al fine di ottenere la declaratoria di nullità o illegittimità dello stesso (ai sensi dell'art. 6, L. 604/66)” (cfr., pag. 6 della memoria di costituzione).
Soggiunge la resistente che, in difetto di una delle condizioni sopra richiamate, il Giudice non potrebbe nemmeno vagliare la fondatezza delle domande finalizzate ad ottenere la prosecuzione del rapporto di lavoro e, per l'effetto, il suo ripristino, alle dipendenze del nuovo aggiudicatario, a nulla rilevando la circostanza che il lavoratore abbia di fatto prestato la propria attività lavorativa fino alla data di effettivo subentro della società aggiudicataria nella gestione del servizio, e ciò in quanto il rapporto di lavoro con il gestore uscente era già cessato alla data di comunicazione del licenziamento, come evidenziato, del resto, dalla stessa nella comunicazione di proroga del Controparte_5 periodo di preavviso (doc. 7, fascicolo di parte ricorrente), laddove aveva rimarcato “la validità ed efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro”.
2.2. L'eccezione è infondata, dovendosi ritenere che il ricorrente non avesse alcun onere di far precedere l'odierna azione da una impugnativa del licenziamento collettivo intimatogli dalla
[...]
CP_5
Difatti, come puntualizzato da Cass. Sez. Lav. 31.1.2020, n. 2315, “l'estinzione del rapporto di lavoro con l'imprenditore uscente e l'assunzione dei lavoratori presso l'imprenditore subentrante si collocano, in via di principio, su piani di reciproca indifferenza”.
Tant'è vero che, “…da un canto, anche quando il lavoratore licenziato per perdita dell'appalto avrebbe un diritto all'assunzione da parte dell'impresa subentrante, tale diritto non esclude ma si aggiunge al diritto dello stesso lavoratore di impugnare il licenziamento della cessante (v. Cass. n. 12136 del
2005; Cass. n. 4166 del 2006); d'altro canto, l'opzione del lavoratore per la costituzione di un rapporto con la società subentrante nell'appalto di servizi non implica, di per sé, rinuncia all'impugnazione dell'atto di recesso, dovendosi escludere che da ciò si possa desumere accettazione o acquiescenza al licenziamento (Cass. n. 22121 del 2016; Cass. n. 12613 del 2007)” (così, in motivazione, Cass. n.
2315/2020 cit.).
Nel caso di specie, il ricorrente ha espressamente invocato l'obbligo, posto a carico dell'impresa subentrante, di assumere ex novo il personale in forza presso il precedente aggiudicatario dell'appalto, prospettando solo in via subordinata l'ipotesi del trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c.
Ne consegue che il diritto fatto valere dal lavoratore s'appalesa del tutto autonomo rispetto a quello inerente al rapporto di lavoro già cessato con l'impresa uscente, sicché, non ravvisandosi alcun profilo d'inammissibilità, la domanda può essere scrutinata nel merito.
2.3. In questa prospettiva si osserva che è pacifico come l'odierna resistente sia subentrata alla precedente datrice di lavoro nell'appalto di servizio di gestione della sosta a pagamento nella città di
Pag.4 di 10 FO (si veda, in proposito, la determina di aggiudicazione n. 1029 del 25.7.2022, doc. 5, fascicolo di parte ricorrente).
E' altrettanto incontroverso che la convenuta fosse tenuta al rispetto della c.d. clausola sociale, quale prevista, in particolare, dall'art. 13 del capitolato speciale d'appalto, secondo cui: “Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di concessione è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81” (doc.11, fascicolo di parte ricorrente).
Del resto, la stessa resistente ha dedotto che, allorquando ha proceduto all'assunzione delle 31 unità precedentemente occupate dal gestore uscente, quali risultanti dallo stralcio dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, “ha, senza ombra di dubbio, applicato correttamente la clausola sociale ivi contemplata” (così, a pag. 8 della memoria).
2.4. Il nucleo centrale della controversia ruota, piuttosto, intorno all'esatta applicazione, da parte della convenuta, dell'anzidetta clausola sociale, sostenendosi da parte del ricorrente che la GPS avrebbe dovuto assumere, in maniera automatica e generalizzata, tutti i lavoratori impiegati nel servizio di appalto alle dipendenze dell'impresa uscente.
La tesi propugnata dal lavoratore, nella sua assolutezza, non può essere condivisa.
Vero è che la clausola di salvaguardia, operante nell'ipotesi di cessazione di un appalto e conseguente subentro di nuove imprese, persegue la finalità di garantire la continuità dell'occupazione in favore dei medesimi lavoratori già impiegati dall'impresa uscente nell'esecuzione dell'appalto.
Senonché, la portata della clausola sociale va interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti limitativa della platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 Cost.
Ne consegue, in generale, che l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore aggiudicatario (Consiglio di Stato sez. III, 28/07/2020, n. 4796; 07/01/2019, n. 142).
Si è anche affermato che, sebbene finalizzato a favorire la continuità e stabilità occupazionale,
l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori non può essere tale da comprimere le esigenze organizzative dell'impresa subentrante che ritenga di potere ragionevolmente svolgere il servizio utilizzando una
Pag.5 di 10 minore componente di lavoro rispetto al precedente gestore, e dunque ottenendo in questo modo economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento.
In tal caso, un siffatto obbligo potrebbe essere assolto anche destinando solo parte dello stesso all'esecuzione di quel medesimo contratto (Consiglio di Stato sez. V, 04/05/2020, n. 2796).
2.5. In questa direzione s'è mossa pure la giurisprudenza di legittimità, statuendo che “le legittime esigenze sociali cui è finalizzata la clausola devono essere bilanciate da una adeguata tutela della libertà di concorrenza, anche nella forma della libertà imprenditoriale degli operatori economici potenziali aggiudicatari, i quali assumono un mero obbligo di prioritario assorbimento e utilizzo del personale già impiegato dal precedente affidatario per il periodo di durata dell'appalto, subordinatamente alla compatibilità con l'organizzazione d'impresa dell'appaltatore subentrante (arg. ex: Cons. Stato Sez. VI, 27 novembre 2014, n. 5890; nonché, ex multis: T.A.R. Torino Sez. CP_7
I, 9 gennaio 2015, n. 23, T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 2 gennaio 2015, n. 6, T.A.R. Emilia-
Romagna Bologna Sez. II, 9 novembre 2012, n. 672)” (Cass. Sez. Lav. 10.1.2018, n. 341).
E l'esigenza di contemperare il riassorbimento dei lavoratori impiegati nell'appalto con l'organizzazione aziendale scelta dall'impresa subentrante traspare, nel caso concreto, dallo stesso capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui prevede che “Il personale impiegato deve in ogni caso essere idoneo per quantità, qualifica e professionalità a svolgere le attività e le operazioni contemplate dal presente capitolato”.
2.6. Occorre, tuttavia, evidenziare che – come recentemente puntualizzato dalla Suprema Corte –
l'eventuale “non armonizzabilità” con l'organizzazione aziendale “rappresenta un fatto impeditivo per due concorrenti ragioni: “esso attiene a profili che ineriscono all'organizzazione dell'impresa subentrante e che, quindi, rientrano nella disponibilità e nella conoscenza (e quindi nella sfera giuridica) di quest'ultima, ossia esulano dalla sfera giuridica dei dipendenti dell'impresa uscente.
Pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. e del criterio della "vicinanza della prova", è a carico dell'impresa subentrante l'onere di dimostrare questa "non armonizzabilità", ad esempio per la mancanza di alcune figure professionali o di alcune mansioni nell'ambito della propria organizzazione tecnica o produttiva” (Cass. Sez. Lav., 13.11.2023, n. 31491)
La recentissima Cassazione n. 19114/2024 ha ribadito: “9. anche in assenza di accordo con le OO.SS. era dunque onere della società spiegare i criteri seguiti per la selezione del personale transitato dall'appaltatore uscente a quello subentrante, mediante graduatoria o sistema similare, ma comunque espresso e conoscibile;
a fronte delle allegazioni dei lavoratori (di possedere i requisiti professionali per l'applicazione della clausola sociale, in termini di anzianità di servizio sufficiente per l'assunzione prioritaria da parte del nuovo appaltatore), spettava a parte datoriale chiarire il possesso di titoli poziori da parte di altri lavoratori, in base al criterio di vicinanza della prova;
questo criterio non
Pag.6 di 10 significa deroga alla regola di cui all'art. 2697 c.c. (che impone all'attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte), ma opera allorquando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrono indicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimi all'attore e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto, di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativa prova (Cass. n. 12910/2022)”.
Nella fattispecie in esame, alcuna prova è stata fornita sul punto dalla parte resistente, essendosi quest'ultima limitata ad asserire che il ricorrente “non ha spuntato nessuna delle competenze appresso descritte: la capacità di utilizzo dei palmari per la verifica della sosta;
la gestione del front-office e del back-office, relativamente alle procedure per il pagamento delle penali e la rendicontazione degli incassi e del ciclo delle penali;
la capacità di provvedere alle operazioni di svuotamento delle monete dei parcometri;
l'utilizzo del software per la gestione e la supervisione degli impianti di automazione a barriera, comprendente la manutenzione ordinaria delle barriere e delle casse automatiche, nonché lo svuotamento degli incassi e la ricarica del contante…attività tutte indispensabili per lo svolgimento del servizio” (cfr. pag.18 e 19 della memoria).
Sennonché, quanto dedotto dalla GPS appare smentito per tabulas dalle schede di selezione del personale assunto allegate alle note difensive della società resistente, in ottemperanza a quanto disposto con ordinanza del 11.09.2025, dalle quali emerge che altri dipendenti addetti, al pari del alle mansioni di cassiere/supervisore di parcheggio (e pacificamente assunti dalla Pt_1 subentrante), avevano spuntato caselle in numero inferiore rispetto a quelle riportate nella propria scheda di selezione.
Si richiamano in via esemplificativa, le schede di e i quali Persona_1 Persona_2 risultano aver spuntato, il primo, esclusivamente la casella di “Corso di formazione per la sicurezza”, mentre, il secondo solo quelle concernenti l'“Utilizzo palmari per la verifica della sosta” e la
“Pulizia”. Entrambi, inoltre, non hanno dichiarato alcuna competenza informatica, a differenza del ricorrente che indica conoscenze nell'utilizzo dei programmi Word e Office, nonché nella navigazione web (cfr. schede allegate alle note difensive della società resistente del 13.11.2025).
Mette conto aggiungere che dall'analisi della scheda di selezione del sig. (cfr. doc. 2 allegato Pt_1 al ricorso) risulta che lo stesso oltre ad aver spuntato le caselle “Corso di formazione per la sicurezza”,
“Corso di formazione antincendio”, “Conoscenza della lingua inglese” e l'appartenenza alle categorie protette ha, altresì, barrato la casella “Utilizzo del software per la gestione e la supervisione degli
Pag.7 di 10 impianti” parametro, quest'ultimo, la cui presenza è stata specificatamente contestata da parte resistente. Cont Ne consegue che, non avendo la provato – com'era suo onere (ex art. 2697, comma 2, cod. civ.)
– la sussistenza di condizioni ostative al riassorbimento del lavoratore, non resta che dichiarare il diritto di parte ricorrente all'assunzione alle dipendenze della società resistente, con decorrenza dal
13.06.2023 (data dell'effettivo subentro nell'appalto in questione) con la qualifica rivestita alle dipendenze dell'impresa uscente, ovvero quella di cassiere/supervisore di parcheggio in applicazione del CCNL di riferimento della nuova datrice di lavoro.
2.7. Non può, invece, trovare accoglimento la domanda diretta ad ottenere la conservazione dell'anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell'impresa uscente.
Invero, l'art. 7 dell'Accordo sottoscritto il 18.11.2004 per il rinnovo del C.C.N.L. degli
PL Mobilità) per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre Controparte_8
2007, richiamato dall'art. 16 del C.C.N.L. 28.11.2015 e rubricato “Clausola sociale”, prevede espressamente che “In caso di subentro di azienda a qualunque titolo, anche a seguito dell'espletamento di procedure di affidamento concorsuale dei servizi di trasporto pubblico locale, il trasferimento all'impresa subentrante del personale a quel momento occupato in quella cessante è disciplinato dall'art. 26 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148. Al personale interessato verrà conservato il trattamento economico e normativo e l'inquadramento rivenienti dal c.c.n.l. 23 luglio
1976 e successivi accordi nazionali modificativi ed integrativi. Viene inoltre assicurata, ai sensi dell'art. 2, punto 11 dell'accordo nazionale 27 novembre 2000 l'anzianità maturata nell'azienda di provenienza” (cfr., docc. 14 e 15, fascicolo di parte ricorrente).
Come rimarcato dalla Corte territoriale in una fattispecie affine (App. Bari-Sez. Lav., 18.11.2022, n.
2099), “Tale ultima disposizione è dunque quella che disciplina espressamente la garanzia della continuità dell'anzianità nell'ipotesi di successione di appalto (trasferimento d'impresa) e, nello specifico, tale tutela viene riconosciuta non in maniera indiscriminata, bensì secondo le modalità di cui all'art. 2 punto 11) dell'accordo nazionale 27.11.10, che espressamente prevede che “sarà computata l'anzianità specifica acquisita in altre aziende del settore solo nei casi previsti all'art. 18, comma 2, lett. e) legge n. 422 del 1997 e dall'art. 2112 c.c., come novellato dall'art. 47, terzo comma legge n. 428 del 1990”: in altri termini, l'anzianità specifica pregressa trova riconoscimento (e dunque consente l'accesso alla rivendicazione del diritto ai maturati scatti di anzianità) solo nell'ipotesi di trasferimento d'azienda (2112 c.c.) e non di mera successione nel contratto d'appalto con assunzione ex novo come nel caso di specie”.
È appena il caso di rammentare – in linea con il precedente giurisprudenziale innanzi citato – che il trasferimento d'azienda si differenzia dalla successione nell'appalto perché comporta il passaggio in
Pag.8 di 10 favore del cessionario del complesso organizzato dei beni dell'impresa cedente tale da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa (Cass. n. 11918/2013); circostanza questa che, nel caso di specie, non solo non è stata oggetto di allegazione ma neppure di prova.
Di fatto, invero nel ricorso introduttivo tale istanza è formulata nelle conclusioni, ma non è accompagnata da alcuna deduzione a sostegno della pretesa.
2.7. Residua la domanda di risarcimento del danno, quale conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo di assunzione.
Secondo la Suprema Corte (v. Cass. Sez. Lav. n. 7858/2008), “Il datore di lavoro, che ritardi ingiustificatamente l'assunzione del lavoratore, è tenuto a risarcire il danno che questi ha subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l'inadempienza datoriale, a far data dalla domanda di assunzione. Tale pregiudizio deve essere determinato, senza necessità di una specifica prova da parte del lavoratore, sulla base del complesso retributivo che il richiedente avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto, salvo che il datore di lavoro adempia all'onere, interamente gravante su di lui, di provare che, nelle more, il lavoratore abbia avuto altra attività lavorativa”.
Al ricorrente spetta, dunque, anche il risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni, da quantificarsi secondo le previsioni di cui al C.C.N.L. di settore applicato dalla parte resistente e tenendo conto delle mansioni e della qualifica rivestite dal lavoratore (cassiere/supervisore di parcheggio), maturate a decorrere dalla data di messa in mora fino all'attualità, oltre accessori come per legge.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 – seguono la soccombenza della parte resistente e vengono distratte in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
con ricorso depositato il 12/12/2024, nella causa Controparte_1 iscritta al n. 11111/2024, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso;
b) per l'effetto, ordina l'instaurazione del rapporto di lavoro con il ricorrente a decorrere dal
13.06.2023 con la qualifica di cassiere/ supervisore di parcheggio in applicazione del CCNL di riferimento;
c) condanna la al risarcimento, in favore della parte ricorrente, del danno Controparte_1 commisurato alle retribuzioni maturate dal 13.06.2023 fino al ripristino, con gli accessori;
Pag.9 di 10 d) condanna la parte resistente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 5.000,00, oltre c.u. se versato, i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione.
FO, 14.12.2025.
Il Giudice
Beatrice Notarnicola
Pag.10 di 10
Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n. 11111/2024 R. G. Aff.
Cont. Lavoro, all'esito della trattazione scritta in data 04.12.2025 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa
TRA
Parte_1
Avv. SOCCIO GIOVANNI ricorrente
E
Controparte_1
Avv.ti RICCI OLGA - LA BA IA resistente
Oggetto: clausola sociale -assunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.12.2024, – premesso di aver prestato, sin dal 1998, Parte_1 la propria attività lavorativa nella gestione del servizio della sosta a pagamento nel territorio della città di FO, alle dipendenze delle varie società avvicendatesi nella gestione del relativo servizio appaltato dal – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, esponendo: che, nel periodo dal CP_2
14.09.1998 al 21.05.2011 aveva lavorato alle dipendenze della Controparte_3 svolgendo le mansioni di posteggiatore;
che nel periodo dal 14.11.2011 al 14.12.2015 aveva lavorato alle dipendenze della in virtù di plurimi contratti di lavoro di somministrazione a tempo CP_4 determinato con la qualifica di ausiliario del traffico;
che nel periodo dal 15.12.2015 al 12.06.2023, aveva lavorato alle dipendenze della in virtù di contratto a tempo Controparte_5 indeterminato part-time, con qualifica di operatore di parcheggio, cassiere/supervisore parcheggio;
che, all'esito della gara indetta in data 1.04.2022 per l'affidamento del servizio di gestione della sosta a pagamento nella città di FO, l'Ente locale, con determinazione dirigenziale n. 1029 del
25.07.2022, aveva provveduto ad aggiudicare il predetto appalto alla Controparte_1
Pag.1 di 10 che la aveva espletato la procedura di licenziamento collettivo e CP_1 Controparte_5 aveva prorogato il rapporto di lavoro con il ricorrente sino al 13.06.2023; che, la nuova società aggiudicataria dell'appalto aveva provveduto a confermare i rapporti di lavoro di 31 lavoratori (su un totale di 66), escludendo, in violazione della clausola sociale espressamente contemplata dal bando di gara nonché dalla contrattazione collettiva di settore, ben 35 dipendenti, tra cui esso istante, tutti occupati presso il precedente concessionario al momento dell'aggiudicazione dell'appalto; che, la società aggiudicataria aveva provveduto a sottoscrivere i contratti di lavoro con i dipendenti selezionati;
che, con nota del 14.10.2024, il ricorrente aveva rivendicato il proprio diritto alla prosecuzione del rapporto rilevava l'illegittimità della sua mancata assunzione, richiedendola a far data dal 13.06.2023 e mettendo, al contempo, a disposizione le proprie energie lavorative in favore della Controparte_1
Tanto esposto in punto di fatto, il ricorrente denunciava la violazione della clausola sociale contenuta nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d'appalto, nonché nel C.C.N.L. di categoria.
Lamentava, in subordine, la violazione dei criteri di scelta utilizzati dalla subentrante, sotto il profilo dei canoni generali di buona fede, correttezza e trasparenza.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare, in applicazione della clausola sociale contenuta negli atti di gara, nella disciplina legale e nella contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro del ricorrente, il diritto del sig. alla assunzione a Parte_1 tempo indeterminato o prosecuzione del rapporto di lavoro con la Controparte_1
e per l'effetto, ordinare alla in persona del suo legale
[...] Controparte_1 rappresentante pro tempore, l'assunzione o il ripristino del rapporto di lavoro del ricorrente a far data dal 13/06/2023, con qualifica di operatore di parcheggio, cassiere/supervisore parcheggio parametro 116, del con riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata Controparte_6
e di tutte le condizioni normative ed economiche in godimento al momento del cambio di appalto e con applicazione del CCNL con conseguente condanna della società resistente al Controparte_6 risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni medio tempore maturate dalla data del
13/06/2023 sino all'effettivo ripristino del rapporto o assunzione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. 2) in ogni caso, accertare e dichiarare la violazione dei criteri di buona fede, correttezza e trasparenza, nonché la omessa predeterminazione e/o rispetto dei criteri di scelta nella selezione del personale da parte della e, per l'effetto, ordinare alla Controparte_1 Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il ripristino del rapporto di
[...] lavoro con il ricorrente o l'assunzione a tempo indeterminato dello stesso a far data dal 13/06/2023,
Pag.2 di 10 con qualifica di operatore di parcheggio, cassiere/supervisore parcheggio, parametro 116, del CP_6
Autoferrotranvieri, con riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata e di tutte le condizioni normative ed economiche in godimento al momento del cambio di appalto e con applicazione del
CCNL con conseguente condanna della società resistente al risarcimento del Controparte_6 danno parametrato alle retribuzioni medio tempore maturate dalla data del 13/06/2023 sino all'effettivo ripristino del rapporto o assunzione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
in ogni caso condannare quest'ultima al risarcimento del danno secondo equità nella misura che il giudice riterrà di giustizia. 3) in via subordinata, condannare la alla assunzione Controparte_1
a tempo indeterminato del ricorrente a far data dal 13/06/2023 con inquadramento corrispondente
a quello precedente, in forza del CCNL lavoro applicato, con conseguente condanna della società resistente al risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni medio tempore maturate dalla data del 13/06/2023 sino all'effettivo ripristino del rapporto o assunzione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge...”. Vinte le spese di lite.
La società convenuta, ritualmente costituitasi, resisteva al ricorso, invocandone il rigetto.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 4.12.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e va, per quanto di ragione, accolto, sulla scorta dei motivi di seguito esposti, richiamando, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc, i principi compiutamente esposti nella sentenza emessa da altro Giudice del lavoro di questo tribunale, Dr. Ivano Caputo, nel giudizio R.G. 6320/2024.
2.1. Preliminarmente, giova precisare che parte ricorrente ha rinunciato al capo di domanda relativo alla regolarizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali, come da verbale di udienza del
11.09.2025.
Sempre preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dalla Controparte_1 ed attinente alla pretesa inammissibilità delle domande volte ad ottenere la costituzione di un
[...] rapporto di lavoro alle dipendenze della società resistente, per mancata impugnazione da parte del ricorrente del licenziamento irrogatogli dal gestore uscente (art. 6 L. 15 luglio 1966, n. 604).
Ed invero, secondo la prospettazione di parte resistente, parte istante avrebbe potuto legittimamente azionare tale pretesa in giudizio “soltanto a condizione: a) che il rapporto di lavoro con il gestore uscente fosse validamente ancora in essere;
oppure, b) che il lavoratore avesse impugnato il licenziamento irrogatogli, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricezione della sua
Pag.3 di 10 comunicazione, al fine di ottenere la declaratoria di nullità o illegittimità dello stesso (ai sensi dell'art. 6, L. 604/66)” (cfr., pag. 6 della memoria di costituzione).
Soggiunge la resistente che, in difetto di una delle condizioni sopra richiamate, il Giudice non potrebbe nemmeno vagliare la fondatezza delle domande finalizzate ad ottenere la prosecuzione del rapporto di lavoro e, per l'effetto, il suo ripristino, alle dipendenze del nuovo aggiudicatario, a nulla rilevando la circostanza che il lavoratore abbia di fatto prestato la propria attività lavorativa fino alla data di effettivo subentro della società aggiudicataria nella gestione del servizio, e ciò in quanto il rapporto di lavoro con il gestore uscente era già cessato alla data di comunicazione del licenziamento, come evidenziato, del resto, dalla stessa nella comunicazione di proroga del Controparte_5 periodo di preavviso (doc. 7, fascicolo di parte ricorrente), laddove aveva rimarcato “la validità ed efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro”.
2.2. L'eccezione è infondata, dovendosi ritenere che il ricorrente non avesse alcun onere di far precedere l'odierna azione da una impugnativa del licenziamento collettivo intimatogli dalla
[...]
CP_5
Difatti, come puntualizzato da Cass. Sez. Lav. 31.1.2020, n. 2315, “l'estinzione del rapporto di lavoro con l'imprenditore uscente e l'assunzione dei lavoratori presso l'imprenditore subentrante si collocano, in via di principio, su piani di reciproca indifferenza”.
Tant'è vero che, “…da un canto, anche quando il lavoratore licenziato per perdita dell'appalto avrebbe un diritto all'assunzione da parte dell'impresa subentrante, tale diritto non esclude ma si aggiunge al diritto dello stesso lavoratore di impugnare il licenziamento della cessante (v. Cass. n. 12136 del
2005; Cass. n. 4166 del 2006); d'altro canto, l'opzione del lavoratore per la costituzione di un rapporto con la società subentrante nell'appalto di servizi non implica, di per sé, rinuncia all'impugnazione dell'atto di recesso, dovendosi escludere che da ciò si possa desumere accettazione o acquiescenza al licenziamento (Cass. n. 22121 del 2016; Cass. n. 12613 del 2007)” (così, in motivazione, Cass. n.
2315/2020 cit.).
Nel caso di specie, il ricorrente ha espressamente invocato l'obbligo, posto a carico dell'impresa subentrante, di assumere ex novo il personale in forza presso il precedente aggiudicatario dell'appalto, prospettando solo in via subordinata l'ipotesi del trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c.
Ne consegue che il diritto fatto valere dal lavoratore s'appalesa del tutto autonomo rispetto a quello inerente al rapporto di lavoro già cessato con l'impresa uscente, sicché, non ravvisandosi alcun profilo d'inammissibilità, la domanda può essere scrutinata nel merito.
2.3. In questa prospettiva si osserva che è pacifico come l'odierna resistente sia subentrata alla precedente datrice di lavoro nell'appalto di servizio di gestione della sosta a pagamento nella città di
Pag.4 di 10 FO (si veda, in proposito, la determina di aggiudicazione n. 1029 del 25.7.2022, doc. 5, fascicolo di parte ricorrente).
E' altrettanto incontroverso che la convenuta fosse tenuta al rispetto della c.d. clausola sociale, quale prevista, in particolare, dall'art. 13 del capitolato speciale d'appalto, secondo cui: “Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di concessione è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81” (doc.11, fascicolo di parte ricorrente).
Del resto, la stessa resistente ha dedotto che, allorquando ha proceduto all'assunzione delle 31 unità precedentemente occupate dal gestore uscente, quali risultanti dallo stralcio dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, “ha, senza ombra di dubbio, applicato correttamente la clausola sociale ivi contemplata” (così, a pag. 8 della memoria).
2.4. Il nucleo centrale della controversia ruota, piuttosto, intorno all'esatta applicazione, da parte della convenuta, dell'anzidetta clausola sociale, sostenendosi da parte del ricorrente che la GPS avrebbe dovuto assumere, in maniera automatica e generalizzata, tutti i lavoratori impiegati nel servizio di appalto alle dipendenze dell'impresa uscente.
La tesi propugnata dal lavoratore, nella sua assolutezza, non può essere condivisa.
Vero è che la clausola di salvaguardia, operante nell'ipotesi di cessazione di un appalto e conseguente subentro di nuove imprese, persegue la finalità di garantire la continuità dell'occupazione in favore dei medesimi lavoratori già impiegati dall'impresa uscente nell'esecuzione dell'appalto.
Senonché, la portata della clausola sociale va interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti limitativa della platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 Cost.
Ne consegue, in generale, che l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore aggiudicatario (Consiglio di Stato sez. III, 28/07/2020, n. 4796; 07/01/2019, n. 142).
Si è anche affermato che, sebbene finalizzato a favorire la continuità e stabilità occupazionale,
l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori non può essere tale da comprimere le esigenze organizzative dell'impresa subentrante che ritenga di potere ragionevolmente svolgere il servizio utilizzando una
Pag.5 di 10 minore componente di lavoro rispetto al precedente gestore, e dunque ottenendo in questo modo economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento.
In tal caso, un siffatto obbligo potrebbe essere assolto anche destinando solo parte dello stesso all'esecuzione di quel medesimo contratto (Consiglio di Stato sez. V, 04/05/2020, n. 2796).
2.5. In questa direzione s'è mossa pure la giurisprudenza di legittimità, statuendo che “le legittime esigenze sociali cui è finalizzata la clausola devono essere bilanciate da una adeguata tutela della libertà di concorrenza, anche nella forma della libertà imprenditoriale degli operatori economici potenziali aggiudicatari, i quali assumono un mero obbligo di prioritario assorbimento e utilizzo del personale già impiegato dal precedente affidatario per il periodo di durata dell'appalto, subordinatamente alla compatibilità con l'organizzazione d'impresa dell'appaltatore subentrante (arg. ex: Cons. Stato Sez. VI, 27 novembre 2014, n. 5890; nonché, ex multis: T.A.R. Torino Sez. CP_7
I, 9 gennaio 2015, n. 23, T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 2 gennaio 2015, n. 6, T.A.R. Emilia-
Romagna Bologna Sez. II, 9 novembre 2012, n. 672)” (Cass. Sez. Lav. 10.1.2018, n. 341).
E l'esigenza di contemperare il riassorbimento dei lavoratori impiegati nell'appalto con l'organizzazione aziendale scelta dall'impresa subentrante traspare, nel caso concreto, dallo stesso capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui prevede che “Il personale impiegato deve in ogni caso essere idoneo per quantità, qualifica e professionalità a svolgere le attività e le operazioni contemplate dal presente capitolato”.
2.6. Occorre, tuttavia, evidenziare che – come recentemente puntualizzato dalla Suprema Corte –
l'eventuale “non armonizzabilità” con l'organizzazione aziendale “rappresenta un fatto impeditivo per due concorrenti ragioni: “esso attiene a profili che ineriscono all'organizzazione dell'impresa subentrante e che, quindi, rientrano nella disponibilità e nella conoscenza (e quindi nella sfera giuridica) di quest'ultima, ossia esulano dalla sfera giuridica dei dipendenti dell'impresa uscente.
Pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. e del criterio della "vicinanza della prova", è a carico dell'impresa subentrante l'onere di dimostrare questa "non armonizzabilità", ad esempio per la mancanza di alcune figure professionali o di alcune mansioni nell'ambito della propria organizzazione tecnica o produttiva” (Cass. Sez. Lav., 13.11.2023, n. 31491)
La recentissima Cassazione n. 19114/2024 ha ribadito: “9. anche in assenza di accordo con le OO.SS. era dunque onere della società spiegare i criteri seguiti per la selezione del personale transitato dall'appaltatore uscente a quello subentrante, mediante graduatoria o sistema similare, ma comunque espresso e conoscibile;
a fronte delle allegazioni dei lavoratori (di possedere i requisiti professionali per l'applicazione della clausola sociale, in termini di anzianità di servizio sufficiente per l'assunzione prioritaria da parte del nuovo appaltatore), spettava a parte datoriale chiarire il possesso di titoli poziori da parte di altri lavoratori, in base al criterio di vicinanza della prova;
questo criterio non
Pag.6 di 10 significa deroga alla regola di cui all'art. 2697 c.c. (che impone all'attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte), ma opera allorquando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrono indicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimi all'attore e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto, di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativa prova (Cass. n. 12910/2022)”.
Nella fattispecie in esame, alcuna prova è stata fornita sul punto dalla parte resistente, essendosi quest'ultima limitata ad asserire che il ricorrente “non ha spuntato nessuna delle competenze appresso descritte: la capacità di utilizzo dei palmari per la verifica della sosta;
la gestione del front-office e del back-office, relativamente alle procedure per il pagamento delle penali e la rendicontazione degli incassi e del ciclo delle penali;
la capacità di provvedere alle operazioni di svuotamento delle monete dei parcometri;
l'utilizzo del software per la gestione e la supervisione degli impianti di automazione a barriera, comprendente la manutenzione ordinaria delle barriere e delle casse automatiche, nonché lo svuotamento degli incassi e la ricarica del contante…attività tutte indispensabili per lo svolgimento del servizio” (cfr. pag.18 e 19 della memoria).
Sennonché, quanto dedotto dalla GPS appare smentito per tabulas dalle schede di selezione del personale assunto allegate alle note difensive della società resistente, in ottemperanza a quanto disposto con ordinanza del 11.09.2025, dalle quali emerge che altri dipendenti addetti, al pari del alle mansioni di cassiere/supervisore di parcheggio (e pacificamente assunti dalla Pt_1 subentrante), avevano spuntato caselle in numero inferiore rispetto a quelle riportate nella propria scheda di selezione.
Si richiamano in via esemplificativa, le schede di e i quali Persona_1 Persona_2 risultano aver spuntato, il primo, esclusivamente la casella di “Corso di formazione per la sicurezza”, mentre, il secondo solo quelle concernenti l'“Utilizzo palmari per la verifica della sosta” e la
“Pulizia”. Entrambi, inoltre, non hanno dichiarato alcuna competenza informatica, a differenza del ricorrente che indica conoscenze nell'utilizzo dei programmi Word e Office, nonché nella navigazione web (cfr. schede allegate alle note difensive della società resistente del 13.11.2025).
Mette conto aggiungere che dall'analisi della scheda di selezione del sig. (cfr. doc. 2 allegato Pt_1 al ricorso) risulta che lo stesso oltre ad aver spuntato le caselle “Corso di formazione per la sicurezza”,
“Corso di formazione antincendio”, “Conoscenza della lingua inglese” e l'appartenenza alle categorie protette ha, altresì, barrato la casella “Utilizzo del software per la gestione e la supervisione degli
Pag.7 di 10 impianti” parametro, quest'ultimo, la cui presenza è stata specificatamente contestata da parte resistente. Cont Ne consegue che, non avendo la provato – com'era suo onere (ex art. 2697, comma 2, cod. civ.)
– la sussistenza di condizioni ostative al riassorbimento del lavoratore, non resta che dichiarare il diritto di parte ricorrente all'assunzione alle dipendenze della società resistente, con decorrenza dal
13.06.2023 (data dell'effettivo subentro nell'appalto in questione) con la qualifica rivestita alle dipendenze dell'impresa uscente, ovvero quella di cassiere/supervisore di parcheggio in applicazione del CCNL di riferimento della nuova datrice di lavoro.
2.7. Non può, invece, trovare accoglimento la domanda diretta ad ottenere la conservazione dell'anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell'impresa uscente.
Invero, l'art. 7 dell'Accordo sottoscritto il 18.11.2004 per il rinnovo del C.C.N.L. degli
PL Mobilità) per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre Controparte_8
2007, richiamato dall'art. 16 del C.C.N.L. 28.11.2015 e rubricato “Clausola sociale”, prevede espressamente che “In caso di subentro di azienda a qualunque titolo, anche a seguito dell'espletamento di procedure di affidamento concorsuale dei servizi di trasporto pubblico locale, il trasferimento all'impresa subentrante del personale a quel momento occupato in quella cessante è disciplinato dall'art. 26 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148. Al personale interessato verrà conservato il trattamento economico e normativo e l'inquadramento rivenienti dal c.c.n.l. 23 luglio
1976 e successivi accordi nazionali modificativi ed integrativi. Viene inoltre assicurata, ai sensi dell'art. 2, punto 11 dell'accordo nazionale 27 novembre 2000 l'anzianità maturata nell'azienda di provenienza” (cfr., docc. 14 e 15, fascicolo di parte ricorrente).
Come rimarcato dalla Corte territoriale in una fattispecie affine (App. Bari-Sez. Lav., 18.11.2022, n.
2099), “Tale ultima disposizione è dunque quella che disciplina espressamente la garanzia della continuità dell'anzianità nell'ipotesi di successione di appalto (trasferimento d'impresa) e, nello specifico, tale tutela viene riconosciuta non in maniera indiscriminata, bensì secondo le modalità di cui all'art. 2 punto 11) dell'accordo nazionale 27.11.10, che espressamente prevede che “sarà computata l'anzianità specifica acquisita in altre aziende del settore solo nei casi previsti all'art. 18, comma 2, lett. e) legge n. 422 del 1997 e dall'art. 2112 c.c., come novellato dall'art. 47, terzo comma legge n. 428 del 1990”: in altri termini, l'anzianità specifica pregressa trova riconoscimento (e dunque consente l'accesso alla rivendicazione del diritto ai maturati scatti di anzianità) solo nell'ipotesi di trasferimento d'azienda (2112 c.c.) e non di mera successione nel contratto d'appalto con assunzione ex novo come nel caso di specie”.
È appena il caso di rammentare – in linea con il precedente giurisprudenziale innanzi citato – che il trasferimento d'azienda si differenzia dalla successione nell'appalto perché comporta il passaggio in
Pag.8 di 10 favore del cessionario del complesso organizzato dei beni dell'impresa cedente tale da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa (Cass. n. 11918/2013); circostanza questa che, nel caso di specie, non solo non è stata oggetto di allegazione ma neppure di prova.
Di fatto, invero nel ricorso introduttivo tale istanza è formulata nelle conclusioni, ma non è accompagnata da alcuna deduzione a sostegno della pretesa.
2.7. Residua la domanda di risarcimento del danno, quale conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo di assunzione.
Secondo la Suprema Corte (v. Cass. Sez. Lav. n. 7858/2008), “Il datore di lavoro, che ritardi ingiustificatamente l'assunzione del lavoratore, è tenuto a risarcire il danno che questi ha subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l'inadempienza datoriale, a far data dalla domanda di assunzione. Tale pregiudizio deve essere determinato, senza necessità di una specifica prova da parte del lavoratore, sulla base del complesso retributivo che il richiedente avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto, salvo che il datore di lavoro adempia all'onere, interamente gravante su di lui, di provare che, nelle more, il lavoratore abbia avuto altra attività lavorativa”.
Al ricorrente spetta, dunque, anche il risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni, da quantificarsi secondo le previsioni di cui al C.C.N.L. di settore applicato dalla parte resistente e tenendo conto delle mansioni e della qualifica rivestite dal lavoratore (cassiere/supervisore di parcheggio), maturate a decorrere dalla data di messa in mora fino all'attualità, oltre accessori come per legge.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 – seguono la soccombenza della parte resistente e vengono distratte in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
con ricorso depositato il 12/12/2024, nella causa Controparte_1 iscritta al n. 11111/2024, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso;
b) per l'effetto, ordina l'instaurazione del rapporto di lavoro con il ricorrente a decorrere dal
13.06.2023 con la qualifica di cassiere/ supervisore di parcheggio in applicazione del CCNL di riferimento;
c) condanna la al risarcimento, in favore della parte ricorrente, del danno Controparte_1 commisurato alle retribuzioni maturate dal 13.06.2023 fino al ripristino, con gli accessori;
Pag.9 di 10 d) condanna la parte resistente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 5.000,00, oltre c.u. se versato, i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione.
FO, 14.12.2025.
Il Giudice
Beatrice Notarnicola
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