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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 12/10/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1170/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO
che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE
lette le note depositate nell'interesse delle parti;
rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
1 R.G. N. 1170/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1170/2021 promossa da:
(CF. ) residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LO ON (CF. ), giusta procura in atti C.F._2
parte attrice
contro
(CF. ), in persona del Sindaco in carica, con sede in 07011 Bono CP_1 P.IVA_1
(SS) al Corso G. M. Anjoi, 2, elettivamente domiciliato in Sassari, alla via Civitavecchia n. 14, presso e nello studio dell'Avv. Gian Mario Solinas ( ) che lo rappresenta e difende, C.F._3 giusta procura in calce al presente atto previo incarico con deliberazione della giunta comunale Atto
n. 75 del 17/11/2021,
parte convenuta
nonché contro
Controparte_2
, p. iva , c.f. , in persona del Commissario
[...] P.IVA_2 P.IVA_3
Straordinario, legale rappresentante p.t., dott.ssa (c.f. Controparte_3
), rappresentata e difesa dall'avv. Renato Chiesa (c.f. C.F._4
, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al presente atto, C.F._5
parte convenuta
nonché contro
2 (cod. fisc. n. ), Controparte_4 P.IVA_4 Controparte_5
, con sede a Milano, in persona del Procuratore Speciale Dott.ssa
[...] Controparte_6 elettivamente domiciliata in Nuoro, via Roma n. 4, presso lo studio dell'Avv. Bastiana Camboni, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Ferrati dall'Avv di Milano, giusta delega in calce alla presente comparsa di risposta;
Terza chiamata in causa
Oggetto: risarcimento danni sinistro causato da cani randagi
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice:
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione respinta e previa ammissione della CTU, nonchè della prova testimoniale e dell'interrogatorio formale dedotti e non ammessi:
a) Accertare e dichiarare la responsabilità, ex art. 2043 c.c., del e di CP_1 [...]
e quindi della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria, in Controparte_2 ordine alla causazione del sinistro occorso a in data 26.04.2021 e condannare il Parte_1
e la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria, in solido tra loro, al risarcimento CP_1 di tutti i danni da essa subiti e, pertanto, al pagamento in suo favore della somma di € 5.517,48 o di quella maggiore o minore che dovesse risultare dovuta in corso di causa, con rivalutazione ed interessi;
b)- con vittoria di spese e compensi di causa.”
Nell'interesse del CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta,
- IN VIA PRELIMINARE ED IN RITO:
a) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del;
CP_1
-IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
b) rigettare integralmente la domanda attorea, in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto alla stregua delle obiettive e concrete risultanze dell'istruttoria e, per l'effetto, assolvere il CP_1
da qualunque domanda proposta nei suoi confronti nel presente giudizio;
[...]
-IN VIA GRADATA E NEL MERITO:
c) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, accertare e dichiarare la responsabilità concorrente dell'attrice nella produzione del danno e, per l'effetto,
3 contenere il risarcimento dovuto a a non oltre il 50 per cento delle spese di riparazione Parte_1 del veicolo ovvero entro i limiti costituiti, da un lato, dalla quota di colpa addebitabile agli Enti convenuti e, dall'altro lato, dalle conseguenze economiche immediate e dirette del sinistro, alla stregua delle obiettive e concrete risultanze dell'istruttoria, con esclusione di ogni maggior domanda;
d) nella predetta denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, dichiarare la IA IV , in persona del legale rappresentante Controparte_7 pro tempore, con sede legale in con sede Legale in Corso Garibaldi n. 86 20121 Milano, Codice
Fiscale , registrata presso la Camera di Commercio di Milano con il numero REA: MI P.IVA_4
- 2540259, tenuta a garantire il convenuto contro gli effetti dell'eventuale CP_1 accoglimento della domanda attorea e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore della Sig.ra , in Parte_1 ossequio ai patti ed alle condizioni di cui alla polizza RCT/O certificato n. A7RCL00194L-LB; IN
OGNI CASO: e) con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre iva e cpa se ed in quanto dovute come per legge.”
Nell'interesse della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) in via principale e preliminare, per i motivi illustrati nei capi I e II dell'espositiva, accertare e dichiarare ad ogni effetto di legge il difetto e/o la carenza di legittimazione passiva della Gestione regionale convenuta rispetto all'instaurato procedimento e disporne l'immediata estromissione dal giudizio;
2) in via subordinata e nel merito, per i motivi illustrati nei capi III e IV dell'espositiva, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettarla;
3) in via ulteriormente subordinata e sempre nel merito, per i motivi illustrati nel capo V dell'espositiva, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del nella CP_1 causazione dell'evento e dichiarare tenuto lo stesso e/o la CP_1 Controparte_4
a tenere indenne la convenuta Gestione da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole
[...] del sinistro per cui è causa;
4) in via estremamente subordinata e sempre nel merito, ove previamente accertata e dichiarata la responsabilità per colpa della convenuta per i danni cagionati all'attrice, in Controparte_2 solido o meno con il convenuto e/o con la , ridurre CP_1 Controparte_4 la misura del risarcimento del danno riconosciuto all'attore, per i motivi di cui in espositiva, a non oltre il 50 per cento delle spese di riparazione del veicolo documentate come in atti. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze, ovvero con compensazione totale o parziale delle stesse unicamente in caso di pronuncia conforme alla conclusione di cui al n. 4”
4
Nell'interesse della terza chiamata in causa:
“piaccia al Tribunale Illustrissimo, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, giudicare:
- in via principale, nel merito, previa ogni opportuna declaratoria, respingere tutte le domande proposte da nei confronti del con atto di citazione notificato a mezzo Parte_1 CP_1 di posta elettronica certificata in data 25 ottobre 2021; - per l'effetto, assolvere Controparte_4
da qualunque domanda nel presente giudizio proposta nei suoi confronti;
[...]
- subordinatamente: previa declaratoria di responsabilità concorrente dell'attrice nella produzione del danno, contenere il risarcimento dovuto a entro i limiti costituiti, da un lato, dalla Parte_1 quota di colpa addebitabile agli Enti convenuti e, dall'altro lato, dalle conseguenze economiche immediate e dirette del sinistro, alla stregua delle obiettive e concrete risultanze dell'istruttoria, con esclusione di ogni maggior domanda;
- quanto al rapporto assicurativo: previa ogni opportuna declaratoria, contenere l'obbligo di entro i limiti contrattualmente Controparte_4 stabiliti e, dunque, con applicazione della franchigia frontale, per un ammontare di euro 1.000,00, senza riconoscimento di spese di difesa a favore dell'assicurata; - in ogni caso, previa declaratoria di carenza di legittimazione attiva a proporre la domanda, respingere la domanda proposta da
[...]
nei confronti di con memoria 2 maggio 2023; - con la rifusione CP_2 Controparte_4 di onorari, diritti e spese del giudizio da porsi a carico di chi di ragione.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice ha convenuto in giudizio il e CP_1
l' al fine di ottenere la condanna dei predetti enti al risarcimento dei danni patrimoniali CP_2 subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 26.04.2021.
A fondamento della propria domanda ha esposto che:
1. in data 26.04.2021, alle ore 7.00, mentre percorreva con l'auto di sua proprietà, Volkswagen
Golf VII targata FX673RD, la strada provinciale SP10m con direzione “Iscra”, giunta in loc.
“Merghinzones” nell'agro di ed in prossimità della curva che precede la strada CP_1
d'ingresso all'abitato, impattava con il lato anteriore sinistro della propria auto contro un cane randagio di grossa taglia che in quel momento invadeva improvvisamente la corsia di marcia, tagliandole la strada;
2. l'inevitabile impatto causava ingenti danni al suo autoveicolo che arrestava la marcia poco più avanti, sul lato destro della carreggiata, e determinava altresì la morte del cane randagio;
3. attorno alle ore 7.20, giungeva sul luogo dell'incidente una pattuglia dei Carabinieri che accertava che i danni subiti dal veicolo in questione erano stati causati dall'urto con un cane,
5 ritrovato esanime sul lato opposto della carreggiata ed il cui pelo era anche rimasto incastrato sul cerchio in lega dell'autovettura in questione;
4. gli agenti intervenuti nell'immediato allertavano altresì la Polizia Municipale del Comune di che provvedeva ad eseguire gli opportuni accertamenti sull'animale che risultava non CP_1 dotato di alcun microchip identificativo, né di elementi necessari per stabilirne l'appartenenza;
5. l'animale veniva rimosso dagli operai del Comune di competenti per territorio per lo CP_1 smaltimento, ed il veicolo veniva rimosso mediante l'ausilio del soccorso stradale ACI, G.B. di , richiesto dalla proprietaria;
Controparte_8
6. a causa del sinistro, l'attrice subiva ingenti danni per un importo complessivo di € 5.517,48, così composto: € 4.811,87 per il reperimento della componentistica necessaria e la riparazione del suddetto autoveicolo, comprensivi del fermo tecnico;
€ 585,60 per il noleggio di un'autovettura sostitutiva per un periodo di tempo di circa quarantotto giorni, avendo la necessità di raggiungere giornalmente, dal proprio comune di residenza, il luogo di lavoro sito in Nuoro;
ed € 120,00 per il trasporto del veicolo non marciante, dal luogo del sinistro all'officina incaricata della sua riparazione, mediante un carroattrezzi;
7. nonostante le numerose richieste, le convenute hanno rifiutato di risarcire all'attrice il danno subito. Neppure è valso a tal fine l'invito alla negoziazione assistita, anch'essa infruttuosamente esperita dalla danneggiata;
8. la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all'ente, o agli enti, cui le singole disposizioni regionali, attuative della legge quadro nazionale n.
281/1991, attribuiscono il dovere di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione;
9. il di era a conoscenza della presenza costante ed incontrollata, presso il proprio CP_1 CP_1 territorio, di numerosi cani randagi che pure avevano causato danni a terzi antecedentemente al verificarsi del sinistro che ci occupa. A riguardo, l'Ente Locale era stato destinatario di plurime richieste di risarcimento da parte di terzi per i danni ad essi provocati da cani randagi anche negli anni 2019, 2020 e 2021.
Alla luce delle suesposte ragioni, l'attrice ha concluso chiedendo l'accoglimento della domanda formulata.
*
In data 01.02.2022 si costituiva in giudizio il contestando integralmente la domanda CP_1 attorea, deducendo ed eccependo che:
1. sussiste il difetto di legittimazione passiva del , stante la natura domestica CP_1
(cane pastore) dell'animale, nonché la circostanza che il sinistro si sia verificato in una strada
6 provinciale, la SP10m, loc. “Merghinzones”, sita al di fuori del centro abitato, ad oltre 10 Km dal paese, in altro territorio comunale;
2. sussiste il difetto di titolarità attiva, non essendo sufficiente dichiararsi titolare del diritto vantato, ma dovendo l'attrice dimostrare, per ottenere il riconoscimento di un diritto, dimostrare tutta una serie dei fatti che della domanda costituiscono il fondamento;
3. in relazione all'oggetto della controversia, la materia è divenuta di competenza delle Regioni, che se ne occupano mediante il proprio “braccio operativo”, ossia le ASL. La cattura dei cani Cont randagi non rientra quindi nei compiti specifici del ma in quelli della CP_1 competente per territorio. Solo la gestione dei canili sanitari è affidata ai Comuni. Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, poiché la vigilanza sui cani randagi spetta alle A.S.L., sui Comuni non può ricadere il giudizio di imputazione dei danni, i quali sono così privi di legittimazione passiva;
4. nell'ipotesi in cui si ritenesse pure sussistente la legittimazione passiva dell'ente comunale, bisognerebbe poi verificare e provare che il avesse effettivamente ricevuto CP_1 segnalazioni ufficiali della presenza di animali randagi nella zona, senza attivarsi presso la Cont
affinché quest'ultima procedesse alla loro cattura ovviamente in tempo utile ad evitare l'evento per cui è causa. In merito, si contesta che il fosse comunque a conoscenza CP_1 della situazione di pericolo o che fossero pervenute all'amministrazione segnalazioni della presenza di cani randagi in data precedente il sinistro per cui è causa;
5. l'immagine fotografica dell'animale prodotta dall'attrice tutt'altro dimostra fuorché si tratti di animale in stato di abbandono o randagio. Come correttamente accertato dai Carabinieri trattasi evidentemente di animale domestico, c.d. cane da pastore, chiaramente ben curato e di razza (cane maremmano) notoriamente utilizzata per la custodia del gregge di ovini e/o per la guardia negli ovili;
6. sussiste in capo al danneggiato l'onere, trattandosi di strada extraurbana che “taglia” campagne e fondi privati, di adeguare la propria condotta di guida e la velocità alle caratteristiche del luogo, in modo da poter tempestivamente evitare l'impatto sia con animali randagi e selvatici sia con animali domestici, che spesso, com'è noto, usano attraversare la pubblica strada. Si contesta infatti nello specifico finanche il cosiddetto rapporto di causalità
(o di “causa-effetto”), in quanto l'attrice deve dimostrare che la ragione dell'incidente è stata solo e unicamente l'attraversamento improvviso dell'animale e non altre circostanze (come, ad esempio, la velocità del conducente, il non corretto funzionamento dei freni, distrazione dell'automobilista, etc.).
7 Tanto premesso, ferma restando l'infondatezza della pretesa attorea, il ha chiesto CP_1
l'autorizzazione alla chiamata in causa della IA IV , per Controparte_7 essere da quest'ultima manlevato e/o garantito rispetto alle domande promosse da , Parte_1 nonché l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate.
*
All'udienza del 28.04.2022, il procuratore di parte attrice ha chiesto termine per integrare il contraddittorio nei confronti della Liquidatoria, essendo competente in Controparte_2 tutte le posizioni attive e passive e nelle cause pendenti facenti capo all' già regolarmente citata CP_2 in giudizio. Il Giudice, dato atto, rinviava all'udienza del 13.10.2022 per l'espletamento dell'incombente.
*
In data 23.09.2022, si costituiva in giudizio la Controparte_2 contestando la domanda formulata dall'attrice per i motivi di seguito esposti:
[...]
1. difetto di legittimazione passiva di e quindi della Gestione convenuta, con CP_2 riguardo all'oggetto della domanda, poiché, dall'analisi della normativa in materia, risulta Cont evidente che la sfera della potenziale responsabilità della per i danni derivati dalle attività degli animali vaganti esistenti in libertà, è circoscritta al caso in cui, previa attivazione del
Comune o segnalazione d'urgenza, si stabilisca, successivamente a una segnalazione, un'effettiva relazione tra il Servizio Veterinario e il sito ove è presente l'animale, restando radicalmente esclusa qualsiasi attribuzione nel caso in cui non sussistano i presupposti formali e materiali per disporsi la cattura dell'animale, come nel caso di specie;
2. difetto di legittimazione passiva per mancata dimostrazione dello status di randagio dell'animale, in quanto dall'espositiva di cui all'atto di citazione e dalle stesse fotografie prodotte con la relazione dei Carabinieri, emerge con evidenza che il cane investito non è un cane randagio, ma un cane-pastore di razza (maremmano) e ben curato, equiparabile - per la sua funzione - a un animale domestico, a nulla rilevando in proposito l'assenza di microchip;
3. mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento della fattura di riparazione prodotta che risulta essere stata pagata “in contanti” e che ben potrebbe essere stata prima emessa e poi annullata con relativa nota di credito;
4. infondatezza della domanda per insussistenza e/o mancata dimostrazione dell'effettiva sussistenza, in capo alla convenuta ATS, dell'elemento soggettivo (colpa) del lamentato illecito civile. Invero, il suddetto elemento soggettivo, prima ancora di non essere dimostrato in fatto, è ontologicamente impossibile da individuare, stante la totale inesigibilità della supposta alternativa corretta. Va infatti evidenziata al riguardo l'assoluta insussistenza dei
8 presupposti per l'applicazione, al caso in esame, dell'art. 2052 c.c., che prevede la responsabilità del proprietario di un animale, o di chi ne faccia uso, per i danni da esso cagionati, salvo che venga dimostrato il caso fortuito;
5. esclusiva responsabilità del , nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi fondata, nei CP_1
Cont confronti della convenuta l'ipotesi della sussistenza di una sua responsabilità per culpa in vigilando o, ai sensi dell'art. 2052 c.c., stante l'omessa comunicazione da parte del CP_1
Con ad della presenza in loco dell'animale ovvero di alcun tipo di intervento;
6. applicazione della presunzione del concorso di colpa della conducente nella causazione del sinistro ex art 2054 c.c., con conseguente riduzione del risarcimento richiesto da parte attrice.
Tutto quanto sopra premesso, la convenuta Gestione regionale sanitaria liquidatoria di CP_2 ha concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate.
*
All'udienza del 13.10.2022, le parti insistevano nelle rispettive difese e il Giudice, preso atto della richiesta di chiamata in causa del terzo da parte del , autorizzava la citazione della CP_1 compagnia rinviando la causa al 14.03.2023. Controparte_7
*
Con comparsa di costituzione e risposta, in data 09.02.2023, si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa contestando le avverse domande per le seguenti Controparte_7 ragioni:
1. non vi è prova dell'accadimento del sinistro, i militi intervenuti infatti non hanno assistito al sinistro e hanno dunque appreso la dinamica dalla stessa attrice;
2. non vi è prova che l'animale fosse randagio;
3. non vi è prova che il fosse a conoscenza della presenza, sul proprio territorio, CP_1 di cani randagi vaganti;
4. non vi è prova della sussistenza del nesso causale tra il preteso investimento del cane e i danni dei quali viene richiesto il ristoro in atto di citazione;
5. inapplicabilità al caso di specie della presunzione legale sancita dall'art. 2052 cod. civile;
Cont
6. insussistenza di responsabilità a carico del , stante la competenza delle CP_1 in materia di prevenzione e controllo del fenomeno del randagismo;
7. insussistenza di responsabilità a carico del , stante la distanza del teatro del CP_1 sinistro dall'abitato comunale;
8. responsabilità dell'attrice, ai sensi dell'art. 2054, comma I, cod. civile: prima l'attrice dovrà provare di aver fatto, nel frangente, tutto il possibile per evitare il danno e soltanto a valle di tale prova – se sarà fornita – potrà passarsi ad esaminare il profilo di responsabilità addebitato
9 al se, invece, la prova liberatoria di cui all'art. 2054, comma I, cod. civile non sarà CP_1 raggiunta, la responsabilità per ogni danno (anche quello al veicolo) dovrà essere integralmente ascritta alla danneggiata;
9. si contesta, infine il quantum richiesto dall'attrice.
In relazione al rapporto assicurativo tra il comune di e la compagnia, viene rilevato che la CP_1 garanzia è prestata con una franchigia frontale fissa per sinistro di euro 1.000,00, e, stante la violazione del patto di gestione della lite da parte del presente in polizza, CP_1 quest'ultimo perde il diritto al rimborso delle spese di resistenza.
Alla luce di quanto sopra, la terza chiamata in causa concludeva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
*
La causa è stata istruita con prove documentali e testimoniali ed è stata tenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all' art 190 c.p.c., all'udienza del 20.05.2025, tenutasi in forma cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere esaminata e rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice sollevata dal sull'assunto che la non avrebbe fornito la prova CP_1 Pt_2 della proprietà del veicolo.
Invero, risulta versata in causa la carta di circolazione del veicolo danneggiato dal quale si evince la perfetta corrispondenza tra i dati del proprietario (cfr codice C.2.1 – C.2.2) e quelli della Ciò Pt_1 integra presunzione di proprietà a favore del soggetto che risulta proprietario sulla base di tali certificati, con la conseguenza che incombe sul soggetto che contesta tale circostanza fattuale il dovere di fornire la prova contraria.
Si richiama sul punto, il principio consolidato secondo cui, essendo la proprietà un diritto imprescrittibile, il soggetto, che in base a detto titolo faccia valere una sua pretesa, deve soltanto dimostrare di esserne il titolare in virtù di acquisto a titolo derivativo o originario, senza dovere anche dare la prova negativa che, successivamente al suo acquisto, altri, a titolo derivativo o originario, siano subentrati nella titolarità del bene, essendo detto onere a carico di colui che eventualmente eccepisce la dedotta situazione proprietaria (Cass. civ. 9681 del 2008; Cass. civ. 11124/2015).
Pertanto, non avendo il assolto a tale probatorio l'eccezione deve essere rigettata. CP_1
Parimenti, ritiene infondata l'eccezione relativa alla inidoneità del mezzo a circolare per mancanza di revisione obbligatoria, trattandosi di circostanza smentita dai documenti versati in causa.
*
10 Deve essere altresì disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata sia dal CP_1
che dalla in ordine all'odierna
[...] Controparte_2 richiesta di risarcimento dei danni formulata dall'attrice.
Sotto tale profilo, al fine di individuare il soggetto pubblico responsabile dei danni cagionati da un cane randagio e/o privo di microchip, appare necessaria una breve disamina del quadro normativo, nazionale e regionale, vigente in materia.
Sul punto, occorre muovere dalle disposizioni della Legge Quadro n. 281/1991 che, in materia di randagismo, demanda alle Regioni l'istituzione dell'anagrafe canina e l'adozione di programmi per la prevenzione e il controllo dei cani vaganti. In particolare, l'art. 2, nell'individuare gli strumenti volti ad arginare il fenomeno del randagismo, ripartisce le relative competenze tra i Comuni ed i
Servizi veterinari delle ASL, affidando ai Comuni la costruzione, sistemazione e gestione dei canili e rifugi per cani e alle ASL le attività di profilassi e di controllo igienico - sanitario e di polizia veterinaria. Il successivo art. 3 attribuisce alle singole Regioni il compito di disciplinare con legge propria le misure di attuazione delle funzioni attribuite ai Comuni e alla ASL e le Regioni, in attuazione di tale delega, hanno adottato proprie leggi in materia, nelle quali tendenzialmente affidano ampie competenze in materia di recupero dei cani randagi ai Servizi Veterinari delle ASL.
In particolare, la con Legge Regionale 18.05.1994, n. 21, al fine di promuovere Controparte_9 nel territorio regionale un'adeguata protezione degli animali e un loro migliore rapporto con l'uomo e con l'ambiente, ha adottato una disciplina che tutela le condizioni di vita degli animali, prevedendo interventi contro il randagismo, al contempo istituendo l'anagrafe canina e promuovendo l'educazione al rispetto degli animali.
La legge sopra richiamata si cura di ripartire le competenze spettanti ai Comuni e alle ASL, disponendo che i servizi veterinari delle A.S.L. si occupino della tenuta e dell'aggiornamento dell'anagrafe canina, nonché di curare la cattura dei cani vaganti non identificati (art. 9) e che i
Comuni provvedano al risanamento e alla gestione dei canili comunali (art. 3), segnalando alle ASL la presenza di cani randagi sul proprio territorio.
Sul punto, occorre avere particolare riguardo a quanto prescritto dall'art. 9 della citata legge, il quale dispone che “1. I cani vaganti catturati, regolarmente identificati, devono essere restituiti al proprietario o al detentore.
2. I cani vaganti non identificati devono essere catturati, a cura del servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale competente per territorio”.
Appare evidente, secondo quanto emerge da una lettura sistematica del plesso normativo in esame, che gli interventi finalizzati alla lotta al randagismo sono posti a carico sia dei Comuni che dei servizi veterinari delle ASL, secondo una ripartizione di competenze che, al fine di perseguire efficacemente l'obiettivo sopra richiamato, devono necessariamente svolgersi in modo organizzato e concertato.
11 A conferma di quanto rilevato milita, altresì, il tenore letterale dell'art. 3 delle “direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d'affezione” (deliberazione della n. Controparte_9
17/39 del 27.04.2010), secondo il quale «il Sindaco è l'Autorità Sanitaria Locale (Art. 13. L.
833/1978) e il rappresentante della comunità locale (D. L.vo 267/2000 – Testo Unico degli Enti locali.
Tramite la Polizia Municipale, il esercita il controllo del territorio, rileva la presenza di cani CP_1 vaganti e ne richiede la cattura ed il ricovero presso il canile. Il è responsabile della gestione CP_1
(anche amministrativa) del ricovero dei cani nei canili e deve vigilare continuamente sulla stessa…omissis… Per far fronte a tutte le incombenze dei Comuni, è necessario che in ogni CP_1 sia nominalmente individuato il Responsabile di procedimento per la lotta al randagismo e la protezione degli animali, il quale, in collegamento con la ASL competente, coordina le azioni di pertinenza del . La ASL è “l'organo tecnico che supporta il nell'esecuzione delle CP_1 CP_1 attività medico -veterinarie e anagrafiche;
realizza e aggiorna la banca dati dell'anagrafe canina, provvede alla cattura dei cani vaganti su richiesta del Comune o di altra autorità competente, fornisce il servizio di sterilizzazione dei cani e dei gatti delle colonie feline, vigila sul rispetto delle normative sanitarie, applica nei canili i piani regionali di lotta alle malattie infettive e parassitarie, vigila sul rispetto della normativa inerente il rispetto del benessere animale. La ASL è inoltre incaricata di fornire le cure sanitarie ai cani randagi ricoverati nei canili sanitari (Art. 2 della L.
21/94); il livello di dettaglio delle prestazioni fornite, nel rispetto dei compiti istituzionali della sanità pubblica veterinaria, è definito dagli atti di programmazione regionali, anche sulla base dell'entità delle risorse economiche assegnate alle ASL».
Alla stregua di tale disciplina, deve ritenersi, dunque, che sia il che l' siano tenuti alla CP_1 CP_2 sorveglianza sul territorio di loro competenza e che lo stesso dovere di controllo e di segnalazione della presenza di randagi vaganti sia quindi demandato non solo all'ente territoriale, che l'esercita attraverso la Polizia Municipale, ma anche all'azienda sanitaria. Cont Alcun difetto di legittimazione passiva può pertanto configurarsi nei confronti dell' e del CP_1
, avendo l'attrice correttamente convenuto in giudizio gli enti preposti alla prevenzione e al
[...] controllo del fenomeno del randagismo sul territorio nazionale e regionale.
La ha infatti sostenuto che, nella fattispecie in esame, sussiste la responsabilità concorrente del Pt_1
Cont
e dell' territorialmente competente per i danni dalla stessa subiti in conseguenza CP_1 del sinistro, non avendo tali soggetti adempiuto in concreto agli obblighi loro imposti dalla normativa richiamata e, in particolare, per non avere adottato tutte le cautele necessarie a evitare che la presenza del cane randagio costituisse un pericolo per l'incolumità pubblica.
Sulla scorta di quanto sopra esposto e dell'orientamento consolidato della Suprema Corte in materia, la prospettazione di parte attrice è senz'altro condivisibile, dovendosi riconoscere in capo alla P.A. la
12 responsabilità per i danni arrecati dal comportamento dei cani randagi in ragione del dovere di prevenzione e controllo del randagismo gravante sulla stessa in forza della legge - quadro 14.08.1991,
n. 281 e delle leggi regionali in tema di animali di affezione e prevenzione del randagismo (cfr. Cass. civ., sez. III, 12.02.2015, n. 2741; Cass. civ. sez. III, 23.08.2011).
L'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva è pertanto priva di fondamento e va rigettata.
*
Nel merito, la domanda è fondata e deve trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
La responsabilità per i danni causati da cani vaganti viene ricondotta dalla giurisprudenza ormai consolidata nell'alveo dell'art. 2043 c.c., non potendo trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 2052 c.c., prevista per i danni provocati da animali in custodia, trattandosi di animali il cui stato di libertà è incompatibile con un obbligo di sorveglianza continuativa da parte della Pubblica
Amministrazione.
Si ritiene che con riguardo agli animali randagi non siano applicabili le norme di cui all'art. 2052 c.c. in considerazione della natura stessa di tali animali e dell'impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di proprietà o di uso da parte degli enti preposti alla gestione del fenomeno del randagismo.
Trattandosi di illecito aquiliano, per il riconoscimento della su esposta responsabilità, devono concorrere pertanto tutti i presupposti di cui all'art. 2043 c.c., ossia la prova del fatto, del nesso di causalità e della sussistenza di una condotta colposa o dolosa in capo agli enti convenuti.
Tale dimostrazione implica, in primo luogo, la prova dell'esistenza di un obbligo non adempiuto da parte degli enti convenuti e, pertanto, la dimostrazione che il cane fosse randagio e non di proprietà di privati. La prova della natura randagia dell'animale costituisce, infatti, presupposto indefettibile perché sorga un obbligo di intervento e di sorveglianza in capo agli enti a ciò preposti. A ciò di solito, assolvono gli accertamenti della polizia locale e del servizio veterinario che, intervenuti immediatamente dopo il sinistro, verificano la presenza o meno nell'animale di microchip ovvero di altri elementi comprovanti la sua natura randagia.
Tanto premesso, nella fattispecie esaminata, al fine di valutare la natura randagia dell'animale occorre avere riguardo agli accertamenti svolti immediatamente dopo il fatto dai Carabinieri della IA di – NORM Aliquota Radiomobile. Dall'analisi della relazione dei militari emerge che su CP_1 richiesta di questi ultimi è intervenuta sul luogo del sinistro la Polizia Municipale del CP_1 convenuto che ha appurato, attraverso l'utilizzo di apposita strumentazione l'assenza di microchip. A ciò si aggiunga che il Vice Brigadiere intervenuto sul luogo del sinistro, escusso Testimone_1 all'udienza del 03.10.2024, ha confermato che il cane oggetto di causa non aveva né collare né microchip.
13 Pertanto, prive di pregio appaiono in merito le doglianze mosse dalle convenute, rimaste sprovviste di alcun sostegno probatorio, posto che, una volta verificata l'assenza di microchip, incombe sugli enti convenuti dimostrare, ai sensi dell'art. 2697, 2 comma, c.c., che il cane non fosse randagio e individuare il suo legittimo proprietario, circostanza mai provata in giudizio.
Deve inoltre ritenersi provata la dinamica del fatto, in considerazione degli accertamenti eseguiti dai
Carabinieri intervenuti e risultanti dalla relazione prodotta in atti con allegato fascicolo fotografico, comprovante l'impatto tra il veicolo e il cane. Gli agenti, infatti, giunti in loco circa 20 minuti dopo l'incidente, hanno potuto appurare la presenza dell'auto danneggiata e l'animale esanime a bordo strada, accertando tra l'altro la presenza di peli del cane sul cerchio in lega del veicolo. Alcun dubbio può dunque sussistere in ordine alla dinamica del sinistro e all'intervenuto scontro con l'animale.
Tanto premesso, accertata la natura randagia del cane e ritenuta provata la dinamica del fatto, ai fini della definizione della controversia in corso appare dirimente stabilire se sia ravvisabile un comportamento colposo degli enti convenuti in relazione agli obblighi di prevenzione e lotta del randagismo sugli stessi gravanti.
Costituisce infatti principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui, una volta individuato, sulla base della legge applicabile, il soggetto o i soggetti aventi il compito di controllo e di gestione del fenomeno del randagismo, gravi sul danneggiato solo l'onere di allegare e dimostrare, in base ai principi della causalità omissiva, il contenuto della condotta obbligatoria esigibile dall'ente e la riconducibilità dell'evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria.
Sotto tale profilo, se è vero che per imputare un evento a titolo di colpa a chi ha un obbligo di controllo non è sufficiente che l'evento sia prevedibile occorrendo anche che esso sia evitabile, in considerazione delle circostanze soggettive e oggettive del caso concreto, è altrettanto vero che la condotta concretamente esigibile deve essere individuata avendo riguardo a tutte le precauzioni, concretamente adottate, al fine di mantenere entro l'alea normale il rischio connaturato alla verificazione dell'evento.
Applicando i principi richiamati al caso in esame, atteso che l'attraversamento della strada da parte di un animale randagio costituisce un evento certamente prevedibile, con rischio di gravi danni per la collettività degli utenti della strada, è necessario verificare se gli enti convenuti abbiano adottato tutte le misure idonee a prevenire il fenomeno del randagismo a tutela della collettività.
Sul punto, la Suprema Corte ha più volte ribadito che la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi, pur essendo disciplinata dalla regola generale di cui all'art. 2043 c.c. trova fondamento, prima ancora che nell'accertamento della colpa dell'ente preposto, in quello, preliminare, dell'esistenza in capo ad esso di un obbligo giuridico avente ad oggetto lo svolgimento di un'attività
14 vincolata in base alla legge (la cattura dell'animale randagio). (Cass. civ. n. 5339/2024 del
28/02/2024). L'applicazione dell'art. 2043 c.c., in luogo di quella di cui all'art. 2052 c.c., quest'ultimo ritenuto invocabile nelle ipotesi in cui ricorre non tanto la proprietà (tant'è che in essa incorre anche il semplice utente) quanto il potere/dovere di custodia, ossia la concreta possibilità di vigilanza e controllo del comportamento degli animali (Cass. 25/11/2005, n. 24895), impone, infatti, che la responsabilità dell'ente si affermi solo previa individuazione del concreto comportamento colposo ad esso ascrivibile e cioè che gli siano imputabili condotte, a seconda dei casi, genericamente o specificamente colpose che abbiano reso possibile il verificarsi dell'evento dannoso.
Ne deriva che in tema di danni causati da cani randagi, una volta individuato - alla stregua della normativa nazionale e regionale applicabile - l'ente titolare dell'obbligo giuridico di recupero degli stessi, il danneggiato è chiamato a provare soltanto che l'evento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira ad evitare e, solo una volta che l'ente abbia, a propria volta, dimostrato di essersi attivato rispetto a tale onere cautelare, sarà tenuto ulteriormente a dimostrare
(anche per presunzioni) l'esistenza di segnalazioni o di richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi (Cass. n. 32884/2021; Cass. 3737/2023). L'onere del danneggiato di provare, anche per presunzioni, l'esistenza di segnalazioni o richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi, valorizzato da questa Corte con pronuncia dalla quale il collegio non intende discostarsi (Cass. 31/07/2017, n. 18954), rimane a valle dell'onere del soggetto tenuto per legge alla predisposizione di un servizio di recupero di cani randagi abbastanza articolato di provare di essersi attivato rispetto all'onere cautelare previsto dalla normativa regionale (Cass. civ. n. 5339/2024 del 28/02/2024). Cont Nel caso di specie, il servizio di recupero dei cani randagi grava, come detto, sul e sull' CP_1
e la domanda risarcitoria è fondata su un fatto che costituisce concretizzazione del rischio che la norma cautelare mirava ad evitare. E, poiché l'osservanza della norma cautelare implica Cont l'approntamento di un servizio organizzato, spettava al e all' dedurre e dimostrare di CP_1 avervi dato compiuta osservanza in base ai principi generali in materia di nesso di causalità e di responsabilità colposa.
Anche in mancanza di specifiche segnalazioni, era onere degli enti convenuti allegare e provare di essersi attivati per evitare, in concreto, eventi quale quello verificatosi nel caso in esame, predisponendo un sistema di vigilanza nelle zone interessate e un'effettiva prevenzione del fenomeno.
Alcuna prova è stata offerta in merito né dal , né dalla Gestione Regionale Sanitaria CP_1
Liquidatoria di Il Sindaco del Comune di escusso all'udienza del 09.05.2025, CP_2 CP_1 ha affermato “…ci attiviamo con campagne di sterilizzazione dei cani e di microchippatura a cadenza bimestrale/semestrale”, senza che tuttavia sia stata depositata in giudizio idonea documentazione in
15 ordine agli interventi compiuti e ai risultati effettivamente conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e ai finanziamenti eventualmente stanziati.
È evidente che, in assenza di una qualsivoglia programmazione in ordine agli interventi da compiere per arginare il problema del randagismo, e della fattiva attuazione di tali interventi, tale onere probatorio non possa ritenersi assolto.
Deve altresì osservarsi che, se la responsabilità dell'ente fosse limitata alle sole ipotesi di mancato intervento e cattura a seguito di specifiche e preventive segnalazioni da parte degli utenti relative alla presenza di cani randagi, verrebbe del tutto svuotato di contenuto l'obbligo specifico di prevenzione e sorveglianza a carico di tali enti consistente appunto nell'adozione di idonee misure atte a ridurre il fenomeno del randagismo.
Sulla scorta dell'orientamento richiamato, al quale questo giudice intende uniformarsi, non pare revocabile in dubbio che sussista una responsabilità degli enti convenuti in ordine ai fatti sopra esposti.
Tuttavia, anche volendo aderire all'orientamento solo apparentemente più restrittivo recentemente accolto da una parte della giurisprudenza di legittimità, nel caso di specie si giungerebbe alle medesime conclusioni in punto di responsabilità degli enti convenuti.
In tema di prova dell'elemento soggettivo in capo agli enti preposti alla vigilanza, la Suprema Corte ha recentemente statuito che: «La colpa della pubblica amministrazione non può tuttavia essere desunta dal mero fatto che un cane randagio abbia causato il danno, ma esige la dimostrazione della insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo. Solo una volta fornita questa prova, il nesso di causa tra condotta omissiva e danno potrà ammettersi anche ricorrendo al criterio
c.d. della concretizzazione del rischio (il quale è criterio di spiegazione causale, e non di accertamento della colpa), in virtù del quale il fatto stesso dell'avverarsi del rischio che la norma violata mirava a prevenire è sufficiente a dimostrare che una condotta alternativa corretta avrebbe evitato il danno”. (Cassazione 16788/2025).
Nel caso di specie, sulla base degli atti e della documentazione prodotta, detto onere probatorio deve ritenersi comunque assolto.
Dagli atti di causa e dall'istruttoria svolta è emerso che la presenza di cani randagi o vaganti sul territorio teatro del sinistro fosse diffusa e nota alle autorità del luogo, senza che tuttavia il CP_1
Cont
e l' si siano mai concretamente attivate a fronteggiare il problema, come richiesto dalle
[...] norme in materia di lotta al randagismo.
Il era ben consapevole del fenomeno in quanto destinatario di una precedente CP_1 richiesta di risarcimento per un sinistro causato da cani randagi nella medesima strada nel 2019; circostanza confermata dal Sindaco di e dall'agente di polizia Municipale Virdis CP_1 Per_1
16 (sentiti entrambi all'udienza del 09.05.2024). Inoltre, gli ulteriori testi escussi ( all'udienza Tes_2 del 29.02.2024; il brigadiere all'udienza del 03.10.2024 e all'udienza 20.01.25) hanno Tes_1 Tes_3 confermato l'abituale presenza di cani randagi lungo la SP10 M.
Il testimone di parte attrice, , ha così dichiarato: “Conosco i luoghi in Testimone_4 quanto vi transito con la macchina tutti i giorni per recarmi a lavoro. (..) Preciso che è la strada più breve e più scorrevole, le altre sono più lunghe. Ricordo che nel tratto di strada erano presenti cani sul bordo strada, di tutti i tipi e di tutte le taglie”; (..). Richiesto di rispondere in merito al capo i) dichiara: «sì, è vero;
Si tratta di un tratto di strada in cui rallentavo sempre perché c'erano spesso cani sia da una parte che dall'altra. Ricordo cani simili a questo, ossia di colore bianco;
Sono cani comuni;
Non so dire se sia esattamente questo;
Non sono in grado di dire se fossero cani randagi.
Spesso si presentavano in gruppi di due o tre insieme. Ho detto che sono cani comuni nel senso che non sono in grado di identificarne la razza».
Dalle stesse dichiarazioni rese dal Sindaco del convenuto e dall'agente di Polizia Municipale CP_1 si evince poi come nessuna particolare attività sia stata organizzata e messa in pratica al fine di prevenire eventi come quello oggetto di causa.
Il Sindaco, infatti, dichiara che “…ci attiviamo con campagne di sterilizzazione dei cani e di microchippatura a cadenza bimestrale/semestrale” senza tuttavia specificare null'altro sulle modalità concrete delle operazioni o su come le stesse possano avere un impatto sul problema del randagismo.
Dalle dichiarazioni rese dall'agente invece, si evince la mancata copertura del servizio e Tes_5
l'omessa vigilanza da parte della Polizia Municipale nell'area interessata dal fenomeno.
Invero, il testimone escusso, se da un lato, dichiara rispondendo al capo n) delle memorie ex art 183
n. 2 di parte attrice (“Vero che il ha sempre omesso di attivarsi per arginare il CP_1 fenomeno del randagismo come anche di rappresentare alla la necessità della cattura CP_2 dei cani randagi presenti sul proprio territorio”) di occuparsi personalmente del servizio indicato;
dall'altro, rispondendo al capo 11 delle memorie ex art 183 n .2 c.p.c. del convenuto (Vero CP_1 che fino a giugno 2021 il era assolutamente ignaro della presenza di asseriti cani CP_1
“randagi” (e/o incustoditi) nell'ambito del proprio territorio ed in particolar modo nel tratto della strada provinciale 10m , ove l'attrice asserisce essere avvenuto il sinistro del 26.04.2021?) afferma che «(…)Non mi risulta la presenza di cani randagi nel Comune di né nel tratto di strada CP_1 indicato, né eventuali segnalazioni in merito nel periodo considerato;
preciso che c'è stato un episodio nel 2019; ricordo che c'è stata una richiesta di risarcimento danni per un sinistro verificatosi nel tratto di strada indicato;
Preciso che conosco il tratto di strada, ma non lo frequento regolarmente in quanto è distante dal centro abitato;
Raramente mi reco in servizio su questo tratto di strada in quanto siamo molto occupati nel restante territorio (…)”. Pertanto, nonostante la
17 presenza di cani randagi sul luogo del sinistro fosse ben nota, la Polizia Municipale, incaricata di occuparsi del servizio, ha dichiarato di non svolgere turni di pattugliamento e/o sorveglianza in tale zona, nella convinzione, del tutto infondata, che non esista un obbligo di vigilanza al di fuori del centro abitato. Cont Il Brigadiere ha poi confermato anche di aver effettuato diverse segnalazioni all' di Tes_1
Sassari, competente per territorio, nei casi di sinistri in cui il cane era rimasto solo ferito.
Quest'ultimo, dopo aver dichiarato di conoscere i luoghi per cui è causa, per motivi di servizio, essendosi recato presso la S.P. 10 M per la segnalazione dell'investimento di un cane e aver constato la presenza costante di cani nella zona, al confine tra i Comuni di Anela, ha dichiarato CP_1 Per_2 di aver segnalato più volte la loro presenza all' A.T.S.,
Sulla scorta di quanto sopra esposto, avuto riguardo alla condotta omissiva sopra descritta, deve affermarsi la responsabilità degli enti convenuti per non aver adempiuto agli obblighi cautelari sugli stessi gravanti in forza della legge in materia di lotta al randagismo, con conseguente condanna dei medesimi al risarcimento dei danni subiti dall'attrice.
*
In ordine, infine, all'asserito concorso di colpa ex art. 1227 c.c. della conducente nella causazione del sinistro, sollevata da entrambi gli enti convenuti, la stessa deve ritenersi infondata, atteso che, sulla base della documentazione in atti, non vi è prova della violazione dei limiti di velocità da parte dell'attrice, né del fatto che la stessa abbia osservato una condotta di guida censurabile, tenuto conto che l'attraversamento della carreggiata da parte dell'animale ha costituito un fatto repentino e inevitabile e che, con molta probabilità, se anche l'attrice avesse osservato una velocità inferiore,
l'evento si sarebbe comunque verificato.
Pertanto, poiché costituisce orientamento consolidato quello per cui: «In tema di esclusione, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma secondo, cod. civ., della risarcibilità di quei danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, grava sul debitore responsabile del danno l'onere di provare la violazione, da parte del danneggiato, del dovere di correttezza impostogli dal citato art. 1227 e l'evitabilità delle conseguenze dannose prodottesi, trattandosi di una circostanza impeditiva della pretesa risarcitoria (ex. plurimis Cass. civ. n. 9137/2013), alcun concorso di colpa può essere ravvisato.
Parimenti, con riguardo alla contestazione relativa alla mancanza di revisione obbligatoria del mezzo, si ritiene che la condotta addebitata alla attrice, peraltro non dimostrata, sia priva di incidenza causale sul verificarsi del sinistro, atteso che l'evento è da attribuirsi in via esclusiva all'attraversamento repentino e imprevedibile dell'animale, con la conseguenza che alcuna responsabilità è ravvisabile nel caso di specie.
18 Parimenti infondata è l'eccezione relativa alla presunzione di colpa in capo alla conducente ex art
2054 c.c. in quanto del tutto inconferente, afferendo a fattispecie del tutto diverse da quella in esame.
Invero, l'asserito concorso di presunzioni trova applicazione solo in caso di urto tra veicoli e animali e riguarda l'ipotesi specifica di responsabilità per danni provocati da animali in custodia ex art 2052
c.c., con riguardo ad animali domestici o fauna selvatica;
ipotesi ben diversa da quella oggetto di causa, nella quale per le motivazioni sopra esposte trova applicazione la disciplina di cui all' art 2043
c.c. con le conseguenti differenze in tema di concorso causale ed elemento soggettivo in capo ai soggetti coinvolti.
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Alla luce dei rilievi e delle argomentazioni che precedono, deve pertanto affermarsi la sussistenza, nel caso di specie, dei fatti costitutivi richiesti per la configurabilità della responsabilità risarcitoria di cui all'art. 2043 c.c., secondo i principi operanti in materia di causalità omissiva. Cont Si ritiene provata la responsabilità del e dell' in relazione al sinistro avvenuto CP_1 ai danni dell'attrice , avendo detti enti omesso di attuare adeguate misure atte a evitare Parte_1 la verificazione dell'evento dannoso, ciascuno nell'ambito delle competenze riconosciute dalla normativa testé richiamata.
*
Così accertato l'an della pretesa, occorre determinare il quantum.
Per quanto concerne la quantificazione dei danni subiti dall'attrice, avuto riguardo alla documentazione depositata in causa e alla tipologia del veicolo interessato dal sinistro, si ritiene congruo l'importo di euro 5.397,48 richiesto, a titolo di risarcimento per i danni materiali riportati dal veicolo, e di euro 120,00 per il trasporto con il carroattrezzi intervenuto subito dopo il sinistro.
Ciò in quanto dall' esame della documentazione versata in causa è possibile evincere che i danni elencati nel fascicolo fotografico allegato alla relazione dei Carabinieri prodotta in causa risultano pressoché corrispondenti a quelli oggetto di riparazione e indicati nella fattura allegata all'atto introduttivo del giudizio. Allo stesso modo, è documentale il trasporto del mezzo mediante l'ausilio del soccorso stradale ACI, G.B. di . CP_8 CP_8
*
La domanda di manleva formulata dal nei confronti della compagnia CP_1 [...]
– la quale non ha contestato l'operatività della polizza, ma ne ha Controparte_4 delineato i limiti – deve essere accolta e, conseguentemente, la terza chiamata in causa è tenuta a tenere indenne la convenuta dalle somme che quest'ultima dovrà pagare a in esecuzione Parte_1
19 della presente sentenza, al netto della franchigia di euro 1.000,00, come previsto dalle condizioni generali della polizza.
Inoltre, stante l'applicazione dell'art. 8 “Gestione delle vertenze di danno e spese legali” (pag. 19) della polizza: “La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. ... La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati”, deve ritenersi che permangono in capo al convenuto le spese per il proprio legale. CP_1
Cont Quanto all'eccezione di inammissibilità della domanda proposta, in corso di causa, dalla nei confronti di sollevata da quest'ultima, si ritiene che quest'ultima non Controparte_4 abbia inteso formulare alcuna domanda nei confronti della compagnia assicurativa. Invero, seppur Cont con formulazione ambigua, la domanda spiegata dalla Gestione Regionale Liquidatoria di nel punto 3 delle proprie conclusioni mira in via principale all'accertamento dell'esclusiva responsabilità del e per esso della sua compagnia assicurativa. CP_1
*
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico degli enti convenuti, in solido tra loro.
La liquidazione dovrà essere effettuata, ai sensi del DM 10 marzo 2014, come aggiornato dal DM n.
147 del 13.08.2022, in ragione del valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, secondo valori medi indicati nella tabella allegata al DM citato per i giudizi di cognizione di valore compreso tra € 1.101,00 e € 5.2000,00, oltre alle spese generali e accessori di legge, esclusa la fase istruttoria.
Nel rapporto processuale tra il e la terza chiamata in causa CP_1 Controparte_4
le spese di lite devono essere integralmente compensate.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il e la CP_1 [...] al pagamento, in solido tra loro, a titolo di Controparte_2 risarcimento danni in favore dell'attrice, la somma complessiva di euro 5.517,48, oltre interessi legali dal fatto sino al saldo;
20 - dichiara tenuti e, per l'effetto, condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'attrice delle spese del giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese vive, spese generali, CPA ed IVA;
- dichiara la Sa tenuta a manlevare il da tutte le Controparte_4 CP_1 somme che quest'ultimo sarò condannato a pagare a in relazione ai danni Parte_1 patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro, previo scomputo della franchigia di 1.000,00 euro.
- compensa le spese di lite tra il e la CP_1 Controparte_4
Così deciso in Nuoro il 11.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Lecis
21
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO
che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE
lette le note depositate nell'interesse delle parti;
rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
1 R.G. N. 1170/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1170/2021 promossa da:
(CF. ) residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LO ON (CF. ), giusta procura in atti C.F._2
parte attrice
contro
(CF. ), in persona del Sindaco in carica, con sede in 07011 Bono CP_1 P.IVA_1
(SS) al Corso G. M. Anjoi, 2, elettivamente domiciliato in Sassari, alla via Civitavecchia n. 14, presso e nello studio dell'Avv. Gian Mario Solinas ( ) che lo rappresenta e difende, C.F._3 giusta procura in calce al presente atto previo incarico con deliberazione della giunta comunale Atto
n. 75 del 17/11/2021,
parte convenuta
nonché contro
Controparte_2
, p. iva , c.f. , in persona del Commissario
[...] P.IVA_2 P.IVA_3
Straordinario, legale rappresentante p.t., dott.ssa (c.f. Controparte_3
), rappresentata e difesa dall'avv. Renato Chiesa (c.f. C.F._4
, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al presente atto, C.F._5
parte convenuta
nonché contro
2 (cod. fisc. n. ), Controparte_4 P.IVA_4 Controparte_5
, con sede a Milano, in persona del Procuratore Speciale Dott.ssa
[...] Controparte_6 elettivamente domiciliata in Nuoro, via Roma n. 4, presso lo studio dell'Avv. Bastiana Camboni, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Ferrati dall'Avv di Milano, giusta delega in calce alla presente comparsa di risposta;
Terza chiamata in causa
Oggetto: risarcimento danni sinistro causato da cani randagi
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice:
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione respinta e previa ammissione della CTU, nonchè della prova testimoniale e dell'interrogatorio formale dedotti e non ammessi:
a) Accertare e dichiarare la responsabilità, ex art. 2043 c.c., del e di CP_1 [...]
e quindi della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria, in Controparte_2 ordine alla causazione del sinistro occorso a in data 26.04.2021 e condannare il Parte_1
e la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria, in solido tra loro, al risarcimento CP_1 di tutti i danni da essa subiti e, pertanto, al pagamento in suo favore della somma di € 5.517,48 o di quella maggiore o minore che dovesse risultare dovuta in corso di causa, con rivalutazione ed interessi;
b)- con vittoria di spese e compensi di causa.”
Nell'interesse del CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta,
- IN VIA PRELIMINARE ED IN RITO:
a) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del;
CP_1
-IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
b) rigettare integralmente la domanda attorea, in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto alla stregua delle obiettive e concrete risultanze dell'istruttoria e, per l'effetto, assolvere il CP_1
da qualunque domanda proposta nei suoi confronti nel presente giudizio;
[...]
-IN VIA GRADATA E NEL MERITO:
c) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, accertare e dichiarare la responsabilità concorrente dell'attrice nella produzione del danno e, per l'effetto,
3 contenere il risarcimento dovuto a a non oltre il 50 per cento delle spese di riparazione Parte_1 del veicolo ovvero entro i limiti costituiti, da un lato, dalla quota di colpa addebitabile agli Enti convenuti e, dall'altro lato, dalle conseguenze economiche immediate e dirette del sinistro, alla stregua delle obiettive e concrete risultanze dell'istruttoria, con esclusione di ogni maggior domanda;
d) nella predetta denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, dichiarare la IA IV , in persona del legale rappresentante Controparte_7 pro tempore, con sede legale in con sede Legale in Corso Garibaldi n. 86 20121 Milano, Codice
Fiscale , registrata presso la Camera di Commercio di Milano con il numero REA: MI P.IVA_4
- 2540259, tenuta a garantire il convenuto contro gli effetti dell'eventuale CP_1 accoglimento della domanda attorea e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore della Sig.ra , in Parte_1 ossequio ai patti ed alle condizioni di cui alla polizza RCT/O certificato n. A7RCL00194L-LB; IN
OGNI CASO: e) con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre iva e cpa se ed in quanto dovute come per legge.”
Nell'interesse della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) in via principale e preliminare, per i motivi illustrati nei capi I e II dell'espositiva, accertare e dichiarare ad ogni effetto di legge il difetto e/o la carenza di legittimazione passiva della Gestione regionale convenuta rispetto all'instaurato procedimento e disporne l'immediata estromissione dal giudizio;
2) in via subordinata e nel merito, per i motivi illustrati nei capi III e IV dell'espositiva, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettarla;
3) in via ulteriormente subordinata e sempre nel merito, per i motivi illustrati nel capo V dell'espositiva, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del nella CP_1 causazione dell'evento e dichiarare tenuto lo stesso e/o la CP_1 Controparte_4
a tenere indenne la convenuta Gestione da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole
[...] del sinistro per cui è causa;
4) in via estremamente subordinata e sempre nel merito, ove previamente accertata e dichiarata la responsabilità per colpa della convenuta per i danni cagionati all'attrice, in Controparte_2 solido o meno con il convenuto e/o con la , ridurre CP_1 Controparte_4 la misura del risarcimento del danno riconosciuto all'attore, per i motivi di cui in espositiva, a non oltre il 50 per cento delle spese di riparazione del veicolo documentate come in atti. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze, ovvero con compensazione totale o parziale delle stesse unicamente in caso di pronuncia conforme alla conclusione di cui al n. 4”
4
Nell'interesse della terza chiamata in causa:
“piaccia al Tribunale Illustrissimo, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, giudicare:
- in via principale, nel merito, previa ogni opportuna declaratoria, respingere tutte le domande proposte da nei confronti del con atto di citazione notificato a mezzo Parte_1 CP_1 di posta elettronica certificata in data 25 ottobre 2021; - per l'effetto, assolvere Controparte_4
da qualunque domanda nel presente giudizio proposta nei suoi confronti;
[...]
- subordinatamente: previa declaratoria di responsabilità concorrente dell'attrice nella produzione del danno, contenere il risarcimento dovuto a entro i limiti costituiti, da un lato, dalla Parte_1 quota di colpa addebitabile agli Enti convenuti e, dall'altro lato, dalle conseguenze economiche immediate e dirette del sinistro, alla stregua delle obiettive e concrete risultanze dell'istruttoria, con esclusione di ogni maggior domanda;
- quanto al rapporto assicurativo: previa ogni opportuna declaratoria, contenere l'obbligo di entro i limiti contrattualmente Controparte_4 stabiliti e, dunque, con applicazione della franchigia frontale, per un ammontare di euro 1.000,00, senza riconoscimento di spese di difesa a favore dell'assicurata; - in ogni caso, previa declaratoria di carenza di legittimazione attiva a proporre la domanda, respingere la domanda proposta da
[...]
nei confronti di con memoria 2 maggio 2023; - con la rifusione CP_2 Controparte_4 di onorari, diritti e spese del giudizio da porsi a carico di chi di ragione.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice ha convenuto in giudizio il e CP_1
l' al fine di ottenere la condanna dei predetti enti al risarcimento dei danni patrimoniali CP_2 subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 26.04.2021.
A fondamento della propria domanda ha esposto che:
1. in data 26.04.2021, alle ore 7.00, mentre percorreva con l'auto di sua proprietà, Volkswagen
Golf VII targata FX673RD, la strada provinciale SP10m con direzione “Iscra”, giunta in loc.
“Merghinzones” nell'agro di ed in prossimità della curva che precede la strada CP_1
d'ingresso all'abitato, impattava con il lato anteriore sinistro della propria auto contro un cane randagio di grossa taglia che in quel momento invadeva improvvisamente la corsia di marcia, tagliandole la strada;
2. l'inevitabile impatto causava ingenti danni al suo autoveicolo che arrestava la marcia poco più avanti, sul lato destro della carreggiata, e determinava altresì la morte del cane randagio;
3. attorno alle ore 7.20, giungeva sul luogo dell'incidente una pattuglia dei Carabinieri che accertava che i danni subiti dal veicolo in questione erano stati causati dall'urto con un cane,
5 ritrovato esanime sul lato opposto della carreggiata ed il cui pelo era anche rimasto incastrato sul cerchio in lega dell'autovettura in questione;
4. gli agenti intervenuti nell'immediato allertavano altresì la Polizia Municipale del Comune di che provvedeva ad eseguire gli opportuni accertamenti sull'animale che risultava non CP_1 dotato di alcun microchip identificativo, né di elementi necessari per stabilirne l'appartenenza;
5. l'animale veniva rimosso dagli operai del Comune di competenti per territorio per lo CP_1 smaltimento, ed il veicolo veniva rimosso mediante l'ausilio del soccorso stradale ACI, G.B. di , richiesto dalla proprietaria;
Controparte_8
6. a causa del sinistro, l'attrice subiva ingenti danni per un importo complessivo di € 5.517,48, così composto: € 4.811,87 per il reperimento della componentistica necessaria e la riparazione del suddetto autoveicolo, comprensivi del fermo tecnico;
€ 585,60 per il noleggio di un'autovettura sostitutiva per un periodo di tempo di circa quarantotto giorni, avendo la necessità di raggiungere giornalmente, dal proprio comune di residenza, il luogo di lavoro sito in Nuoro;
ed € 120,00 per il trasporto del veicolo non marciante, dal luogo del sinistro all'officina incaricata della sua riparazione, mediante un carroattrezzi;
7. nonostante le numerose richieste, le convenute hanno rifiutato di risarcire all'attrice il danno subito. Neppure è valso a tal fine l'invito alla negoziazione assistita, anch'essa infruttuosamente esperita dalla danneggiata;
8. la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all'ente, o agli enti, cui le singole disposizioni regionali, attuative della legge quadro nazionale n.
281/1991, attribuiscono il dovere di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione;
9. il di era a conoscenza della presenza costante ed incontrollata, presso il proprio CP_1 CP_1 territorio, di numerosi cani randagi che pure avevano causato danni a terzi antecedentemente al verificarsi del sinistro che ci occupa. A riguardo, l'Ente Locale era stato destinatario di plurime richieste di risarcimento da parte di terzi per i danni ad essi provocati da cani randagi anche negli anni 2019, 2020 e 2021.
Alla luce delle suesposte ragioni, l'attrice ha concluso chiedendo l'accoglimento della domanda formulata.
*
In data 01.02.2022 si costituiva in giudizio il contestando integralmente la domanda CP_1 attorea, deducendo ed eccependo che:
1. sussiste il difetto di legittimazione passiva del , stante la natura domestica CP_1
(cane pastore) dell'animale, nonché la circostanza che il sinistro si sia verificato in una strada
6 provinciale, la SP10m, loc. “Merghinzones”, sita al di fuori del centro abitato, ad oltre 10 Km dal paese, in altro territorio comunale;
2. sussiste il difetto di titolarità attiva, non essendo sufficiente dichiararsi titolare del diritto vantato, ma dovendo l'attrice dimostrare, per ottenere il riconoscimento di un diritto, dimostrare tutta una serie dei fatti che della domanda costituiscono il fondamento;
3. in relazione all'oggetto della controversia, la materia è divenuta di competenza delle Regioni, che se ne occupano mediante il proprio “braccio operativo”, ossia le ASL. La cattura dei cani Cont randagi non rientra quindi nei compiti specifici del ma in quelli della CP_1 competente per territorio. Solo la gestione dei canili sanitari è affidata ai Comuni. Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, poiché la vigilanza sui cani randagi spetta alle A.S.L., sui Comuni non può ricadere il giudizio di imputazione dei danni, i quali sono così privi di legittimazione passiva;
4. nell'ipotesi in cui si ritenesse pure sussistente la legittimazione passiva dell'ente comunale, bisognerebbe poi verificare e provare che il avesse effettivamente ricevuto CP_1 segnalazioni ufficiali della presenza di animali randagi nella zona, senza attivarsi presso la Cont
affinché quest'ultima procedesse alla loro cattura ovviamente in tempo utile ad evitare l'evento per cui è causa. In merito, si contesta che il fosse comunque a conoscenza CP_1 della situazione di pericolo o che fossero pervenute all'amministrazione segnalazioni della presenza di cani randagi in data precedente il sinistro per cui è causa;
5. l'immagine fotografica dell'animale prodotta dall'attrice tutt'altro dimostra fuorché si tratti di animale in stato di abbandono o randagio. Come correttamente accertato dai Carabinieri trattasi evidentemente di animale domestico, c.d. cane da pastore, chiaramente ben curato e di razza (cane maremmano) notoriamente utilizzata per la custodia del gregge di ovini e/o per la guardia negli ovili;
6. sussiste in capo al danneggiato l'onere, trattandosi di strada extraurbana che “taglia” campagne e fondi privati, di adeguare la propria condotta di guida e la velocità alle caratteristiche del luogo, in modo da poter tempestivamente evitare l'impatto sia con animali randagi e selvatici sia con animali domestici, che spesso, com'è noto, usano attraversare la pubblica strada. Si contesta infatti nello specifico finanche il cosiddetto rapporto di causalità
(o di “causa-effetto”), in quanto l'attrice deve dimostrare che la ragione dell'incidente è stata solo e unicamente l'attraversamento improvviso dell'animale e non altre circostanze (come, ad esempio, la velocità del conducente, il non corretto funzionamento dei freni, distrazione dell'automobilista, etc.).
7 Tanto premesso, ferma restando l'infondatezza della pretesa attorea, il ha chiesto CP_1
l'autorizzazione alla chiamata in causa della IA IV , per Controparte_7 essere da quest'ultima manlevato e/o garantito rispetto alle domande promosse da , Parte_1 nonché l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate.
*
All'udienza del 28.04.2022, il procuratore di parte attrice ha chiesto termine per integrare il contraddittorio nei confronti della Liquidatoria, essendo competente in Controparte_2 tutte le posizioni attive e passive e nelle cause pendenti facenti capo all' già regolarmente citata CP_2 in giudizio. Il Giudice, dato atto, rinviava all'udienza del 13.10.2022 per l'espletamento dell'incombente.
*
In data 23.09.2022, si costituiva in giudizio la Controparte_2 contestando la domanda formulata dall'attrice per i motivi di seguito esposti:
[...]
1. difetto di legittimazione passiva di e quindi della Gestione convenuta, con CP_2 riguardo all'oggetto della domanda, poiché, dall'analisi della normativa in materia, risulta Cont evidente che la sfera della potenziale responsabilità della per i danni derivati dalle attività degli animali vaganti esistenti in libertà, è circoscritta al caso in cui, previa attivazione del
Comune o segnalazione d'urgenza, si stabilisca, successivamente a una segnalazione, un'effettiva relazione tra il Servizio Veterinario e il sito ove è presente l'animale, restando radicalmente esclusa qualsiasi attribuzione nel caso in cui non sussistano i presupposti formali e materiali per disporsi la cattura dell'animale, come nel caso di specie;
2. difetto di legittimazione passiva per mancata dimostrazione dello status di randagio dell'animale, in quanto dall'espositiva di cui all'atto di citazione e dalle stesse fotografie prodotte con la relazione dei Carabinieri, emerge con evidenza che il cane investito non è un cane randagio, ma un cane-pastore di razza (maremmano) e ben curato, equiparabile - per la sua funzione - a un animale domestico, a nulla rilevando in proposito l'assenza di microchip;
3. mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento della fattura di riparazione prodotta che risulta essere stata pagata “in contanti” e che ben potrebbe essere stata prima emessa e poi annullata con relativa nota di credito;
4. infondatezza della domanda per insussistenza e/o mancata dimostrazione dell'effettiva sussistenza, in capo alla convenuta ATS, dell'elemento soggettivo (colpa) del lamentato illecito civile. Invero, il suddetto elemento soggettivo, prima ancora di non essere dimostrato in fatto, è ontologicamente impossibile da individuare, stante la totale inesigibilità della supposta alternativa corretta. Va infatti evidenziata al riguardo l'assoluta insussistenza dei
8 presupposti per l'applicazione, al caso in esame, dell'art. 2052 c.c., che prevede la responsabilità del proprietario di un animale, o di chi ne faccia uso, per i danni da esso cagionati, salvo che venga dimostrato il caso fortuito;
5. esclusiva responsabilità del , nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi fondata, nei CP_1
Cont confronti della convenuta l'ipotesi della sussistenza di una sua responsabilità per culpa in vigilando o, ai sensi dell'art. 2052 c.c., stante l'omessa comunicazione da parte del CP_1
Con ad della presenza in loco dell'animale ovvero di alcun tipo di intervento;
6. applicazione della presunzione del concorso di colpa della conducente nella causazione del sinistro ex art 2054 c.c., con conseguente riduzione del risarcimento richiesto da parte attrice.
Tutto quanto sopra premesso, la convenuta Gestione regionale sanitaria liquidatoria di CP_2 ha concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate.
*
All'udienza del 13.10.2022, le parti insistevano nelle rispettive difese e il Giudice, preso atto della richiesta di chiamata in causa del terzo da parte del , autorizzava la citazione della CP_1 compagnia rinviando la causa al 14.03.2023. Controparte_7
*
Con comparsa di costituzione e risposta, in data 09.02.2023, si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa contestando le avverse domande per le seguenti Controparte_7 ragioni:
1. non vi è prova dell'accadimento del sinistro, i militi intervenuti infatti non hanno assistito al sinistro e hanno dunque appreso la dinamica dalla stessa attrice;
2. non vi è prova che l'animale fosse randagio;
3. non vi è prova che il fosse a conoscenza della presenza, sul proprio territorio, CP_1 di cani randagi vaganti;
4. non vi è prova della sussistenza del nesso causale tra il preteso investimento del cane e i danni dei quali viene richiesto il ristoro in atto di citazione;
5. inapplicabilità al caso di specie della presunzione legale sancita dall'art. 2052 cod. civile;
Cont
6. insussistenza di responsabilità a carico del , stante la competenza delle CP_1 in materia di prevenzione e controllo del fenomeno del randagismo;
7. insussistenza di responsabilità a carico del , stante la distanza del teatro del CP_1 sinistro dall'abitato comunale;
8. responsabilità dell'attrice, ai sensi dell'art. 2054, comma I, cod. civile: prima l'attrice dovrà provare di aver fatto, nel frangente, tutto il possibile per evitare il danno e soltanto a valle di tale prova – se sarà fornita – potrà passarsi ad esaminare il profilo di responsabilità addebitato
9 al se, invece, la prova liberatoria di cui all'art. 2054, comma I, cod. civile non sarà CP_1 raggiunta, la responsabilità per ogni danno (anche quello al veicolo) dovrà essere integralmente ascritta alla danneggiata;
9. si contesta, infine il quantum richiesto dall'attrice.
In relazione al rapporto assicurativo tra il comune di e la compagnia, viene rilevato che la CP_1 garanzia è prestata con una franchigia frontale fissa per sinistro di euro 1.000,00, e, stante la violazione del patto di gestione della lite da parte del presente in polizza, CP_1 quest'ultimo perde il diritto al rimborso delle spese di resistenza.
Alla luce di quanto sopra, la terza chiamata in causa concludeva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
*
La causa è stata istruita con prove documentali e testimoniali ed è stata tenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all' art 190 c.p.c., all'udienza del 20.05.2025, tenutasi in forma cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere esaminata e rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice sollevata dal sull'assunto che la non avrebbe fornito la prova CP_1 Pt_2 della proprietà del veicolo.
Invero, risulta versata in causa la carta di circolazione del veicolo danneggiato dal quale si evince la perfetta corrispondenza tra i dati del proprietario (cfr codice C.2.1 – C.2.2) e quelli della Ciò Pt_1 integra presunzione di proprietà a favore del soggetto che risulta proprietario sulla base di tali certificati, con la conseguenza che incombe sul soggetto che contesta tale circostanza fattuale il dovere di fornire la prova contraria.
Si richiama sul punto, il principio consolidato secondo cui, essendo la proprietà un diritto imprescrittibile, il soggetto, che in base a detto titolo faccia valere una sua pretesa, deve soltanto dimostrare di esserne il titolare in virtù di acquisto a titolo derivativo o originario, senza dovere anche dare la prova negativa che, successivamente al suo acquisto, altri, a titolo derivativo o originario, siano subentrati nella titolarità del bene, essendo detto onere a carico di colui che eventualmente eccepisce la dedotta situazione proprietaria (Cass. civ. 9681 del 2008; Cass. civ. 11124/2015).
Pertanto, non avendo il assolto a tale probatorio l'eccezione deve essere rigettata. CP_1
Parimenti, ritiene infondata l'eccezione relativa alla inidoneità del mezzo a circolare per mancanza di revisione obbligatoria, trattandosi di circostanza smentita dai documenti versati in causa.
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10 Deve essere altresì disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata sia dal CP_1
che dalla in ordine all'odierna
[...] Controparte_2 richiesta di risarcimento dei danni formulata dall'attrice.
Sotto tale profilo, al fine di individuare il soggetto pubblico responsabile dei danni cagionati da un cane randagio e/o privo di microchip, appare necessaria una breve disamina del quadro normativo, nazionale e regionale, vigente in materia.
Sul punto, occorre muovere dalle disposizioni della Legge Quadro n. 281/1991 che, in materia di randagismo, demanda alle Regioni l'istituzione dell'anagrafe canina e l'adozione di programmi per la prevenzione e il controllo dei cani vaganti. In particolare, l'art. 2, nell'individuare gli strumenti volti ad arginare il fenomeno del randagismo, ripartisce le relative competenze tra i Comuni ed i
Servizi veterinari delle ASL, affidando ai Comuni la costruzione, sistemazione e gestione dei canili e rifugi per cani e alle ASL le attività di profilassi e di controllo igienico - sanitario e di polizia veterinaria. Il successivo art. 3 attribuisce alle singole Regioni il compito di disciplinare con legge propria le misure di attuazione delle funzioni attribuite ai Comuni e alla ASL e le Regioni, in attuazione di tale delega, hanno adottato proprie leggi in materia, nelle quali tendenzialmente affidano ampie competenze in materia di recupero dei cani randagi ai Servizi Veterinari delle ASL.
In particolare, la con Legge Regionale 18.05.1994, n. 21, al fine di promuovere Controparte_9 nel territorio regionale un'adeguata protezione degli animali e un loro migliore rapporto con l'uomo e con l'ambiente, ha adottato una disciplina che tutela le condizioni di vita degli animali, prevedendo interventi contro il randagismo, al contempo istituendo l'anagrafe canina e promuovendo l'educazione al rispetto degli animali.
La legge sopra richiamata si cura di ripartire le competenze spettanti ai Comuni e alle ASL, disponendo che i servizi veterinari delle A.S.L. si occupino della tenuta e dell'aggiornamento dell'anagrafe canina, nonché di curare la cattura dei cani vaganti non identificati (art. 9) e che i
Comuni provvedano al risanamento e alla gestione dei canili comunali (art. 3), segnalando alle ASL la presenza di cani randagi sul proprio territorio.
Sul punto, occorre avere particolare riguardo a quanto prescritto dall'art. 9 della citata legge, il quale dispone che “1. I cani vaganti catturati, regolarmente identificati, devono essere restituiti al proprietario o al detentore.
2. I cani vaganti non identificati devono essere catturati, a cura del servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale competente per territorio”.
Appare evidente, secondo quanto emerge da una lettura sistematica del plesso normativo in esame, che gli interventi finalizzati alla lotta al randagismo sono posti a carico sia dei Comuni che dei servizi veterinari delle ASL, secondo una ripartizione di competenze che, al fine di perseguire efficacemente l'obiettivo sopra richiamato, devono necessariamente svolgersi in modo organizzato e concertato.
11 A conferma di quanto rilevato milita, altresì, il tenore letterale dell'art. 3 delle “direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d'affezione” (deliberazione della n. Controparte_9
17/39 del 27.04.2010), secondo il quale «il Sindaco è l'Autorità Sanitaria Locale (Art. 13. L.
833/1978) e il rappresentante della comunità locale (D. L.vo 267/2000 – Testo Unico degli Enti locali.
Tramite la Polizia Municipale, il esercita il controllo del territorio, rileva la presenza di cani CP_1 vaganti e ne richiede la cattura ed il ricovero presso il canile. Il è responsabile della gestione CP_1
(anche amministrativa) del ricovero dei cani nei canili e deve vigilare continuamente sulla stessa…omissis… Per far fronte a tutte le incombenze dei Comuni, è necessario che in ogni CP_1 sia nominalmente individuato il Responsabile di procedimento per la lotta al randagismo e la protezione degli animali, il quale, in collegamento con la ASL competente, coordina le azioni di pertinenza del . La ASL è “l'organo tecnico che supporta il nell'esecuzione delle CP_1 CP_1 attività medico -veterinarie e anagrafiche;
realizza e aggiorna la banca dati dell'anagrafe canina, provvede alla cattura dei cani vaganti su richiesta del Comune o di altra autorità competente, fornisce il servizio di sterilizzazione dei cani e dei gatti delle colonie feline, vigila sul rispetto delle normative sanitarie, applica nei canili i piani regionali di lotta alle malattie infettive e parassitarie, vigila sul rispetto della normativa inerente il rispetto del benessere animale. La ASL è inoltre incaricata di fornire le cure sanitarie ai cani randagi ricoverati nei canili sanitari (Art. 2 della L.
21/94); il livello di dettaglio delle prestazioni fornite, nel rispetto dei compiti istituzionali della sanità pubblica veterinaria, è definito dagli atti di programmazione regionali, anche sulla base dell'entità delle risorse economiche assegnate alle ASL».
Alla stregua di tale disciplina, deve ritenersi, dunque, che sia il che l' siano tenuti alla CP_1 CP_2 sorveglianza sul territorio di loro competenza e che lo stesso dovere di controllo e di segnalazione della presenza di randagi vaganti sia quindi demandato non solo all'ente territoriale, che l'esercita attraverso la Polizia Municipale, ma anche all'azienda sanitaria. Cont Alcun difetto di legittimazione passiva può pertanto configurarsi nei confronti dell' e del CP_1
, avendo l'attrice correttamente convenuto in giudizio gli enti preposti alla prevenzione e al
[...] controllo del fenomeno del randagismo sul territorio nazionale e regionale.
La ha infatti sostenuto che, nella fattispecie in esame, sussiste la responsabilità concorrente del Pt_1
Cont
e dell' territorialmente competente per i danni dalla stessa subiti in conseguenza CP_1 del sinistro, non avendo tali soggetti adempiuto in concreto agli obblighi loro imposti dalla normativa richiamata e, in particolare, per non avere adottato tutte le cautele necessarie a evitare che la presenza del cane randagio costituisse un pericolo per l'incolumità pubblica.
Sulla scorta di quanto sopra esposto e dell'orientamento consolidato della Suprema Corte in materia, la prospettazione di parte attrice è senz'altro condivisibile, dovendosi riconoscere in capo alla P.A. la
12 responsabilità per i danni arrecati dal comportamento dei cani randagi in ragione del dovere di prevenzione e controllo del randagismo gravante sulla stessa in forza della legge - quadro 14.08.1991,
n. 281 e delle leggi regionali in tema di animali di affezione e prevenzione del randagismo (cfr. Cass. civ., sez. III, 12.02.2015, n. 2741; Cass. civ. sez. III, 23.08.2011).
L'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva è pertanto priva di fondamento e va rigettata.
*
Nel merito, la domanda è fondata e deve trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
La responsabilità per i danni causati da cani vaganti viene ricondotta dalla giurisprudenza ormai consolidata nell'alveo dell'art. 2043 c.c., non potendo trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 2052 c.c., prevista per i danni provocati da animali in custodia, trattandosi di animali il cui stato di libertà è incompatibile con un obbligo di sorveglianza continuativa da parte della Pubblica
Amministrazione.
Si ritiene che con riguardo agli animali randagi non siano applicabili le norme di cui all'art. 2052 c.c. in considerazione della natura stessa di tali animali e dell'impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di proprietà o di uso da parte degli enti preposti alla gestione del fenomeno del randagismo.
Trattandosi di illecito aquiliano, per il riconoscimento della su esposta responsabilità, devono concorrere pertanto tutti i presupposti di cui all'art. 2043 c.c., ossia la prova del fatto, del nesso di causalità e della sussistenza di una condotta colposa o dolosa in capo agli enti convenuti.
Tale dimostrazione implica, in primo luogo, la prova dell'esistenza di un obbligo non adempiuto da parte degli enti convenuti e, pertanto, la dimostrazione che il cane fosse randagio e non di proprietà di privati. La prova della natura randagia dell'animale costituisce, infatti, presupposto indefettibile perché sorga un obbligo di intervento e di sorveglianza in capo agli enti a ciò preposti. A ciò di solito, assolvono gli accertamenti della polizia locale e del servizio veterinario che, intervenuti immediatamente dopo il sinistro, verificano la presenza o meno nell'animale di microchip ovvero di altri elementi comprovanti la sua natura randagia.
Tanto premesso, nella fattispecie esaminata, al fine di valutare la natura randagia dell'animale occorre avere riguardo agli accertamenti svolti immediatamente dopo il fatto dai Carabinieri della IA di – NORM Aliquota Radiomobile. Dall'analisi della relazione dei militari emerge che su CP_1 richiesta di questi ultimi è intervenuta sul luogo del sinistro la Polizia Municipale del CP_1 convenuto che ha appurato, attraverso l'utilizzo di apposita strumentazione l'assenza di microchip. A ciò si aggiunga che il Vice Brigadiere intervenuto sul luogo del sinistro, escusso Testimone_1 all'udienza del 03.10.2024, ha confermato che il cane oggetto di causa non aveva né collare né microchip.
13 Pertanto, prive di pregio appaiono in merito le doglianze mosse dalle convenute, rimaste sprovviste di alcun sostegno probatorio, posto che, una volta verificata l'assenza di microchip, incombe sugli enti convenuti dimostrare, ai sensi dell'art. 2697, 2 comma, c.c., che il cane non fosse randagio e individuare il suo legittimo proprietario, circostanza mai provata in giudizio.
Deve inoltre ritenersi provata la dinamica del fatto, in considerazione degli accertamenti eseguiti dai
Carabinieri intervenuti e risultanti dalla relazione prodotta in atti con allegato fascicolo fotografico, comprovante l'impatto tra il veicolo e il cane. Gli agenti, infatti, giunti in loco circa 20 minuti dopo l'incidente, hanno potuto appurare la presenza dell'auto danneggiata e l'animale esanime a bordo strada, accertando tra l'altro la presenza di peli del cane sul cerchio in lega del veicolo. Alcun dubbio può dunque sussistere in ordine alla dinamica del sinistro e all'intervenuto scontro con l'animale.
Tanto premesso, accertata la natura randagia del cane e ritenuta provata la dinamica del fatto, ai fini della definizione della controversia in corso appare dirimente stabilire se sia ravvisabile un comportamento colposo degli enti convenuti in relazione agli obblighi di prevenzione e lotta del randagismo sugli stessi gravanti.
Costituisce infatti principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui, una volta individuato, sulla base della legge applicabile, il soggetto o i soggetti aventi il compito di controllo e di gestione del fenomeno del randagismo, gravi sul danneggiato solo l'onere di allegare e dimostrare, in base ai principi della causalità omissiva, il contenuto della condotta obbligatoria esigibile dall'ente e la riconducibilità dell'evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria.
Sotto tale profilo, se è vero che per imputare un evento a titolo di colpa a chi ha un obbligo di controllo non è sufficiente che l'evento sia prevedibile occorrendo anche che esso sia evitabile, in considerazione delle circostanze soggettive e oggettive del caso concreto, è altrettanto vero che la condotta concretamente esigibile deve essere individuata avendo riguardo a tutte le precauzioni, concretamente adottate, al fine di mantenere entro l'alea normale il rischio connaturato alla verificazione dell'evento.
Applicando i principi richiamati al caso in esame, atteso che l'attraversamento della strada da parte di un animale randagio costituisce un evento certamente prevedibile, con rischio di gravi danni per la collettività degli utenti della strada, è necessario verificare se gli enti convenuti abbiano adottato tutte le misure idonee a prevenire il fenomeno del randagismo a tutela della collettività.
Sul punto, la Suprema Corte ha più volte ribadito che la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi, pur essendo disciplinata dalla regola generale di cui all'art. 2043 c.c. trova fondamento, prima ancora che nell'accertamento della colpa dell'ente preposto, in quello, preliminare, dell'esistenza in capo ad esso di un obbligo giuridico avente ad oggetto lo svolgimento di un'attività
14 vincolata in base alla legge (la cattura dell'animale randagio). (Cass. civ. n. 5339/2024 del
28/02/2024). L'applicazione dell'art. 2043 c.c., in luogo di quella di cui all'art. 2052 c.c., quest'ultimo ritenuto invocabile nelle ipotesi in cui ricorre non tanto la proprietà (tant'è che in essa incorre anche il semplice utente) quanto il potere/dovere di custodia, ossia la concreta possibilità di vigilanza e controllo del comportamento degli animali (Cass. 25/11/2005, n. 24895), impone, infatti, che la responsabilità dell'ente si affermi solo previa individuazione del concreto comportamento colposo ad esso ascrivibile e cioè che gli siano imputabili condotte, a seconda dei casi, genericamente o specificamente colpose che abbiano reso possibile il verificarsi dell'evento dannoso.
Ne deriva che in tema di danni causati da cani randagi, una volta individuato - alla stregua della normativa nazionale e regionale applicabile - l'ente titolare dell'obbligo giuridico di recupero degli stessi, il danneggiato è chiamato a provare soltanto che l'evento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira ad evitare e, solo una volta che l'ente abbia, a propria volta, dimostrato di essersi attivato rispetto a tale onere cautelare, sarà tenuto ulteriormente a dimostrare
(anche per presunzioni) l'esistenza di segnalazioni o di richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi (Cass. n. 32884/2021; Cass. 3737/2023). L'onere del danneggiato di provare, anche per presunzioni, l'esistenza di segnalazioni o richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi, valorizzato da questa Corte con pronuncia dalla quale il collegio non intende discostarsi (Cass. 31/07/2017, n. 18954), rimane a valle dell'onere del soggetto tenuto per legge alla predisposizione di un servizio di recupero di cani randagi abbastanza articolato di provare di essersi attivato rispetto all'onere cautelare previsto dalla normativa regionale (Cass. civ. n. 5339/2024 del 28/02/2024). Cont Nel caso di specie, il servizio di recupero dei cani randagi grava, come detto, sul e sull' CP_1
e la domanda risarcitoria è fondata su un fatto che costituisce concretizzazione del rischio che la norma cautelare mirava ad evitare. E, poiché l'osservanza della norma cautelare implica Cont l'approntamento di un servizio organizzato, spettava al e all' dedurre e dimostrare di CP_1 avervi dato compiuta osservanza in base ai principi generali in materia di nesso di causalità e di responsabilità colposa.
Anche in mancanza di specifiche segnalazioni, era onere degli enti convenuti allegare e provare di essersi attivati per evitare, in concreto, eventi quale quello verificatosi nel caso in esame, predisponendo un sistema di vigilanza nelle zone interessate e un'effettiva prevenzione del fenomeno.
Alcuna prova è stata offerta in merito né dal , né dalla Gestione Regionale Sanitaria CP_1
Liquidatoria di Il Sindaco del Comune di escusso all'udienza del 09.05.2025, CP_2 CP_1 ha affermato “…ci attiviamo con campagne di sterilizzazione dei cani e di microchippatura a cadenza bimestrale/semestrale”, senza che tuttavia sia stata depositata in giudizio idonea documentazione in
15 ordine agli interventi compiuti e ai risultati effettivamente conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e ai finanziamenti eventualmente stanziati.
È evidente che, in assenza di una qualsivoglia programmazione in ordine agli interventi da compiere per arginare il problema del randagismo, e della fattiva attuazione di tali interventi, tale onere probatorio non possa ritenersi assolto.
Deve altresì osservarsi che, se la responsabilità dell'ente fosse limitata alle sole ipotesi di mancato intervento e cattura a seguito di specifiche e preventive segnalazioni da parte degli utenti relative alla presenza di cani randagi, verrebbe del tutto svuotato di contenuto l'obbligo specifico di prevenzione e sorveglianza a carico di tali enti consistente appunto nell'adozione di idonee misure atte a ridurre il fenomeno del randagismo.
Sulla scorta dell'orientamento richiamato, al quale questo giudice intende uniformarsi, non pare revocabile in dubbio che sussista una responsabilità degli enti convenuti in ordine ai fatti sopra esposti.
Tuttavia, anche volendo aderire all'orientamento solo apparentemente più restrittivo recentemente accolto da una parte della giurisprudenza di legittimità, nel caso di specie si giungerebbe alle medesime conclusioni in punto di responsabilità degli enti convenuti.
In tema di prova dell'elemento soggettivo in capo agli enti preposti alla vigilanza, la Suprema Corte ha recentemente statuito che: «La colpa della pubblica amministrazione non può tuttavia essere desunta dal mero fatto che un cane randagio abbia causato il danno, ma esige la dimostrazione della insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo. Solo una volta fornita questa prova, il nesso di causa tra condotta omissiva e danno potrà ammettersi anche ricorrendo al criterio
c.d. della concretizzazione del rischio (il quale è criterio di spiegazione causale, e non di accertamento della colpa), in virtù del quale il fatto stesso dell'avverarsi del rischio che la norma violata mirava a prevenire è sufficiente a dimostrare che una condotta alternativa corretta avrebbe evitato il danno”. (Cassazione 16788/2025).
Nel caso di specie, sulla base degli atti e della documentazione prodotta, detto onere probatorio deve ritenersi comunque assolto.
Dagli atti di causa e dall'istruttoria svolta è emerso che la presenza di cani randagi o vaganti sul territorio teatro del sinistro fosse diffusa e nota alle autorità del luogo, senza che tuttavia il CP_1
Cont
e l' si siano mai concretamente attivate a fronteggiare il problema, come richiesto dalle
[...] norme in materia di lotta al randagismo.
Il era ben consapevole del fenomeno in quanto destinatario di una precedente CP_1 richiesta di risarcimento per un sinistro causato da cani randagi nella medesima strada nel 2019; circostanza confermata dal Sindaco di e dall'agente di polizia Municipale Virdis CP_1 Per_1
16 (sentiti entrambi all'udienza del 09.05.2024). Inoltre, gli ulteriori testi escussi ( all'udienza Tes_2 del 29.02.2024; il brigadiere all'udienza del 03.10.2024 e all'udienza 20.01.25) hanno Tes_1 Tes_3 confermato l'abituale presenza di cani randagi lungo la SP10 M.
Il testimone di parte attrice, , ha così dichiarato: “Conosco i luoghi in Testimone_4 quanto vi transito con la macchina tutti i giorni per recarmi a lavoro. (..) Preciso che è la strada più breve e più scorrevole, le altre sono più lunghe. Ricordo che nel tratto di strada erano presenti cani sul bordo strada, di tutti i tipi e di tutte le taglie”; (..). Richiesto di rispondere in merito al capo i) dichiara: «sì, è vero;
Si tratta di un tratto di strada in cui rallentavo sempre perché c'erano spesso cani sia da una parte che dall'altra. Ricordo cani simili a questo, ossia di colore bianco;
Sono cani comuni;
Non so dire se sia esattamente questo;
Non sono in grado di dire se fossero cani randagi.
Spesso si presentavano in gruppi di due o tre insieme. Ho detto che sono cani comuni nel senso che non sono in grado di identificarne la razza».
Dalle stesse dichiarazioni rese dal Sindaco del convenuto e dall'agente di Polizia Municipale CP_1 si evince poi come nessuna particolare attività sia stata organizzata e messa in pratica al fine di prevenire eventi come quello oggetto di causa.
Il Sindaco, infatti, dichiara che “…ci attiviamo con campagne di sterilizzazione dei cani e di microchippatura a cadenza bimestrale/semestrale” senza tuttavia specificare null'altro sulle modalità concrete delle operazioni o su come le stesse possano avere un impatto sul problema del randagismo.
Dalle dichiarazioni rese dall'agente invece, si evince la mancata copertura del servizio e Tes_5
l'omessa vigilanza da parte della Polizia Municipale nell'area interessata dal fenomeno.
Invero, il testimone escusso, se da un lato, dichiara rispondendo al capo n) delle memorie ex art 183
n. 2 di parte attrice (“Vero che il ha sempre omesso di attivarsi per arginare il CP_1 fenomeno del randagismo come anche di rappresentare alla la necessità della cattura CP_2 dei cani randagi presenti sul proprio territorio”) di occuparsi personalmente del servizio indicato;
dall'altro, rispondendo al capo 11 delle memorie ex art 183 n .2 c.p.c. del convenuto (Vero CP_1 che fino a giugno 2021 il era assolutamente ignaro della presenza di asseriti cani CP_1
“randagi” (e/o incustoditi) nell'ambito del proprio territorio ed in particolar modo nel tratto della strada provinciale 10m , ove l'attrice asserisce essere avvenuto il sinistro del 26.04.2021?) afferma che «(…)Non mi risulta la presenza di cani randagi nel Comune di né nel tratto di strada CP_1 indicato, né eventuali segnalazioni in merito nel periodo considerato;
preciso che c'è stato un episodio nel 2019; ricordo che c'è stata una richiesta di risarcimento danni per un sinistro verificatosi nel tratto di strada indicato;
Preciso che conosco il tratto di strada, ma non lo frequento regolarmente in quanto è distante dal centro abitato;
Raramente mi reco in servizio su questo tratto di strada in quanto siamo molto occupati nel restante territorio (…)”. Pertanto, nonostante la
17 presenza di cani randagi sul luogo del sinistro fosse ben nota, la Polizia Municipale, incaricata di occuparsi del servizio, ha dichiarato di non svolgere turni di pattugliamento e/o sorveglianza in tale zona, nella convinzione, del tutto infondata, che non esista un obbligo di vigilanza al di fuori del centro abitato. Cont Il Brigadiere ha poi confermato anche di aver effettuato diverse segnalazioni all' di Tes_1
Sassari, competente per territorio, nei casi di sinistri in cui il cane era rimasto solo ferito.
Quest'ultimo, dopo aver dichiarato di conoscere i luoghi per cui è causa, per motivi di servizio, essendosi recato presso la S.P. 10 M per la segnalazione dell'investimento di un cane e aver constato la presenza costante di cani nella zona, al confine tra i Comuni di Anela, ha dichiarato CP_1 Per_2 di aver segnalato più volte la loro presenza all' A.T.S.,
Sulla scorta di quanto sopra esposto, avuto riguardo alla condotta omissiva sopra descritta, deve affermarsi la responsabilità degli enti convenuti per non aver adempiuto agli obblighi cautelari sugli stessi gravanti in forza della legge in materia di lotta al randagismo, con conseguente condanna dei medesimi al risarcimento dei danni subiti dall'attrice.
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In ordine, infine, all'asserito concorso di colpa ex art. 1227 c.c. della conducente nella causazione del sinistro, sollevata da entrambi gli enti convenuti, la stessa deve ritenersi infondata, atteso che, sulla base della documentazione in atti, non vi è prova della violazione dei limiti di velocità da parte dell'attrice, né del fatto che la stessa abbia osservato una condotta di guida censurabile, tenuto conto che l'attraversamento della carreggiata da parte dell'animale ha costituito un fatto repentino e inevitabile e che, con molta probabilità, se anche l'attrice avesse osservato una velocità inferiore,
l'evento si sarebbe comunque verificato.
Pertanto, poiché costituisce orientamento consolidato quello per cui: «In tema di esclusione, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma secondo, cod. civ., della risarcibilità di quei danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, grava sul debitore responsabile del danno l'onere di provare la violazione, da parte del danneggiato, del dovere di correttezza impostogli dal citato art. 1227 e l'evitabilità delle conseguenze dannose prodottesi, trattandosi di una circostanza impeditiva della pretesa risarcitoria (ex. plurimis Cass. civ. n. 9137/2013), alcun concorso di colpa può essere ravvisato.
Parimenti, con riguardo alla contestazione relativa alla mancanza di revisione obbligatoria del mezzo, si ritiene che la condotta addebitata alla attrice, peraltro non dimostrata, sia priva di incidenza causale sul verificarsi del sinistro, atteso che l'evento è da attribuirsi in via esclusiva all'attraversamento repentino e imprevedibile dell'animale, con la conseguenza che alcuna responsabilità è ravvisabile nel caso di specie.
18 Parimenti infondata è l'eccezione relativa alla presunzione di colpa in capo alla conducente ex art
2054 c.c. in quanto del tutto inconferente, afferendo a fattispecie del tutto diverse da quella in esame.
Invero, l'asserito concorso di presunzioni trova applicazione solo in caso di urto tra veicoli e animali e riguarda l'ipotesi specifica di responsabilità per danni provocati da animali in custodia ex art 2052
c.c., con riguardo ad animali domestici o fauna selvatica;
ipotesi ben diversa da quella oggetto di causa, nella quale per le motivazioni sopra esposte trova applicazione la disciplina di cui all' art 2043
c.c. con le conseguenti differenze in tema di concorso causale ed elemento soggettivo in capo ai soggetti coinvolti.
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Alla luce dei rilievi e delle argomentazioni che precedono, deve pertanto affermarsi la sussistenza, nel caso di specie, dei fatti costitutivi richiesti per la configurabilità della responsabilità risarcitoria di cui all'art. 2043 c.c., secondo i principi operanti in materia di causalità omissiva. Cont Si ritiene provata la responsabilità del e dell' in relazione al sinistro avvenuto CP_1 ai danni dell'attrice , avendo detti enti omesso di attuare adeguate misure atte a evitare Parte_1 la verificazione dell'evento dannoso, ciascuno nell'ambito delle competenze riconosciute dalla normativa testé richiamata.
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Così accertato l'an della pretesa, occorre determinare il quantum.
Per quanto concerne la quantificazione dei danni subiti dall'attrice, avuto riguardo alla documentazione depositata in causa e alla tipologia del veicolo interessato dal sinistro, si ritiene congruo l'importo di euro 5.397,48 richiesto, a titolo di risarcimento per i danni materiali riportati dal veicolo, e di euro 120,00 per il trasporto con il carroattrezzi intervenuto subito dopo il sinistro.
Ciò in quanto dall' esame della documentazione versata in causa è possibile evincere che i danni elencati nel fascicolo fotografico allegato alla relazione dei Carabinieri prodotta in causa risultano pressoché corrispondenti a quelli oggetto di riparazione e indicati nella fattura allegata all'atto introduttivo del giudizio. Allo stesso modo, è documentale il trasporto del mezzo mediante l'ausilio del soccorso stradale ACI, G.B. di . CP_8 CP_8
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La domanda di manleva formulata dal nei confronti della compagnia CP_1 [...]
– la quale non ha contestato l'operatività della polizza, ma ne ha Controparte_4 delineato i limiti – deve essere accolta e, conseguentemente, la terza chiamata in causa è tenuta a tenere indenne la convenuta dalle somme che quest'ultima dovrà pagare a in esecuzione Parte_1
19 della presente sentenza, al netto della franchigia di euro 1.000,00, come previsto dalle condizioni generali della polizza.
Inoltre, stante l'applicazione dell'art. 8 “Gestione delle vertenze di danno e spese legali” (pag. 19) della polizza: “La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. ... La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati”, deve ritenersi che permangono in capo al convenuto le spese per il proprio legale. CP_1
Cont Quanto all'eccezione di inammissibilità della domanda proposta, in corso di causa, dalla nei confronti di sollevata da quest'ultima, si ritiene che quest'ultima non Controparte_4 abbia inteso formulare alcuna domanda nei confronti della compagnia assicurativa. Invero, seppur Cont con formulazione ambigua, la domanda spiegata dalla Gestione Regionale Liquidatoria di nel punto 3 delle proprie conclusioni mira in via principale all'accertamento dell'esclusiva responsabilità del e per esso della sua compagnia assicurativa. CP_1
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Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico degli enti convenuti, in solido tra loro.
La liquidazione dovrà essere effettuata, ai sensi del DM 10 marzo 2014, come aggiornato dal DM n.
147 del 13.08.2022, in ragione del valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, secondo valori medi indicati nella tabella allegata al DM citato per i giudizi di cognizione di valore compreso tra € 1.101,00 e € 5.2000,00, oltre alle spese generali e accessori di legge, esclusa la fase istruttoria.
Nel rapporto processuale tra il e la terza chiamata in causa CP_1 Controparte_4
le spese di lite devono essere integralmente compensate.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il e la CP_1 [...] al pagamento, in solido tra loro, a titolo di Controparte_2 risarcimento danni in favore dell'attrice, la somma complessiva di euro 5.517,48, oltre interessi legali dal fatto sino al saldo;
20 - dichiara tenuti e, per l'effetto, condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'attrice delle spese del giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese vive, spese generali, CPA ed IVA;
- dichiara la Sa tenuta a manlevare il da tutte le Controparte_4 CP_1 somme che quest'ultimo sarò condannato a pagare a in relazione ai danni Parte_1 patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro, previo scomputo della franchigia di 1.000,00 euro.
- compensa le spese di lite tra il e la CP_1 Controparte_4
Così deciso in Nuoro il 11.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Lecis
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