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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 08/01/2026, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 71/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
RI ROSARIA MARIA, Presidente
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Relatore
MOTTA DOMENICA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3718/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
Difeso da
Nominativo_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Casa Comunale 95100 Catania CT
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 42652/24 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 42652/24 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 42652/24 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 42652/24 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4451/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre avverso l'avviso di accertamento sopra indicato, relativo a diverse annualità TARI del Comune di Catania.
A sostegno del ricorso, eccepisce che parte degli immobili soggetti a tassazione sono destinati a museo, che altra parte era inagibile negli anni di imposta oggetto di controversia (andando dunque esenti dal tributo),
e che infine altra parte è concessa in locazione a terzi, non essendo dunque egli proprietario il soggetto passivo dell'imposta.
Costituendosi in giudizio, il Comune di Catania ha comunicato di aver proceduto allo sgravio del debito oggetto di controversia, allegando copia del relativo provvedimento e chiedendo la compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'annullamento d'ufficio dell'avviso di accertamento da parte del Comune di Catania comporta l'estizione del processo per cessata materia del contendere.
Le spese di giudizio devono essere compensate tra le parti, considerata la tempestività con la quale l'Ente impositore ha proceduto allo sgravio del debito.
P.Q.M.
Il Collegio dichirara estinto il giudizio. Spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
RI ROSARIA MARIA, Presidente
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Relatore
MOTTA DOMENICA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3718/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
Difeso da
Nominativo_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Casa Comunale 95100 Catania CT
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 42652/24 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 42652/24 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 42652/24 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 42652/24 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4451/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre avverso l'avviso di accertamento sopra indicato, relativo a diverse annualità TARI del Comune di Catania.
A sostegno del ricorso, eccepisce che parte degli immobili soggetti a tassazione sono destinati a museo, che altra parte era inagibile negli anni di imposta oggetto di controversia (andando dunque esenti dal tributo),
e che infine altra parte è concessa in locazione a terzi, non essendo dunque egli proprietario il soggetto passivo dell'imposta.
Costituendosi in giudizio, il Comune di Catania ha comunicato di aver proceduto allo sgravio del debito oggetto di controversia, allegando copia del relativo provvedimento e chiedendo la compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'annullamento d'ufficio dell'avviso di accertamento da parte del Comune di Catania comporta l'estizione del processo per cessata materia del contendere.
Le spese di giudizio devono essere compensate tra le parti, considerata la tempestività con la quale l'Ente impositore ha proceduto allo sgravio del debito.
P.Q.M.
Il Collegio dichirara estinto il giudizio. Spese compensate.