Ordinanza collegiale 13 maggio 2022
Sentenza 27 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 29 marzo 2023
Improcedibile
Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 11/03/2026, n. 1963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1963 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01963/2026REG.PROV.COLL.
N. 02106/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2106 del 2023, proposto dal Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;
contro
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Ionadi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima bis ) n. -OMISSIS-resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;
Vista l’ordinanza n. 1243 del 29 marzo 2023 che ha respinto l’istanza cautelare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il consigliere RO HE;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dal provvedimento prot. n. M_D GMIL 0715320/40 in data 8 ottobre 2015, della Direzione generale del personale militare del Ministero della difesa recante l’esito del giudizio di avanzamento a scelta al grado di colonnello dell’Esercito italiano;
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) il tenente colonnello dell’esercito italiano -OMISSIS- in servizio a Napoli presso il Nucleo stralcio del Comando logistico sud, veniva preso in esame per l’avanzamento a scelta al grado di colonnello per l’anno 2015;
b) il relativo giudizio di avanzamento si concludeva con la dichiarazione di idoneità dell’ufficiale e l’assegnazione di punti 27,92 su 30, con conseguente collocazione al 10° posto e non iscrizione nel quadro relativo all'anno 2015;
c) con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio il ricorrente, odierno appellato, chiedeva l’annullamento dei provvedimenti sub 1., articolando i seguenti motivi di gravame (estesi da pag. 2 a pag. 19):
I. “ Violazione di legge – violazione degli artt. 1 e 2 Legge n. 241/1990 e dell’art. 24 Costituzione – Violazione del principio di imparzialità – violazione del diritto di difesa. ”.
II. “ Violazione di legge – Violazione dell’art. 1058 d.lgs. n. 66/2010 e degli artt. 702 ss. D.P.R. n. 90/2010 – Eccesso di potere – Ingiustizia manifesta ”.
3. Il Ministero della difesa si è costituito nel giudizio di primo grado.
4. Con ordinanza collegiale n. 5979/2022 del 13 maggio 2022 il T.a.r. adito ha ordinato incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione resistente.
5. L’impugnata sentenza del T.a.r. per il Lazio ha accolto il gravame e per l’effetto ha annullato l’atto impugnato, condannando il Ministero della difesa alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000.00 (duemila/00).
5. Avverso tale pronuncia il Ministero della difesa ha interposto l’appello in trattazione (notificato il 3 marzo 2023 e depositato il 5 marzo 2023) corredato da domanda cautelare, lamentando vari motivi di gravame (estesi da pag. 2 a pag. 18), criticando puntualmente le motivazioni sfavorevoli a sostegno della impugnata sentenza.
5.1. In data 2 maggio 2023 si è costituito per resistere il signor-OMISSIS-
6. Nel corso del procedimento:
a) con atto depositato il 5 marzo 2023 l’Avvocatura generale dello Stato ha presentato istanza di fissazione dell’udienza;
b) la sezione, con ordinanza n. 1243 del 29 marzo 2023, ha respinto l’istanza cautelare, nulla disponendo per le spese;
c) con atto depositato in data 10 dicembre 2025 la parte appellante ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio concludendo per la declaratoria di improcedibilità del gravame a spese compensate;
d) nulla ha replicato parte intimata.
7. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 24 febbraio 2026.
8. L’appello, per le ragioni di cui sopra è da reputarsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma, 1, lett. c) c.p.a.
9. Le spese sono compensate, ex artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c. (come modificato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018), tenuto conto della esiguità dell’attività difensiva svolta da parte intimata e della mancata opposizione di quest’ultima alla clausola di compensazione ed alla declaratoria di improcedibilità.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 2106/2023), lo dichiara improcedibile.
Spese compensate, con contributo unificato a carico del Ministero della difesa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
RO HE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO HE | Vito Poli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.