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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/10/2025, n. 2130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2130 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
n.3773/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale Ordinario di Trani, Eugenio
IN EL, nella presente controversia individuale di lavoro tra
-c.f.[...], con l'assistenza e Parte_1 difesa degli avv.ti GIANNELLA SILVIO -c.f. e DI C.F._1
LO UD -c.f. C.F._2
-parte ricorrente-
e
-c.f. , con l'assistenza e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. GREGORIO STEFANO -c.f. C.F._3
-parte resistente- all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti in sostituzione dell'udienza dell'08/10/2025, ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso depositato in data 13/05/2024, Parte_1
ha convenuto dinanzi a Questo Ufficio Giudicante la
[...]
per ivi sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“1. Preliminarmente, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del licenziamento perché irrogato oltre i termini previsti dall'art. 21, lett. B) del C.C.N.L. di categoria, come ampiamente esposto nel punto A) della parte in diritto, e cioè
1 oltre i dieci giorni decorrenti dal quinto giorno in cui viene effettuata la contestazione al dipendente;
2. Accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 18, comma 4 L.300/70, la nullità del licenziamento così come intimato al ricorrente dalla per tutti i motivi innanzi ampiamente Controparte_1 esposti, nonché per la insussistenza del fatto contestato, ovvero perché il fatto contestato potrebbe rientrare tra le condotte punibili con una sanzione conservativa, sulla base delle previsioni del Contratto Collettivo di Lavoro;
3. Conseguentemente e per l'effetto, condannare la CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi
[...] dell'art. 18, 4° comma, Legge 300/70, alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro nonché al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, precisandosi che percepiva una retribuzione pari ad € 3.609,87, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
4. Conseguentemente e per l'effetto, condannarsi la CP_1
al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
[...] dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale;
5. In subordine, ai sensi dell'art. 18, comma 5, Legge 300/70, ove il Giudice ritenga che non ricorrano gli estremi della giusta causa, condannarsi la al pagamento di una Controparte_1 indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici mensilità ed un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Con vittoria di spese e competenze di lite, da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
I.1. - A fondamento delle sue pretese, la parte ricorrente ha dedotto che aveva lavorato alle dipendenze di Controparte_1 dal 15/02/1983 fino all'11/09/2023, data in cui veniva dapprima sospeso in via cautelare e poi licenziato per giusta causa, con effetto dalla medesima data;
che, in particolare, aveva lavorato alle dipendenze di con contratto di lavoro a Controparte_1
2 tempo pieno e indeterminato, con qualifica di impiegato, inquadrato nel livello 8 del CCNL per le imprese che gestiscono i servizi di GAS e ACQUA;
che, con lettera di contestazione disciplinare del 07/09/2023, gli erano state contestate una serie di condotte illecite, ed in particolare: - di aver effettuato una falsa trasferta in Sardegna nei giorni dal 17 al 21 luglio 2023; - di aver raggirato la società datrice di lavoro utilizzando illecitamente l'istituto della trasferta, sottraendosi all'adempimento della prestazione di lavoro;
- di aver addebitato alla società le spese e i costi della finta trasferta;
- di aver, quindi, tenuto plurime e ripetute condotte ingannevoli ed illecite in danno della società; - che, malgrado le proprie giustificazioni del 15/09/2023, con successiva lettera raccomandata del
28/09/2023, la società datrice di lavoro gli aveva comunicato l'intervenuto licenziamento per giusta causa, ai sensi degli artt.2119 c.c. e 21, n.5 del CCNL di categoria;
che, conseguentemente, ritenendo gli addebiti posti a fondamento del licenziamento del tutto insussistenti ed infondati, ha impugnato il provvedimento espulsivo in questa Sede.
II. - Con memoria difensiva del 28/06/2024 si è costituita in giudizio la società convenuta chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, poiché del tutto infondata in fatto ed in diritto.
III. - All'esito dell'esame della documentazione prodotta e delle risultanze dell'istruttoria orale svolta nel corso del giudizio, si ritiene che il ricorso sia fondato per quanto di ragione e che, pertanto, debba essere accolto sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
III.1. - Anzitutto occorre premettere che, trattandosi di un rapporto di lavoro sorto in data 15/02/1983 (anteriore all'entrata in vigore del D.L.vo n.23/2015), può trovare applicazione, ratione temporis, la disciplina normativa di cui all'art.18 L. n.300/1970
(come novellato con L. n.92/2012), come correttamente richiamata dalla difesa di parte ricorrente.
In particolare, ai sensi dell'art.18, comma 4, L. n.300/1970: «Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli
3 estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione.
In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.
Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma».
III.2. - Al riguardo, inoltre, giova evidenziare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
4 condiviso dallo scrivente (cfr. Cass. - Sez. Lav. - sent. n.
10019/2016; Cass. – Sez. Lav. – sent. n. 13178/2017; Cass. – Sez.
Lav. – sent. n. 12174/2019), l'ipotesi normativa della
“insussistenza del fatto contestato” comprende “non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare o quanto al profilo oggettivo ovvero quanto al profilo soggettivo della imputabilità della condotta al dipendente”; ed ancora “l'insussistenza del fatto contestato comprende anche l'ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità o rilevanza giuridica e quindi il fatto sostanzialmente inapprezzabile sotto il profilo disciplinare, oltre che il fatto non imputabile al lavoratore”.
III.3. - Tanto premesso, alla luce delle risultanze dell'istruttoria testimoniale, si ritiene che, nel caso di specie, il licenziamento impugnato sia illegittimo per “insussistenza del fatto contestato” ex art. 18, comma 4 della L. 300/70, in quanto le condotte addebitate al lavoratore, benché materialmente accadute, risultano prive del carattere di illiceità e, dunque, inapprezzabili sotto il profilo disciplinare.
III.3.1. - Invero, la tesi difensiva della società resistente – secondo cui il ricorrente avrebbe intenzionalmente l'organizzato la trasferta in Sardegna (con successiva approvazione del suo responsabile con l'aggiunta di due giorni in più Persona_1 per i viaggi di andata e di ritorno, sottraendosi all'adempimento della sua prestazione lavorativa e addebitando alla società datrice di lavoro spese indebite – è risultata, all'esito dell'attività istruttoria testimoniale, destituita di fondamento.
Piuttosto, le prove testimoniali raccolte nel corso del giudizio – oltre a sconfessare l'assunto difensivo di parte resistente
(fondato sulla relazione investigativa prodotta) secondo cui l' avrebbe organizzato l'ennesima falsa trasferta in Per_1
Sardegna che dissimulava l'intenzione di fare “turismo aziendale” insieme ad altri colleghi tra cui il , odierno Parte_1 ricorrente – hanno fatto emergere, da un lato, l'effettivo
5 espletamento da parte del di attività lavorativa in Parte_1
Sardegna durante la sua trasferta e, dall'altro, l'esistenza di una specifica organizzazione aziendale, con riguardo sia alle modalità sia alle tempistiche delle trasferte, che ricalca esattamente le modalità, con le quali si era svolta la trasferta
(in contestazione) effettuata dal ricorrente.
Al riguardo, particolarmente rilevante risulta la deposizione resa dal teste – a conoscenza dei fatti di causa in Persona_1 qualità di collega del ricorrente nonché responsabile del settore
TE – il quale, all'udienza del 12/03/2025, interrogato in ordine alle circostanze capitolate in ricorso, ha dichiarato che:
“Con riferimento alla circostanza a)1 di cui mi viene data lettura, posso riferire che a seguito di una richiesta di verifica di due impianti pervenuta dal coordinatore del progetto Parte_2
a mezzo mail, io nella mia qualità di referente
[...] CP_1 rappresentando l'urgenza delle verifiche da eseguire presso i due impianti e tenuto conto della disponibilità di giornate lavorative ho indicato a le giornate del 18, 19 e 20 luglio 2023 Parte_2 per l'esecuzione delle verifiche presso i due impianti ubicati nella zona nord della Sardegna. A questa mia indicazione di giornate il coordinatore ha detto che andavano bene le Parte_2 giornate. Non mi ricordo se la conferma è pervenuta a mezzo mail oppure telefonicamente. Confermo che per il viaggio di andata e il viaggio di ritorno ho indicato i giorni 17 e 21 luglio, precisando che per la mia unità presso la era prassi inserire il CP_1 viaggio di andata nel giorno antecedente ai controlli e il viaggio di ritorno nel giorno successivo al termine delle verifiche”; ed ancora “Con riferimento alla circostanza b)2 di cui mi viene data lettura, lo confermo integralmente nel senso che il ricorrente mi ha inviato una mail nella quale ha spiegato il lavoro espletato allegando la documentazione raccolta nel corso delle verifiche”;
“Con riferimento alla circostanza c)3 di cui mi viene data lettura, lo confermo integralmente nel senso che il ricorrente ha inserito nel portale aziendale a tanto destinato tutti i giustificativi ovverosia scontrini e ricevute fiscali delle spese sostenute per la trasferta, come fanno anche gli altri dipendenti di ed CP_1 io ho proceduto alla sola approvazione mentre la liquidazione veniva fatta dall'azienda sulla busta paga automaticamente”; ed ancora “Con riferimento alla circostanza d)4 di cui mi viene data lettura, lo confermo integralmente e tanto è avvenuto anche con riferimento alla verifica di cui ho già riferito in risposta al capitolo a)”; inoltre, il teste ha riferito che “Su domanda a chiarimento dell'avv. Giannella, in merito al capitolo a), posso aggiungere che pur avendo accettato le giornate da me Parte_2 indicate per la verifica, mi rappresentò che sarebbe stato assente per ferie e che al suo posto avrebbe presenziato all'attività di verifica un suo collaboratore…”; “su domanda a chiarimento dell'avv. Giannella con riferimento al capitolo b), posso aggiungere che le attività di verifica degli impianti devono rispettare una determinata check list e che il ricorrente nel suo resoconto inviatomi per mail ha rappresentato di aver seguito la check list delle verifiche e di aver raccolto la documentazione inerente all'attività di verifica…” (vedasi pagg. 1 e 2 del verbale di udienza del 12/03/2025).
In altri termini, il teste ha confermato di aver Per_1 predisposto personalmente, a seguito di richiesta a lui pervenuta dal Coordinatore del progetto Sardegna, la trasferta Parte_2 del ricorrente in Sardegna, di aver indicato espressamente quali giorni lavorativi il 18, 19 e 20 luglio 2023 e di aver aggiunto il
17 ed il 21 luglio come giorni destinati ai viaggi di andata e di ritorno, come da prassi aziendale (“…per la mia unità presso la era prassi inserire il viaggio di andata nel giorno CP_1 antecedente ai controlli e il viaggio di ritorno nel giorno successivo al termine delle verifiche”). A tale proposito, giova evidenziare che risulta provato anche documentalmente che il ricorrente sia stato espressamente incaricato di eseguire la trasferta in contestazione, come da programma mensile delle trasferte di luglio 2023 redatto e sottoscritto dal responsabile del servizio TE, (vedasi doc. 10 del fascicolo Persona_1 di parte ricorrente).
Il teste ha anche confermato di aver ricevuto tramite e- Per_1 mail il resoconto del lavoro espletato dal ricorrente all'esito della trasferta in questione;
inoltre, ha confermato di aver approvato le spese di trasferta sostenute dal lavoratore e dallo stesso inserite sul portale aziendale, come da prassi aziendale.
A sua volta, anche il teste escusso alla stessa Testimone_1 udienza – a conoscenza dei fatti di causa in qualità di ex collega del ricorrente – ha confermato la prassi aziendale delle trasferte, avendo dichiarato espressamente: “Con riferimento al capitolo a)5 di cui mi viene data lettura, lo confermo precisando tuttavia che molto dipendeva dalla distanza dell'impianto presso il quale eseguire la verifica nel senso che se l'impianto distava ad esempio una cinquantina di chilometri ed era raggiungibile in un'ora di viaggio non si partiva il giorno prima dell'attività di verifica. Tanto avveniva perché l'attività di verifica solitamente avveniva presso l'impianto intorno alle ore 8.30-9.00-9,30, anche se non c'era una regola precisa. Pertanto, per attività di verifica presso impianti che erano distanti molti chilometri da
Torino, dove è la mia sede di residenza, l'attività di trasferta prevedeva in aggiunta alle giornate dedicate alle attività di verifica che solitamente erano due o tre giorni lavorativi, un giorno per raggiungere la sede dell'impianto e un giorno per il viaggio di ritorno. Quando l'attività di verifica era in Sardegna di sicuro bisognava acquistare i voli per arrivare un giorno prima 5 “Vero che da quando è dipendente ha sempre effettuato le trasferte con due o tre giorni lavorativi, oltre due di viaggio”; 8 rispetto al giorno in cui iniziava l'attività di verifica e il giorno immediatamente successivo alla fine dell'attività di verifica per il viaggio di rientro. Tanto è avvenuto per prassi aziendale per quanto riguarda la unità operativa-qualità dove io ho iniziato a lavorare se mal non ricordo a partire dal 2002, sebbene io sia stato assunto nel 1982. Preciso che il ricorrente ha iniziato a lavorare presso la stessa unità operativa-qualità da ultimo denominata Tecau alcuni anni dopo anche se non sono in grado di precisare la data esatta del suo arrivo”; “con riferimento al capitolo b)6 di cui mi viene data lettura, posso confermarlo riportandomi a quanto da me già riferito”; “… posso aggiungere che l' già dal 2002 era a capo dell'unità Per_1 operativa-qualità da ultimo denominata Tecau. Era infatti lui il mio diretto responsabile”; ed ancora “Preciso, inoltre che l'acquisto dei voli e della prenotazione alberghiera venivano autorizzate preventivamente dal nostro responsabile Per_1 previo inserimento da parte nostra dei dati su un applicativo aziendale e all'esito di tale approvazione una ditta esterna acquistava i biglietti di viaggio e procedeva anche alla prenotazione alberghiera” (vedasi pagg. 2 e 3 del verbale di udienza del 12/03/2025).
Sicché, anche il teste ha confermato che, a Testimone_1 decorrere almeno dall'anno 2002, l'organizzazione aziendale delle trasferte, soprattutto quelle con destinazioni distanti come la
Sardegna, era così strutturata: i giorni lavorativi erano due o tre e, ad essi, venivano aggiunti due giorni esclusivamente destinati ai viaggi di andata e di ritorno;
inoltre, l'acquisto dei voli e delle prenotazioni alberghiere venivano autorizzati dal responsabile (che nel caso in questione era , Persona_1 previo inserimento dei dati sull'applicativo aziendale da parte dei lavoratori.
Di rilievo risulta anche la deposizione resa dal teste Tes_2
– a conoscenza dei fatti di causa in qualità di collega
[...] 6 “Vero che questa prassi è stata sempre attuata dall'anno 2008 sino almeno al febbraio 2024”; 9 del ricorrente – il quale, interrogato in ordine alle circostanze di prova capitolate in ricorso, ha dichiarato espressamente: “con riferimento al capitolo a)7 di pag. 18 del ricorso, posso confermarlo integralmente, precisando che il verbale di verifica di regolare esecuzione dell'impianto era provvisorio e che era stato redatto dal nel mese di luglio del 2023 se mal Parte_1 non ricordo in data 17 luglio. Aggiungo che la verifica presso l'impianto di Valledoria da me condotta è stata fatta sulla base del predetto verbale di verifica nel mese di novembre dello stesso anno”; “Su domanda a chiarimento del difensore di parte ricorrente, posso riferire che il responsabile del reparto stabiliva per l'intero mese le verifiche da eseguire presso i vari impianti e in particolare decideva senza concordare con i CP_1 lavoratori i periodi delle varie trasferte. A me non è mai capitato di chiedere una modifica. Tuttavia, sulla base di esigenze personali si poteva chiedere la sostituzione con un collega oppure la modifica dei giorni della trasferta. Per quanto riguarda le spese di trasferta, posso riferire che c'è un programma aziendale dedicato all'acquisto dei titoli di viaggio e alla prenotazione alberghiera, mentre per le altre spese di vitto e altre spese rimborsabili in base alla policy aziendale occorreva inserire tramite l'applicativo gli scontrini che vengono fotografati e fare la rendicontazione delle spese. Fatto questo, si schiaccia il tasto di conferma e le spese sostenute devono essere poi autorizzate dal responsabile del reparto che è lo stesso che aveva proceduto alla programmazione della trasferta.
Aggiungo che quanto da me riferito è previsto da una procedura aziendale” (vedasi pag. 3 del verbale di udienza del 21/05/2025).
In altri termini, il teste ha confermato che il Testimone_2 ricorrente aveva effettivamente eseguito la verifica presso l'impianto di Valledoria, come da incarico ricevuto, tanto è vero che egli stesso ( aveva poi ultimato il verbale Testimone_2 di verifica dell'impianto di Valledoria sulla base del lavoro già
7 “Vero che ha completato il Verbale di Verifica di Regolare Esecuzione dell'impianto di Valledoria iniziato dal indicando che tale Parte_1 completamento avveniva sulla base del lavoro già svolto dal ricorrente”. 10 svolto da inoltre, ha ribadito quanto Parte_1 affermato dagli altri testimoni in merito alla procedura aziendale delle trasferte.
Giova evidenziare, inoltre, che anche la teste di parte resistente, – a conoscenza dei fatti di causa in Testimone_3 qualità di Referente Risorse Umane – nel corso della propria deposizione, su domanda a chiarimento del difensore di parte ricorrente, ha dichiarato: “…posso riferire che, aperta la trasferta tramite l'applicativo il ricorrente, come gli CP_2 altri dipendenti in trasferta, inserisce la data e l'orario di inizio e la data e l'orario di fine trasferta e la sede della trasferta. Fatto questo inserimento, il responsabile del reparto, che nel caso del ricorrente era , deve autorizzare la Per_1 trasferta (…) Preciso che la scelta dei mezzi di trasporto e dell'alloggio presso la sede della trasferta viene fatta autonomamente dal lavoratore (…) Preciso che, quando ho riferito che il lavoratore autonomamente sceglie i mezzi di trasporto e l'alloggio, volevo intendere che tramite l'applicativo si CP_2 ha accesso ad un portale attraverso il quale è possibile effettuare sia la prenotazione dei mezzi di trasporto sia dell'alloggio. Tanto viene fatto per evitare che il lavoratore anticipi le spese che sono da subito a carico dell'azienda.
Inoltre, aggiungo che in questo modo la prenotazione dei biglietti di viaggio e dell'alloggio è visibile a sistema”, così confermando la procedura aziendale delle trasferte descritta da tutti i testi escussi (vedasi pag. 2 del verbale di udienza del 21/05/2025).
Anche la teste – a conoscenza dei fatti di causa Testimone_4 in qualità di collega del ricorrente – ha confermato il lavoro effettuato dal ricorrente presso l'impianto di Valledoria, avendo dichiarato che: “con riferimento al capitolo a)8 di pag. 18, posso confermarlo perché nel periodo oggetto di causa mi sono occupata anche di organizzare mensilmente l'attività di verifica degli impianti e con riferimento all'attività svolta dal collega Tes_2
posso confermare che lo stesso ha redatto il suo verbale
[...] di verifica tecnica presso l'impianto di Valledoria in provincia di Sassari sulla base della pregressa attività di verifica eseguita dal collega . Tanto ho potuto controllare Parte_1 attraverso la consultazione di una banca dati a cui ho accesso in base alle mie mansioni” (vedasi pag. 4 del verbale di udienza del
21/05/2025).
Particolarmente rilevante risulta la deposizione resa dal teste di parte resistente – a conoscenza dei fatti Testimone_5 di causa in qualità di Responsabile del reparto HSE – il quale, su domanda a chiarimento del difensore di parte ricorrente, ha dichiarato: “posso riferire che la verifica degli impianti prevede un'attività di verifica eseguita sul posto che è diretta a verificare l'esecuzione a regola d'arte degli impianti realizzati e della rete gas sottoposta a verifica, un controllo di documentazione e un confronto con i responsabili e/o un collaboratore dell'unità realizzatrice dell'impianto da eseguire presso l'ufficio del luogo e un controllo di documentazione che può essere eseguita da remoto. Tanto prevede la prassi, ma non sono a conoscenza diretta, di come si sarebbe dovuta svolgere la verifica presso l'impianto di Valledoria…” (vedasi pag. 5 del verbale di udienza del 21/05/2025).
Sicché, anche il teste , nel descrivere le modalità di Tes_5 esecuzione di verifica degli impianti, ha confermato quanto dichiarato dagli altri testimoni, avendo dichiarato che alla verifica dell'impianto eseguita sul posto fa seguito un controllo della documentazione ed un confronto con i responsabili dell'unità realizzatrice dell'impianto, che avviene in sede;
solo in ultima battuta ha aggiunto che il controllo della documentazione può avvenire anche da remoto, precisando tuttavia di non essere a conoscenza di come si sarebbe dovuta svolgere la verifica presso l'Impianto di Valledoria.
12 III.4. - In altri termini, l'istruttoria svolta non ha dato prova della giusta causa del licenziamento impugnato, non risultando provata l'illiceità delle condotte addebitate al lavoratore.
Al contrario, infatti, è emerso che le condotte poste in essere dal ricorrente, pur verificatesi dal punto di vista naturalistico, erano prive di quella connotazione di illiceità, offensività o antigiuridicità tale da renderne apprezzabile la rilevanza disciplinare (fatto sussistente ma privo di antigiuridicità), soprattutto in considerazione del fatto che il , a Parte_1 differenza di quanto affermato nella lettera di contestazione disciplinare ed a prescindere dai suoi spostamenti durante le ore di tempo libero a disposizione, aveva effettivamente espletato l'attività lavorativa come programmata.
III.5. - Conseguentemente, il licenziamento deve ritenersi illegittimo per “insussistenza del fatto contestato”.
IV. - Ne discende che, in accoglimento dell'impugnativa di licenziamento ex art. 18 comma 4 legge n. 300/1970 “perché il fatto non sussiste”, il licenziamento deve essere annullato con condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria nella misura di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto pari ad Euro 3.609,87 (si veda busta paga – all.1 del fascicolo di parte ricorrente), oltre interessi legali da calcolarsi sulla sorte capitale di anno in anno rivalutata sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, con decorrenza dalla data del licenziamento e sino al soddisfo.
La società resistente deve essere, altresì, condannata al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.
V. - Dalla presente statuizione restano assorbite tutte le ulteriori richieste ed eccezioni formulate dalle parti.
VI. - Le spese processuali – liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, nell'ambito dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile) con espletamento
13 di attività istruttoria orale, tenuto conto della concreta complessità delle questioni trattate – seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte resistente con distrazione nei confronti dei procuratori costituiti dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, annulla il licenziamento intimato in data 28/09/2023;
-condanna in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t., a reintegrare la parte ricorrente nel suo posto di lavoro ed a pagare in suo favore l'indennità risarcitoria ex art. 18 comma 4 legge n. 300/1970 nella misura di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto pari ad Euro
3.609,87, oltre interessi legali da calcolarsi sulla sorte capitale di anno in anno rivalutata sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, con decorrenza dalla data del licenziamento e sino al soddisfo;
-condanna, altresì, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t., al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
-condanna in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t., a rifondere in favore della parte ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi Euro 7.000,00, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%, CAP ed IVA come per legge, oltre Euro 259,00 per esborsi, con distrazione nei confronti dei procuratori costituiti dichiaratisi anticipatari.
Trani, 24/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio IN EL
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Vero che a seguito di richiesta pervenuta dal Coordinatore del Progetto Sardegna predisponeva la trasferta del dipendente Parte_2 Parte_1
indicando quali giorni lavorativi il 18, 19 e 20 luglio 2023, come
[...] chiesto dal coordinatore e aggiungendo i giorni 17 e 21 luglio per Parte_2 i viaggi di andata e ritorno”; 2 “Vero che all'esito di tale trasferta riceveva il resoconto del lavoro effettuato dal dipendente ”; Parte_1 6 3 “Vero che approvava e liquidava in favore del la spesa della Parte_1 trasferta in Sardegna”; 4 “Vero che da quando è il Responsabile dell'Unità TE le trasferte per la verifica degli impianti sono state effettuate prevedendo duo o tre giorni di lavoro oltre due giorni di viaggio”.
7 8 “Vero che nella sua qualità di Coordinatrice dei Verificatori TE, ha inviato una e-mail all'Unità Progetto Sardegna, ricevuta dal collega Tes_2
, contenente il Rapporto definitivo di Verifica Tecnica, completato
[...] dallo stesso sulla base di quanto verificato dal ricorrente , Tes_2 Parte_1 nonché il relativo Verbale di Regolare Esecuzione”. 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale Ordinario di Trani, Eugenio
IN EL, nella presente controversia individuale di lavoro tra
-c.f.[...], con l'assistenza e Parte_1 difesa degli avv.ti GIANNELLA SILVIO -c.f. e DI C.F._1
LO UD -c.f. C.F._2
-parte ricorrente-
e
-c.f. , con l'assistenza e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. GREGORIO STEFANO -c.f. C.F._3
-parte resistente- all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti in sostituzione dell'udienza dell'08/10/2025, ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso depositato in data 13/05/2024, Parte_1
ha convenuto dinanzi a Questo Ufficio Giudicante la
[...]
per ivi sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“1. Preliminarmente, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del licenziamento perché irrogato oltre i termini previsti dall'art. 21, lett. B) del C.C.N.L. di categoria, come ampiamente esposto nel punto A) della parte in diritto, e cioè
1 oltre i dieci giorni decorrenti dal quinto giorno in cui viene effettuata la contestazione al dipendente;
2. Accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 18, comma 4 L.300/70, la nullità del licenziamento così come intimato al ricorrente dalla per tutti i motivi innanzi ampiamente Controparte_1 esposti, nonché per la insussistenza del fatto contestato, ovvero perché il fatto contestato potrebbe rientrare tra le condotte punibili con una sanzione conservativa, sulla base delle previsioni del Contratto Collettivo di Lavoro;
3. Conseguentemente e per l'effetto, condannare la CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi
[...] dell'art. 18, 4° comma, Legge 300/70, alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro nonché al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, precisandosi che percepiva una retribuzione pari ad € 3.609,87, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
4. Conseguentemente e per l'effetto, condannarsi la CP_1
al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
[...] dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale;
5. In subordine, ai sensi dell'art. 18, comma 5, Legge 300/70, ove il Giudice ritenga che non ricorrano gli estremi della giusta causa, condannarsi la al pagamento di una Controparte_1 indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici mensilità ed un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Con vittoria di spese e competenze di lite, da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
I.1. - A fondamento delle sue pretese, la parte ricorrente ha dedotto che aveva lavorato alle dipendenze di Controparte_1 dal 15/02/1983 fino all'11/09/2023, data in cui veniva dapprima sospeso in via cautelare e poi licenziato per giusta causa, con effetto dalla medesima data;
che, in particolare, aveva lavorato alle dipendenze di con contratto di lavoro a Controparte_1
2 tempo pieno e indeterminato, con qualifica di impiegato, inquadrato nel livello 8 del CCNL per le imprese che gestiscono i servizi di GAS e ACQUA;
che, con lettera di contestazione disciplinare del 07/09/2023, gli erano state contestate una serie di condotte illecite, ed in particolare: - di aver effettuato una falsa trasferta in Sardegna nei giorni dal 17 al 21 luglio 2023; - di aver raggirato la società datrice di lavoro utilizzando illecitamente l'istituto della trasferta, sottraendosi all'adempimento della prestazione di lavoro;
- di aver addebitato alla società le spese e i costi della finta trasferta;
- di aver, quindi, tenuto plurime e ripetute condotte ingannevoli ed illecite in danno della società; - che, malgrado le proprie giustificazioni del 15/09/2023, con successiva lettera raccomandata del
28/09/2023, la società datrice di lavoro gli aveva comunicato l'intervenuto licenziamento per giusta causa, ai sensi degli artt.2119 c.c. e 21, n.5 del CCNL di categoria;
che, conseguentemente, ritenendo gli addebiti posti a fondamento del licenziamento del tutto insussistenti ed infondati, ha impugnato il provvedimento espulsivo in questa Sede.
II. - Con memoria difensiva del 28/06/2024 si è costituita in giudizio la società convenuta chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, poiché del tutto infondata in fatto ed in diritto.
III. - All'esito dell'esame della documentazione prodotta e delle risultanze dell'istruttoria orale svolta nel corso del giudizio, si ritiene che il ricorso sia fondato per quanto di ragione e che, pertanto, debba essere accolto sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
III.1. - Anzitutto occorre premettere che, trattandosi di un rapporto di lavoro sorto in data 15/02/1983 (anteriore all'entrata in vigore del D.L.vo n.23/2015), può trovare applicazione, ratione temporis, la disciplina normativa di cui all'art.18 L. n.300/1970
(come novellato con L. n.92/2012), come correttamente richiamata dalla difesa di parte ricorrente.
In particolare, ai sensi dell'art.18, comma 4, L. n.300/1970: «Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli
3 estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione.
In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.
Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma».
III.2. - Al riguardo, inoltre, giova evidenziare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
4 condiviso dallo scrivente (cfr. Cass. - Sez. Lav. - sent. n.
10019/2016; Cass. – Sez. Lav. – sent. n. 13178/2017; Cass. – Sez.
Lav. – sent. n. 12174/2019), l'ipotesi normativa della
“insussistenza del fatto contestato” comprende “non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare o quanto al profilo oggettivo ovvero quanto al profilo soggettivo della imputabilità della condotta al dipendente”; ed ancora “l'insussistenza del fatto contestato comprende anche l'ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità o rilevanza giuridica e quindi il fatto sostanzialmente inapprezzabile sotto il profilo disciplinare, oltre che il fatto non imputabile al lavoratore”.
III.3. - Tanto premesso, alla luce delle risultanze dell'istruttoria testimoniale, si ritiene che, nel caso di specie, il licenziamento impugnato sia illegittimo per “insussistenza del fatto contestato” ex art. 18, comma 4 della L. 300/70, in quanto le condotte addebitate al lavoratore, benché materialmente accadute, risultano prive del carattere di illiceità e, dunque, inapprezzabili sotto il profilo disciplinare.
III.3.1. - Invero, la tesi difensiva della società resistente – secondo cui il ricorrente avrebbe intenzionalmente l'organizzato la trasferta in Sardegna (con successiva approvazione del suo responsabile con l'aggiunta di due giorni in più Persona_1 per i viaggi di andata e di ritorno, sottraendosi all'adempimento della sua prestazione lavorativa e addebitando alla società datrice di lavoro spese indebite – è risultata, all'esito dell'attività istruttoria testimoniale, destituita di fondamento.
Piuttosto, le prove testimoniali raccolte nel corso del giudizio – oltre a sconfessare l'assunto difensivo di parte resistente
(fondato sulla relazione investigativa prodotta) secondo cui l' avrebbe organizzato l'ennesima falsa trasferta in Per_1
Sardegna che dissimulava l'intenzione di fare “turismo aziendale” insieme ad altri colleghi tra cui il , odierno Parte_1 ricorrente – hanno fatto emergere, da un lato, l'effettivo
5 espletamento da parte del di attività lavorativa in Parte_1
Sardegna durante la sua trasferta e, dall'altro, l'esistenza di una specifica organizzazione aziendale, con riguardo sia alle modalità sia alle tempistiche delle trasferte, che ricalca esattamente le modalità, con le quali si era svolta la trasferta
(in contestazione) effettuata dal ricorrente.
Al riguardo, particolarmente rilevante risulta la deposizione resa dal teste – a conoscenza dei fatti di causa in Persona_1 qualità di collega del ricorrente nonché responsabile del settore
TE – il quale, all'udienza del 12/03/2025, interrogato in ordine alle circostanze capitolate in ricorso, ha dichiarato che:
“Con riferimento alla circostanza a)1 di cui mi viene data lettura, posso riferire che a seguito di una richiesta di verifica di due impianti pervenuta dal coordinatore del progetto Parte_2
a mezzo mail, io nella mia qualità di referente
[...] CP_1 rappresentando l'urgenza delle verifiche da eseguire presso i due impianti e tenuto conto della disponibilità di giornate lavorative ho indicato a le giornate del 18, 19 e 20 luglio 2023 Parte_2 per l'esecuzione delle verifiche presso i due impianti ubicati nella zona nord della Sardegna. A questa mia indicazione di giornate il coordinatore ha detto che andavano bene le Parte_2 giornate. Non mi ricordo se la conferma è pervenuta a mezzo mail oppure telefonicamente. Confermo che per il viaggio di andata e il viaggio di ritorno ho indicato i giorni 17 e 21 luglio, precisando che per la mia unità presso la era prassi inserire il CP_1 viaggio di andata nel giorno antecedente ai controlli e il viaggio di ritorno nel giorno successivo al termine delle verifiche”; ed ancora “Con riferimento alla circostanza b)2 di cui mi viene data lettura, lo confermo integralmente nel senso che il ricorrente mi ha inviato una mail nella quale ha spiegato il lavoro espletato allegando la documentazione raccolta nel corso delle verifiche”;
“Con riferimento alla circostanza c)3 di cui mi viene data lettura, lo confermo integralmente nel senso che il ricorrente ha inserito nel portale aziendale a tanto destinato tutti i giustificativi ovverosia scontrini e ricevute fiscali delle spese sostenute per la trasferta, come fanno anche gli altri dipendenti di ed CP_1 io ho proceduto alla sola approvazione mentre la liquidazione veniva fatta dall'azienda sulla busta paga automaticamente”; ed ancora “Con riferimento alla circostanza d)4 di cui mi viene data lettura, lo confermo integralmente e tanto è avvenuto anche con riferimento alla verifica di cui ho già riferito in risposta al capitolo a)”; inoltre, il teste ha riferito che “Su domanda a chiarimento dell'avv. Giannella, in merito al capitolo a), posso aggiungere che pur avendo accettato le giornate da me Parte_2 indicate per la verifica, mi rappresentò che sarebbe stato assente per ferie e che al suo posto avrebbe presenziato all'attività di verifica un suo collaboratore…”; “su domanda a chiarimento dell'avv. Giannella con riferimento al capitolo b), posso aggiungere che le attività di verifica degli impianti devono rispettare una determinata check list e che il ricorrente nel suo resoconto inviatomi per mail ha rappresentato di aver seguito la check list delle verifiche e di aver raccolto la documentazione inerente all'attività di verifica…” (vedasi pagg. 1 e 2 del verbale di udienza del 12/03/2025).
In altri termini, il teste ha confermato di aver Per_1 predisposto personalmente, a seguito di richiesta a lui pervenuta dal Coordinatore del progetto Sardegna, la trasferta Parte_2 del ricorrente in Sardegna, di aver indicato espressamente quali giorni lavorativi il 18, 19 e 20 luglio 2023 e di aver aggiunto il
17 ed il 21 luglio come giorni destinati ai viaggi di andata e di ritorno, come da prassi aziendale (“…per la mia unità presso la era prassi inserire il viaggio di andata nel giorno CP_1 antecedente ai controlli e il viaggio di ritorno nel giorno successivo al termine delle verifiche”). A tale proposito, giova evidenziare che risulta provato anche documentalmente che il ricorrente sia stato espressamente incaricato di eseguire la trasferta in contestazione, come da programma mensile delle trasferte di luglio 2023 redatto e sottoscritto dal responsabile del servizio TE, (vedasi doc. 10 del fascicolo Persona_1 di parte ricorrente).
Il teste ha anche confermato di aver ricevuto tramite e- Per_1 mail il resoconto del lavoro espletato dal ricorrente all'esito della trasferta in questione;
inoltre, ha confermato di aver approvato le spese di trasferta sostenute dal lavoratore e dallo stesso inserite sul portale aziendale, come da prassi aziendale.
A sua volta, anche il teste escusso alla stessa Testimone_1 udienza – a conoscenza dei fatti di causa in qualità di ex collega del ricorrente – ha confermato la prassi aziendale delle trasferte, avendo dichiarato espressamente: “Con riferimento al capitolo a)5 di cui mi viene data lettura, lo confermo precisando tuttavia che molto dipendeva dalla distanza dell'impianto presso il quale eseguire la verifica nel senso che se l'impianto distava ad esempio una cinquantina di chilometri ed era raggiungibile in un'ora di viaggio non si partiva il giorno prima dell'attività di verifica. Tanto avveniva perché l'attività di verifica solitamente avveniva presso l'impianto intorno alle ore 8.30-9.00-9,30, anche se non c'era una regola precisa. Pertanto, per attività di verifica presso impianti che erano distanti molti chilometri da
Torino, dove è la mia sede di residenza, l'attività di trasferta prevedeva in aggiunta alle giornate dedicate alle attività di verifica che solitamente erano due o tre giorni lavorativi, un giorno per raggiungere la sede dell'impianto e un giorno per il viaggio di ritorno. Quando l'attività di verifica era in Sardegna di sicuro bisognava acquistare i voli per arrivare un giorno prima 5 “Vero che da quando è dipendente ha sempre effettuato le trasferte con due o tre giorni lavorativi, oltre due di viaggio”; 8 rispetto al giorno in cui iniziava l'attività di verifica e il giorno immediatamente successivo alla fine dell'attività di verifica per il viaggio di rientro. Tanto è avvenuto per prassi aziendale per quanto riguarda la unità operativa-qualità dove io ho iniziato a lavorare se mal non ricordo a partire dal 2002, sebbene io sia stato assunto nel 1982. Preciso che il ricorrente ha iniziato a lavorare presso la stessa unità operativa-qualità da ultimo denominata Tecau alcuni anni dopo anche se non sono in grado di precisare la data esatta del suo arrivo”; “con riferimento al capitolo b)6 di cui mi viene data lettura, posso confermarlo riportandomi a quanto da me già riferito”; “… posso aggiungere che l' già dal 2002 era a capo dell'unità Per_1 operativa-qualità da ultimo denominata Tecau. Era infatti lui il mio diretto responsabile”; ed ancora “Preciso, inoltre che l'acquisto dei voli e della prenotazione alberghiera venivano autorizzate preventivamente dal nostro responsabile Per_1 previo inserimento da parte nostra dei dati su un applicativo aziendale e all'esito di tale approvazione una ditta esterna acquistava i biglietti di viaggio e procedeva anche alla prenotazione alberghiera” (vedasi pagg. 2 e 3 del verbale di udienza del 12/03/2025).
Sicché, anche il teste ha confermato che, a Testimone_1 decorrere almeno dall'anno 2002, l'organizzazione aziendale delle trasferte, soprattutto quelle con destinazioni distanti come la
Sardegna, era così strutturata: i giorni lavorativi erano due o tre e, ad essi, venivano aggiunti due giorni esclusivamente destinati ai viaggi di andata e di ritorno;
inoltre, l'acquisto dei voli e delle prenotazioni alberghiere venivano autorizzati dal responsabile (che nel caso in questione era , Persona_1 previo inserimento dei dati sull'applicativo aziendale da parte dei lavoratori.
Di rilievo risulta anche la deposizione resa dal teste Tes_2
– a conoscenza dei fatti di causa in qualità di collega
[...] 6 “Vero che questa prassi è stata sempre attuata dall'anno 2008 sino almeno al febbraio 2024”; 9 del ricorrente – il quale, interrogato in ordine alle circostanze di prova capitolate in ricorso, ha dichiarato espressamente: “con riferimento al capitolo a)7 di pag. 18 del ricorso, posso confermarlo integralmente, precisando che il verbale di verifica di regolare esecuzione dell'impianto era provvisorio e che era stato redatto dal nel mese di luglio del 2023 se mal Parte_1 non ricordo in data 17 luglio. Aggiungo che la verifica presso l'impianto di Valledoria da me condotta è stata fatta sulla base del predetto verbale di verifica nel mese di novembre dello stesso anno”; “Su domanda a chiarimento del difensore di parte ricorrente, posso riferire che il responsabile del reparto stabiliva per l'intero mese le verifiche da eseguire presso i vari impianti e in particolare decideva senza concordare con i CP_1 lavoratori i periodi delle varie trasferte. A me non è mai capitato di chiedere una modifica. Tuttavia, sulla base di esigenze personali si poteva chiedere la sostituzione con un collega oppure la modifica dei giorni della trasferta. Per quanto riguarda le spese di trasferta, posso riferire che c'è un programma aziendale dedicato all'acquisto dei titoli di viaggio e alla prenotazione alberghiera, mentre per le altre spese di vitto e altre spese rimborsabili in base alla policy aziendale occorreva inserire tramite l'applicativo gli scontrini che vengono fotografati e fare la rendicontazione delle spese. Fatto questo, si schiaccia il tasto di conferma e le spese sostenute devono essere poi autorizzate dal responsabile del reparto che è lo stesso che aveva proceduto alla programmazione della trasferta.
Aggiungo che quanto da me riferito è previsto da una procedura aziendale” (vedasi pag. 3 del verbale di udienza del 21/05/2025).
In altri termini, il teste ha confermato che il Testimone_2 ricorrente aveva effettivamente eseguito la verifica presso l'impianto di Valledoria, come da incarico ricevuto, tanto è vero che egli stesso ( aveva poi ultimato il verbale Testimone_2 di verifica dell'impianto di Valledoria sulla base del lavoro già
7 “Vero che ha completato il Verbale di Verifica di Regolare Esecuzione dell'impianto di Valledoria iniziato dal indicando che tale Parte_1 completamento avveniva sulla base del lavoro già svolto dal ricorrente”. 10 svolto da inoltre, ha ribadito quanto Parte_1 affermato dagli altri testimoni in merito alla procedura aziendale delle trasferte.
Giova evidenziare, inoltre, che anche la teste di parte resistente, – a conoscenza dei fatti di causa in Testimone_3 qualità di Referente Risorse Umane – nel corso della propria deposizione, su domanda a chiarimento del difensore di parte ricorrente, ha dichiarato: “…posso riferire che, aperta la trasferta tramite l'applicativo il ricorrente, come gli CP_2 altri dipendenti in trasferta, inserisce la data e l'orario di inizio e la data e l'orario di fine trasferta e la sede della trasferta. Fatto questo inserimento, il responsabile del reparto, che nel caso del ricorrente era , deve autorizzare la Per_1 trasferta (…) Preciso che la scelta dei mezzi di trasporto e dell'alloggio presso la sede della trasferta viene fatta autonomamente dal lavoratore (…) Preciso che, quando ho riferito che il lavoratore autonomamente sceglie i mezzi di trasporto e l'alloggio, volevo intendere che tramite l'applicativo si CP_2 ha accesso ad un portale attraverso il quale è possibile effettuare sia la prenotazione dei mezzi di trasporto sia dell'alloggio. Tanto viene fatto per evitare che il lavoratore anticipi le spese che sono da subito a carico dell'azienda.
Inoltre, aggiungo che in questo modo la prenotazione dei biglietti di viaggio e dell'alloggio è visibile a sistema”, così confermando la procedura aziendale delle trasferte descritta da tutti i testi escussi (vedasi pag. 2 del verbale di udienza del 21/05/2025).
Anche la teste – a conoscenza dei fatti di causa Testimone_4 in qualità di collega del ricorrente – ha confermato il lavoro effettuato dal ricorrente presso l'impianto di Valledoria, avendo dichiarato che: “con riferimento al capitolo a)8 di pag. 18, posso confermarlo perché nel periodo oggetto di causa mi sono occupata anche di organizzare mensilmente l'attività di verifica degli impianti e con riferimento all'attività svolta dal collega Tes_2
posso confermare che lo stesso ha redatto il suo verbale
[...] di verifica tecnica presso l'impianto di Valledoria in provincia di Sassari sulla base della pregressa attività di verifica eseguita dal collega . Tanto ho potuto controllare Parte_1 attraverso la consultazione di una banca dati a cui ho accesso in base alle mie mansioni” (vedasi pag. 4 del verbale di udienza del
21/05/2025).
Particolarmente rilevante risulta la deposizione resa dal teste di parte resistente – a conoscenza dei fatti Testimone_5 di causa in qualità di Responsabile del reparto HSE – il quale, su domanda a chiarimento del difensore di parte ricorrente, ha dichiarato: “posso riferire che la verifica degli impianti prevede un'attività di verifica eseguita sul posto che è diretta a verificare l'esecuzione a regola d'arte degli impianti realizzati e della rete gas sottoposta a verifica, un controllo di documentazione e un confronto con i responsabili e/o un collaboratore dell'unità realizzatrice dell'impianto da eseguire presso l'ufficio del luogo e un controllo di documentazione che può essere eseguita da remoto. Tanto prevede la prassi, ma non sono a conoscenza diretta, di come si sarebbe dovuta svolgere la verifica presso l'impianto di Valledoria…” (vedasi pag. 5 del verbale di udienza del 21/05/2025).
Sicché, anche il teste , nel descrivere le modalità di Tes_5 esecuzione di verifica degli impianti, ha confermato quanto dichiarato dagli altri testimoni, avendo dichiarato che alla verifica dell'impianto eseguita sul posto fa seguito un controllo della documentazione ed un confronto con i responsabili dell'unità realizzatrice dell'impianto, che avviene in sede;
solo in ultima battuta ha aggiunto che il controllo della documentazione può avvenire anche da remoto, precisando tuttavia di non essere a conoscenza di come si sarebbe dovuta svolgere la verifica presso l'Impianto di Valledoria.
12 III.4. - In altri termini, l'istruttoria svolta non ha dato prova della giusta causa del licenziamento impugnato, non risultando provata l'illiceità delle condotte addebitate al lavoratore.
Al contrario, infatti, è emerso che le condotte poste in essere dal ricorrente, pur verificatesi dal punto di vista naturalistico, erano prive di quella connotazione di illiceità, offensività o antigiuridicità tale da renderne apprezzabile la rilevanza disciplinare (fatto sussistente ma privo di antigiuridicità), soprattutto in considerazione del fatto che il , a Parte_1 differenza di quanto affermato nella lettera di contestazione disciplinare ed a prescindere dai suoi spostamenti durante le ore di tempo libero a disposizione, aveva effettivamente espletato l'attività lavorativa come programmata.
III.5. - Conseguentemente, il licenziamento deve ritenersi illegittimo per “insussistenza del fatto contestato”.
IV. - Ne discende che, in accoglimento dell'impugnativa di licenziamento ex art. 18 comma 4 legge n. 300/1970 “perché il fatto non sussiste”, il licenziamento deve essere annullato con condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria nella misura di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto pari ad Euro 3.609,87 (si veda busta paga – all.1 del fascicolo di parte ricorrente), oltre interessi legali da calcolarsi sulla sorte capitale di anno in anno rivalutata sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, con decorrenza dalla data del licenziamento e sino al soddisfo.
La società resistente deve essere, altresì, condannata al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.
V. - Dalla presente statuizione restano assorbite tutte le ulteriori richieste ed eccezioni formulate dalle parti.
VI. - Le spese processuali – liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, nell'ambito dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile) con espletamento
13 di attività istruttoria orale, tenuto conto della concreta complessità delle questioni trattate – seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte resistente con distrazione nei confronti dei procuratori costituiti dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, annulla il licenziamento intimato in data 28/09/2023;
-condanna in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t., a reintegrare la parte ricorrente nel suo posto di lavoro ed a pagare in suo favore l'indennità risarcitoria ex art. 18 comma 4 legge n. 300/1970 nella misura di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto pari ad Euro
3.609,87, oltre interessi legali da calcolarsi sulla sorte capitale di anno in anno rivalutata sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, con decorrenza dalla data del licenziamento e sino al soddisfo;
-condanna, altresì, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t., al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
-condanna in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t., a rifondere in favore della parte ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi Euro 7.000,00, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%, CAP ed IVA come per legge, oltre Euro 259,00 per esborsi, con distrazione nei confronti dei procuratori costituiti dichiaratisi anticipatari.
Trani, 24/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio IN EL
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Vero che a seguito di richiesta pervenuta dal Coordinatore del Progetto Sardegna predisponeva la trasferta del dipendente Parte_2 Parte_1
indicando quali giorni lavorativi il 18, 19 e 20 luglio 2023, come
[...] chiesto dal coordinatore e aggiungendo i giorni 17 e 21 luglio per Parte_2 i viaggi di andata e ritorno”; 2 “Vero che all'esito di tale trasferta riceveva il resoconto del lavoro effettuato dal dipendente ”; Parte_1 6 3 “Vero che approvava e liquidava in favore del la spesa della Parte_1 trasferta in Sardegna”; 4 “Vero che da quando è il Responsabile dell'Unità TE le trasferte per la verifica degli impianti sono state effettuate prevedendo duo o tre giorni di lavoro oltre due giorni di viaggio”.
7 8 “Vero che nella sua qualità di Coordinatrice dei Verificatori TE, ha inviato una e-mail all'Unità Progetto Sardegna, ricevuta dal collega Tes_2
, contenente il Rapporto definitivo di Verifica Tecnica, completato
[...] dallo stesso sulla base di quanto verificato dal ricorrente , Tes_2 Parte_1 nonché il relativo Verbale di Regolare Esecuzione”. 11