Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 17/02/2026, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01176/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02973/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2973 del 2025, proposto da
OV VA, CE IC, IN DE SO, rappresentati e difesi dall'avvocato Stefania Lorini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OV Rajola Pescarini, Amneris Irace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sez. Lavoro, n. 1533/2024, pubblicata il 25/07/2024, resa nel giudizio recante R.G. 61/2023, notificata in forma esecutiva il 12/08/2024, non appellata e passata in giudicato come da certificazione del 30/03/2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl Napoli 3 Sud;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 la dott.ssa LA AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame i ricorrenti agiscono per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata in epigrafe indicata con la quale la Asl resistente è stata condannata al pagamento in loro favore di alcune somme.
In aggiunta alla domanda principale, la parte ricorrente ha avanzato richiesta di nomina di un Commissario ad acta con il compito di provvedere in sostituzione dell’Amministrazione in caso di persistenza nell’inadempimento.
Si è costituita per resistere la ASL depositando della documentazione ed eccependo alla luce della stessa la cessazione della materia del contendere.
Con memoria depositata in data 9 febbraio 2026 la parte ricorrente ha evidenziato che effettivamente è stata data attuazione al giudicato insistendo, tuttavia, per la condanna della resistente al pagamento delle spese di lite.
Alla camera di consiglio del 12 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Alla luce di quanto rappresentato dalle parti risulta cessata la materia del contendere.
Le spese di giudizio sulla base del principio della soccombenza virtuale devono essere poste a carico della ASL; quest’ultima ha, infatti, adempiuto alla esecuzione del giudicato civile solo dopo la proposizione del presente ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell’avvocato di parte ricorrente dichiaratosi antistatario che liquida in complessivi € 800,00 (ottocento/00), oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato (nella misura effettivamente versata).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA RC, Presidente
Luca Cestaro, Consigliere
LA AR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA AR | PA RC |
IL SEGRETARIO