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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 17/11/2025, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3317/2022 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 12/11/2025, vertente tra , nata a [...] Parte_1 il 23/2/1986, c.f. , difesa dagli avv.ti Eliana Verdone e Concetta CodiceFiscale_1
AU, e , nato a [...] il [...], c.f. , difeso CP_1 CodiceFiscale_2 dall' avv. Francesco Ferraro, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 4/10/2022 la signora , premesso di aver sposato il signor Parte_1 CP_1 il 16/7/2007 a Formia (LT) secondo il rito civile e di aver avuto dall'uomo, durante la
[...] Per_ convivenza, le figlie (nata il [...]) e (nata il [...]), ha chiesto che Per_1 il Collegio dichiari la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni indicate nell'atto.
***
Costituito con comparsa del 27/1/2023, il signor non si è opposto alla separazione. Ha CP_1 chiesto, nondimeno, l'adozione di statuizioni diverse rispetto a quelle invocate nel ricorso.
***
All'udienza del 12/11/2025 i signori e hanno dichiarato di aver raggiunto Pt_1 CP_1 un'intesa volta alla definizione della controversia alle condizioni seguenti: “Pronuncia della Per_ separazione senza addebiti. Affidamento congiunto delle figlie e . Per_1 Per_ Collocazione prevalente di con la madre e di con il padre. Turni di visita della Per_1 prole liberi. Mantenimento ordinario delle figlie da parte del genitore collocatario. Spese straordinarie inerenti alla prole a carico dei genitori in misura della metà ciascuno.
Attribuzione alla signora dell'intero ammontare degli assegni unici, arretrati compresi. Pt_1
Rinuncia al mantenimento personale della signora . Spese di lite compensate.” Pt_1
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c. Gli accodi conclusi durante il processo appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
1 L'intesa dei signori e e giustifica la compensazione delle spese di lite. Pt_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 3317/2022 R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Formia (LT) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Formia (LT) dell'anno 2007, al numero 21, parte I, Uff.1;
➢ riconosce le altre intese raggiunte da e in corso di causa, così Parte_1 CP_1 come riportate in motivazione;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 12/11/2025
Il giudice est Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi
2
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3317/2022 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 12/11/2025, vertente tra , nata a [...] Parte_1 il 23/2/1986, c.f. , difesa dagli avv.ti Eliana Verdone e Concetta CodiceFiscale_1
AU, e , nato a [...] il [...], c.f. , difeso CP_1 CodiceFiscale_2 dall' avv. Francesco Ferraro, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 4/10/2022 la signora , premesso di aver sposato il signor Parte_1 CP_1 il 16/7/2007 a Formia (LT) secondo il rito civile e di aver avuto dall'uomo, durante la
[...] Per_ convivenza, le figlie (nata il [...]) e (nata il [...]), ha chiesto che Per_1 il Collegio dichiari la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni indicate nell'atto.
***
Costituito con comparsa del 27/1/2023, il signor non si è opposto alla separazione. Ha CP_1 chiesto, nondimeno, l'adozione di statuizioni diverse rispetto a quelle invocate nel ricorso.
***
All'udienza del 12/11/2025 i signori e hanno dichiarato di aver raggiunto Pt_1 CP_1 un'intesa volta alla definizione della controversia alle condizioni seguenti: “Pronuncia della Per_ separazione senza addebiti. Affidamento congiunto delle figlie e . Per_1 Per_ Collocazione prevalente di con la madre e di con il padre. Turni di visita della Per_1 prole liberi. Mantenimento ordinario delle figlie da parte del genitore collocatario. Spese straordinarie inerenti alla prole a carico dei genitori in misura della metà ciascuno.
Attribuzione alla signora dell'intero ammontare degli assegni unici, arretrati compresi. Pt_1
Rinuncia al mantenimento personale della signora . Spese di lite compensate.” Pt_1
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c. Gli accodi conclusi durante il processo appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
1 L'intesa dei signori e e giustifica la compensazione delle spese di lite. Pt_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 3317/2022 R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Formia (LT) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Formia (LT) dell'anno 2007, al numero 21, parte I, Uff.1;
➢ riconosce le altre intese raggiunte da e in corso di causa, così Parte_1 CP_1 come riportate in motivazione;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 12/11/2025
Il giudice est Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi
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