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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 24/09/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. 631/2025 R.G.
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopraindicata, promossa con ricorso congiunto, da
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. ROCCO GIOVINAZZO
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. CINZIA APPIANI
sposati in GI, in data 25 luglio 2013, con rito concordatario (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di GI - anno 2013, n. 13, parte II, serie A) e separati consensualmente con sentenza n.
1275/2023, emessa dal Tribunale di Como in data 31.10-14.11.2023 (passata in giudicato)
CON LA SEGUENTE IA IN: nata in data [...] Parte_2
FATTO
I coniugi sopraindicati, con ricorso depositato in data 11.3.2025, hanno richiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle seguenti condizioni, dagli stessi confermate all'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato del 19.9.2025. In sede di udienza, con la sottoscrizione del verbale -alla presenza dei difensori, dell'esperto visurista certificato, dott.ssa e del Funzionario giudiziario, dott.ssa i coniugi Per_1 Per_2 hanno dunque proceduto anche ai trasferimenti immobiliari di seguito indicati:
ACCORDI RELATIVI ALLA IA IN RA Pt_2
1. la figlia viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori e sarà collocata Parte_2 prevalentemente presso la residenza anagrafica della madre, con potere per ciascuno di essi di adottare disgiuntamente le decisioni di ordinaria amministrazione, nei tempi in cui la avranno con sé e con l'obbligo di decidere di comune accordo le questioni relative alla sua istruzione, educazione e salute, nonché, in generale, tutte le questioni di maggiore importanza e si obbligano a riferire reciprocamente i fatti significativi e rilevanti della vita della minore, con particolare attenzione agli aspetti relazionali, comportamentali ed emotivi, nonché relativi al suo stato di salute. I genitori si impegnano, altresì, a rispettare il piano genitoriale prodotto unitamente al ricorso congiunto che le parti dichiarano di conoscere;
2. Le parti si impegnano ad esercitare la responsabilità genitoriale nel reciproco rispetto, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, con lo scopo di farla crescere nella maggiore serenità possibile;
3. Le parti si impegnano reciprocamente, nel prioritario interesse della figlia, a salvaguardare, sempre e in ogni luogo e contesto, la figura e il rispettivo ruolo genitoriale dell'altro genitore;
4. È facoltà per il padre di vedere e tenere la figlia con sé ogni volta che lo vorrà, previo avviso di almeno un giorno alla madre e tenendo conto degli impegni della minore;
5. Salvo diversi accordi tra i genitori, la figlia trascorrerà presso il padre, che si occuperà del relativo trasporto:
- fino a quando non avrà una dimora autonoma rispetto a quella dei propri genitori, due giorni infrasettimanali, di regola coincidenti con il martedì e giovedì dalle ore 16:10, dopo il lavoro, quando andrà
a prenderla a scuola, e fino alle ore 21,00;
- da quando avrà una dimora autonoma rispetto a quella dei propri genitori, due giorni infrasettimanali con pernotto, di regola coincidenti con il martedì e giovedì dalle ore 16:10, dopo il lavoro, quando andrà a prenderla a scuola, e fino alle ore 8:00 del giorno successivo quando la accompagnerà a scuola
-Week end alternati dalle ore 19:00 del venerdì alle ore 21:00 della domenica;
6. Salvo diversi accordi tra i genitori, la figlia trascorrerà le festività suddivise al 50% tra i genitori quindi ad anni alterni con il padre e la madre il giorno di Natale ed i giorni di S. Stefano, il primo Natale 2025 con la madre;
il restante periodo natalizio, intendendosi per tale quello del calendario scolastico, verrà così suddiviso: dal 23 al 30.12 ore 12,00 e dal 30.12 sino alla fine delle vacanze scolastiche, che la minore trascorrerà alternativamente con l'uno o con l'altro dei genitori: il primo periodo per l'anno 2025 verrà trascorso dalla minore con la madre;
la minore trascorrerà il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo alternativamente con l'uno o con l'altro dei genitori, il primo giorno di Pasqua (anno 2025) con il padre;
le vacanze pasquali, intendendosi per tali quelle del calendario scolastico, alternativamente con l'uno o con l'altro dei genitori con cui non abbiano passato la settimana del periodo natalizio dal 30.12 al 06.01; Eventuali “ponti” festivi verranno suddivisi tra i genitori in base al criterio dell'alternanza;
7. Salvo diversi accordi, vengono riservati ai genitori quindici giorni continuativi da trascorrere con la minore per le vacanze estive;
i genitori concorderanno tali periodi entro il 31 maggio di ogni anno. Ciascun genitore si impegna sin da ora a comunicare all'altro la località in cui trascorrerà le vacanze con la minore;
8. Il padre verserà alla madre, tramite bonifico bancario sulle coordinate bancarie indicate dalla stessa, entro il giorno 15 di ciascun mese, a titolo di contributo mensile al mantenimento ordinario della figlia minore e sino al momento della sua indipendenza economica, la somma mensile di €. 300,00 (Euro trecento), con aggiornamento Istat come per legge, oltre al rimborso del 40% delle spese straordinarie rimendo il 60% a carico della madre, secondo il Protocollo del Tribunale di Como che le parti dichiarano di conoscere ed il cui contenuto viene qui integralmente richiamato. Le parti concordemente precisano che nel predetto assegno di mantenimento non è da intendersi compresa la spesa per la mensa scolastica della figlia che Parte_2 verrà quindi sempre ripartita al 60% a carico della madre ed il 40% a carico del padre;
9. le parti si attiveranno a compiere tutto quanto necessario per presentare istanza per l'erogazione dell'assegno unico che verrà richiesto dal sig. e percepito in via esclusiva dal medesimo;
CP_1
10. i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti e pertanto non prevedono nessun contributo al mantenimento dell'altro;
11. I coniugi si scambiano fin da ora reciproco assenso per il rilascio e futuri rinnovi del passaporto e di ogni altro documento idoneo all'espatrio, anche con l'iscrizione della figlia minore.
TRASFERIMENTO IMMOBILIARE
A FAVORE DELLA SIG.RA Parte_1
Le parti, come sopra generalizzate ed assistite dichiarano di effettuare, nella presente sede, il trasferimento di diritti reali immobiliari di seguito descritto.
Al fine di risolvere la crisi familiare, con il presente atto, ai sensi dell'art. 1376 cc, il signor CP_1 dichiara di trasferire, come irrevocabilmente trasferisce, a favore di , che accetta ed Parte_1 acquista, la propria quota di metà (1/2) del diritto di proprietà dei beni immobili di cui alla “Descrizione degli immobili” in seguito riportata, nello stato di fatto e di diritto in cui gli immobili si trovano attualmente.
Descrizione degli immobili
A parte del fabbricato condominiale sito in comune di Carugo (CO) alla Via Isonzo n. 9/5, le seguenti unità immobiliari:
- appartamento posto al piano primo composto da ingresso, soggiorno, cucina, due camere, disimpegno, ripostiglio, due bagni e tre balconi, con annesso vano di cantina posto al piano seminterrato;
Identificazione catastale
Catasto Fabbricati - Comune di CARUGO al foglio 6 particella 2547 subalterno 7 - via Isonzo n. 9/5, scala B, piani S1-1 - categoria A/2 – classe 2 – consistenza vani 6,5 – superficie catastale totale mq. 102 (tot. escluse aree scoperte mq. 98) - rendita euro 553,90
(l'appartamento e cantina)
- Box autorimessa posto al piano seminterrato della superficie catastale di mq.16
Identificazione catastale
Catasto Fabbricati - Comune di CARUGO al foglio 6 particella 2547 subalterno 4 – via Isonzo, piano S1 - categoria C/6 – classe 2 - consistenza mq. 16 – superficie catastale totale mq. 16 - rendita euro 66,11 (il box autorimessa) Intestazione catastale:
nato a [...] il [...], c.f. – proprietà ½ in regime di CP_1 CodiceFiscale_3 separazione dei beni nata a [...] il [...], c.f. - proprietà Parte_1 CodiceFiscale_4
½ in regime di separazione dei beni
Precisazione catastale:
L'attuale particella 2547 sub. 7 del foglio 6 Comune di CARUGO è stata originata da diversa distribuzione degli spazi interni del 13.10.2015 Pratica CO0129077 (n. 35453.1/2015) avente ad oggetto la medesima particella 2547 sub. 7 del foglio 6.
L'attuale particella 2547 sub. 4 del foglio 6 Comune di CARUGO è stata originata da costituzione del
30.11.1983 n. 157, così introdotta in banca dati il 30.06.1987, con attribuzione di identificativo “particella
2547 sub. 4 del foglio 6” con variazione modifica identificativo del 30.11.1983 Pratica CO0094213 in atti dal
16.04.2008 (n. 157.1/1983).
CONFINI (come da atto di provenienza):
- dell'appartamento: a nord ed ovest con unità di proprietà di terzi e cortile comune, ad est con unità di proprietà di terzi e vano scala comune, a sud vano scala comune e cortile comune;
- del vano cantina: a nord con box di proprietà di terzi, ad est con terrapieno, a sud con corridoio comune, ad ovest con cantina di proprietà di terzi
- del box-autorimessa: a nord con area di manovra comune, ad est con box di proprietà di terzi, a sud e ovest con enti comuni.
Con la proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni del di cui fanno parte;
la parte CP_2 cessionaria dichiara di accettare il contenuto del Regolamento di Condominio dello stabile.
La signora dichiara di accettare il trasferimento a proprio favore di tali quote di Parte_1 immobile e quindi acquista col presente atto i diritti reali immobiliari sopra descritti.
Le parti danno atto che l'immobile in oggetto si trasferisce nell'attuale stato e consistenza, noti alle parti, con ogni accessorio, accessione, dipendenza e pertinenza, uso, diritto, ragione ed azione, eventuali servitù attive e passive e quant'altro ne possa limitare od ampliare il godimento.
La cessione viene fatta e accettata, a corpo e non a misura, senza corrispettivo e con l'accollo da parte di della quota di metà gravante su Parte_1 [...]
del debito alla data odierna per sorte capitale pari ad € 55.968,22 (di complessivi €. 111.936,44 per CP_1 sorte capitale), oltre relativi interessi maturandi fino alla totale estinzione, contratto per l'acquisto dei predetti beni immobili, nei confronti del CO di BR (ora IN NP) per un mutuo di originari complessivi
€. 149.500 per sorte capitale, oltre interessi in forza del contratto in data 21/01/2015 a rogito del Notaio Dott. rep. n. 3925 racc. n. 2939 registrato a Monza il 30.01.2015 al n. 1785 serie 1T, iscritto a Persona_3
Como il 09.02.2015 nn. 2634/391. A tali effetti la Sig.ra riconosce di subentrare al Sig. verso Pt_1 CP_1 la Banca mutuante e si obbliga a pagare puntualmente le singole rate residue in linea capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito e si dichiara perfettamente edotta di tutte le clausole contrattuali che regolano il mutuo in parola.
rinuncia a richiedere a quanto sino ad oggi corrisposto alla banca CP_1 Parte_1
Mutuante IN NP (già CO di BR) a partire dalla stipula del contratto di mutuo sino alla data odierna. si impegna a sottoscrivere a semplice richiesta di ogni documento CP_1 Parte_1 utile per per ridurre il debito residuo quali richieste di rinegoziazioni ovvero richieste Parte_1 di surroga con la stessa banca mutuante o con altri istituti di credito. La sig.ra a sua Parte_1 volta, non appena le sarà possibile, si impegna a ripresentare alla banca mutuante richiesta di accollo liberatorio in favore del sig. . CP_1
Possesso ed effetti
La parte cessionaria viene immessa nel possesso e godimento di quanto in contratto dalla data odierna, con tutte le conseguenze utili e onerose.
Spese condominiali
Restano a carico di le spese condominiali di carattere ordinario maturate sino ad ora Parte_1 mentre rimangono a carico del cedente pro quota quelle di carattere straordinario che siano state deliberate sino ad ora, quand'anche ancora non richieste in pagamento dall'amministratore o quand'anche relative a lavori non ancora iniziati o non ancora completati.
Spese per il trasferimento di proprietà
Tutte le spese relative e necessarie al passaggio di proprietà della quota immobiliare saranno a carico di
. Parte_1
Testimone_1
ATTO DI PROVENIENZA DELL'IMMOBILE
La parte cedente, come sopra generalizzata, dichiara di aver acquistato i diritti e quota dei suddetti immobili con compravendita portata dall'atto n. 3924/2938 di rep. a rogito notaio di Cesano Maderno Persona_3 del 21/01/2015 (registrato a Monza il 30/01/2015 al n. 1783 serie 1T e trascritto a Como il 09.02.2015 nn.
2633/1762) e che lo stesso è gravato dalla sopra citata ipoteca iscritta a Como il 09.02.2015 nn. 2634/391, oggetto dell'accollo come sopra dettagliato.
Le parti, come sopra generalizzate, chiedono la trascrizione del presente atto e dichiarano di rinunciare a qualsiasi diritto in merito all'ipoteca legale con contestuale esonero del conservatore di Como da qualsiasi responsabilità.
La parte cessionaria si dichiara edotta del contenuto dell'atto di Convenzione per Notaio di Persona_4
Como in data 11 aprile 1980 rep n. 16479/5824 registrato a Como l'8 gennaio 1981 al n. 95 e trascritto a
Como il 16 gennaio 1981 ai n. 869/709 e del contenuto degli atti al ventennio e in particolare della convenzione per la cessione in proprietà delle aree comprese nei piani approvati a norma di legge n. 167/1962 già concesse in diritto di superficie ai sensi art. 35 L. 865/1971 portata dall'atto autenticato nelle firme dal notaio
[...]
di RI Persona_5
Comense in data 25.09.2002 n. 160622/22638 di rep. (trascritto a Como il 09.10.2002 nn. 25565/16794).
Testimone_1
Ai fini del trasferimento immobiliare le parti, come sopra generalizzate, consapevoli, ai sensi degli artt. 47 e
76 DPR. 445/2000, delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, quanto alla conformità urbanistica, conformità catastale oggettiva, conformità catastale soggettiva dichiarano:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVO ALLA CONFORMITÀ
URBANISTICA
Il sottoscritto , parte cedente, come sopra generalizzato, dichiara che gli immobili, come sopra CP_1 descritti, fanno parte del fabbricato condominiale costruito in virtù di concessione edilizia rilasciata dal
Comune di Carugo il 30 giugno 1980, pratica n. 52/1980 e variante in data 22 maggio 1981, pratica n. 27/81,
Concessione Edilizia rilasciata da detto comune in data 30 novembre 1981 n. 26/1981 per la formazione della recinzione ed è stato dichiarato abitabile in data 3 novembre 1983 nonché di Comunicazione di Inizio lavori
Asseverata (Cila) per lavori straordinari pratica comunale n. 75/2021 inviata al Comune di Carugo il 12 maggio 2021 protocollo n. 5231 del 12 maggio 2021 (rif. 74/2021) gli stessi beni oggetto di cessione sono stati oggetto di interventi di manutenzione straordinaria come da Comunicazione di Inizio Lavori per interventi di edilizia libera (Cil) pratica n. 26/2015 presentata al Comune di Carugo il 7 marzo 2015 protocollo n. 2347 del 7 marzo 2015.
Successivamente al rilascio dei titoli edilizi sopra elencati gli immobili non hanno subito modificazioni tali da richiedere licenze, concessioni, permessi e/o autorizzazioni e/o comunicazioni.
Pertanto, dichiara che sono pienamente conformi ai sopra citati titoli edilizi e alle norme urbanistiche vigenti,
e quindi dà atto della regolarità urbanistica-edilizia degli immobili oggetto di cessione.
CP_1
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA CONFORMITA' CATASTALE SOGGETTIVA
Il sottoscritto , parte cedente, come sopra generalizzato, dichiara la conformità degli intestatari CP_1 catastali rispetto alle risultanze dei Registri Immobiliari.
CP_1
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA CONFORMITA' CATASTALE OGGETTIVA
Il sottoscritto , come sopra generalizzato, dichiara che i dati di identificazione catastale CP_1 riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie depositate in Catasto e che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto.
CP_1
La sottoscritta come sopra generalizzata, conferma la dichiarazione resa Parte_1 dall'intestatario di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto.
Parte_1 DICHIARAZIONE RELATIVA AL MEDIATORE
I sottoscritti e , come sopra generalizzati, dichiarano di non essersi avvalsi CP_1 Parte_1 del ministero di un mediatore immobiliare per la conclusione del presente trasferimento immobiliare.
Testimone_1
DICHIARAZIONE DI VALORE DELL'IMMOBILE TRASFERITO
I Sig.ri e come sopra generalizzati, dichiarano che il valore della quota Parte_1 CP_1 di metà del diritto di comproprietà sugli immobili trasferiti, attribuito ai sensi dell'art.1 co. 497 della legge n.266/2005 (legge finanziaria 2006 e successive modifiche), è pari ad € 31.970,4
(trentunomilanovecentosettanta//40) per l'appartamento ed in € 416,49 (quattrocentosedici//49) per il box autorimessa.
Testimone_1
DICHIARAZIONE DELLA PARTI:
a) Le parti, come sopra generalizzate, dichiarano che la presente cessione della quota di metà del diritto di comproprietà sugli immobili sopra descritti, da parte del Sig. in favore della Sig.ra CP_1 Parte_1
, nelle modalità concordate dalle parti, è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione
[...] della crisi coniugale ed alla regolamentazione dei rapporti economici fra i coniugi/parti e che, quindi, intendono avvalersi dei relativi benefici fiscali previsti dalla legge.
b) Le parti, come sopra generalizzate, attestano che viene allegata all'atto la dichiarazione di cui al D. Lgs n.
192/2005 (attuazione della direttiva 2002 /91/ CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e sue modificazioni.
c) In merito alle attività già effettuate da , esperta visurista Controparte_3 certificata, incaricata dal Giudice e dalle parti in qualità di ausiliaria -quali analisi ultraventennali dei registri ipotecari e catastali -ovvero trascrizione e voltura del presente trasferimento- la Sig.ra Parte_1 si impegna al pagamento dei diritti erariali già anticipati e del compenso, secondo il Protocollo operativo e la convenzione economica vigenti, nella misura del 100%.
Le parti prendono atto che, non trattandosi di atto notarile, il Tribunale si limita a raccogliere le dichiarazioni in ordine al trasferimento di proprietà. In caso di rifiuto della trascrizione da parte del Conservatore, le parti si impegnano ad effettuare l'atto di trasferimento qui previsto davanti al notaio entro tre mesi dalla presente udienza.
Testimone_1
Il Funzionario dott.ssa attesta: Controparte_4
1) che le parti, debitamente identificate, hanno reso, in Sua presenza, le dichiarazioni relative alla conformità urbanistica e catastale;
2) che le parti hanno reso le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1 bis, legge 52/1985, ai fini della conformità catastale;
3) che le parti hanno dichiarato di non essersi avvalse del ministero di un mediatore immobiliare per la conclusione del presente trasferimento. Il Funzionario si limita a ricevere le dichiarazioni delle parti non assumendosi alcuna responsabilità in relazione all'esattezza dei dati catastali, alla titolarità dell'immobile, all'esistenza di qualsivoglia vincolo, alla legittimità urbanistica e catastale e alla regolarità impiantistica dell'immobile trasferito.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Giudice delegato del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo, dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possano essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
, sposati in data 25 luglio 2013, in GI (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del CP_1
Comune di GI - anno 2013, n. 13, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari competente la trascrizione della presente sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GIUSSANO, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 19.9.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopraindicata, promossa con ricorso congiunto, da
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. ROCCO GIOVINAZZO
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. CINZIA APPIANI
sposati in GI, in data 25 luglio 2013, con rito concordatario (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di GI - anno 2013, n. 13, parte II, serie A) e separati consensualmente con sentenza n.
1275/2023, emessa dal Tribunale di Como in data 31.10-14.11.2023 (passata in giudicato)
CON LA SEGUENTE IA IN: nata in data [...] Parte_2
FATTO
I coniugi sopraindicati, con ricorso depositato in data 11.3.2025, hanno richiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle seguenti condizioni, dagli stessi confermate all'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato del 19.9.2025. In sede di udienza, con la sottoscrizione del verbale -alla presenza dei difensori, dell'esperto visurista certificato, dott.ssa e del Funzionario giudiziario, dott.ssa i coniugi Per_1 Per_2 hanno dunque proceduto anche ai trasferimenti immobiliari di seguito indicati:
ACCORDI RELATIVI ALLA IA IN RA Pt_2
1. la figlia viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori e sarà collocata Parte_2 prevalentemente presso la residenza anagrafica della madre, con potere per ciascuno di essi di adottare disgiuntamente le decisioni di ordinaria amministrazione, nei tempi in cui la avranno con sé e con l'obbligo di decidere di comune accordo le questioni relative alla sua istruzione, educazione e salute, nonché, in generale, tutte le questioni di maggiore importanza e si obbligano a riferire reciprocamente i fatti significativi e rilevanti della vita della minore, con particolare attenzione agli aspetti relazionali, comportamentali ed emotivi, nonché relativi al suo stato di salute. I genitori si impegnano, altresì, a rispettare il piano genitoriale prodotto unitamente al ricorso congiunto che le parti dichiarano di conoscere;
2. Le parti si impegnano ad esercitare la responsabilità genitoriale nel reciproco rispetto, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, con lo scopo di farla crescere nella maggiore serenità possibile;
3. Le parti si impegnano reciprocamente, nel prioritario interesse della figlia, a salvaguardare, sempre e in ogni luogo e contesto, la figura e il rispettivo ruolo genitoriale dell'altro genitore;
4. È facoltà per il padre di vedere e tenere la figlia con sé ogni volta che lo vorrà, previo avviso di almeno un giorno alla madre e tenendo conto degli impegni della minore;
5. Salvo diversi accordi tra i genitori, la figlia trascorrerà presso il padre, che si occuperà del relativo trasporto:
- fino a quando non avrà una dimora autonoma rispetto a quella dei propri genitori, due giorni infrasettimanali, di regola coincidenti con il martedì e giovedì dalle ore 16:10, dopo il lavoro, quando andrà
a prenderla a scuola, e fino alle ore 21,00;
- da quando avrà una dimora autonoma rispetto a quella dei propri genitori, due giorni infrasettimanali con pernotto, di regola coincidenti con il martedì e giovedì dalle ore 16:10, dopo il lavoro, quando andrà a prenderla a scuola, e fino alle ore 8:00 del giorno successivo quando la accompagnerà a scuola
-Week end alternati dalle ore 19:00 del venerdì alle ore 21:00 della domenica;
6. Salvo diversi accordi tra i genitori, la figlia trascorrerà le festività suddivise al 50% tra i genitori quindi ad anni alterni con il padre e la madre il giorno di Natale ed i giorni di S. Stefano, il primo Natale 2025 con la madre;
il restante periodo natalizio, intendendosi per tale quello del calendario scolastico, verrà così suddiviso: dal 23 al 30.12 ore 12,00 e dal 30.12 sino alla fine delle vacanze scolastiche, che la minore trascorrerà alternativamente con l'uno o con l'altro dei genitori: il primo periodo per l'anno 2025 verrà trascorso dalla minore con la madre;
la minore trascorrerà il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo alternativamente con l'uno o con l'altro dei genitori, il primo giorno di Pasqua (anno 2025) con il padre;
le vacanze pasquali, intendendosi per tali quelle del calendario scolastico, alternativamente con l'uno o con l'altro dei genitori con cui non abbiano passato la settimana del periodo natalizio dal 30.12 al 06.01; Eventuali “ponti” festivi verranno suddivisi tra i genitori in base al criterio dell'alternanza;
7. Salvo diversi accordi, vengono riservati ai genitori quindici giorni continuativi da trascorrere con la minore per le vacanze estive;
i genitori concorderanno tali periodi entro il 31 maggio di ogni anno. Ciascun genitore si impegna sin da ora a comunicare all'altro la località in cui trascorrerà le vacanze con la minore;
8. Il padre verserà alla madre, tramite bonifico bancario sulle coordinate bancarie indicate dalla stessa, entro il giorno 15 di ciascun mese, a titolo di contributo mensile al mantenimento ordinario della figlia minore e sino al momento della sua indipendenza economica, la somma mensile di €. 300,00 (Euro trecento), con aggiornamento Istat come per legge, oltre al rimborso del 40% delle spese straordinarie rimendo il 60% a carico della madre, secondo il Protocollo del Tribunale di Como che le parti dichiarano di conoscere ed il cui contenuto viene qui integralmente richiamato. Le parti concordemente precisano che nel predetto assegno di mantenimento non è da intendersi compresa la spesa per la mensa scolastica della figlia che Parte_2 verrà quindi sempre ripartita al 60% a carico della madre ed il 40% a carico del padre;
9. le parti si attiveranno a compiere tutto quanto necessario per presentare istanza per l'erogazione dell'assegno unico che verrà richiesto dal sig. e percepito in via esclusiva dal medesimo;
CP_1
10. i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti e pertanto non prevedono nessun contributo al mantenimento dell'altro;
11. I coniugi si scambiano fin da ora reciproco assenso per il rilascio e futuri rinnovi del passaporto e di ogni altro documento idoneo all'espatrio, anche con l'iscrizione della figlia minore.
TRASFERIMENTO IMMOBILIARE
A FAVORE DELLA SIG.RA Parte_1
Le parti, come sopra generalizzate ed assistite dichiarano di effettuare, nella presente sede, il trasferimento di diritti reali immobiliari di seguito descritto.
Al fine di risolvere la crisi familiare, con il presente atto, ai sensi dell'art. 1376 cc, il signor CP_1 dichiara di trasferire, come irrevocabilmente trasferisce, a favore di , che accetta ed Parte_1 acquista, la propria quota di metà (1/2) del diritto di proprietà dei beni immobili di cui alla “Descrizione degli immobili” in seguito riportata, nello stato di fatto e di diritto in cui gli immobili si trovano attualmente.
Descrizione degli immobili
A parte del fabbricato condominiale sito in comune di Carugo (CO) alla Via Isonzo n. 9/5, le seguenti unità immobiliari:
- appartamento posto al piano primo composto da ingresso, soggiorno, cucina, due camere, disimpegno, ripostiglio, due bagni e tre balconi, con annesso vano di cantina posto al piano seminterrato;
Identificazione catastale
Catasto Fabbricati - Comune di CARUGO al foglio 6 particella 2547 subalterno 7 - via Isonzo n. 9/5, scala B, piani S1-1 - categoria A/2 – classe 2 – consistenza vani 6,5 – superficie catastale totale mq. 102 (tot. escluse aree scoperte mq. 98) - rendita euro 553,90
(l'appartamento e cantina)
- Box autorimessa posto al piano seminterrato della superficie catastale di mq.16
Identificazione catastale
Catasto Fabbricati - Comune di CARUGO al foglio 6 particella 2547 subalterno 4 – via Isonzo, piano S1 - categoria C/6 – classe 2 - consistenza mq. 16 – superficie catastale totale mq. 16 - rendita euro 66,11 (il box autorimessa) Intestazione catastale:
nato a [...] il [...], c.f. – proprietà ½ in regime di CP_1 CodiceFiscale_3 separazione dei beni nata a [...] il [...], c.f. - proprietà Parte_1 CodiceFiscale_4
½ in regime di separazione dei beni
Precisazione catastale:
L'attuale particella 2547 sub. 7 del foglio 6 Comune di CARUGO è stata originata da diversa distribuzione degli spazi interni del 13.10.2015 Pratica CO0129077 (n. 35453.1/2015) avente ad oggetto la medesima particella 2547 sub. 7 del foglio 6.
L'attuale particella 2547 sub. 4 del foglio 6 Comune di CARUGO è stata originata da costituzione del
30.11.1983 n. 157, così introdotta in banca dati il 30.06.1987, con attribuzione di identificativo “particella
2547 sub. 4 del foglio 6” con variazione modifica identificativo del 30.11.1983 Pratica CO0094213 in atti dal
16.04.2008 (n. 157.1/1983).
CONFINI (come da atto di provenienza):
- dell'appartamento: a nord ed ovest con unità di proprietà di terzi e cortile comune, ad est con unità di proprietà di terzi e vano scala comune, a sud vano scala comune e cortile comune;
- del vano cantina: a nord con box di proprietà di terzi, ad est con terrapieno, a sud con corridoio comune, ad ovest con cantina di proprietà di terzi
- del box-autorimessa: a nord con area di manovra comune, ad est con box di proprietà di terzi, a sud e ovest con enti comuni.
Con la proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni del di cui fanno parte;
la parte CP_2 cessionaria dichiara di accettare il contenuto del Regolamento di Condominio dello stabile.
La signora dichiara di accettare il trasferimento a proprio favore di tali quote di Parte_1 immobile e quindi acquista col presente atto i diritti reali immobiliari sopra descritti.
Le parti danno atto che l'immobile in oggetto si trasferisce nell'attuale stato e consistenza, noti alle parti, con ogni accessorio, accessione, dipendenza e pertinenza, uso, diritto, ragione ed azione, eventuali servitù attive e passive e quant'altro ne possa limitare od ampliare il godimento.
La cessione viene fatta e accettata, a corpo e non a misura, senza corrispettivo e con l'accollo da parte di della quota di metà gravante su Parte_1 [...]
del debito alla data odierna per sorte capitale pari ad € 55.968,22 (di complessivi €. 111.936,44 per CP_1 sorte capitale), oltre relativi interessi maturandi fino alla totale estinzione, contratto per l'acquisto dei predetti beni immobili, nei confronti del CO di BR (ora IN NP) per un mutuo di originari complessivi
€. 149.500 per sorte capitale, oltre interessi in forza del contratto in data 21/01/2015 a rogito del Notaio Dott. rep. n. 3925 racc. n. 2939 registrato a Monza il 30.01.2015 al n. 1785 serie 1T, iscritto a Persona_3
Como il 09.02.2015 nn. 2634/391. A tali effetti la Sig.ra riconosce di subentrare al Sig. verso Pt_1 CP_1 la Banca mutuante e si obbliga a pagare puntualmente le singole rate residue in linea capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito e si dichiara perfettamente edotta di tutte le clausole contrattuali che regolano il mutuo in parola.
rinuncia a richiedere a quanto sino ad oggi corrisposto alla banca CP_1 Parte_1
Mutuante IN NP (già CO di BR) a partire dalla stipula del contratto di mutuo sino alla data odierna. si impegna a sottoscrivere a semplice richiesta di ogni documento CP_1 Parte_1 utile per per ridurre il debito residuo quali richieste di rinegoziazioni ovvero richieste Parte_1 di surroga con la stessa banca mutuante o con altri istituti di credito. La sig.ra a sua Parte_1 volta, non appena le sarà possibile, si impegna a ripresentare alla banca mutuante richiesta di accollo liberatorio in favore del sig. . CP_1
Possesso ed effetti
La parte cessionaria viene immessa nel possesso e godimento di quanto in contratto dalla data odierna, con tutte le conseguenze utili e onerose.
Spese condominiali
Restano a carico di le spese condominiali di carattere ordinario maturate sino ad ora Parte_1 mentre rimangono a carico del cedente pro quota quelle di carattere straordinario che siano state deliberate sino ad ora, quand'anche ancora non richieste in pagamento dall'amministratore o quand'anche relative a lavori non ancora iniziati o non ancora completati.
Spese per il trasferimento di proprietà
Tutte le spese relative e necessarie al passaggio di proprietà della quota immobiliare saranno a carico di
. Parte_1
Testimone_1
ATTO DI PROVENIENZA DELL'IMMOBILE
La parte cedente, come sopra generalizzata, dichiara di aver acquistato i diritti e quota dei suddetti immobili con compravendita portata dall'atto n. 3924/2938 di rep. a rogito notaio di Cesano Maderno Persona_3 del 21/01/2015 (registrato a Monza il 30/01/2015 al n. 1783 serie 1T e trascritto a Como il 09.02.2015 nn.
2633/1762) e che lo stesso è gravato dalla sopra citata ipoteca iscritta a Como il 09.02.2015 nn. 2634/391, oggetto dell'accollo come sopra dettagliato.
Le parti, come sopra generalizzate, chiedono la trascrizione del presente atto e dichiarano di rinunciare a qualsiasi diritto in merito all'ipoteca legale con contestuale esonero del conservatore di Como da qualsiasi responsabilità.
La parte cessionaria si dichiara edotta del contenuto dell'atto di Convenzione per Notaio di Persona_4
Como in data 11 aprile 1980 rep n. 16479/5824 registrato a Como l'8 gennaio 1981 al n. 95 e trascritto a
Como il 16 gennaio 1981 ai n. 869/709 e del contenuto degli atti al ventennio e in particolare della convenzione per la cessione in proprietà delle aree comprese nei piani approvati a norma di legge n. 167/1962 già concesse in diritto di superficie ai sensi art. 35 L. 865/1971 portata dall'atto autenticato nelle firme dal notaio
[...]
di RI Persona_5
Comense in data 25.09.2002 n. 160622/22638 di rep. (trascritto a Como il 09.10.2002 nn. 25565/16794).
Testimone_1
Ai fini del trasferimento immobiliare le parti, come sopra generalizzate, consapevoli, ai sensi degli artt. 47 e
76 DPR. 445/2000, delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, quanto alla conformità urbanistica, conformità catastale oggettiva, conformità catastale soggettiva dichiarano:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVO ALLA CONFORMITÀ
URBANISTICA
Il sottoscritto , parte cedente, come sopra generalizzato, dichiara che gli immobili, come sopra CP_1 descritti, fanno parte del fabbricato condominiale costruito in virtù di concessione edilizia rilasciata dal
Comune di Carugo il 30 giugno 1980, pratica n. 52/1980 e variante in data 22 maggio 1981, pratica n. 27/81,
Concessione Edilizia rilasciata da detto comune in data 30 novembre 1981 n. 26/1981 per la formazione della recinzione ed è stato dichiarato abitabile in data 3 novembre 1983 nonché di Comunicazione di Inizio lavori
Asseverata (Cila) per lavori straordinari pratica comunale n. 75/2021 inviata al Comune di Carugo il 12 maggio 2021 protocollo n. 5231 del 12 maggio 2021 (rif. 74/2021) gli stessi beni oggetto di cessione sono stati oggetto di interventi di manutenzione straordinaria come da Comunicazione di Inizio Lavori per interventi di edilizia libera (Cil) pratica n. 26/2015 presentata al Comune di Carugo il 7 marzo 2015 protocollo n. 2347 del 7 marzo 2015.
Successivamente al rilascio dei titoli edilizi sopra elencati gli immobili non hanno subito modificazioni tali da richiedere licenze, concessioni, permessi e/o autorizzazioni e/o comunicazioni.
Pertanto, dichiara che sono pienamente conformi ai sopra citati titoli edilizi e alle norme urbanistiche vigenti,
e quindi dà atto della regolarità urbanistica-edilizia degli immobili oggetto di cessione.
CP_1
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA CONFORMITA' CATASTALE SOGGETTIVA
Il sottoscritto , parte cedente, come sopra generalizzato, dichiara la conformità degli intestatari CP_1 catastali rispetto alle risultanze dei Registri Immobiliari.
CP_1
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA CONFORMITA' CATASTALE OGGETTIVA
Il sottoscritto , come sopra generalizzato, dichiara che i dati di identificazione catastale CP_1 riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie depositate in Catasto e che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto.
CP_1
La sottoscritta come sopra generalizzata, conferma la dichiarazione resa Parte_1 dall'intestatario di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto.
Parte_1 DICHIARAZIONE RELATIVA AL MEDIATORE
I sottoscritti e , come sopra generalizzati, dichiarano di non essersi avvalsi CP_1 Parte_1 del ministero di un mediatore immobiliare per la conclusione del presente trasferimento immobiliare.
Testimone_1
DICHIARAZIONE DI VALORE DELL'IMMOBILE TRASFERITO
I Sig.ri e come sopra generalizzati, dichiarano che il valore della quota Parte_1 CP_1 di metà del diritto di comproprietà sugli immobili trasferiti, attribuito ai sensi dell'art.1 co. 497 della legge n.266/2005 (legge finanziaria 2006 e successive modifiche), è pari ad € 31.970,4
(trentunomilanovecentosettanta//40) per l'appartamento ed in € 416,49 (quattrocentosedici//49) per il box autorimessa.
Testimone_1
DICHIARAZIONE DELLA PARTI:
a) Le parti, come sopra generalizzate, dichiarano che la presente cessione della quota di metà del diritto di comproprietà sugli immobili sopra descritti, da parte del Sig. in favore della Sig.ra CP_1 Parte_1
, nelle modalità concordate dalle parti, è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione
[...] della crisi coniugale ed alla regolamentazione dei rapporti economici fra i coniugi/parti e che, quindi, intendono avvalersi dei relativi benefici fiscali previsti dalla legge.
b) Le parti, come sopra generalizzate, attestano che viene allegata all'atto la dichiarazione di cui al D. Lgs n.
192/2005 (attuazione della direttiva 2002 /91/ CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e sue modificazioni.
c) In merito alle attività già effettuate da , esperta visurista Controparte_3 certificata, incaricata dal Giudice e dalle parti in qualità di ausiliaria -quali analisi ultraventennali dei registri ipotecari e catastali -ovvero trascrizione e voltura del presente trasferimento- la Sig.ra Parte_1 si impegna al pagamento dei diritti erariali già anticipati e del compenso, secondo il Protocollo operativo e la convenzione economica vigenti, nella misura del 100%.
Le parti prendono atto che, non trattandosi di atto notarile, il Tribunale si limita a raccogliere le dichiarazioni in ordine al trasferimento di proprietà. In caso di rifiuto della trascrizione da parte del Conservatore, le parti si impegnano ad effettuare l'atto di trasferimento qui previsto davanti al notaio entro tre mesi dalla presente udienza.
Testimone_1
Il Funzionario dott.ssa attesta: Controparte_4
1) che le parti, debitamente identificate, hanno reso, in Sua presenza, le dichiarazioni relative alla conformità urbanistica e catastale;
2) che le parti hanno reso le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1 bis, legge 52/1985, ai fini della conformità catastale;
3) che le parti hanno dichiarato di non essersi avvalse del ministero di un mediatore immobiliare per la conclusione del presente trasferimento. Il Funzionario si limita a ricevere le dichiarazioni delle parti non assumendosi alcuna responsabilità in relazione all'esattezza dei dati catastali, alla titolarità dell'immobile, all'esistenza di qualsivoglia vincolo, alla legittimità urbanistica e catastale e alla regolarità impiantistica dell'immobile trasferito.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Giudice delegato del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo, dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possano essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
, sposati in data 25 luglio 2013, in GI (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del CP_1
Comune di GI - anno 2013, n. 13, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari competente la trascrizione della presente sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GIUSSANO, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 19.9.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao