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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 25/11/2025, n. 1552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1552 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona del dott. Giovanna
Manca ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in primo grado rubricata al n° 3238/2022 R.G.
promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PP IO presso il cui studio in Martina Franca (TA) alla via Perla n. 24 è elettivamente domiciliata;
attrice
e
(c.f.: rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2
NI RO presso il cui studio in Pezze di RE (Br) alla via Cotugno n. 12 è elettivamente domiciliata;
attrice
contro
1 (c.f. ) e (c.f. CP_1 CodiceFiscale_3 CP_2 C.F._4
) rappresentati e difesi dall'Avv. Tonio Zizzi presso il cui studio in Pezze di RE
[...]
(Br) alla via Spaventa n. 6 sono elettivamente domiciliati;
convenuti
Conclusioni: come rassegnate dal verbale del 25.11.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione depositato in data 20.10.2022 e notificato il 14.10.2022, Parte_1
, e hanno
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 convenuto in giudizio e al fine di sentire accogliere le CP_1 CP_2 seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare, per le causali di cui al punto n. 3) della narrativa dell'atto di citazione, la abusività, la illegittimità ed illiceità delle opere di ristrutturazione edilizia, eseguite dagli odierni convenuti a confine con la proprietà di
, realizzate in violazione della richiamata normativa regolamentare e Parte_1 codicistica (art. 880, 900,905 e 906 c.c.) nonché ritenere e dichiarare che le predette opere edili hanno realizzato una veduta illegittima sul fondo dell'attrice Parte_1
in quanto poste ad una distanza dal confine inferiore a quella minima prevista
[...] per legge;
2) condannare, di conseguenza, i sigg. e , in CP_1 CP_2 solido tra loro, alla rimozione e/o arretramento delle porzioni immobiliari e dei manufatti, meglio specificati in atti e nella allegata ctp, in quanto realizzati in violazione della richiamata normativa, con riduzione in pristino dello stato dei luoghi e comunque fino al ripristino della distanza legale;
[…] 4) accertare e dichiarare, per le causali di cui al punto n. 4) della narrativa dell'atto di citazione, la abusività, la illegittimità ed illiceità delle opere di ristrutturazione edilizia eseguite dagli odierni convenuti a confine con la proprietà di in violazione della richiamata normativa regolamentare Parte_2
e codicistica (art. 873 c.c., art..4, punto 4.2 del regolamento edilizio comunale e art. 880
c.c.) e di quanto realizzato determinando la chiusura, lungo tutto il confine, della terrazza di proprietà della sig.ra così privandola dell'originaria visuale libera e Pt_2 panoramicità; 5) condannare, di conseguenza, i sigg. e , in CP_1 CP_2 solido tra loro, alla rimozione e/o arretramento delle porzioni immobiliari e dei manufatti, meglio specificati in atti e nella allegata ctp, in quanto realizzati in violazione della
2 richiamata normativa, con riduzione in pristino dello stato dei luoghi e comunque fino al ripristino della distanza legale […]”.
In particolare, gli odierni attori hanno esposto che e nel CP_1 CP_2 corso dei lavori di ristrutturazione eseguiti sull'immobile sito in Fasano, via Passiatore n.
16 (NCEU foglio 30, particella 1180 sub 3), avevano realizzato opere in violazione della normativa civilistica e regolamentare, arrecando altresì danni agli immobili confinanti di loro proprietà. Hanno quindi chiesto il risarcimento dei danni subiti, nonché la tutela in forma specifica mediante riduzione in pristino dello stato dei luoghi, con demolizione e/o arretramento delle opere eseguite in difformità.
Con riferimento alla sua unità immobiliare sita in Fasano, via Passiatore n. 22, piano primo, NCEU foglio 30, p.lla 1181 sub 3) l'attrice ha lamentato la Parte_1 realizzazione - da parte dei convenuti - di una copertura avente quota di calpestio tale da consentire l'affaccio e la veduta diretta sulla sua terrazza, in violazione dell'art. 905 c.c., nonché l'apertura di una veduta posta a distanza inferiore a 75 cm dal confine, in violazione dell'art. 906 c.c.
L'attrice ha contestato altresì la creazione di volumi aggiuntivi rispetto al titolo edilizio, con conseguente modifica della funzione del muro di confine, qualificabile quale muro comune ex art. 880 c.c. oltre che la presenza di una microfessura nel vano cucina, ritenuta compatibile con la sostituzione della copertura voltata con una piana e con l'inserimento di un nuovo orizzontamento, nonché ulteriori microlesioni nell'alcova e sui muretti del lastrico solare, considerate concausalmente riconducibili alle sollecitazioni derivanti dalle demolizioni.
Quanto a proprietaria dell'immobile in Fasano, via Rossi n. 6, piani Parte_2 primo e secondo, NCEU foglio 30, p.lla 1185 sub, ha addotto che, rispetto alla configurazione ante operam – nella quale l'estradosso della copertura del mezzanino confinante si attestava alla quota di +12,07 m – i convenuti avevano realizzato, lungo il medesimo confine, un vano tecnico e un corpo di fabbrica con copertura a frangisole, nella realtà integralmente chiuso e impermeabile, elevati sino a circa 13,50 m, così occludendo la preesistente visuale libera dalla terrazza L'attrice ha inoltre lamentato che Pt_2
l'area scoperta prevista in progetto risultava delimitata da murature in elevazione poste a
3 distanza non conforme alla normativa e che, anche in questo caso, erano stati realizzati volumi ulteriori in eccedenza rispetto al titolo edilizio, con conseguente compromissione della funzione del muro comune ex art. 880 c.c., oltre ad evidenziare che sulla parete di confine era stata riscontrata una porzione visibilmente rattoppata durante le lavorazioni e, sulla parete perpendicolare, un sistema di microfessurazioni ritenuto compatibile con il mutamento del regime di carico indotto dalla sostituzione della copertura voltata con una piana.
Instaurato il contraddittorio, e si sono costituiti in giudizio, CP_1 CP_2 con comparsa di costituzione e risposta depositata il 04.01.2023, contestando integralmente la domanda attorea e chiedendone il rigetto perché infondata in fatto e in diritto, nonché instando per il differimento dell'udienza al fine di procedere alla chiamata in causa dell'impresa appaltatrice per essere da questa manlevati in Controparte_3 ordine ad eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla pretesa azionata.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19.04.2023, si è costituita
[...]
contestando le domande, nonché chiedendo il differimento dell'udienza Controparte_4 al fine di operare la chiamata in causa di Controparte_5
Rimasta contumace la terza chiamata in causa nelle more Controparte_5 del giudizio le parti costituite - a mezzo dei loro difensori muniti di procura speciale - hanno dichiarato di aver parzialmente transatto la causa e pertanto hanno domandato, nei limiti dell'accordo raggiunto, la cessazione della materia del contendere, con prosecuzione del giudizio esclusivamente in relazione alle domande e alle posizioni soggettive non ancora definite.
Sicché, all'udienza del 06.06.2024, previa precisazione delle conclusioni da parte dei procuratori costituiti, il Tribunale ha disposto procedersi, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., alla discussione orale, all'esito della quale ha pronunciato la sentenza n. 972/2024, con la quale è stata dichiarata, in relazione alle posizioni oggetto di accordo, la cessazione della materia del contendere relativamente a tutte le domande formulate da e Parte_3
nonché da e da in ordine Parte_4 Parte_1 Parte_2 all'azione di risarcimento dei danni da lesioni rispettivamente subiti dagli immobili di loro
4 proprietà, con integrale compensazione delle spese nei confronti degli odierni convenuti, con prosecuzione del giudizio esclusivamente in ordine alle domande non ancora definite.
Per effetto degli accordi, invero, le parti costituite hanno chiesto la prosecuzione del giudizio in relazione alle “domande di tutela in forma specifica, consistenti nella riduzione in pristino dello stato dei luoghi mediante demolizione e/o arretramento di tutte le opere edili e dei manufatti realizzati in presunta violazione di legge, nonché del relativo risarcimento del danno, come indicato ai punti nn. 1), 2), 4) e 5) delle conclusioni dell'atto di citazione del 10.10.2022” esclusivamente tra gli attori e Parte_1 [...]
e i convenuti e con esclusione dei convenuti Parte_2 CP_1 CP_2 terzi chiamati.
Con separato decreto emesso in pari data è stata altresì disposta la prosecuzione del giudizio, con contestuale nomina del C.T.U., arch. al quale è stato conferito Persona_1
l'incarico di procedere alle operazioni peritali relative alle domande ancora sub iudice, rinviando la causa all'udienza del 03.10.2024 per il giuramento e la formulazione dei quesiti.
Rinviata l'udienza al 03.04.2025 per il deposito e l'esame della consulenza tecnica, il
C.T.U. ha presentato istanze di proroga, concesse dal Giudice. Concluse le operazioni peritali, è stata depositata la relazione tecnica in data 19.02.2025, resa disponibile alle parti per le successive osservazioni.
All'udienza del 24.04.2025, esaminati gli atti di causa e le note critiche depositate dal
C.T.P. degli attori, rilevate le puntuali risposte fornite dal C.T.U. a tutte le osservazioni e ritenuta opportuna la ricerca di una definizione bonaria della controversia, la causa è stata rinviata all'udienza del 12.06.2025 per la verifica della disponibilità delle parti ad una soluzione conciliativa.
All'udienza del 12.06.2025, presenti i difensori delle parti come sopra indicato, constatate le dichiarazioni rese dai procuratori, esaminate le disponibilità manifestate in ordine alla definizione bonaria della controversia e preso atto delle richieste di rinvio formulate dai procuratori, è stato disposto il rinvio della causa per la verifica del bonario componimento all'udienza del 23.10.2025, ore di rito.
5 Alla data del rinvio - richiesto un ulteriore rinvio per l'eventuale formalizzazione di una soluzione che contemplasse l'abbandono del presente giudizio - il procuratore di parte convenuta ha dichiarato di aver accettato, per conto di , presente CP_1 personalmente, la rinuncia agli atti e all'azione, con compensazione integrale delle spese formulata da riservandosi di formalizzare l'accettazione anche per Parte_2 conto di Il Giudice, pertanto, ha rinviato la causa all'udienza del CP_2
25.11.2025 per la verifica del bonario componimento.
Sicché con atto di rinuncia depositato in data 03.11.2025, l'attrice ha Parte_1 espresso la volontà di rinunciare agli atti e all'azione del presente procedimento, con compensazione integrale delle spese di lite, seguito dall' atto depositato in data 13.11.2025, con il quale e hanno manifestato la volontà di accettare la CP_1 CP_2 rinuncia agli atti e all'azione del presente procedimento formulata dagli attori, con compensazione integrale delle spese di lite.
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 25.11.2025.
Mette conto evidenziare in via preliminare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il provvedimento con cui, nel corso del processo, il giudice istruttore, che operi come giudice monocratico, dichiari che il processo si è estinto, non è soggetto a reclamo ma, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, ed è impugnabile con gli ordinari mezzi (Cass. 23997/2019).
Ne discende che la dichiarazione di estinzione della causa per rinuncia agli atti ai sensi dell'art. 306 c.p.c. va resa con sentenza e non anche con ordinanza.
Ad ogni buon conto va dato atto che le parti nella vicenda in esame hanno rinunciato anche all'azione, rinuncia che preme rammentare non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina,
6 indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere.
Deve, viceversa, essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (Cass. 19845/2019).
Ciò posto emerge dalla documentazione riversata in atti, che entrambi i procuratori delle parti hanno il potere di rinunciare agli atti del giudizio e all'azione e di accettare la stessa rinuncia, dovendosi al riguardo rimarcare che le attrici hanno conferito mandato ai loro procuratori anche per detto incombente.
Alla luce pertanto della chiara volontà espressa dalle parti va dichiarata cessata la materia del contendere per rinuncia all'azione e agli atti.
Le spese di lite, come da accordo tra le parti, rimangono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Giovanna Manca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara cessata la materia del contendere per rinuncia agli atti e all'azione;
- compensa integralmente le spese di lite.
Brindisi, 25.11.2025
Il Giudice
Dott. Giovanna Manca
7 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo, Dott.ssa Francesca Carrozzo
8
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona del dott. Giovanna
Manca ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in primo grado rubricata al n° 3238/2022 R.G.
promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PP IO presso il cui studio in Martina Franca (TA) alla via Perla n. 24 è elettivamente domiciliata;
attrice
e
(c.f.: rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2
NI RO presso il cui studio in Pezze di RE (Br) alla via Cotugno n. 12 è elettivamente domiciliata;
attrice
contro
1 (c.f. ) e (c.f. CP_1 CodiceFiscale_3 CP_2 C.F._4
) rappresentati e difesi dall'Avv. Tonio Zizzi presso il cui studio in Pezze di RE
[...]
(Br) alla via Spaventa n. 6 sono elettivamente domiciliati;
convenuti
Conclusioni: come rassegnate dal verbale del 25.11.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione depositato in data 20.10.2022 e notificato il 14.10.2022, Parte_1
, e hanno
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 convenuto in giudizio e al fine di sentire accogliere le CP_1 CP_2 seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare, per le causali di cui al punto n. 3) della narrativa dell'atto di citazione, la abusività, la illegittimità ed illiceità delle opere di ristrutturazione edilizia, eseguite dagli odierni convenuti a confine con la proprietà di
, realizzate in violazione della richiamata normativa regolamentare e Parte_1 codicistica (art. 880, 900,905 e 906 c.c.) nonché ritenere e dichiarare che le predette opere edili hanno realizzato una veduta illegittima sul fondo dell'attrice Parte_1
in quanto poste ad una distanza dal confine inferiore a quella minima prevista
[...] per legge;
2) condannare, di conseguenza, i sigg. e , in CP_1 CP_2 solido tra loro, alla rimozione e/o arretramento delle porzioni immobiliari e dei manufatti, meglio specificati in atti e nella allegata ctp, in quanto realizzati in violazione della richiamata normativa, con riduzione in pristino dello stato dei luoghi e comunque fino al ripristino della distanza legale;
[…] 4) accertare e dichiarare, per le causali di cui al punto n. 4) della narrativa dell'atto di citazione, la abusività, la illegittimità ed illiceità delle opere di ristrutturazione edilizia eseguite dagli odierni convenuti a confine con la proprietà di in violazione della richiamata normativa regolamentare Parte_2
e codicistica (art. 873 c.c., art..4, punto 4.2 del regolamento edilizio comunale e art. 880
c.c.) e di quanto realizzato determinando la chiusura, lungo tutto il confine, della terrazza di proprietà della sig.ra così privandola dell'originaria visuale libera e Pt_2 panoramicità; 5) condannare, di conseguenza, i sigg. e , in CP_1 CP_2 solido tra loro, alla rimozione e/o arretramento delle porzioni immobiliari e dei manufatti, meglio specificati in atti e nella allegata ctp, in quanto realizzati in violazione della
2 richiamata normativa, con riduzione in pristino dello stato dei luoghi e comunque fino al ripristino della distanza legale […]”.
In particolare, gli odierni attori hanno esposto che e nel CP_1 CP_2 corso dei lavori di ristrutturazione eseguiti sull'immobile sito in Fasano, via Passiatore n.
16 (NCEU foglio 30, particella 1180 sub 3), avevano realizzato opere in violazione della normativa civilistica e regolamentare, arrecando altresì danni agli immobili confinanti di loro proprietà. Hanno quindi chiesto il risarcimento dei danni subiti, nonché la tutela in forma specifica mediante riduzione in pristino dello stato dei luoghi, con demolizione e/o arretramento delle opere eseguite in difformità.
Con riferimento alla sua unità immobiliare sita in Fasano, via Passiatore n. 22, piano primo, NCEU foglio 30, p.lla 1181 sub 3) l'attrice ha lamentato la Parte_1 realizzazione - da parte dei convenuti - di una copertura avente quota di calpestio tale da consentire l'affaccio e la veduta diretta sulla sua terrazza, in violazione dell'art. 905 c.c., nonché l'apertura di una veduta posta a distanza inferiore a 75 cm dal confine, in violazione dell'art. 906 c.c.
L'attrice ha contestato altresì la creazione di volumi aggiuntivi rispetto al titolo edilizio, con conseguente modifica della funzione del muro di confine, qualificabile quale muro comune ex art. 880 c.c. oltre che la presenza di una microfessura nel vano cucina, ritenuta compatibile con la sostituzione della copertura voltata con una piana e con l'inserimento di un nuovo orizzontamento, nonché ulteriori microlesioni nell'alcova e sui muretti del lastrico solare, considerate concausalmente riconducibili alle sollecitazioni derivanti dalle demolizioni.
Quanto a proprietaria dell'immobile in Fasano, via Rossi n. 6, piani Parte_2 primo e secondo, NCEU foglio 30, p.lla 1185 sub, ha addotto che, rispetto alla configurazione ante operam – nella quale l'estradosso della copertura del mezzanino confinante si attestava alla quota di +12,07 m – i convenuti avevano realizzato, lungo il medesimo confine, un vano tecnico e un corpo di fabbrica con copertura a frangisole, nella realtà integralmente chiuso e impermeabile, elevati sino a circa 13,50 m, così occludendo la preesistente visuale libera dalla terrazza L'attrice ha inoltre lamentato che Pt_2
l'area scoperta prevista in progetto risultava delimitata da murature in elevazione poste a
3 distanza non conforme alla normativa e che, anche in questo caso, erano stati realizzati volumi ulteriori in eccedenza rispetto al titolo edilizio, con conseguente compromissione della funzione del muro comune ex art. 880 c.c., oltre ad evidenziare che sulla parete di confine era stata riscontrata una porzione visibilmente rattoppata durante le lavorazioni e, sulla parete perpendicolare, un sistema di microfessurazioni ritenuto compatibile con il mutamento del regime di carico indotto dalla sostituzione della copertura voltata con una piana.
Instaurato il contraddittorio, e si sono costituiti in giudizio, CP_1 CP_2 con comparsa di costituzione e risposta depositata il 04.01.2023, contestando integralmente la domanda attorea e chiedendone il rigetto perché infondata in fatto e in diritto, nonché instando per il differimento dell'udienza al fine di procedere alla chiamata in causa dell'impresa appaltatrice per essere da questa manlevati in Controparte_3 ordine ad eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla pretesa azionata.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19.04.2023, si è costituita
[...]
contestando le domande, nonché chiedendo il differimento dell'udienza Controparte_4 al fine di operare la chiamata in causa di Controparte_5
Rimasta contumace la terza chiamata in causa nelle more Controparte_5 del giudizio le parti costituite - a mezzo dei loro difensori muniti di procura speciale - hanno dichiarato di aver parzialmente transatto la causa e pertanto hanno domandato, nei limiti dell'accordo raggiunto, la cessazione della materia del contendere, con prosecuzione del giudizio esclusivamente in relazione alle domande e alle posizioni soggettive non ancora definite.
Sicché, all'udienza del 06.06.2024, previa precisazione delle conclusioni da parte dei procuratori costituiti, il Tribunale ha disposto procedersi, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., alla discussione orale, all'esito della quale ha pronunciato la sentenza n. 972/2024, con la quale è stata dichiarata, in relazione alle posizioni oggetto di accordo, la cessazione della materia del contendere relativamente a tutte le domande formulate da e Parte_3
nonché da e da in ordine Parte_4 Parte_1 Parte_2 all'azione di risarcimento dei danni da lesioni rispettivamente subiti dagli immobili di loro
4 proprietà, con integrale compensazione delle spese nei confronti degli odierni convenuti, con prosecuzione del giudizio esclusivamente in ordine alle domande non ancora definite.
Per effetto degli accordi, invero, le parti costituite hanno chiesto la prosecuzione del giudizio in relazione alle “domande di tutela in forma specifica, consistenti nella riduzione in pristino dello stato dei luoghi mediante demolizione e/o arretramento di tutte le opere edili e dei manufatti realizzati in presunta violazione di legge, nonché del relativo risarcimento del danno, come indicato ai punti nn. 1), 2), 4) e 5) delle conclusioni dell'atto di citazione del 10.10.2022” esclusivamente tra gli attori e Parte_1 [...]
e i convenuti e con esclusione dei convenuti Parte_2 CP_1 CP_2 terzi chiamati.
Con separato decreto emesso in pari data è stata altresì disposta la prosecuzione del giudizio, con contestuale nomina del C.T.U., arch. al quale è stato conferito Persona_1
l'incarico di procedere alle operazioni peritali relative alle domande ancora sub iudice, rinviando la causa all'udienza del 03.10.2024 per il giuramento e la formulazione dei quesiti.
Rinviata l'udienza al 03.04.2025 per il deposito e l'esame della consulenza tecnica, il
C.T.U. ha presentato istanze di proroga, concesse dal Giudice. Concluse le operazioni peritali, è stata depositata la relazione tecnica in data 19.02.2025, resa disponibile alle parti per le successive osservazioni.
All'udienza del 24.04.2025, esaminati gli atti di causa e le note critiche depositate dal
C.T.P. degli attori, rilevate le puntuali risposte fornite dal C.T.U. a tutte le osservazioni e ritenuta opportuna la ricerca di una definizione bonaria della controversia, la causa è stata rinviata all'udienza del 12.06.2025 per la verifica della disponibilità delle parti ad una soluzione conciliativa.
All'udienza del 12.06.2025, presenti i difensori delle parti come sopra indicato, constatate le dichiarazioni rese dai procuratori, esaminate le disponibilità manifestate in ordine alla definizione bonaria della controversia e preso atto delle richieste di rinvio formulate dai procuratori, è stato disposto il rinvio della causa per la verifica del bonario componimento all'udienza del 23.10.2025, ore di rito.
5 Alla data del rinvio - richiesto un ulteriore rinvio per l'eventuale formalizzazione di una soluzione che contemplasse l'abbandono del presente giudizio - il procuratore di parte convenuta ha dichiarato di aver accettato, per conto di , presente CP_1 personalmente, la rinuncia agli atti e all'azione, con compensazione integrale delle spese formulata da riservandosi di formalizzare l'accettazione anche per Parte_2 conto di Il Giudice, pertanto, ha rinviato la causa all'udienza del CP_2
25.11.2025 per la verifica del bonario componimento.
Sicché con atto di rinuncia depositato in data 03.11.2025, l'attrice ha Parte_1 espresso la volontà di rinunciare agli atti e all'azione del presente procedimento, con compensazione integrale delle spese di lite, seguito dall' atto depositato in data 13.11.2025, con il quale e hanno manifestato la volontà di accettare la CP_1 CP_2 rinuncia agli atti e all'azione del presente procedimento formulata dagli attori, con compensazione integrale delle spese di lite.
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 25.11.2025.
Mette conto evidenziare in via preliminare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il provvedimento con cui, nel corso del processo, il giudice istruttore, che operi come giudice monocratico, dichiari che il processo si è estinto, non è soggetto a reclamo ma, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, ed è impugnabile con gli ordinari mezzi (Cass. 23997/2019).
Ne discende che la dichiarazione di estinzione della causa per rinuncia agli atti ai sensi dell'art. 306 c.p.c. va resa con sentenza e non anche con ordinanza.
Ad ogni buon conto va dato atto che le parti nella vicenda in esame hanno rinunciato anche all'azione, rinuncia che preme rammentare non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina,
6 indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere.
Deve, viceversa, essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (Cass. 19845/2019).
Ciò posto emerge dalla documentazione riversata in atti, che entrambi i procuratori delle parti hanno il potere di rinunciare agli atti del giudizio e all'azione e di accettare la stessa rinuncia, dovendosi al riguardo rimarcare che le attrici hanno conferito mandato ai loro procuratori anche per detto incombente.
Alla luce pertanto della chiara volontà espressa dalle parti va dichiarata cessata la materia del contendere per rinuncia all'azione e agli atti.
Le spese di lite, come da accordo tra le parti, rimangono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Giovanna Manca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara cessata la materia del contendere per rinuncia agli atti e all'azione;
- compensa integralmente le spese di lite.
Brindisi, 25.11.2025
Il Giudice
Dott. Giovanna Manca
7 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo, Dott.ssa Francesca Carrozzo
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