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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 26/01/2026, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1173/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MARTINI DOMENICO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 17135/2025 depositato il 12/10/2025, relativo alla sentenza n. Ricorrente_1 sezione 28
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il Resistente_1
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da conclusioni rassegnate.
Resistente: come da conclusioni rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Signor Ricorrente_2 ha proposto ricorso per ottemperanza, ex artt. 69/70 DPR n. 546/92, della sentenza n° 10698/28/23 del 26/07/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli con la quale in accoglimento del ricorso, l'Agenzia delle Entrate OS veniva condannata al pagamento delle spese di lite a favore del procuratore costituito, odierno ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Il ricorrente dopo aver illustrato il contenuto della sentenza e gli argomenti addotti a sostegno della sua domanda nel giudizio di merito, rappresentava di aver notificato all'ADER la sentenza de qua precisando che la stessa pronuncia a tutt'oggi risulta passata in cosa giudicata. Ciò premesso chiedeva alla Corte adita di “adottare tutti i provvedimenti idonei e necessari all'ottemperanza parziale della sentenza”, con vittoria di spese.
Parte resistente costituitasi in data 2/12/2025, chiedeva il rigetto del ricorso con condanna alle spese, considerato che “alla data di richiesta di pagamento delle spese di lite della sentenza portata in esecuzione con il presente e giudizio, l'avv. Ricorrente_2 risultava inadempiente al versamento dell'importo intimato con una o più cartelle di pagamento….”
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza camerale del 11/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per ottemperanza è fondato e merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati.
Con sentenza n. 10698/28/23, pronunciata in data 26 luglio 2023 da questa Corte e divenuta definitiva,
l'Agenzia delle Entrate – OS è stata condannata al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, odierno ricorrente. La sentenza è stata regolarmente notificata e, nonostante il decorso del termine di cui all'art. 69, comma 4, del D.Lgs. n. 546/1992, l'Amministrazione resistente non ha dato esecuzione al comando giudiziale.
Preliminarmente, va rilevato che la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate – OS è avvenuta tardivamente, con conseguente decadenza dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio, ai sensi degli artt. 23 e 32 del D.Lgs. n. 546/1992, applicabili al giudizio di ottemperanza nei limiti di compatibilità. Ne consegue che le difese svolte dalla resistente, in quanto tardive, non possono essere utilmente valutate nella parte in cui introducono eccezioni in senso stretto o fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligo di ottemperanza.
In ogni caso, e comunque nel merito, il giudizio di ottemperanza è volto ad assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale, consentendo al giudice che ha emesso la decisione di verificarne la concreta attuazione e di adottare i provvedimenti necessari a superare l'inerzia dell'Amministrazione obbligata.
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che il ricorrente ha richiesto l'esecuzione parziale della sentenza, limitatamente all'importo di euro 4.999,99, richiesta pienamente legittima in quanto riferita ad un credito certo, liquido ed esigibile, cristallizzato dal giudicato.
Le difese svolte dall'Agenzia delle Entrate – OS, fondate sulla dedotta operatività della procedura di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e su asserite procedure esecutive presso terzi, non sono idonee a paralizzare l'obbligo di ottemperanza, atteso che il giudicato impone all'Amministrazione un comportamento vincolato, non eludibile mediante atti o procedure interne estranee al titolo giudiziale.
Deve, tuttavia, rilevarsi che la richiesta del ricorrente di ottenere il pagamento dell'ulteriore importo di euro
500,00 a titolo di spese esenti ex art. 15 del D.P.R. n. 633/1972 non può essere accolta, in quanto tale voce non risulta adeguatamente documentata agli atti. In mancanza di idonea prova circa la natura e l'effettivo sostenimento di dette spese, la relativa pretesa non può essere oggetto di esecuzione in sede di ottemperanza e deve, pertanto, ritenersi non dovuta.
Sussistono, pertanto, i presupposti per ordinare all'Amministrazione resistente di dare esecuzione parziale alla sentenza nei limiti dell'importo di euro 4.999,99, con esclusione della voce “spese esenti” perché non documentata da sottrarre all'importo complessivo residuo, fissando un termine per l'adempimento e riservando a successiva fase la verifica dell'esatto adempimento e l'eventuale nomina di un commissario ad acta.
Quanto alle spese del presente giudizio di ottemperanza, la relativa liquidazione è rimessa al provvedimento conclusivo, all'esito della verifica dell'adempimento, come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso per l'ottemperanza della sentenza 10698/28/23, pronunciata il 26/7/2023 dalla Corte di
Giustizia Tributaria di primo Grado di Napoli, proposto dall'avv. Ricorrente_2 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - OS. Ordina al responsabile pro tempore dell'Agenzia delle Entrate OS Direzione Regionale Campania, dr. Nominativo_1, l'esecuzione parziale della sentenza 10698/28/2023, nel termine di 40 giorni dalla comunicazione della presente pronuncia, per corrispondere all'avv. Ricorrente_2 l'importo di euro 4.999,99. Dichiara, altresì, non dovuto l'importo richiesto dal ricorrente di euro 500 a titolo di “Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72 € 500,00”. Rinvia al 26/03/2026 per la verifica dell'adempimento e per l'eventuale nomina di un commissario ad acta a carico dell'Agenzia Entrate -
OS. Le spese del presente giudizio di ottemperanza, allo stato non sono ancora quantificabili in attesa del perfezionamento della procedura e pertanto, al riguardo, si provvederà con autonoma ordinanza alla chiusura del procedimento. Si comunichi alle parti e tramite l'Agenzia resistente costituita, al Direttore Regionale Campania ADER, il quale dovrà tempestivamente riferire sull'adempimento con nota scritta a questa Corte, prima della data fissata di rinvio.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MARTINI DOMENICO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 17135/2025 depositato il 12/10/2025, relativo alla sentenza n. Ricorrente_1 sezione 28
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il Resistente_1
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da conclusioni rassegnate.
Resistente: come da conclusioni rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Signor Ricorrente_2 ha proposto ricorso per ottemperanza, ex artt. 69/70 DPR n. 546/92, della sentenza n° 10698/28/23 del 26/07/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli con la quale in accoglimento del ricorso, l'Agenzia delle Entrate OS veniva condannata al pagamento delle spese di lite a favore del procuratore costituito, odierno ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Il ricorrente dopo aver illustrato il contenuto della sentenza e gli argomenti addotti a sostegno della sua domanda nel giudizio di merito, rappresentava di aver notificato all'ADER la sentenza de qua precisando che la stessa pronuncia a tutt'oggi risulta passata in cosa giudicata. Ciò premesso chiedeva alla Corte adita di “adottare tutti i provvedimenti idonei e necessari all'ottemperanza parziale della sentenza”, con vittoria di spese.
Parte resistente costituitasi in data 2/12/2025, chiedeva il rigetto del ricorso con condanna alle spese, considerato che “alla data di richiesta di pagamento delle spese di lite della sentenza portata in esecuzione con il presente e giudizio, l'avv. Ricorrente_2 risultava inadempiente al versamento dell'importo intimato con una o più cartelle di pagamento….”
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza camerale del 11/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per ottemperanza è fondato e merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati.
Con sentenza n. 10698/28/23, pronunciata in data 26 luglio 2023 da questa Corte e divenuta definitiva,
l'Agenzia delle Entrate – OS è stata condannata al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, odierno ricorrente. La sentenza è stata regolarmente notificata e, nonostante il decorso del termine di cui all'art. 69, comma 4, del D.Lgs. n. 546/1992, l'Amministrazione resistente non ha dato esecuzione al comando giudiziale.
Preliminarmente, va rilevato che la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate – OS è avvenuta tardivamente, con conseguente decadenza dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio, ai sensi degli artt. 23 e 32 del D.Lgs. n. 546/1992, applicabili al giudizio di ottemperanza nei limiti di compatibilità. Ne consegue che le difese svolte dalla resistente, in quanto tardive, non possono essere utilmente valutate nella parte in cui introducono eccezioni in senso stretto o fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligo di ottemperanza.
In ogni caso, e comunque nel merito, il giudizio di ottemperanza è volto ad assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale, consentendo al giudice che ha emesso la decisione di verificarne la concreta attuazione e di adottare i provvedimenti necessari a superare l'inerzia dell'Amministrazione obbligata.
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che il ricorrente ha richiesto l'esecuzione parziale della sentenza, limitatamente all'importo di euro 4.999,99, richiesta pienamente legittima in quanto riferita ad un credito certo, liquido ed esigibile, cristallizzato dal giudicato.
Le difese svolte dall'Agenzia delle Entrate – OS, fondate sulla dedotta operatività della procedura di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e su asserite procedure esecutive presso terzi, non sono idonee a paralizzare l'obbligo di ottemperanza, atteso che il giudicato impone all'Amministrazione un comportamento vincolato, non eludibile mediante atti o procedure interne estranee al titolo giudiziale.
Deve, tuttavia, rilevarsi che la richiesta del ricorrente di ottenere il pagamento dell'ulteriore importo di euro
500,00 a titolo di spese esenti ex art. 15 del D.P.R. n. 633/1972 non può essere accolta, in quanto tale voce non risulta adeguatamente documentata agli atti. In mancanza di idonea prova circa la natura e l'effettivo sostenimento di dette spese, la relativa pretesa non può essere oggetto di esecuzione in sede di ottemperanza e deve, pertanto, ritenersi non dovuta.
Sussistono, pertanto, i presupposti per ordinare all'Amministrazione resistente di dare esecuzione parziale alla sentenza nei limiti dell'importo di euro 4.999,99, con esclusione della voce “spese esenti” perché non documentata da sottrarre all'importo complessivo residuo, fissando un termine per l'adempimento e riservando a successiva fase la verifica dell'esatto adempimento e l'eventuale nomina di un commissario ad acta.
Quanto alle spese del presente giudizio di ottemperanza, la relativa liquidazione è rimessa al provvedimento conclusivo, all'esito della verifica dell'adempimento, come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso per l'ottemperanza della sentenza 10698/28/23, pronunciata il 26/7/2023 dalla Corte di
Giustizia Tributaria di primo Grado di Napoli, proposto dall'avv. Ricorrente_2 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - OS. Ordina al responsabile pro tempore dell'Agenzia delle Entrate OS Direzione Regionale Campania, dr. Nominativo_1, l'esecuzione parziale della sentenza 10698/28/2023, nel termine di 40 giorni dalla comunicazione della presente pronuncia, per corrispondere all'avv. Ricorrente_2 l'importo di euro 4.999,99. Dichiara, altresì, non dovuto l'importo richiesto dal ricorrente di euro 500 a titolo di “Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72 € 500,00”. Rinvia al 26/03/2026 per la verifica dell'adempimento e per l'eventuale nomina di un commissario ad acta a carico dell'Agenzia Entrate -
OS. Le spese del presente giudizio di ottemperanza, allo stato non sono ancora quantificabili in attesa del perfezionamento della procedura e pertanto, al riguardo, si provvederà con autonoma ordinanza alla chiusura del procedimento. Si comunichi alle parti e tramite l'Agenzia resistente costituita, al Direttore Regionale Campania ADER, il quale dovrà tempestivamente riferire sull'adempimento con nota scritta a questa Corte, prima della data fissata di rinvio.