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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 8947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8947 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale di Napoli Sezione lavoro , nella persona della dott.ssa Daniela Ammendola, all'udienza di discussione del 03/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 8573/2025 R.G., cui è riunito l'ATP N.
15220/2023 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Umberto Altamura (C.F. e Giuseppina Russo (C.F. CodiceFiscale_2 C.F._3
), presso i quali elett.te domicilia in Napoli alla Via G. Garibaldi n.
5. I procuratori dichiarano di
[...] voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0817527899 ed all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
Ricorrente
contro in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.Mauro Elberti (C.F. CP_1
), giusto mandato generale alle liti in atti, PEC: C.F._4
t Email_2
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATP
Conclusioni Per la parte ricorrente: accertare e dichiarare la ricorrente invalida con diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 29.06.2023 (data della visita di revisione). Vinte le spese.
Per la parte resistente: dichiarare inammissibile o, in subordine, rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha esposto che con accertamento tecnico preventivo RG.N. 15220/2023 adiva il
Tribunale di Napoli Sezione lavoro per il riconoscimento del requisito sanitario legittimante il diritto al ripristino dell'indennità di accompagnamento, revocata a seguito di visita di revisione in data 29.06.2023; che il GOP, Dott. , assegnava al CTU dott. l'incarico di Per_1 Persona_2 espletare la consulenza tecnica d'ufficio richiesta;
che all'esito dell'espletata consulenza nel termine fissato dal Giudice parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso ex art. 445 bis comma 4 cpc avverso le conclusioni del CTU che non aveva riconosciuto il beneficio richiesto.
Tanto premesso, col ricorso in opposizione ex art. 445 bis 6 comma c.p.c., ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a far data dalla visita di revisione.
L' ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso in quanto infondato. Disposta la CP_1 riunione al presente procedimento di quello relativo all'A.T.P., la causa è stata decisa all'odierna udienza mediante deposito della sentenza con i contestuali motivi.
*****
Il ricorso è infondato.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre rilevare che il meccanismo previsto dal legislatore, articolato in 2 fasi consequenziali nell'intento di deflazionare l'enorme contenzioso previdenziale ed assistenziale che grava sui
Tribunali, è diretto ad accertare prioritariamente la sussistenza del requisito sanitario attraverso un giudizio medico-legale preventivo, soggetto (in caso di assenso delle parti) ad omologazione, ovvero, in caso di dissenso, a successivo esame nel giudizio di merito. La necessità di proporre specifiche contestazioni nella fase di merito è correlata alla possibilità di esprimere il dissenso, rispetto alle conclusioni del CTU relative alla fase di ATP, senza formulare alcuna particolare motivazione, la quale diviene invece necessaria, a pena di inammissibilità, nel successivo giudizio, correlato al primo e strutturato come una vera e propria contestazione dell'operato del CTU.
Così configurato il giudizio di merito, successivo alla mancata omologazione dell'ATP ex art. 445bis
C.P.C., appare evidente (in analogia con quanto previsto dalla legge nel giudizio di appello) che la specificità dei motivi serva anzitutto ad individuare le statuizioni impugnate (tantum devolutum quantum appellatum) e debba, pertanto, essere correlata alla esposizione, pur sommaria ma chiara, delle censure mosse alle argomentazioni e conclusioni della perizia medico-legale il cui richiamo, in mancanza di specifiche doglianze fatte dalle parti e sempreché il giudice non si discosti dalla stessa
CTU, esaurisce l'obbligo di motivazione del decreto di omologazione in fase di ATP.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità civile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Nella presente fattispecie sono evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come eccepito dall' . CP_1
Tuttavia, la parte ricorrente ha indicato le patologie di cui risulta essere affetta, ma le critiche all'elaborato peritale d'ufficio sono il frutto di divergenti valutazioni, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni cui è pervenuto il CTU in fase di ATP. In particolare, il CTU dott. ha accertato, anche sulla scorta dell'esame obiettivo e Persona_2 dello studio della documentazione medica in atti, che la parte ricorrente è affetta da : Disturbo ossessivo compulsivo (COD: 2201), Cardiopatia ipertensiva (COD: 6441), Poliartrosi (COD:7010 in via analogica) Incontinenza urinaria (non tabellata). Ha poi precisato che: “Il disturbo ossessivo compulsivo di remota data è in trattamento farmacologico specifico. La cardiopatia ipertensiva è in buona fase di compenso emodinamico e non è caratterizzata da danni d'organo. La incontinenza urinaria è in trattamento con presidi. La poliartrosi non cagiona rilevanti limitazioni funzionali a carico delle piccole e grandi articolazioni”
Dunque, il CTU ha esaustivamente valutato tutte le patologie di cui è affetta la ricorrente, accertando a seguito dell'esame obiettivo per quanto riguarda l'apparato osteo-articolare che la “deambulazione, la stazione eretta ed i passaggi posturali sono possibili ed autonomi. Rachide con conservata motilità in rapporto all'età”e comunque che “La poliartrosi non cagiona rilevanti limitazioni funzionali a carico delle piccole e grandi articolazioni”.
Per quanto riguarda, invece, la patologia psichiatrica, il Ctu anche alla luce dell'esame clinico ha posto - in linea con la certificazione medica in atti- una diagnosi di disturbo ossessivo compulsivo, manifestando la ricorrente idee ossessive di contaminazione con condotta compulsiva di lavaggio frequente delle mani, in trattamento farmacologico.
Al riguardo, si osserva che nella certificazione psichiatrica del 6.2.2024 rilasciata da parte del DSM presso l'Università Vanvitelli che ha tenuto in cura la ricorrente dal 2017 al 2018 non viene posta un'indicazione di necessità di assistenza continua.
Quanto alla certificazione prodotta nel presente giudizio ed acquisita agli atti (certificato geriatrico del 14.10.2025 rilasciato dal DS 30 dell'Asl Na 1 Centro a firma del dott. essa è stata rilasciata Per_3 ai fini medico-legali, è stata formulata prevalentemente sulla base di dati anamnestici, se pur accreditabili, riferiti dal paziente e non supportata da adeguate osservazioni cliniche seriate da parte del medesimo ambulatorio e disancorata da ineludibili approfondimenti neuropsicologici. Gli stessi items delle scale ADL, IADL ed MMSE vanno inquadrati nel contesto clinico-funzionale del caso, non potendo sostituirsi ad un rigoroso ed obiettivo accertamento clinico, ineludibile per suffragare la dedotta disautonomia.
Pertanto, sulla scorta di tali considerazioni, ritenute condivisibili le conclusioni espresse dal Ctu circa l'insussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, l'opposizione va rigettata.
Dichiara irripetibili le spese di lite vista la dichiarazione di esenzione ex art.152 disp.att. c.p.c. Le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, liquidate con separato CP_ decreto, sono poste a carico dell'
P.Q.M.
-Rigetta l'opposizione e per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
-Dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_
-Pone le spese di ctu della fase di atp a carico dell' come da separato decreto.
Napoli, così deciso in data 03/12/2025
Il Giudice
(dott.ssa Daniela Ammendola)
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale di Napoli Sezione lavoro , nella persona della dott.ssa Daniela Ammendola, all'udienza di discussione del 03/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 8573/2025 R.G., cui è riunito l'ATP N.
15220/2023 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Umberto Altamura (C.F. e Giuseppina Russo (C.F. CodiceFiscale_2 C.F._3
), presso i quali elett.te domicilia in Napoli alla Via G. Garibaldi n.
5. I procuratori dichiarano di
[...] voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0817527899 ed all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
Ricorrente
contro in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.Mauro Elberti (C.F. CP_1
), giusto mandato generale alle liti in atti, PEC: C.F._4
t Email_2
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATP
Conclusioni Per la parte ricorrente: accertare e dichiarare la ricorrente invalida con diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 29.06.2023 (data della visita di revisione). Vinte le spese.
Per la parte resistente: dichiarare inammissibile o, in subordine, rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha esposto che con accertamento tecnico preventivo RG.N. 15220/2023 adiva il
Tribunale di Napoli Sezione lavoro per il riconoscimento del requisito sanitario legittimante il diritto al ripristino dell'indennità di accompagnamento, revocata a seguito di visita di revisione in data 29.06.2023; che il GOP, Dott. , assegnava al CTU dott. l'incarico di Per_1 Persona_2 espletare la consulenza tecnica d'ufficio richiesta;
che all'esito dell'espletata consulenza nel termine fissato dal Giudice parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso ex art. 445 bis comma 4 cpc avverso le conclusioni del CTU che non aveva riconosciuto il beneficio richiesto.
Tanto premesso, col ricorso in opposizione ex art. 445 bis 6 comma c.p.c., ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a far data dalla visita di revisione.
L' ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso in quanto infondato. Disposta la CP_1 riunione al presente procedimento di quello relativo all'A.T.P., la causa è stata decisa all'odierna udienza mediante deposito della sentenza con i contestuali motivi.
*****
Il ricorso è infondato.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre rilevare che il meccanismo previsto dal legislatore, articolato in 2 fasi consequenziali nell'intento di deflazionare l'enorme contenzioso previdenziale ed assistenziale che grava sui
Tribunali, è diretto ad accertare prioritariamente la sussistenza del requisito sanitario attraverso un giudizio medico-legale preventivo, soggetto (in caso di assenso delle parti) ad omologazione, ovvero, in caso di dissenso, a successivo esame nel giudizio di merito. La necessità di proporre specifiche contestazioni nella fase di merito è correlata alla possibilità di esprimere il dissenso, rispetto alle conclusioni del CTU relative alla fase di ATP, senza formulare alcuna particolare motivazione, la quale diviene invece necessaria, a pena di inammissibilità, nel successivo giudizio, correlato al primo e strutturato come una vera e propria contestazione dell'operato del CTU.
Così configurato il giudizio di merito, successivo alla mancata omologazione dell'ATP ex art. 445bis
C.P.C., appare evidente (in analogia con quanto previsto dalla legge nel giudizio di appello) che la specificità dei motivi serva anzitutto ad individuare le statuizioni impugnate (tantum devolutum quantum appellatum) e debba, pertanto, essere correlata alla esposizione, pur sommaria ma chiara, delle censure mosse alle argomentazioni e conclusioni della perizia medico-legale il cui richiamo, in mancanza di specifiche doglianze fatte dalle parti e sempreché il giudice non si discosti dalla stessa
CTU, esaurisce l'obbligo di motivazione del decreto di omologazione in fase di ATP.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità civile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Nella presente fattispecie sono evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come eccepito dall' . CP_1
Tuttavia, la parte ricorrente ha indicato le patologie di cui risulta essere affetta, ma le critiche all'elaborato peritale d'ufficio sono il frutto di divergenti valutazioni, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni cui è pervenuto il CTU in fase di ATP. In particolare, il CTU dott. ha accertato, anche sulla scorta dell'esame obiettivo e Persona_2 dello studio della documentazione medica in atti, che la parte ricorrente è affetta da : Disturbo ossessivo compulsivo (COD: 2201), Cardiopatia ipertensiva (COD: 6441), Poliartrosi (COD:7010 in via analogica) Incontinenza urinaria (non tabellata). Ha poi precisato che: “Il disturbo ossessivo compulsivo di remota data è in trattamento farmacologico specifico. La cardiopatia ipertensiva è in buona fase di compenso emodinamico e non è caratterizzata da danni d'organo. La incontinenza urinaria è in trattamento con presidi. La poliartrosi non cagiona rilevanti limitazioni funzionali a carico delle piccole e grandi articolazioni”
Dunque, il CTU ha esaustivamente valutato tutte le patologie di cui è affetta la ricorrente, accertando a seguito dell'esame obiettivo per quanto riguarda l'apparato osteo-articolare che la “deambulazione, la stazione eretta ed i passaggi posturali sono possibili ed autonomi. Rachide con conservata motilità in rapporto all'età”e comunque che “La poliartrosi non cagiona rilevanti limitazioni funzionali a carico delle piccole e grandi articolazioni”.
Per quanto riguarda, invece, la patologia psichiatrica, il Ctu anche alla luce dell'esame clinico ha posto - in linea con la certificazione medica in atti- una diagnosi di disturbo ossessivo compulsivo, manifestando la ricorrente idee ossessive di contaminazione con condotta compulsiva di lavaggio frequente delle mani, in trattamento farmacologico.
Al riguardo, si osserva che nella certificazione psichiatrica del 6.2.2024 rilasciata da parte del DSM presso l'Università Vanvitelli che ha tenuto in cura la ricorrente dal 2017 al 2018 non viene posta un'indicazione di necessità di assistenza continua.
Quanto alla certificazione prodotta nel presente giudizio ed acquisita agli atti (certificato geriatrico del 14.10.2025 rilasciato dal DS 30 dell'Asl Na 1 Centro a firma del dott. essa è stata rilasciata Per_3 ai fini medico-legali, è stata formulata prevalentemente sulla base di dati anamnestici, se pur accreditabili, riferiti dal paziente e non supportata da adeguate osservazioni cliniche seriate da parte del medesimo ambulatorio e disancorata da ineludibili approfondimenti neuropsicologici. Gli stessi items delle scale ADL, IADL ed MMSE vanno inquadrati nel contesto clinico-funzionale del caso, non potendo sostituirsi ad un rigoroso ed obiettivo accertamento clinico, ineludibile per suffragare la dedotta disautonomia.
Pertanto, sulla scorta di tali considerazioni, ritenute condivisibili le conclusioni espresse dal Ctu circa l'insussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, l'opposizione va rigettata.
Dichiara irripetibili le spese di lite vista la dichiarazione di esenzione ex art.152 disp.att. c.p.c. Le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, liquidate con separato CP_ decreto, sono poste a carico dell'
P.Q.M.
-Rigetta l'opposizione e per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
-Dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_
-Pone le spese di ctu della fase di atp a carico dell' come da separato decreto.
Napoli, così deciso in data 03/12/2025
Il Giudice
(dott.ssa Daniela Ammendola)