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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/11/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n.148/ 2024 introdotta
D A
), rappresentato e difeso dall'avv. MORETTI Parte_1 C.F._1
RAFFAELE;
-ricorrente-
CONTRO
C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SILVIO GAROFALO
-resistente-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.1.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale formulando le seguenti conclusioni: “- accogliere il presente ricorso e dichiarare la sig.ra
invalida in misura non inferiore all'80%, necessaria per usufruire della pensione di Parte_1 vecchiaia anticipata;
- conseguentemente, condannare l' Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Roma – Eur, alla via Ciro il Grande n. 21, e
[...]
l' , in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Controparte_1
Avellino, alla via Roma, P. IVA , al riconoscimento in favore della ricorrente dello stato P.IVA_2 di invalida in misura non inferiore all'80% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa
o dalla diversa data di riconoscimento del beneficio in sede di giudizio;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario”. 1 A fondamento delle proprie domande, la parte ricorrente deduceva di aver inoltrato in data 30.1.2023 alla competente sede la domanda per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata, CP_1 in quanto invalida in misura non inferiore all'80%; che in data 13.3.2023, l' Controparte_2 rigettava la suddetta domanda sul presupposto che la non risultava invalida;
che Pt_1 inutilmente in data 11.8.2023 proponeva ricorso al competente Comitato Provinciale;
che, CP_1 invero, ella doveva essere riconosciuta invalida in misura non inferiore all'80%, poiché affetta tra l'altro dalle seguenti patologie: Ipotiroidismo grave dal 2007 secondario a trattamento chirurgico e radioterapico di K tiroideo in follow-up clinico, pregresso K endometriale trattato chirurgicamente con isterosalpingectomia, depressione maggiore grave cronica in trattamento farmacologico, obesità grave con deficit articolari di tipo osteoartrosico, diabete mellito tipo II in trattamento orale (come da certificazione allegata).
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente l' Controparte_2 convenuto il quale eccepiva l'insussistenza di tutti i fatti costitutivi della domanda azionata e, in particolare, l'insussistenza del requisito sanitario richiesto dall'art. 1, comma 8, del D.Lgs. n° 503/92 per far luogo alla concessione della pensione anticipata di vecchiaia ovvero l'invalidità all'80% come da verbale di visita medico-legale espletata in sede amministrativa. Egli eccepisce altresì la prescrizione estintiva quinquennale ex art. 47 bis del D.P.R. n. 639/70 (nella formulazione introdotta dall'art. 38, comma 1 lettera d) del D.L. n. 98/11 conv. in L. n. 111/11) dei ratei di prestazione nell'ambito del termine quinquennale o, in subordine, di quello decennale;
nonché la decadenza di legge (art. 4 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in L. 14 novembre 1992, n. 438) nonché la prescrizione estintiva quinquennale ex art. 47 bis del D.P.R. n. 639/70 (nella formulazione introdotta dall'art. 38, comma 1 lettera d) del D.L. n. 98/11 conv. in L. n. 111/11) in relazione ai ratei del trattamento previdenziale reclamato.
Questo GDL, espletata la CTU medico- legale, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, così provvede. Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito indicati.
Nel caso di specie al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario necessario per la concessione della pensione anticipata di vecchiaia, siccome stabilito dall'art. 1, comma 8, del D.Lgs.
n° 503/92, è stato nominato il CTU dr. , il quale effettuati gli accertamenti necessari Persona_1 alla verifica del requisito richiesto, ha concluso che: “Nel caso di specie non sussistono i requisiti medico-legali per la concessione della pensione anticipata di vecchiaia ai sensi dell'art.1 comma 8 del D.L.vo 503/92, in quanto la ricorrente possiede una riduzione della capacità di lavoro di grado inferiore all'80%”.
2 Tali conclusioni cui è pervenuto il CTU dr. vanno condivise perché immuni da vizi Persona_1 logici e sorrette da adeguate e convincenti motivazioni e considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza in atti).
Nulla per le spese stante la dichiarazione agli atti di cui all'art. 152 disp.att. c.p.c.
Vanno altresì poste integralmente e definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate CP_1 come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso.
- Nulla per le spese.
- Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di CTU nella misura indicata in separato decreto.
Così deciso in Avellino, il 4.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Monica d'Agostino
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n.148/ 2024 introdotta
D A
), rappresentato e difeso dall'avv. MORETTI Parte_1 C.F._1
RAFFAELE;
-ricorrente-
CONTRO
C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SILVIO GAROFALO
-resistente-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.1.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale formulando le seguenti conclusioni: “- accogliere il presente ricorso e dichiarare la sig.ra
invalida in misura non inferiore all'80%, necessaria per usufruire della pensione di Parte_1 vecchiaia anticipata;
- conseguentemente, condannare l' Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Roma – Eur, alla via Ciro il Grande n. 21, e
[...]
l' , in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Controparte_1
Avellino, alla via Roma, P. IVA , al riconoscimento in favore della ricorrente dello stato P.IVA_2 di invalida in misura non inferiore all'80% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa
o dalla diversa data di riconoscimento del beneficio in sede di giudizio;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario”. 1 A fondamento delle proprie domande, la parte ricorrente deduceva di aver inoltrato in data 30.1.2023 alla competente sede la domanda per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata, CP_1 in quanto invalida in misura non inferiore all'80%; che in data 13.3.2023, l' Controparte_2 rigettava la suddetta domanda sul presupposto che la non risultava invalida;
che Pt_1 inutilmente in data 11.8.2023 proponeva ricorso al competente Comitato Provinciale;
che, CP_1 invero, ella doveva essere riconosciuta invalida in misura non inferiore all'80%, poiché affetta tra l'altro dalle seguenti patologie: Ipotiroidismo grave dal 2007 secondario a trattamento chirurgico e radioterapico di K tiroideo in follow-up clinico, pregresso K endometriale trattato chirurgicamente con isterosalpingectomia, depressione maggiore grave cronica in trattamento farmacologico, obesità grave con deficit articolari di tipo osteoartrosico, diabete mellito tipo II in trattamento orale (come da certificazione allegata).
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente l' Controparte_2 convenuto il quale eccepiva l'insussistenza di tutti i fatti costitutivi della domanda azionata e, in particolare, l'insussistenza del requisito sanitario richiesto dall'art. 1, comma 8, del D.Lgs. n° 503/92 per far luogo alla concessione della pensione anticipata di vecchiaia ovvero l'invalidità all'80% come da verbale di visita medico-legale espletata in sede amministrativa. Egli eccepisce altresì la prescrizione estintiva quinquennale ex art. 47 bis del D.P.R. n. 639/70 (nella formulazione introdotta dall'art. 38, comma 1 lettera d) del D.L. n. 98/11 conv. in L. n. 111/11) dei ratei di prestazione nell'ambito del termine quinquennale o, in subordine, di quello decennale;
nonché la decadenza di legge (art. 4 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in L. 14 novembre 1992, n. 438) nonché la prescrizione estintiva quinquennale ex art. 47 bis del D.P.R. n. 639/70 (nella formulazione introdotta dall'art. 38, comma 1 lettera d) del D.L. n. 98/11 conv. in L. n. 111/11) in relazione ai ratei del trattamento previdenziale reclamato.
Questo GDL, espletata la CTU medico- legale, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, così provvede. Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito indicati.
Nel caso di specie al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario necessario per la concessione della pensione anticipata di vecchiaia, siccome stabilito dall'art. 1, comma 8, del D.Lgs.
n° 503/92, è stato nominato il CTU dr. , il quale effettuati gli accertamenti necessari Persona_1 alla verifica del requisito richiesto, ha concluso che: “Nel caso di specie non sussistono i requisiti medico-legali per la concessione della pensione anticipata di vecchiaia ai sensi dell'art.1 comma 8 del D.L.vo 503/92, in quanto la ricorrente possiede una riduzione della capacità di lavoro di grado inferiore all'80%”.
2 Tali conclusioni cui è pervenuto il CTU dr. vanno condivise perché immuni da vizi Persona_1 logici e sorrette da adeguate e convincenti motivazioni e considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza in atti).
Nulla per le spese stante la dichiarazione agli atti di cui all'art. 152 disp.att. c.p.c.
Vanno altresì poste integralmente e definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate CP_1 come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso.
- Nulla per le spese.
- Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di CTU nella misura indicata in separato decreto.
Così deciso in Avellino, il 4.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Monica d'Agostino
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