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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 10/12/2025, n. 2035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2035 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2039/2019 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 10/12/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Anna Figliano (PEC: Parte_1
, giusta procura in atti Email_1
RICORRENTE E
In Persona Del Controparte_1
AO EO ( ) Email_2
RESISTENTE
e
In Persona Del Controparte_2
Rappresentante Legale Pro Tempore. RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Impugnazione di intimazione di pagamento Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 11/11/2019, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando di aver ricevuto da l'intimazione Controparte_2 di pagamento n. 13920199003367083/000, notificata il 4.10.2019 e deducendone l'illegittimità, in ragione dell'avvenuta richiesta di sospensione della riscossione, ex art. 1, commi dal 537 al 544
1 della L. n. 228/2012, della cartella di pagamento sottesa, avente n. 13920160004867478000, avente ad oggetto contributi previdenziali relativi agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016. CP_1
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “annullare l'intimazione di pagamento n. 13920199003367083/000 relativamente al recupero dei contributi previdenziali per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 per un importo complessivo di euro 16.016,98 e, di CP_1 conseguenza, accertare e dichiarare che il ricorrente nulla deve all'Ente Creditore per i motivi esposti in ricorso. IL tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre IVA e CPA, come per legge, da distrarsi a favore del procuratore costituito che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le CP_1 avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. Sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituita in Controparte_2 giudizio. Nelle more del giudizio il ricorrente rappresentava di avere presentato, in data 27/6/2023, istanza di rateizzazione (72 rate) delle somme iscritte a ruolo, accolta dall' Controparte_2
e, di aver provveduto al pagamento parziale di quanto dovuto. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Parte ricorrente ha dimostrato di aver avanzato al Concessionario (in quanto mittente della richiesta di pagamento in discussione), successivamente all'istaurazione del giudizio, istanza di rateizzazione della pretesa riportata dalla cartella di pagamento pretensiva dei contributi previdenziali dell' definendo un piano di dilazione del credito, in ragione del quale CP_1 versare le rate di pagamento nelle date concordate.
3. Il ricorrente ha, altresì, documentato di aver provveduto ad adempiere all'obbligazione pecuniaria in maniera tempestiva, nel pieno rispetto dei termini concordati con l' CP_2
.
[...]
4. La richiesta di rateizzazione del debito, senza alcuna riserva di ripetizione, dimostra il venir meno dell'interesse del ricorrente ad ottenere una pronuncia, da parte di questa Autorità, sulla questione introdotta con il ricorso.
5. Si appalesa quindi una sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire del ricorrente.
6. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 10/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 10/12/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Anna Figliano (PEC: Parte_1
, giusta procura in atti Email_1
RICORRENTE E
In Persona Del Controparte_1
AO EO ( ) Email_2
RESISTENTE
e
In Persona Del Controparte_2
Rappresentante Legale Pro Tempore. RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Impugnazione di intimazione di pagamento Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 11/11/2019, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando di aver ricevuto da l'intimazione Controparte_2 di pagamento n. 13920199003367083/000, notificata il 4.10.2019 e deducendone l'illegittimità, in ragione dell'avvenuta richiesta di sospensione della riscossione, ex art. 1, commi dal 537 al 544
1 della L. n. 228/2012, della cartella di pagamento sottesa, avente n. 13920160004867478000, avente ad oggetto contributi previdenziali relativi agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016. CP_1
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “annullare l'intimazione di pagamento n. 13920199003367083/000 relativamente al recupero dei contributi previdenziali per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 per un importo complessivo di euro 16.016,98 e, di CP_1 conseguenza, accertare e dichiarare che il ricorrente nulla deve all'Ente Creditore per i motivi esposti in ricorso. IL tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre IVA e CPA, come per legge, da distrarsi a favore del procuratore costituito che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le CP_1 avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. Sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituita in Controparte_2 giudizio. Nelle more del giudizio il ricorrente rappresentava di avere presentato, in data 27/6/2023, istanza di rateizzazione (72 rate) delle somme iscritte a ruolo, accolta dall' Controparte_2
e, di aver provveduto al pagamento parziale di quanto dovuto. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Parte ricorrente ha dimostrato di aver avanzato al Concessionario (in quanto mittente della richiesta di pagamento in discussione), successivamente all'istaurazione del giudizio, istanza di rateizzazione della pretesa riportata dalla cartella di pagamento pretensiva dei contributi previdenziali dell' definendo un piano di dilazione del credito, in ragione del quale CP_1 versare le rate di pagamento nelle date concordate.
3. Il ricorrente ha, altresì, documentato di aver provveduto ad adempiere all'obbligazione pecuniaria in maniera tempestiva, nel pieno rispetto dei termini concordati con l' CP_2
.
[...]
4. La richiesta di rateizzazione del debito, senza alcuna riserva di ripetizione, dimostra il venir meno dell'interesse del ricorrente ad ottenere una pronuncia, da parte di questa Autorità, sulla questione introdotta con il ricorso.
5. Si appalesa quindi una sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire del ricorrente.
6. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 10/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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