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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 4633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4633 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO La dott.ssa Maria Pia Mazzocca in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli in data 15.5.2025 all'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 28108/2024 Ruolo Generale Lavoro e Previdenza
sig nato a Napoli il 13/07/1959 e ivi residente in Parte_1
Napoli in via Rimini 90 C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
Alessandra Brio, C.F. presso il cui studio in Napoli Via CodiceFiscale_2
BRINDISI 14, elettivamente domicilia , come da mandato in calce al presente atto RICORRENTE
CONTRO
l' – COD. FISC. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Antonella Trovati - C.F. – PEC. C.F._3
t - e Avv. Erminio Capasso, in virtù di procura Email_1 generale alle liti notaio in Fiumicino (RM) del 22/03/2024 - Persona_1
Repertorio n. 37875 - Raccolta n. 7313 - ed elettivamente domiciliato con il sottoscritto procuratore presso la propria Avvocatura Distrettuale di Napoli al Viale A. De CP_1
Gasperi, n. 55 RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato deduceva che
Con missiva del 30/09/2024 veniva richiesta la somma di €.
7.989.10 con la seguente motivazione: "la Sua pensione n° 044-510007232668cat inv civ è stata ricalcolata dal 01/01/2021 sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2021. Il ricalcolo comprende la revoca della maggiorazione sociale e la revoca della maggiorazione prevista dall'art. 38 della l. 448/2001. Pertanto da marzo 2021 a luglio 2024 l' le CP_1 ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di €.
7.989.10 Deduceva che aveva beneficiato solo delle prestazioni dall' ente pagate spontaneamente. In data 04/01/2021 otteneva rendita in seguito a sinistro sul lavoro CP_2
In data 01/03/2021 otteneva la totale inabilità lavorativa con indennità di accompagnamento In data 01/08/2021 otteneva l'assegno IO CP_3
Affermava che non si comprende le motivazioni del1'indebito , quale sia il pagamento non dovuto e perché atteso che l'istante , in seguito all'infortunio sul
1 lavoro, data la gravità dello stesso non ha più svolto alcuna attività lavorativa, la moglie era ed è disoccupata. Gli unici redditi percepiti dall'istante e dalla sua famiglia sono quelli erogati degli enti previdenziali, ed CP_1 CP_2
Le maggiorazioni oggetto di indebito sono state spontaneamente e liberamente pagate dall' senza alcuna richiesta da parte istante. CP_1
Veniva inoltrato ricorso al Comitato Provinciale a tutt'oggi rimasto privo di
CP_1 riscontro. Ribadiva di avere percepito solo ed esclusivamente le prestazioni erogate dall'
CP_1 da esso non indotto in errore ne con dolo ne con colpa l'ente erogatore In diritto eccepiva che l' ha spontaneamente pagato la prestazione al ricorrente
CP_1 non può retroattivamente far valere un diritto quando lo stesso non si è configurato giacchè non si raffigurava l'ipotesi di dolo nella condotta dell'istante che renderebbe possibile la ripetizione delle somme da parte dell' Ciò in quanto, l' ha
CP_1 CP_1
l'onere di verificare ogni anno i redditi che possono incidere sulla misura o sul diritto alle prestazioni previdenziali: inoltre, esiste un preciso termine entro il quale l'
CP_1 può procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, superato il quale gli importi non dovuti non possono più essere richiesti indietro. Chiedeva pertanto dichiararsi nulli gli indebiti cosi come richiesto dall' per i
CP_1 motivi su esposti , sospendere l'esecutività e la ripetizione delle somme che l'
CP_1 condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa oltre
CP_1
IVA E CNA con attribuzioni al sottoscritto procuratore anticipante Si costituiva l' deducendo che sulla base della relazione amministrativa CP_1 pervenuta dall' di Napoli – U.O. competente, è emerso che l'indebito n. CP_1
18851954 di € 7.839,10 deriva da un ricalcolo automatizzato della pensione n. 044- 510007232668 Cat. INVCIV per il periodo 01/03/2021 - 31/07/2024 (allegato 1). A causa della mancata presentazione della dichiarazione reddituale, il sistema ha proiettato in automatico i redditi dichiarati per l'anno 2021 agli anni successivi determinando la revoca della maggiorazione sociale anno 2022 e revoca totale della prestazione per superamento limiti reddituali per gli anni 2023 e 2024 (fino a luglio 2024). Tuttavia, parte ricorrente, presentando la domanda di ricostituzione reddituale a seguito di sospensione della prestazione ex art.35 comma 10bis D.L. 207/2008 in data 02.09.24 (protocollo 5100.02/09/2024.0700618) ha dichiarato i redditi dall'anno CP_1
2020 all'anno 2024 (allegato 2). La domanda è stata lavorata in data 09.01.25 e inserendo correttamente i redditi, e l' ha riconosciuto nuovamente la prestazione per gli anni 2023-2024 (fino a CP_1 dicembre 2024) e per gennaio 2025; a seguito della ricostituzione ne è derivato un credito di € 8.420,03 (allegato 3). Parte del credito (e precisamente € 7.789,10 ) è stato utilizzato in compensazione con l'indebito, la restante parte pari a € 630,93 è stata erogata con la mensilità di febbraio 2025 (allegato 4 cedolino). Asseriva che a seguito pertanto di queste sistemazioni contabili l' ha già in CP_1 autotutela provveduto a regolarizzare tutta la posizione e ad annullare definitivamente l'indebito.
2 Chiedeva pertanto dichiarare la cessazione della materia del contendere in quanto l' ha in autotutela provveduto a ripristinare la prestazione sostanzialmente CP_1 aderendo alle richieste di Controparte, annullando l'indebito con compensazione delle spese di lite . All' udienza del 15/5/2025 tenutasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. il giudice decideva come da separata sentenza . La soddisfazione in corso di causa della pretesa costituente oggetto del ricorso , nei limiti in cui la domanda risultava fondata, determina cessazione della materia del contendere ( rilevabile anche d'ufficio Cass. n. 3664/82 ) perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e con essa sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Invero , come è desumibile dalla relazione del funzionario , parte ricorrente, CP_1 presentando la domanda di ricostituzione reddituale a seguito di sospensione della prestazione ex art.35 comma 10bis D.L. 207/2008 in data 02.09.24 (protocollo 5100.02/09/2024.0700618) ha dichiarato i redditi dall'anno 2020 all'anno 2024 CP_1
(allegato 2). La domanda è stata lavorata in data 09.01.25 e inserendo correttamente i redditi, e l' ha riconosciuto nuovamente la prestazione per gli anni 2023-2024 (fino a CP_1 dicembre 2024) e per gennaio 2025; a seguito della ricostituzione ne è derivato un credito di € 8.420,03 (allegato 3). Parte del credito (e precisamente € 7.789,10 ) è stato utilizzato in compensazione con l'indebito, la restante parte pari a € 630,93 è stata erogata con la mensilità di febbraio 2025 (allegato 4 cedolino). Pertanto a seguito di queste sistemazioni contabili l' ha già in autotutela CP_1 provveduto a regolarizzare tutta la posizione e ad annullare definitivamente l'indebito. Ciò determina il venir meno dell' interesse ad agire e la conseguente cessazione della materia del contendere, peraltro congiuntamente richiesta dalle parti . Quanto al regime delle spese, tenuto conto del fatto che solo nel febbraio 2025 è stata erogata, previa compensazione, la somma di euro 630,93 è stata attivata, pone le stesse a carico dell' liquidandole come da dispositivo con attribuzione CP_1
P.Q.M.
1)Dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate in CP_1 complessivi euro 800,00 oltre rimborso forfettario Iva e CPa come per legge con attribuzione Si comunichi . Napoli,15/5/2025 Il Giudice del lavoro dr.Maria Pia Mazzocca
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TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO La dott.ssa Maria Pia Mazzocca in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli in data 15.5.2025 all'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 28108/2024 Ruolo Generale Lavoro e Previdenza
sig nato a Napoli il 13/07/1959 e ivi residente in Parte_1
Napoli in via Rimini 90 C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
Alessandra Brio, C.F. presso il cui studio in Napoli Via CodiceFiscale_2
BRINDISI 14, elettivamente domicilia , come da mandato in calce al presente atto RICORRENTE
CONTRO
l' – COD. FISC. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Antonella Trovati - C.F. – PEC. C.F._3
t - e Avv. Erminio Capasso, in virtù di procura Email_1 generale alle liti notaio in Fiumicino (RM) del 22/03/2024 - Persona_1
Repertorio n. 37875 - Raccolta n. 7313 - ed elettivamente domiciliato con il sottoscritto procuratore presso la propria Avvocatura Distrettuale di Napoli al Viale A. De CP_1
Gasperi, n. 55 RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato deduceva che
Con missiva del 30/09/2024 veniva richiesta la somma di €.
7.989.10 con la seguente motivazione: "la Sua pensione n° 044-510007232668cat inv civ è stata ricalcolata dal 01/01/2021 sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2021. Il ricalcolo comprende la revoca della maggiorazione sociale e la revoca della maggiorazione prevista dall'art. 38 della l. 448/2001. Pertanto da marzo 2021 a luglio 2024 l' le CP_1 ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di €.
7.989.10 Deduceva che aveva beneficiato solo delle prestazioni dall' ente pagate spontaneamente. In data 04/01/2021 otteneva rendita in seguito a sinistro sul lavoro CP_2
In data 01/03/2021 otteneva la totale inabilità lavorativa con indennità di accompagnamento In data 01/08/2021 otteneva l'assegno IO CP_3
Affermava che non si comprende le motivazioni del1'indebito , quale sia il pagamento non dovuto e perché atteso che l'istante , in seguito all'infortunio sul
1 lavoro, data la gravità dello stesso non ha più svolto alcuna attività lavorativa, la moglie era ed è disoccupata. Gli unici redditi percepiti dall'istante e dalla sua famiglia sono quelli erogati degli enti previdenziali, ed CP_1 CP_2
Le maggiorazioni oggetto di indebito sono state spontaneamente e liberamente pagate dall' senza alcuna richiesta da parte istante. CP_1
Veniva inoltrato ricorso al Comitato Provinciale a tutt'oggi rimasto privo di
CP_1 riscontro. Ribadiva di avere percepito solo ed esclusivamente le prestazioni erogate dall'
CP_1 da esso non indotto in errore ne con dolo ne con colpa l'ente erogatore In diritto eccepiva che l' ha spontaneamente pagato la prestazione al ricorrente
CP_1 non può retroattivamente far valere un diritto quando lo stesso non si è configurato giacchè non si raffigurava l'ipotesi di dolo nella condotta dell'istante che renderebbe possibile la ripetizione delle somme da parte dell' Ciò in quanto, l' ha
CP_1 CP_1
l'onere di verificare ogni anno i redditi che possono incidere sulla misura o sul diritto alle prestazioni previdenziali: inoltre, esiste un preciso termine entro il quale l'
CP_1 può procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, superato il quale gli importi non dovuti non possono più essere richiesti indietro. Chiedeva pertanto dichiararsi nulli gli indebiti cosi come richiesto dall' per i
CP_1 motivi su esposti , sospendere l'esecutività e la ripetizione delle somme che l'
CP_1 condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa oltre
CP_1
IVA E CNA con attribuzioni al sottoscritto procuratore anticipante Si costituiva l' deducendo che sulla base della relazione amministrativa CP_1 pervenuta dall' di Napoli – U.O. competente, è emerso che l'indebito n. CP_1
18851954 di € 7.839,10 deriva da un ricalcolo automatizzato della pensione n. 044- 510007232668 Cat. INVCIV per il periodo 01/03/2021 - 31/07/2024 (allegato 1). A causa della mancata presentazione della dichiarazione reddituale, il sistema ha proiettato in automatico i redditi dichiarati per l'anno 2021 agli anni successivi determinando la revoca della maggiorazione sociale anno 2022 e revoca totale della prestazione per superamento limiti reddituali per gli anni 2023 e 2024 (fino a luglio 2024). Tuttavia, parte ricorrente, presentando la domanda di ricostituzione reddituale a seguito di sospensione della prestazione ex art.35 comma 10bis D.L. 207/2008 in data 02.09.24 (protocollo 5100.02/09/2024.0700618) ha dichiarato i redditi dall'anno CP_1
2020 all'anno 2024 (allegato 2). La domanda è stata lavorata in data 09.01.25 e inserendo correttamente i redditi, e l' ha riconosciuto nuovamente la prestazione per gli anni 2023-2024 (fino a CP_1 dicembre 2024) e per gennaio 2025; a seguito della ricostituzione ne è derivato un credito di € 8.420,03 (allegato 3). Parte del credito (e precisamente € 7.789,10 ) è stato utilizzato in compensazione con l'indebito, la restante parte pari a € 630,93 è stata erogata con la mensilità di febbraio 2025 (allegato 4 cedolino). Asseriva che a seguito pertanto di queste sistemazioni contabili l' ha già in CP_1 autotutela provveduto a regolarizzare tutta la posizione e ad annullare definitivamente l'indebito.
2 Chiedeva pertanto dichiarare la cessazione della materia del contendere in quanto l' ha in autotutela provveduto a ripristinare la prestazione sostanzialmente CP_1 aderendo alle richieste di Controparte, annullando l'indebito con compensazione delle spese di lite . All' udienza del 15/5/2025 tenutasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. il giudice decideva come da separata sentenza . La soddisfazione in corso di causa della pretesa costituente oggetto del ricorso , nei limiti in cui la domanda risultava fondata, determina cessazione della materia del contendere ( rilevabile anche d'ufficio Cass. n. 3664/82 ) perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e con essa sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Invero , come è desumibile dalla relazione del funzionario , parte ricorrente, CP_1 presentando la domanda di ricostituzione reddituale a seguito di sospensione della prestazione ex art.35 comma 10bis D.L. 207/2008 in data 02.09.24 (protocollo 5100.02/09/2024.0700618) ha dichiarato i redditi dall'anno 2020 all'anno 2024 CP_1
(allegato 2). La domanda è stata lavorata in data 09.01.25 e inserendo correttamente i redditi, e l' ha riconosciuto nuovamente la prestazione per gli anni 2023-2024 (fino a CP_1 dicembre 2024) e per gennaio 2025; a seguito della ricostituzione ne è derivato un credito di € 8.420,03 (allegato 3). Parte del credito (e precisamente € 7.789,10 ) è stato utilizzato in compensazione con l'indebito, la restante parte pari a € 630,93 è stata erogata con la mensilità di febbraio 2025 (allegato 4 cedolino). Pertanto a seguito di queste sistemazioni contabili l' ha già in autotutela CP_1 provveduto a regolarizzare tutta la posizione e ad annullare definitivamente l'indebito. Ciò determina il venir meno dell' interesse ad agire e la conseguente cessazione della materia del contendere, peraltro congiuntamente richiesta dalle parti . Quanto al regime delle spese, tenuto conto del fatto che solo nel febbraio 2025 è stata erogata, previa compensazione, la somma di euro 630,93 è stata attivata, pone le stesse a carico dell' liquidandole come da dispositivo con attribuzione CP_1
P.Q.M.
1)Dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate in CP_1 complessivi euro 800,00 oltre rimborso forfettario Iva e CPa come per legge con attribuzione Si comunichi . Napoli,15/5/2025 Il Giudice del lavoro dr.Maria Pia Mazzocca
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