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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/06/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.774 dell'anno 2025 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 03.06.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria il 20.08.1981), rappresentata e difesa dall'avv. Domenico
Alampi, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria
Piazzale stadio nord, trav. I, n.34, ha eletto domicilio, e CP
(cod. fisc.: , nato a [...] il
[...] C.F._2
02.12.1977), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Angela Messina, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla D.
Tripepi n.54, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 24.03.2025 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio
Calabria il 31.05.2000;
-considerato che con decreto del 15.04.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 03.06.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 03.06.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48, 473 bis 13 comma 3, 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 31.05.2000; b) dal matrimonio sono nati tre figli: (22.09.1998), (27.08.2001), entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e (02.07.2013), Per_3
minorenne;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
17.04.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 24.03.2025 da e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP
il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti
[...]
di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, parte II, serie A, n. 143, anno 2000, alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2) la sig.ra si impegna a trasferire la propria Parte_1
residenza presso altra abitazione, ove risiederà con la figlia minore
; Per_3
3) la figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori Per_3
secondo le norme dell'affido condiviso con collocamento prevalente presso l'abitazione ove la madre trasferirà la propria residenza;
4) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore ogni qualvolta lo vorrà, compatibilmente con le esigenze della bambina, provvedendo a prenderla presso l'abitazione della madre dove verrà riaccompagnata al termine della permanenza col padre. Ciò garantirà il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore garantendo la bi-genitorialità;
5) la minore trascorrerà il giorno di Natale con un genitore ed il giorno di Vigilia con l'altro, ad anni alterni;
e così anche il Capodanno e la Vigilia di Capodanno, e Pasqua e Pasquetta, alternativamente e ad anni alterni;
6) nei mesi estivi, la minore, trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive, nel mese di Luglio e due nel mese di Agosto compatibilmente con le proprie esigenze;
7) durante i periodi di permanenza, con l'uno o con l'altro genitore, ciascun coniuge dovrà consentire all'altro di poter contattare liberamente e quotidianamente la figlia minore;
8) in caso di viaggi con la bambina, sarà necessario ottenere il consenso dell'altro coniuge, e il richiedente dovrà preventivamente comunicare quella che sarà la destinazione, la data di permanenza e tutti gli elementi necessari a rendere agevole ogni comunicazione inerente alla figlia minore;
9) la figlia potrà frequentare i nonni ed i parenti di ciascun genitore;
10) il sig. parteciperà al mantenimento della figlia CP
, versando mensilmente alla madre l'importo di €250,00, somma Per_3
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro i primi 5 giorni di ogni mese;
11) ciascun coniuge provvederà al pagamento delle spese straordinarie in favore della figlia nella misura del 50% in osservanza al protocollo in materia di diritto di famiglia vigente presso il Tribunale di
Reggio Calabria;
12) la madre, invece, percepirà l'Assegno Unico Universale nella misura del 100% in favore della minore;
13) nessun contributo al mantenimento sarà dovuto in favore dei figli maggiorenni e in quanto economicamente indipendenti.”; Per_2 Per_1
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 05.06.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.774 dell'anno 2025 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 03.06.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria il 20.08.1981), rappresentata e difesa dall'avv. Domenico
Alampi, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria
Piazzale stadio nord, trav. I, n.34, ha eletto domicilio, e CP
(cod. fisc.: , nato a [...] il
[...] C.F._2
02.12.1977), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Angela Messina, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla D.
Tripepi n.54, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 24.03.2025 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio
Calabria il 31.05.2000;
-considerato che con decreto del 15.04.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 03.06.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 03.06.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48, 473 bis 13 comma 3, 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 31.05.2000; b) dal matrimonio sono nati tre figli: (22.09.1998), (27.08.2001), entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e (02.07.2013), Per_3
minorenne;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
17.04.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 24.03.2025 da e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP
il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti
[...]
di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, parte II, serie A, n. 143, anno 2000, alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2) la sig.ra si impegna a trasferire la propria Parte_1
residenza presso altra abitazione, ove risiederà con la figlia minore
; Per_3
3) la figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori Per_3
secondo le norme dell'affido condiviso con collocamento prevalente presso l'abitazione ove la madre trasferirà la propria residenza;
4) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore ogni qualvolta lo vorrà, compatibilmente con le esigenze della bambina, provvedendo a prenderla presso l'abitazione della madre dove verrà riaccompagnata al termine della permanenza col padre. Ciò garantirà il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore garantendo la bi-genitorialità;
5) la minore trascorrerà il giorno di Natale con un genitore ed il giorno di Vigilia con l'altro, ad anni alterni;
e così anche il Capodanno e la Vigilia di Capodanno, e Pasqua e Pasquetta, alternativamente e ad anni alterni;
6) nei mesi estivi, la minore, trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive, nel mese di Luglio e due nel mese di Agosto compatibilmente con le proprie esigenze;
7) durante i periodi di permanenza, con l'uno o con l'altro genitore, ciascun coniuge dovrà consentire all'altro di poter contattare liberamente e quotidianamente la figlia minore;
8) in caso di viaggi con la bambina, sarà necessario ottenere il consenso dell'altro coniuge, e il richiedente dovrà preventivamente comunicare quella che sarà la destinazione, la data di permanenza e tutti gli elementi necessari a rendere agevole ogni comunicazione inerente alla figlia minore;
9) la figlia potrà frequentare i nonni ed i parenti di ciascun genitore;
10) il sig. parteciperà al mantenimento della figlia CP
, versando mensilmente alla madre l'importo di €250,00, somma Per_3
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro i primi 5 giorni di ogni mese;
11) ciascun coniuge provvederà al pagamento delle spese straordinarie in favore della figlia nella misura del 50% in osservanza al protocollo in materia di diritto di famiglia vigente presso il Tribunale di
Reggio Calabria;
12) la madre, invece, percepirà l'Assegno Unico Universale nella misura del 100% in favore della minore;
13) nessun contributo al mantenimento sarà dovuto in favore dei figli maggiorenni e in quanto economicamente indipendenti.”; Per_2 Per_1
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 05.06.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna