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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 14/03/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
104/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
dott. AN PI - Presidente
dott.ssa Chiara Pulicat- Giudice rel.
dott.ssa Beatrice Ruperto - Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
dichiarativa della liquidazione giudiziale di (CF Controparte_1
), sottoposta a sequestro preventivo nell'ambito del procedimento P.IVA_1
r.g. 162/2021 M.P. Tribunale di Roma;
Letto il ricorso presentato dalla società debitrice in data 17 luglio 2024 ed esaminata la documentazione ad esso allegata;
udita la relazione del giudice relatore;
ritenuto che sussiste la competenza per materia e per territorio di questo
Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli interessi principali del debitore (che si presume, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese) sito in Capena (RM), comune compreso nel circondario di competenza del Tribunale adito, da più di un anno prima del deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
dato atto che la ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'art. 39
CCI (la cui eventuale incompletezza o inattendibilità non impedirebbe, in ogni caso, la dichiarazione di liquidazione giudiziale: cfr. Cass. 3301/90, espressasi con riguardo all'interpretazione dell'art. 14 l.f., disposizione sostanzialmente analoga all'attuale, ad eccezione che per la tipologia di documenti del cui deposito è onerato il debitore istante);
ritenuto che sussiste la legittimazione ex art. 39 CCI della società debitrice e, per essa, del legale rappresentante pro tempore (cfr. visura Parte_1
camerale in atti), nominato dall'Amministratore giudiziario della società ai sensi dell'art. 41 comma 6 D.lgs. 159/2011 dal Tribunale di Roma sezione
Misure di Prevenzione (cfr. all. 6 del ricorso);
considerato che sussistono i presupposti dettati dagli artt. 1 e 121 CCII per l'applicazione nei confronti del debitore delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, trattandosi di società avente ad oggetto “la rappresentanza ed il commercio al dettaglio, all'ingrosso, nonché' il commercio elettronico, di: a) giochi e giocattoli ed articoli ed accessori per bambini;
…” (cfr. visura camerale);
considerato altresì che dalla documentazione in atti emerge il superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII, contemplante i requisiti dimensionali dell'impresa minore (cfr. bilanci in atti);
osservato che dalla medesima documentazione si evince lo stato di insolvenza della società debitrice, in base alla definizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. b),
CCII, identica a quella già contenuta nell'art. 5 l.f. – come situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, sussistente al momento dell'emissione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale: cfr. Cass., SS.UU., 115/2001, Cass. 23993/2022, Cass. 1797/2021, Cass. 11254/2020, Cass.
15572/2019, Cass. 12561/2019, Cass. 6978/2019, Cass. 29913/2018, Cass.
23437/2017, Cass. 441/2016, Cass. 19790/2015, Cass. 21802/2013, Cass.
9253/2012, Cass. 24330/2011, anche per quanto attiene all'irrilevanza delle relative cause);
ritenuto che l'insolvenza, così intesa, è resa manifesta, oltre che dall'attestazione della stessa società ricorrente, dall'elevata esposizione debitoria (riportata in € 71.410 nel bilancio relativo all'anno 2020, regolarmente depositato, all. 4 del ricorso);
considerato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dalla documentazione agli atti del presente procedimento è complessivamente ben superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII;
considerato, infine, che l'apertura della liquidazione giudiziale non è impedita dal sequestro ex art. 20 d.lgs. n. 159 del 2011 di tutte le quote sociali e dell'intero patrimonio aziendale, disposto con decreto n. 6/2023 del
29/11/2022, depositato il 27/02/2023;
osservato, difatti, che l'art. 63 D. Lgs. 159/2011, come novellato dalla l.
161/2017, dispone al comma 4 che “Quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare. La verifica dei crediti e dei diritti inerenti ai rapporti relativi ai suddetti beni viene svolta dal giudice delegato del tribunale di prevenzione nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 52 e seguenti” e prosegue al comma 6 che “Se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, il tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni”; ritenuto pertanto, il sequestro delle quote non impedisce al tribunale di pronunciare l'apertura della liquidazione giudiziale e, per l'effetto, secondo le regole ordinarie, di disporre, al momento, i conseguenti incombenti, compresa la fissazione dell'udienza per la verifica dei crediti (trattandosi di elementi indefettibili del contenuto tipico della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale), salvo ogni futuro provvedimento sia sull'espletamento di detta verifica, sia sull'eventuale chiusura della procedura, qualora gli organi della procedura accertino, a liquidazione giudiziale dichiarata, la sussistenza dei presupposti di cui alla predetta disposizione normativa;
ritenuto che, in definitiva, per i motivi sopra esposti, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della (CF ) Controparte_1 P.IVA_1
tenuto conto, ai fini della nomina del curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125,
356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 39, 40, 41, 42, 49, 121, 125, 356 e 358 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
(CF ), con sede legale in CAPENA (RM) VIA Controparte_1 P.IVA_1
TIBERINA, 91
NOMINA
giudice delegato per la procedura la dott.ssa Chiara Pulicati;
NOMINA
curatore il dott. invitandolo: Persona_1 a) a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi dell'art. 126, co. 1, CCII, dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, co. 1 e 2, CCII;
b) a procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, ai sensi dell'art. 193 CCII;
c) a redigere l'inventario ai sensi dell'art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme del codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori (se nominato), formando un processo verbale delle attività compiute con l'allegazione della documentazione fotografica dei beni inventariati, e depositando poi in cancelleria uno dei due originali dell'inventario redatto;
d) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, ai sensi dell'art. 130, co. 1, CCII;
e) ad informare senza indugio il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 130, co.
2, CCII, se il debitore o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'art. 49, co. 3, lett. c), CCII, e se il debitore non ottempera agli obblighi di cui all'art. 198, co. 2, CCII (nel qual caso alla redazione del bilancio dell'ultimo esercizio dovrà provvedere il curatore, allegandolo – unitamente al rendiconto di gestione ex art. 2847-bis c.c., e con l'evidenziazione delle rettifiche apportate – alla relazione particolareggiata di cui all'art. 130, co. 4 e 5, CCII); f) a predisporre il programma di liquidazione di cui all'art. 213 CCII entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, trasmettendolo nel predetto termine al giudice delegato ai sensi del comma 7 del summenzionato articolo;
g) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, il parere di cui all'art. 138, co. 1, CCII in merito all'individuazione dei creditori potenzialmente nominabili quali membri del comitato dei creditori, in base alle risultanze documentali, alle disponibilità (o espresse indisponibilità) eventualmente manifestate e alle altre indicazioni raccolte, e avuto riguardo ai criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo;
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
INFORMA
il debitore che dovrà inoltre presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 198, co. 2, CCII;
FISSA
in data 5 maggio 2025 ore 11.00, l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo dinanzi al predetto giudice delegato, nel suo ufficio, nella sede di questo Tribunale;
ASSEGNA
ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della predetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità indicate dall'art. 201 CCII, avvisandoli che le domande presentate oltre il suindicato termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo saranno considerate tardive ai sensi dell'art. 208 CCII, e che, decorso anche tale termine di sei mesi, le domande tardive saranno considerate ammissibili solo in presenza dei presupposti di cui al comma 3 del medesimo articolo;
CP_2
al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo PEC relativo alla procedura;
DICHIARA
la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
DISPONE
la prenotazione a debito delle spese di cui all'art. 146 D.P.R. 115/02, con obbligo del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;
MANDA
alla Cancelleria per la comunicazione (al debitore, al curatore, al Pubblico
Ministero) e la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, richiamato dall'art. 49, co. 4, CCII.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale Teams del 6.2.2025
Il giudice relatore dott.ssa Chiara Pulicati
Il presidente dott. AN PI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
dott. AN PI - Presidente
dott.ssa Chiara Pulicat- Giudice rel.
dott.ssa Beatrice Ruperto - Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
dichiarativa della liquidazione giudiziale di (CF Controparte_1
), sottoposta a sequestro preventivo nell'ambito del procedimento P.IVA_1
r.g. 162/2021 M.P. Tribunale di Roma;
Letto il ricorso presentato dalla società debitrice in data 17 luglio 2024 ed esaminata la documentazione ad esso allegata;
udita la relazione del giudice relatore;
ritenuto che sussiste la competenza per materia e per territorio di questo
Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli interessi principali del debitore (che si presume, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese) sito in Capena (RM), comune compreso nel circondario di competenza del Tribunale adito, da più di un anno prima del deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
dato atto che la ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'art. 39
CCI (la cui eventuale incompletezza o inattendibilità non impedirebbe, in ogni caso, la dichiarazione di liquidazione giudiziale: cfr. Cass. 3301/90, espressasi con riguardo all'interpretazione dell'art. 14 l.f., disposizione sostanzialmente analoga all'attuale, ad eccezione che per la tipologia di documenti del cui deposito è onerato il debitore istante);
ritenuto che sussiste la legittimazione ex art. 39 CCI della società debitrice e, per essa, del legale rappresentante pro tempore (cfr. visura Parte_1
camerale in atti), nominato dall'Amministratore giudiziario della società ai sensi dell'art. 41 comma 6 D.lgs. 159/2011 dal Tribunale di Roma sezione
Misure di Prevenzione (cfr. all. 6 del ricorso);
considerato che sussistono i presupposti dettati dagli artt. 1 e 121 CCII per l'applicazione nei confronti del debitore delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, trattandosi di società avente ad oggetto “la rappresentanza ed il commercio al dettaglio, all'ingrosso, nonché' il commercio elettronico, di: a) giochi e giocattoli ed articoli ed accessori per bambini;
…” (cfr. visura camerale);
considerato altresì che dalla documentazione in atti emerge il superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII, contemplante i requisiti dimensionali dell'impresa minore (cfr. bilanci in atti);
osservato che dalla medesima documentazione si evince lo stato di insolvenza della società debitrice, in base alla definizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. b),
CCII, identica a quella già contenuta nell'art. 5 l.f. – come situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, sussistente al momento dell'emissione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale: cfr. Cass., SS.UU., 115/2001, Cass. 23993/2022, Cass. 1797/2021, Cass. 11254/2020, Cass.
15572/2019, Cass. 12561/2019, Cass. 6978/2019, Cass. 29913/2018, Cass.
23437/2017, Cass. 441/2016, Cass. 19790/2015, Cass. 21802/2013, Cass.
9253/2012, Cass. 24330/2011, anche per quanto attiene all'irrilevanza delle relative cause);
ritenuto che l'insolvenza, così intesa, è resa manifesta, oltre che dall'attestazione della stessa società ricorrente, dall'elevata esposizione debitoria (riportata in € 71.410 nel bilancio relativo all'anno 2020, regolarmente depositato, all. 4 del ricorso);
considerato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dalla documentazione agli atti del presente procedimento è complessivamente ben superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII;
considerato, infine, che l'apertura della liquidazione giudiziale non è impedita dal sequestro ex art. 20 d.lgs. n. 159 del 2011 di tutte le quote sociali e dell'intero patrimonio aziendale, disposto con decreto n. 6/2023 del
29/11/2022, depositato il 27/02/2023;
osservato, difatti, che l'art. 63 D. Lgs. 159/2011, come novellato dalla l.
161/2017, dispone al comma 4 che “Quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare. La verifica dei crediti e dei diritti inerenti ai rapporti relativi ai suddetti beni viene svolta dal giudice delegato del tribunale di prevenzione nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 52 e seguenti” e prosegue al comma 6 che “Se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, il tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni”; ritenuto pertanto, il sequestro delle quote non impedisce al tribunale di pronunciare l'apertura della liquidazione giudiziale e, per l'effetto, secondo le regole ordinarie, di disporre, al momento, i conseguenti incombenti, compresa la fissazione dell'udienza per la verifica dei crediti (trattandosi di elementi indefettibili del contenuto tipico della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale), salvo ogni futuro provvedimento sia sull'espletamento di detta verifica, sia sull'eventuale chiusura della procedura, qualora gli organi della procedura accertino, a liquidazione giudiziale dichiarata, la sussistenza dei presupposti di cui alla predetta disposizione normativa;
ritenuto che, in definitiva, per i motivi sopra esposti, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della (CF ) Controparte_1 P.IVA_1
tenuto conto, ai fini della nomina del curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125,
356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 39, 40, 41, 42, 49, 121, 125, 356 e 358 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
(CF ), con sede legale in CAPENA (RM) VIA Controparte_1 P.IVA_1
TIBERINA, 91
NOMINA
giudice delegato per la procedura la dott.ssa Chiara Pulicati;
NOMINA
curatore il dott. invitandolo: Persona_1 a) a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi dell'art. 126, co. 1, CCII, dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, co. 1 e 2, CCII;
b) a procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, ai sensi dell'art. 193 CCII;
c) a redigere l'inventario ai sensi dell'art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme del codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori (se nominato), formando un processo verbale delle attività compiute con l'allegazione della documentazione fotografica dei beni inventariati, e depositando poi in cancelleria uno dei due originali dell'inventario redatto;
d) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, ai sensi dell'art. 130, co. 1, CCII;
e) ad informare senza indugio il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 130, co.
2, CCII, se il debitore o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'art. 49, co. 3, lett. c), CCII, e se il debitore non ottempera agli obblighi di cui all'art. 198, co. 2, CCII (nel qual caso alla redazione del bilancio dell'ultimo esercizio dovrà provvedere il curatore, allegandolo – unitamente al rendiconto di gestione ex art. 2847-bis c.c., e con l'evidenziazione delle rettifiche apportate – alla relazione particolareggiata di cui all'art. 130, co. 4 e 5, CCII); f) a predisporre il programma di liquidazione di cui all'art. 213 CCII entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, trasmettendolo nel predetto termine al giudice delegato ai sensi del comma 7 del summenzionato articolo;
g) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, il parere di cui all'art. 138, co. 1, CCII in merito all'individuazione dei creditori potenzialmente nominabili quali membri del comitato dei creditori, in base alle risultanze documentali, alle disponibilità (o espresse indisponibilità) eventualmente manifestate e alle altre indicazioni raccolte, e avuto riguardo ai criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo;
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
INFORMA
il debitore che dovrà inoltre presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 198, co. 2, CCII;
FISSA
in data 5 maggio 2025 ore 11.00, l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo dinanzi al predetto giudice delegato, nel suo ufficio, nella sede di questo Tribunale;
ASSEGNA
ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della predetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità indicate dall'art. 201 CCII, avvisandoli che le domande presentate oltre il suindicato termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo saranno considerate tardive ai sensi dell'art. 208 CCII, e che, decorso anche tale termine di sei mesi, le domande tardive saranno considerate ammissibili solo in presenza dei presupposti di cui al comma 3 del medesimo articolo;
CP_2
al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo PEC relativo alla procedura;
DICHIARA
la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
DISPONE
la prenotazione a debito delle spese di cui all'art. 146 D.P.R. 115/02, con obbligo del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;
MANDA
alla Cancelleria per la comunicazione (al debitore, al curatore, al Pubblico
Ministero) e la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, richiamato dall'art. 49, co. 4, CCII.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale Teams del 6.2.2025
Il giudice relatore dott.ssa Chiara Pulicati
Il presidente dott. AN PI