TRIB
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/02/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 15788/2017 R.G.
RE PUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Sforza, in funzione di Giudice Unico d'appello, ha pronunciato la seguente,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 15788/2017 R.G., avente ad oggetto: “solo danni a cose”/appello avverso sentenza del Giudice di Pace di RI (soppresso Giudice di Pace di Acquaviva delle Fonti) n. 5/2017, depositata il 1.03.2017, e non notificata,
vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Santeramo in Colle Parte_1 alla via A. Diaz n. 92, presso lo studio dell'avv. Gianfranco Piraino, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione in primo grado del 17.10.2013,
- APPELLANTE - contro in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato Controparte_1 in RI al Corso Cavour n. 142, presso lo studio dell'Avv. Nicola Pappalepore, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura a margine della copia dell'atto di citazione notificato in data 5.11.2013,
- APPELLATO - nonché contro
, residente in [...]in Colle (Ba), alla C.da Gravinella s.n.c., Controparte_2
- APPELLATO Contumace - CP_3
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle note scritte depositate dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.10.2024, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex artt. 352 e 190, comma 1
c.p.c.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con atto di citazione del 17.10.2013, ritualmente notificato in data 29.10-5.11.2013, la Parte_1 conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Acquaviva delle Fonti (n. R.G. 16C/2014), l' e il Controparte_4 sig. al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) previo accertamento Controparte_2 dell'esclusiva responsabilità del sig. nella causazione del sinistro, condannare lo stesso in Controparte_2
1
Dott. Luca Sforza n. 15788/2017 R.G. via solidale con la al pagamento della somma di complessivi €: 4.990,00 a titolo di risarcimento CP_4 dei danni subiti dall'autovettura dell'attrice, oltre al danno da svalutazione monetaria e gli interessi sulla somma rivalutata, ovvero al pagamento di quella diversa somma che sarà determinata in corso di causa o che sarà comunque ritenuta di giustizia, previa espletanda CTU, il tutto nei limiti di competenza del giudice adito.
2) Con vittoria di spese e compensi difensivi del giudizio”.
In particolare, la società attrice deduceva che il giorno 22.02.2009, alle ore 17:00 circa, in Santeramo in
Colle in Contrada Gravinella, mentre il sig. , legale rappresentante della si trovava Controparte_5 Parte_1 alla guida dell'autovettura Mercedes, tg. AP179JB, di proprietà della medesima attrice, rimaneva coinvolto in un sinistro stradale con il mezzo agricolo Ferguson, tg. A453D (assicurato con di proprietà Controparte_4
e condotto dal sig. il quale, nel tentativo di immettersi da via Gravinella De Luca su via Controparte_2
Gravinella-Jazzitiello, non si avvedeva dell'auto attorea e la urtava su tutta la fiancata sinistra;
al predetto sinistro, secondo le prospettazioni attoree, “assistevano … numerosi testimoni”, e a seguito dell'urto l'autovettura della società riportava ingenti danni per la riparazione dei quali occorreva un esborso Parte_1 pari ad €. 4.990,00 oltre IVA, giusta preventivo dell'Autocarrozzeria Simonetti Andrea, allegato agli atti.
L' si costituiva nel giudizio di primo grado, con comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta del 30.01.2014, depositata in Cancelleria il 31.01.2014, chiedendo il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata, non essendo i danni subiti dall'autovettura in esame riconducibili al sinistro in questione, con condanna al pagamento delle spese di giudizio.
benché ritualmente evocato, non si costituiva nel giudizio di primo grado e veniva Controparte_2 dichiarata dal giudice di pace la sua contumacia.
All'esito dell'attività istruttoria, consistita nella produzione documentale, nell'interrogatorio formale del sig. , legale rappresentante pro tempore della nonché del convenuto CE Controparte_5 Parte_1
nell'escussione dei testi di parte attrice, nonché nell'espletamento di CTU tecnica da Controparte_2 parte del prof. , il Giudice di pace di RI (soppresso Giudice di Pace di Acquaviva delle Testimone_1
Fonti), con sentenza n. 5/2017, depositata il 1.03.2017, rigettava la domanda attorea in quanto infondata, con condanna della società attrice al pagamento delle spese di lite in favore della compagnia convenuta.
Con atto di citazione in appello del 12.09.2017, notificato in data 28.09.2017, la impugnava la Parte_1 detta sentenza deducendo l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie cui sarebbe incorso il giudice di prime cure e, in particolare, deducendo: “1) omessa valutazione del modello CAI sottoscritto: presunzione di colpa e prova contraria;
2) Erronea, omessa e contraddittoria valutazione delle prove (omessa valutazione interrogatorio formale convenuto CE); 3) Erronea valutazione delle prove testimoniali;
4) contestazione delle risultanze della CTU con richiesta di rinnovazione della stessa”, chiedendo, pertanto, in riforma della sentenza appellata, previa sospensione della provvisoria esecuzione dell'impugnata sentenza, di dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. nella causazione del sinistro in questione, con Controparte_2 la condanna dello stesso, in via solidale con al risarcimento di tutti i danni riportati dall'autovettura CP_4 dell'odierna appellante, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva anche nel presente giudizio di appello l' opponendosi alla sospensione della Controparte_4 provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, deducendo l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza dei motivi di gravame e, riportandosi alle eccezioni sollevate in primo grado, chiedeva il rigetto dell'appello e
2
Dott. Luca Sforza n. 15788/2017 R.G. la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio.
benché ritualmente evocato, non si costituiva neppure nel presente giudizio di appello Controparte_2
e veniva dichiarata la sua contumacia dal precedente giudice designato all'udienza del 25.01.2018.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante acquisizione del fascicolo di prime cure e, dopo una serie di rinvii disposti in ragione del gravoso carico del ruolo, è stata successivamente introitata in decisione da questo Giudice, nelle more designato per la trattazione del presente procedimento, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.10.2024 celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell' art. 127 ter c.p.c., come da precedente decreto ritualmente comunicato, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie in presenza in aula di udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate telematicamente, e con la concessione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex artt. 352 e 190, comma 1 c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
L'odierno appellante, con i motivi di appello ha sostanzialmente denunciato una asserita errata ricostruzione dei fatti di causa ed erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti nel giudizio di primo grado, cui sarebbe incorso il giudice di pace di RI (ex Acquaviva delle Fonti) nella sentenza gravata.
L'assunto, tuttavia, non coglie nel segno.
Ed invero, nel corso del giudizio di primo grado sono state assunte le seguenti fonti di prova:
- produzione documentale;
- interrogatorio formale dell'attore e del convenuto CE;
- prova testimoniale;
- CTU, volta alla ricostruzione del sinistro e alla quantificazione dei danni, a firma del prof. TE
.
[...]
Ebbene, l'istruttoria compiuta in primo grado non ha consentito di raggiungere un soddisfacente riscontro in ordine all'effettiva dinamica del sinistro, né tantomeno della responsabilità esclusiva del convenuto
CE , nonostante il giudice di prime cura non abbia dato conto degli esiti Controparte_2 dell'interrogatorio formale da questi reso.
Il giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea evidenziando, correttamente, l'incongruenza e la lacunosità della ricostruzione fattuale offerta dai testi di parte attrice smentita peraltro dalle risultanze della
CTU tecnico-ricostruttiva espletata nel predetto giudizio di primo grado che ha escluso una compatibilità tra i punti d'urto delle vetture coinvolte nel presunto sinistro.
In particolare, l'appellante si duole della circostanza che il giudice di prime cure avrebbe fondato il proprio convincimento senza tener conto del modello C.A.I., attenendosi unicamente a talune conclusioni raggiunte dal C.T.U., il quale avrebbe, invece, offerto una ricostruzione del sinistro, smentita, secondo parte appellante, dall'asserito valore confessorio del predetto modello C.A.I., unitamente alla erronea ritenuta irrilevanza delle deposizioni dei testi di parte attrice, che avrebbe pertanto indotto il Giudice di prime cure ad avvalorare le conclusioni del C.T.U.
Orbene, sul punto, giova innanzitutto evidenziare che il modello C.A.I., a norma dall'art. 143, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, non ha valore confessorio, bensì determina una presunzione valida fino a prova
3
Dott. Luca Sforza n. 15788/2017 R.G. contraria (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. 3, ord. 06.12.2017, n. 29146, secondo cui, “In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione da parte di entrambi i conducenti della constatazione amichevole
d'incidente, come già previsto dall'art. 5 della l. n. 39 del 1977 e ribadito dall'art. 143, comma 2, del d.lgs. n.
209 del 2005, determina una presunzione, valida fino a prova contraria, del fatto che il sinistro si sia verificato con le modalità ivi indicate, la quale può ovviamente essere superata, ma è necessario che il giudice del merito ne spieghi le ragioni”).
Infatti, con riferimento alla lamentata omessa considerazione del modello CAI sottoscritto da entrambi i conducenti, si è chiarito in giurisprudenza che “la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice” (cfr. Cass. civ., sez.
3, 25.05.2007, n. 12257).
Inoltre, come è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità più recente, “Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale
(danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia quello assicurativo, con la conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, va escluso che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 l. n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta sia ove sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai
rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell'art. 2733, comma 3, c.c.” (cfr. Cass. civ., sez. 3, ord. 14.10.2019, n. 25770, Rv. 655374-01).
Le stesse considerazioni, come correttamente dedotto dalla compagnia appellata, valgono in merito agli esiti sfavorevoli dell'interrogatorio formale reso dal convenuto CE, essendo ciononostante inidonei a determinare l'obbligo all'indennizzo del danno da parte della compagnia assicuratrice del veicolo del convenuto (cfr. ex multis, Cass. civ. sez. 3, 13.07.2010, n. 16375; in senso conforme, Cass. civ., sez. 3,
22.04.2009, n. 9551; Cass. civ., sez. 3, 16.04.1996, n. 3563), sicché l'omessa valutazione di tali dichiarazioni confessorie da parte del Giudice di Pace non avrebbe comunque spostato i termini della decisone adottata, in quanto la stessa si è basata sostanzialmente sugli esiti della CTU tecnica, oltre che sul giudizio di inattendibilità dei testimoni escussi in prime cure.
4
Dott. Luca Sforza n. 15788/2017 R.G. È evidente, dunque, che nessun valore di piena prova può essere dato, nel caso di specie, né al modulo di constatazione amichevole di incidente sottoscritto da entrambe le parti coinvolte, né alle dichiarazioni confessorie rese dal convenuto CE all'udienza del 17.06.2017. Controparte_2
Ciò premesso, deve convenirsi con il primo giudice che non possono ritenersi esaustive e chiarificatrici le risultanze della prova testimoniale richiesta da parte attrice;
ed invero, deve innanzitutto evidenziarsi, come sottolineato dalla difesa dell'assicurazione appellata, una prima incongruenza della dinamica del sinistro dedotta in giudizio, rispetto a quanto dichiarato dalle stesse parti nel modello CAI firmato da entrambi i conducenti, in cui non si accennava in alcun modo ai danni al parabrezza e alla fiancata destra della Mercedes di proprietà dell'attrice, ma si indicavano soltanto i danni alla fiancata sinistra.
I testi e , sentiti all'udienza del 5.05.2015, infatti, nonostante fossero Testimone_2 Testimone_3 trascorsi oltre sei anni dal sinistro, hanno confermato con estrema e inusuale dovizia di particolari, quasi all'unisono e senza alcun tentennamento o “vuoti di memoria”, il sinistro prospettato nell'atto introduttivo, riferendo, peraltro, di circostanze neppure dedotto nell'atto di citazione, come quella inerente il presunto
“scivolamento” del trattore che “viaggiava con le benne alzate piene di neve” il quale pur avendo frenato “è scivolato poiché aveva nevicato e la strada era sdrucciolevole” - circostanze, queste ultime inerenti la presenza di neve e l'utilizzo delle “benne alzate”, neppure dedotte nell'atto introduttivo - riferendo, altresì, persino di altra circostanza, mai emersa in precedenza, ovverosia che la Mercedes dopo l'urto con il trattore sarebbe
“rimpallata” sui muri a secco posti ai lati della strada vicinale, subendo altri danni rispetto a quelli emersi e denunciati in via stragiudiziale.
In particolare, il teste dichiarava che: “…Mentre percorrevamo detta strada sulla nostra Testimone_2 sinistra in una strada in discesa proveniva un trattore che viaggiava con le benne alzate piene di neve. Ha frenato ma è scivolato poiché aveva nevicato e la strada era sdrucciolevole. Il trattore urtava con la ruota lo sportello lato guida della Mercedes che finiva sul lato destro della carreggiata e poi sul lato sinistro sbattendo sui muri a secco che delimitano la strada. La strada percorsa dalla Mercedes era in discesa e preciso che con l'urto il ghiaccio contenuto nella benna-pala del trattore è caduto sulla Mercedes” (cfr. verbale di udienza in atti).
A sua volta, invece, il teste , ascoltato alla medesima udienza del 5.05.2015, ha riferito Testimone_3 che: “…mentre percorrevamo la via La Gravinella in leggera discesa dalla sinistra proveniva un trattore che viaggiava con la pala-benna alzata e piena di neve. La strada percorsa dal trattore era in discesa. Stava nevicando e le strade erano ghiacciate. Il trattore ha frenato ma è scivolato ugualmente e ha urtato la
Mercedes con la ruota di destra e ha impattato con lo sportello sinistro lato guida... il ghiaccio è caduto dalla pale sulla macchina e quest'ultima è andata a sbattere prima sul muretto a secco di destra e poi su quello di sinistra” (cfr. verbale di udienza in atti).
Con particolare riferimento al teste , inoltre, l' pur non avendone Testimone_3 Controparte_4 eccepito l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., ha sottolineato che, nella seconda relazione di perizia effettuata sul trattore il 2.02.2010 (allegata al n. 6 del fascicolo della convenuta , il perito CP_4 Tes_4 precisava, nel riquadro osservazioni, che il trattore coinvolto nel sinistro era stato dato in comodato
[...]
d'uso a (ossia l'attuale appellato CE) dall'allora effettivo proprietario del trattore sig. Controparte_2
, ossia allo stesso teste indicato dall'appellante, che pure si è dichiarato “indifferente” Testimone_3
5
Dott. Luca Sforza n. 15788/2017 R.G. all'udienza del 5.05.2015, con evidenti ripercussioni quantomeno sulla sua attendibilità, laddove è evidente che non si sia trattato di un caso di omonimia, alquanto inverosimile;
a tal proposito, invero, mette conto evidenziare che pur avendo il perito della compagnia appellata indicato come anno di nascita di Tes_3 il 1958, deve all'evidenza ritenersi frutto di un mero refuso, essendo nato il “teste” nel 1953, e
[...] risultando, per il resto, i dati anagrafici e di residenza completamente identici (nato il giorno 8 gennaio e, soprattutto, residenza in Gioia del Colle in via Santeramo n. 4810).
Entrambi i testi ascoltati, inoltre, hanno riferito della nevicata (il teste al passato, mentre il teste Tes_2
al presente, ragion per cui vi è contraddizione sul punto fra le due persone escusse), peraltro, come Tes_3 innanzi già evidenziato, mai neppure prospettata nell'atto di citazione introduttivo;
del resto, come contrariamente evidenziato nella CTU tecnico-ricostruttiva sulla scorta della documentazione meteorologica fornita dal consulente di parte attrice, deve escludersi che, al momento del sinistro, le strade di Santeramo in
Colle fossero ricoperte di manto nevoso (cfr. pag. 13 dell'elaborato peritale).
Non risulta, dunque, adeguatamente dimostrato il fatto storico né tantomeno l'esatta dinamica del sinistro, peraltro riferita in termini estremamente rocamboleschi dai testi escussi, con dovizia di particolari e circostanze neppure prospettate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, con ogni conseguenza in punto di grave inattendibilità e severi dubbi sulla stessa credibilità dei medesimi testi ascoltati, con la conseguenza che, in assenza di un effettivo riscontro probatorio in merito all'esatta dinamica, non può certamente addebitarsi alcuna responsabilità all'assicurazione convenuta (cfr. ex multis, Cass. civ., ord. n. 20865/2019, secondo cui
“Al riguardo deve essere richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui (Cass. n. 7623/2016), la verifica in ordine all'attendibilità del teste -che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità”).
Coerentemente, dunque, il giudice di pace, ha ritenuto inconcludenti le deposizioni in ragione dei profili di ridotta attendibilità dei medesimi testimoni, al punto da impedire di ritenere provata la effettiva verificazione del sinistro, e comunque la dinamica dello stesso così come prospettata nell'atto introduttivo del giudizio.
Del resto, è ben noto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito consolidate secondo il quale il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione anche una o alcune delle risultanze dell'istruttoria espletata, i cui risultati vengono acquisiti al giudizio cedendo alla disponibilità delle parti che resta confinata sul piano meramente introduttivo del mezzo di prova, così esaurendo il proprio onere motivazionale senza dover ulteriormente apprezzare le ragioni per le quali le altre risultanze non sono state ritenute rilevanti ed adeguate ai fini decisori (cfr. tra le tante, Cass. civ., n. 5231/2001, secondo cui, “La valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sulla attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre
a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite che
6
Dott. Luca Sforza n. 15788/2017 R.G. quello di indicare le ragioni del proprio convincimento”; in senso conforme Cass civ., n. 11933/2003; Cass. civ., n. 16034/2002; Cass. civ., n. 5964/2001; Cass. civ., sez. 3, 24.05.2006, n. 12362, secondo cui, «L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata»; Cass. sez. lav.,
21.07.2010, n. 17097).
Il giudice è tenuto a valutare le prove secondo il suo “prudente apprezzamento” con una discrezionalità relativa per la quale costituiscono limiti invalicabili le regole logiche e le massime di esperienza;
lo stesso deve tenere in debito conto tutte le prove indiziarie raccolte ma ben può scegliere di dare maggior peso a quelle che combinate insieme supportano una ricostruzione più plausibile;
alla valutazione analitica deve seguire una doverosa valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, in tal senso il giudice ha ritenuto maggiormente suffragata la ricostruzione del sinistro operata da parte convenuta piuttosto che dall'attrice.
Nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, come nella fattispecie che ci occupa, il giudice di merito è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. 2, 2.08.2019, n. 20865). Il giudice di prime cure ha dunque valutato secondo la sua discrezionalità, immune da vizi logici, gli elementi indiziari raccolti e ha ritenuto più plausibile, anche secondo dati di comune esperienza, la dinamica descritta da parte convenuta, ritenendo non sufficientemente provata e convincente la tesi attorea.
Al riguardo occorre rilevare che, come precisato dalla Suprema Corte, l'attendibilità della deposizione va valutata alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e la completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche ad un interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza , può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cass. civ., sez. 2, ord. n. 21239/2019).
Deve evidenziarsi, ancora, che sollevano non pochi dubbi sia il mancato intervento di forze dell'ordine o di vigili urbani sia i discutibili tempi di denuncia dell'evento dannoso, che si sarebbe verificato il 22.02.2009, ma l'inoltro della prima costituzione in mora è avvenuto solo in data 30.11.2009, ovverosia ben dopo dieci mesi dal sinistro;
anche per tali ragioni, il primo rilievo peritale è stato effettuato soltanto in data 8.01.2010, dopo che era trascorso un notevolissimo lasso di tempo dal presunto sinistro, rendendo in tal modo impossibile un tempestivo accertamento dei pretesi danni al veicolo attoreo.
7
Dott. Luca Sforza n. 15788/2017 R.G. Sul punto, inoltre, permangono numerose incertezze nella stessa individuazione dei danni asseritamente riportati dalla Mercedes attorea, atteso che, in sede di interrogatorio formale, il legale rappresentante della ditta attrice ed il convenuto , hanno fornito una dinamica del sinistro del tutto differente sia rispetto Controparte_2
a quella descritta nel modulo CAI, che nelle costituzioni in mora e nello stesso atto di citazione, ove si è sempre affermato che la Mercedes dell'attrice avrebbe subito danni alla fiancata sinistra;
i danni alla fiancata destra e al parabrezza della Mercedes, mai lamentati in sede stragiudiziale, sono stati confermati anche dai due testimoni sopra indicati, mediante una descrizione della dinamica a dir poco rocambolesca dell'evento ai limiti dell'inverosimile.
A ciò si aggiunga che la CTU tecnico-ricostruttiva ha escluso la compatibilità dei danni riportati dall'autovettura della società attrice fossero derivati da un solo sinistro;
ed invero, il consulente, prof. TE
, a pagina 11 dell'elaborato peritale, ha concluso evidenziando che: “Quanto al quesito n. 1 -
[...]
Dall'esame della documentazione allegata ai fascicoli di parte, dall'esito della ispezione dei luoghi di causa risultati come da schizzo planimetrico allegato, tenuto altresì conto che non risultano dimostrate, né individuate, le zone coniugate d'urto si può affermare che non sono tecnicamente verosimili le versioni dei fatti cosi come esposte da entrambe le parti. Lo scrivente CTU precisa che l'attendibilità dei dati soggettivi quali, testimonianze e versioni dei fatti raccontate dai due conducenti, è di esclusiva competenza dell'Ill.mo
Signor Giudice (…) Quanto al quesito n. 3 - Lo scrivente CTU dichiara che in data 12/02/2016, le parti non hanno messo a disposizione i veicoli che si dicono coinvolti nel sinistro stradale per cui è causa è si è proceduto ad ispezionare il luogo indicato come teatro del sinistro rilevandone caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione. Tenuto conto delle caratteristiche geometriche e delle MASSE dei mezzi che si dicono coinvolti nel sinistro per cui è causa si può affermare, senza tema di smentita, inesistenza di zone coniugate di urto tra i due veicoli” (cfr. relazione del CTU, allegata al fascicolo d'ufficio di primo grado).
In sostanza, le risultanze della detta C.T.U. ricostruttiva espletata nel giudizio di prime cure rendono poco plausibile la ricostruzione del sinistro così come prospettata nell'atto introduttivo del primo grado, essendo i danni riportati incompatibili con la dinamica riferita.
Tale rilievo, sinteticamente ma adeguatamente motivato nella sentenza oggetto di gravame ha, di conseguenza, indotto il giudice di prime cure a ritenere ragionevolmente inattendibili le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice volte a sostenere la veridicità del sinistro prospettato nell'atto di citazione introduttivo.
Da tale angolo visuale, pertanto, non sussistono i paventati profili di lacunosità e contraddittorietà della
CTU espletata in primo grado, atteso che non è ravvisabile alcuna invalidità, sotto il profilo della presunta incompetenza e inadeguatezza tecnica del Consulente nominato (peraltro indicata in maniera del tutto apodittica e pretestuosa), sia perché, in ogni caso, le parti attraverso i loro rispettivi consulenti tecnici di parte,
e segnatamente il consulente tecnico di parte attrice, hanno avuto modo di partecipare attivamente alle operazioni peritali formulando le proprie osservazioni tecniche, cui il Consulente ha avuto modo di rispondere con i chiarimenti e le risposte resi nella predetta relazione definitiva in tal modo assicurandosi il rispetto del principio del contraddittorio nel corso delle operazioni: infatti, il CTU, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, ha compiutamente risposto alle controdeduzioni del consulente tecnico di parte attrice, alle pagine 12 e 13 della relazione depositata nel giudizio di primo grado (cfr., in argomento, Cass. civ., 10.05.2001,
n. 6502; Cass. civ., 14.07.2004, n. 13015; Cass. civ., 14.02.2006, n. 3191; Cass. civ., 27.08.2012, n. 14652).
8
Dott. Luca Sforza n. 15788/2017 R.G. Non sussiste, dunque, il dedotto vizio motivazionale della sentenza in quanto il giudice di prime cure è giunto ad una conclusione conforme a quella prospettata dal C.T.U., attenendosi alla ricostruzione del
Consulente sulla scorta di una attenta valutazione di tutte le risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, e motivando così le ragioni del suo convincimento raggiunto in merito alle modalità dell'urto, ovverosia che esso non fosse stato pienamente provato da parte attrice.
A tal proposito, correttamente è stata disattesa la richiesta dell'appellante di rinnovazione della CTU tecnico-ricostruttiva, atteso che la stessa, in ogni caso, si sarebbe rivelata certamente superflua e inidonea a colmare le suindicate carenze probatorie in merito all'esatta dinamica del sinistro, tenuto conto che al divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al consulente di acquisire ogni elemento necessario, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse.
È ormai pacifico, infatti, che “in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili
d'ufficio” (cfr. Cass. S.U., 1.02.2022, n. 3086, Rv. 663786-02).
La stessa appellante, tuttavia, ha evidenziato la presenza di pochi dati oggettivi idonei a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, dovuta anche all'assenza di danni alla ruota del trattore del convenuto, di tracce sull'asfalto e all'avvenuta rottamazione del veicolo dell'attrice, ragion per cui una nuova CTU si sarebbe rivelata, del tutto esplorativa, non potendo aggiungere null'altro a quanto già riscontrato dal prof. TE
e trasfuso nell'eleborato peritale depositato nel giudizio primo grado, che in questa sede si ritiene
[...] pienamente condivisibile.
Orbene, nel caso di specie, alla luce di quanto precedentemente argomentato, deve ritenersi che non siano emersi nel giudizio di primo grado elementi sufficienti tali da ritenere provata la verificazione del sinistro denunciato, e in ogni caso non può ritenersi provata la dinamica denunciata.
Quanto alle risultanze della CTU tecnico-ricostruttiva sulla dinamica del sinistro svolta in primo grado, vale la pena rammentare che, come noto, “la consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (così Cass. civ., sez. 3, 13.03.2009, n.
6155, in senso conforme, Cass. civ., Sez. 3, n. 8989 del 19/04/2011, per la quale “la consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire
9
Dott. Luca Sforza n. 15788/2017 R.G. all'inerzia delle parti;
la stessa, tuttavia può eccezionalmente costituire fonte oggettiva di prova, per accertare quei fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di un perito”); con riguardo all'efficacia probatoria della CTU, la giurisprudenza di legittimità è ormai granitica nell'affermare il principio di diritto secondo cui, “anche se, in linea generale, la consulenza tecnica di ufficio non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal relativo onere probatorio, quando non vi sia altro mezzo per giungere all'accertamento richiesto che quello di demandarlo a chi sia dotato di speciali competenze tecniche, il giudice può incaricare il consulente non solo di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulenza deducente), ma anche di accertare i fatti stessi
(consulenza percipiente). In tal caso, in cui la consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova, è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (così, Cass. civ., sez. I, 11.9.2012, n.
15157; e già Cass., S.U., 4.11.1996, n. 9522).
In tal caso, in cui la consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova, è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (così, Cass. civ., sez. 1, 11.09.2012, n. 15157; e già Cass., S.U.,
4.11.1996, n. 9522).
Ebbene, ritiene questo giudicante che nel caso di specie il giudice di prime cure abbia condivisibilmente disatteso, sia pure in modo implicito, le risultanze dell'istruttoria orale, non tenendone conto, stanti gli evidenziati profili di contraddittorietà e incoerenza delle dichiarazioni rese dai testi escussi ritenuti, per questo, inattendibili, e abbia ritenuto, correttamente, alla luce delle risultanze della CTU tecnico-ricostruttiva, non sufficientemente provata la verificazione del sinistro, e in ogni caso la dinamica del sinistro (cfr. motivazione della sentenza impugnata).
Nella fattispecie in esame, il giudice di prime cure ha dunque compiutamente illustrato, nella sia pur sintetica parte motivazionale della impugnata sentenza, le ragioni del proprio convincimento, e ciò in relazione e con riferimento alle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio e sottese all'impianto complessivo del decisum assunto, in tal modo facendo buon governo delle disposizioni di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. (cfr.
ex multis, Cass. civ., sez. III, 13.07.2004, n. 12912).
L'appello, dunque, è infondato e deve essere integralmente rigettato.
La regolamentazione delle spese del giudizio d'appello segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e le stesse vanno liquidate come in dispositivo, in favore della compagnia appellata costituita, tenuto conto del valore dichiarato della controversia, in base ai parametri per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n. 147/2022, seconda colonna (scaglione di riferimento ricompreso tra €. 1.100,01 ed €. 5.200,01), con riduzione del 50% ex art. 4, co. 2 del citato D.M. dei valori medi di liquidazione indicati per ciascuna delle fasi, tenuto conto della ridotta attività espletata (cfr. sulla debenza dei compensi previsti per la fase istruttoria e/o di trattazione, Cass. civ., sez. 2, ord. 27.03.2023,
n. 8561; Cass. civ., sez. 3, ord. 13.10.2023, n. 28627).
Nulla per le spese nei confronti dell'altro appellato rimasto CE.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ex art. 13 comma I-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
10
Dott. Luca Sforza n. 15788/2017 R.G. dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”, in queste ipotesi, “il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, senza ulteriori valutazioni decisionali trattandosi di fatti insuscettibili di diversa estimazione (cfr., ex multis,
Cass. civ., 14.03.2014, n. 5955), ed a prescindere dalla regolamentazione delle spese di lite (cfr. Cass. civ.,
13.05.2014, n. 10306) - introdotto dall'art. 1 comma XVII della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (cd. Legge di stabilità), ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.01.2013) e, dunque, anche al presente giudizio (cfr. Cass. civ., 18.02.2014, n. 3774; in senso conforme, Cass. civ., 10.07.2015, n. 14515).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di RI, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di RI (ex Giudice di Pace di Parte_1
Acquaviva delle Fonti) n. 5/2017, depositata il 1.03.2017, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta integralmente l'appello;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese Parte_1 processuali sostenute da che liquida in complessivi €. 1.276,00 per compensi Controparte_1 professionali (già ridotti del 50% ex art. 4, co. 2, del D.M. 55/2014), oltre rimborso spese forfettarie
(15% sui compensi, art. 2 D.M. n. 55/2014), C.N.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge;
3) nulla per le spese nei confronti di rimasto CE;
Controparte_2
4) dà atto della sussistenza dei presupposti a carico dell'appellante dell'obbligo di cui all'art. 13, comma
I-quater, D.P.R. n. 115/2002, e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in RI, il 31.01.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del
provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
11
Dott. Luca Sforza
RE PUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Sforza, in funzione di Giudice Unico d'appello, ha pronunciato la seguente,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 15788/2017 R.G., avente ad oggetto: “solo danni a cose”/appello avverso sentenza del Giudice di Pace di RI (soppresso Giudice di Pace di Acquaviva delle Fonti) n. 5/2017, depositata il 1.03.2017, e non notificata,
vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Santeramo in Colle Parte_1 alla via A. Diaz n. 92, presso lo studio dell'avv. Gianfranco Piraino, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione in primo grado del 17.10.2013,
- APPELLANTE - contro in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato Controparte_1 in RI al Corso Cavour n. 142, presso lo studio dell'Avv. Nicola Pappalepore, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura a margine della copia dell'atto di citazione notificato in data 5.11.2013,
- APPELLATO - nonché contro
, residente in [...]in Colle (Ba), alla C.da Gravinella s.n.c., Controparte_2
- APPELLATO Contumace - CP_3
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle note scritte depositate dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.10.2024, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex artt. 352 e 190, comma 1
c.p.c.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con atto di citazione del 17.10.2013, ritualmente notificato in data 29.10-5.11.2013, la Parte_1 conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Acquaviva delle Fonti (n. R.G. 16C/2014), l' e il Controparte_4 sig. al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) previo accertamento Controparte_2 dell'esclusiva responsabilità del sig. nella causazione del sinistro, condannare lo stesso in Controparte_2
1
Dott. Luca Sforza n. 15788/2017 R.G. via solidale con la al pagamento della somma di complessivi €: 4.990,00 a titolo di risarcimento CP_4 dei danni subiti dall'autovettura dell'attrice, oltre al danno da svalutazione monetaria e gli interessi sulla somma rivalutata, ovvero al pagamento di quella diversa somma che sarà determinata in corso di causa o che sarà comunque ritenuta di giustizia, previa espletanda CTU, il tutto nei limiti di competenza del giudice adito.
2) Con vittoria di spese e compensi difensivi del giudizio”.
In particolare, la società attrice deduceva che il giorno 22.02.2009, alle ore 17:00 circa, in Santeramo in
Colle in Contrada Gravinella, mentre il sig. , legale rappresentante della si trovava Controparte_5 Parte_1 alla guida dell'autovettura Mercedes, tg. AP179JB, di proprietà della medesima attrice, rimaneva coinvolto in un sinistro stradale con il mezzo agricolo Ferguson, tg. A453D (assicurato con di proprietà Controparte_4
e condotto dal sig. il quale, nel tentativo di immettersi da via Gravinella De Luca su via Controparte_2
Gravinella-Jazzitiello, non si avvedeva dell'auto attorea e la urtava su tutta la fiancata sinistra;
al predetto sinistro, secondo le prospettazioni attoree, “assistevano … numerosi testimoni”, e a seguito dell'urto l'autovettura della società riportava ingenti danni per la riparazione dei quali occorreva un esborso Parte_1 pari ad €. 4.990,00 oltre IVA, giusta preventivo dell'Autocarrozzeria Simonetti Andrea, allegato agli atti.
L' si costituiva nel giudizio di primo grado, con comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta del 30.01.2014, depositata in Cancelleria il 31.01.2014, chiedendo il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata, non essendo i danni subiti dall'autovettura in esame riconducibili al sinistro in questione, con condanna al pagamento delle spese di giudizio.
benché ritualmente evocato, non si costituiva nel giudizio di primo grado e veniva Controparte_2 dichiarata dal giudice di pace la sua contumacia.
All'esito dell'attività istruttoria, consistita nella produzione documentale, nell'interrogatorio formale del sig. , legale rappresentante pro tempore della nonché del convenuto CE Controparte_5 Parte_1
nell'escussione dei testi di parte attrice, nonché nell'espletamento di CTU tecnica da Controparte_2 parte del prof. , il Giudice di pace di RI (soppresso Giudice di Pace di Acquaviva delle Testimone_1
Fonti), con sentenza n. 5/2017, depositata il 1.03.2017, rigettava la domanda attorea in quanto infondata, con condanna della società attrice al pagamento delle spese di lite in favore della compagnia convenuta.
Con atto di citazione in appello del 12.09.2017, notificato in data 28.09.2017, la impugnava la Parte_1 detta sentenza deducendo l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie cui sarebbe incorso il giudice di prime cure e, in particolare, deducendo: “1) omessa valutazione del modello CAI sottoscritto: presunzione di colpa e prova contraria;
2) Erronea, omessa e contraddittoria valutazione delle prove (omessa valutazione interrogatorio formale convenuto CE); 3) Erronea valutazione delle prove testimoniali;
4) contestazione delle risultanze della CTU con richiesta di rinnovazione della stessa”, chiedendo, pertanto, in riforma della sentenza appellata, previa sospensione della provvisoria esecuzione dell'impugnata sentenza, di dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. nella causazione del sinistro in questione, con Controparte_2 la condanna dello stesso, in via solidale con al risarcimento di tutti i danni riportati dall'autovettura CP_4 dell'odierna appellante, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva anche nel presente giudizio di appello l' opponendosi alla sospensione della Controparte_4 provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, deducendo l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza dei motivi di gravame e, riportandosi alle eccezioni sollevate in primo grado, chiedeva il rigetto dell'appello e
2
Dott. Luca Sforza n. 15788/2017 R.G. la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio.
benché ritualmente evocato, non si costituiva neppure nel presente giudizio di appello Controparte_2
e veniva dichiarata la sua contumacia dal precedente giudice designato all'udienza del 25.01.2018.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante acquisizione del fascicolo di prime cure e, dopo una serie di rinvii disposti in ragione del gravoso carico del ruolo, è stata successivamente introitata in decisione da questo Giudice, nelle more designato per la trattazione del presente procedimento, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.10.2024 celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell' art. 127 ter c.p.c., come da precedente decreto ritualmente comunicato, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie in presenza in aula di udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate telematicamente, e con la concessione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex artt. 352 e 190, comma 1 c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
L'odierno appellante, con i motivi di appello ha sostanzialmente denunciato una asserita errata ricostruzione dei fatti di causa ed erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti nel giudizio di primo grado, cui sarebbe incorso il giudice di pace di RI (ex Acquaviva delle Fonti) nella sentenza gravata.
L'assunto, tuttavia, non coglie nel segno.
Ed invero, nel corso del giudizio di primo grado sono state assunte le seguenti fonti di prova:
- produzione documentale;
- interrogatorio formale dell'attore e del convenuto CE;
- prova testimoniale;
- CTU, volta alla ricostruzione del sinistro e alla quantificazione dei danni, a firma del prof. TE
.
[...]
Ebbene, l'istruttoria compiuta in primo grado non ha consentito di raggiungere un soddisfacente riscontro in ordine all'effettiva dinamica del sinistro, né tantomeno della responsabilità esclusiva del convenuto
CE , nonostante il giudice di prime cura non abbia dato conto degli esiti Controparte_2 dell'interrogatorio formale da questi reso.
Il giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea evidenziando, correttamente, l'incongruenza e la lacunosità della ricostruzione fattuale offerta dai testi di parte attrice smentita peraltro dalle risultanze della
CTU tecnico-ricostruttiva espletata nel predetto giudizio di primo grado che ha escluso una compatibilità tra i punti d'urto delle vetture coinvolte nel presunto sinistro.
In particolare, l'appellante si duole della circostanza che il giudice di prime cure avrebbe fondato il proprio convincimento senza tener conto del modello C.A.I., attenendosi unicamente a talune conclusioni raggiunte dal C.T.U., il quale avrebbe, invece, offerto una ricostruzione del sinistro, smentita, secondo parte appellante, dall'asserito valore confessorio del predetto modello C.A.I., unitamente alla erronea ritenuta irrilevanza delle deposizioni dei testi di parte attrice, che avrebbe pertanto indotto il Giudice di prime cure ad avvalorare le conclusioni del C.T.U.
Orbene, sul punto, giova innanzitutto evidenziare che il modello C.A.I., a norma dall'art. 143, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, non ha valore confessorio, bensì determina una presunzione valida fino a prova
3
Dott. Luca Sforza n. 15788/2017 R.G. contraria (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. 3, ord. 06.12.2017, n. 29146, secondo cui, “In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione da parte di entrambi i conducenti della constatazione amichevole
d'incidente, come già previsto dall'art. 5 della l. n. 39 del 1977 e ribadito dall'art. 143, comma 2, del d.lgs. n.
209 del 2005, determina una presunzione, valida fino a prova contraria, del fatto che il sinistro si sia verificato con le modalità ivi indicate, la quale può ovviamente essere superata, ma è necessario che il giudice del merito ne spieghi le ragioni”).
Infatti, con riferimento alla lamentata omessa considerazione del modello CAI sottoscritto da entrambi i conducenti, si è chiarito in giurisprudenza che “la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice” (cfr. Cass. civ., sez.
3, 25.05.2007, n. 12257).
Inoltre, come è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità più recente, “Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale
(danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia quello assicurativo, con la conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, va escluso che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 l. n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta sia ove sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai
rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell'art. 2733, comma 3, c.c.” (cfr. Cass. civ., sez. 3, ord. 14.10.2019, n. 25770, Rv. 655374-01).
Le stesse considerazioni, come correttamente dedotto dalla compagnia appellata, valgono in merito agli esiti sfavorevoli dell'interrogatorio formale reso dal convenuto CE, essendo ciononostante inidonei a determinare l'obbligo all'indennizzo del danno da parte della compagnia assicuratrice del veicolo del convenuto (cfr. ex multis, Cass. civ. sez. 3, 13.07.2010, n. 16375; in senso conforme, Cass. civ., sez. 3,
22.04.2009, n. 9551; Cass. civ., sez. 3, 16.04.1996, n. 3563), sicché l'omessa valutazione di tali dichiarazioni confessorie da parte del Giudice di Pace non avrebbe comunque spostato i termini della decisone adottata, in quanto la stessa si è basata sostanzialmente sugli esiti della CTU tecnica, oltre che sul giudizio di inattendibilità dei testimoni escussi in prime cure.
4
Dott. Luca Sforza n. 15788/2017 R.G. È evidente, dunque, che nessun valore di piena prova può essere dato, nel caso di specie, né al modulo di constatazione amichevole di incidente sottoscritto da entrambe le parti coinvolte, né alle dichiarazioni confessorie rese dal convenuto CE all'udienza del 17.06.2017. Controparte_2
Ciò premesso, deve convenirsi con il primo giudice che non possono ritenersi esaustive e chiarificatrici le risultanze della prova testimoniale richiesta da parte attrice;
ed invero, deve innanzitutto evidenziarsi, come sottolineato dalla difesa dell'assicurazione appellata, una prima incongruenza della dinamica del sinistro dedotta in giudizio, rispetto a quanto dichiarato dalle stesse parti nel modello CAI firmato da entrambi i conducenti, in cui non si accennava in alcun modo ai danni al parabrezza e alla fiancata destra della Mercedes di proprietà dell'attrice, ma si indicavano soltanto i danni alla fiancata sinistra.
I testi e , sentiti all'udienza del 5.05.2015, infatti, nonostante fossero Testimone_2 Testimone_3 trascorsi oltre sei anni dal sinistro, hanno confermato con estrema e inusuale dovizia di particolari, quasi all'unisono e senza alcun tentennamento o “vuoti di memoria”, il sinistro prospettato nell'atto introduttivo, riferendo, peraltro, di circostanze neppure dedotto nell'atto di citazione, come quella inerente il presunto
“scivolamento” del trattore che “viaggiava con le benne alzate piene di neve” il quale pur avendo frenato “è scivolato poiché aveva nevicato e la strada era sdrucciolevole” - circostanze, queste ultime inerenti la presenza di neve e l'utilizzo delle “benne alzate”, neppure dedotte nell'atto introduttivo - riferendo, altresì, persino di altra circostanza, mai emersa in precedenza, ovverosia che la Mercedes dopo l'urto con il trattore sarebbe
“rimpallata” sui muri a secco posti ai lati della strada vicinale, subendo altri danni rispetto a quelli emersi e denunciati in via stragiudiziale.
In particolare, il teste dichiarava che: “…Mentre percorrevamo detta strada sulla nostra Testimone_2 sinistra in una strada in discesa proveniva un trattore che viaggiava con le benne alzate piene di neve. Ha frenato ma è scivolato poiché aveva nevicato e la strada era sdrucciolevole. Il trattore urtava con la ruota lo sportello lato guida della Mercedes che finiva sul lato destro della carreggiata e poi sul lato sinistro sbattendo sui muri a secco che delimitano la strada. La strada percorsa dalla Mercedes era in discesa e preciso che con l'urto il ghiaccio contenuto nella benna-pala del trattore è caduto sulla Mercedes” (cfr. verbale di udienza in atti).
A sua volta, invece, il teste , ascoltato alla medesima udienza del 5.05.2015, ha riferito Testimone_3 che: “…mentre percorrevamo la via La Gravinella in leggera discesa dalla sinistra proveniva un trattore che viaggiava con la pala-benna alzata e piena di neve. La strada percorsa dal trattore era in discesa. Stava nevicando e le strade erano ghiacciate. Il trattore ha frenato ma è scivolato ugualmente e ha urtato la
Mercedes con la ruota di destra e ha impattato con lo sportello sinistro lato guida... il ghiaccio è caduto dalla pale sulla macchina e quest'ultima è andata a sbattere prima sul muretto a secco di destra e poi su quello di sinistra” (cfr. verbale di udienza in atti).
Con particolare riferimento al teste , inoltre, l' pur non avendone Testimone_3 Controparte_4 eccepito l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., ha sottolineato che, nella seconda relazione di perizia effettuata sul trattore il 2.02.2010 (allegata al n. 6 del fascicolo della convenuta , il perito CP_4 Tes_4 precisava, nel riquadro osservazioni, che il trattore coinvolto nel sinistro era stato dato in comodato
[...]
d'uso a (ossia l'attuale appellato CE) dall'allora effettivo proprietario del trattore sig. Controparte_2
, ossia allo stesso teste indicato dall'appellante, che pure si è dichiarato “indifferente” Testimone_3
5
Dott. Luca Sforza n. 15788/2017 R.G. all'udienza del 5.05.2015, con evidenti ripercussioni quantomeno sulla sua attendibilità, laddove è evidente che non si sia trattato di un caso di omonimia, alquanto inverosimile;
a tal proposito, invero, mette conto evidenziare che pur avendo il perito della compagnia appellata indicato come anno di nascita di Tes_3 il 1958, deve all'evidenza ritenersi frutto di un mero refuso, essendo nato il “teste” nel 1953, e
[...] risultando, per il resto, i dati anagrafici e di residenza completamente identici (nato il giorno 8 gennaio e, soprattutto, residenza in Gioia del Colle in via Santeramo n. 4810).
Entrambi i testi ascoltati, inoltre, hanno riferito della nevicata (il teste al passato, mentre il teste Tes_2
al presente, ragion per cui vi è contraddizione sul punto fra le due persone escusse), peraltro, come Tes_3 innanzi già evidenziato, mai neppure prospettata nell'atto di citazione introduttivo;
del resto, come contrariamente evidenziato nella CTU tecnico-ricostruttiva sulla scorta della documentazione meteorologica fornita dal consulente di parte attrice, deve escludersi che, al momento del sinistro, le strade di Santeramo in
Colle fossero ricoperte di manto nevoso (cfr. pag. 13 dell'elaborato peritale).
Non risulta, dunque, adeguatamente dimostrato il fatto storico né tantomeno l'esatta dinamica del sinistro, peraltro riferita in termini estremamente rocamboleschi dai testi escussi, con dovizia di particolari e circostanze neppure prospettate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, con ogni conseguenza in punto di grave inattendibilità e severi dubbi sulla stessa credibilità dei medesimi testi ascoltati, con la conseguenza che, in assenza di un effettivo riscontro probatorio in merito all'esatta dinamica, non può certamente addebitarsi alcuna responsabilità all'assicurazione convenuta (cfr. ex multis, Cass. civ., ord. n. 20865/2019, secondo cui
“Al riguardo deve essere richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui (Cass. n. 7623/2016), la verifica in ordine all'attendibilità del teste -che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità”).
Coerentemente, dunque, il giudice di pace, ha ritenuto inconcludenti le deposizioni in ragione dei profili di ridotta attendibilità dei medesimi testimoni, al punto da impedire di ritenere provata la effettiva verificazione del sinistro, e comunque la dinamica dello stesso così come prospettata nell'atto introduttivo del giudizio.
Del resto, è ben noto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito consolidate secondo il quale il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione anche una o alcune delle risultanze dell'istruttoria espletata, i cui risultati vengono acquisiti al giudizio cedendo alla disponibilità delle parti che resta confinata sul piano meramente introduttivo del mezzo di prova, così esaurendo il proprio onere motivazionale senza dover ulteriormente apprezzare le ragioni per le quali le altre risultanze non sono state ritenute rilevanti ed adeguate ai fini decisori (cfr. tra le tante, Cass. civ., n. 5231/2001, secondo cui, “La valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sulla attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre
a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite che
6
Dott. Luca Sforza n. 15788/2017 R.G. quello di indicare le ragioni del proprio convincimento”; in senso conforme Cass civ., n. 11933/2003; Cass. civ., n. 16034/2002; Cass. civ., n. 5964/2001; Cass. civ., sez. 3, 24.05.2006, n. 12362, secondo cui, «L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata»; Cass. sez. lav.,
21.07.2010, n. 17097).
Il giudice è tenuto a valutare le prove secondo il suo “prudente apprezzamento” con una discrezionalità relativa per la quale costituiscono limiti invalicabili le regole logiche e le massime di esperienza;
lo stesso deve tenere in debito conto tutte le prove indiziarie raccolte ma ben può scegliere di dare maggior peso a quelle che combinate insieme supportano una ricostruzione più plausibile;
alla valutazione analitica deve seguire una doverosa valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, in tal senso il giudice ha ritenuto maggiormente suffragata la ricostruzione del sinistro operata da parte convenuta piuttosto che dall'attrice.
Nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, come nella fattispecie che ci occupa, il giudice di merito è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. 2, 2.08.2019, n. 20865). Il giudice di prime cure ha dunque valutato secondo la sua discrezionalità, immune da vizi logici, gli elementi indiziari raccolti e ha ritenuto più plausibile, anche secondo dati di comune esperienza, la dinamica descritta da parte convenuta, ritenendo non sufficientemente provata e convincente la tesi attorea.
Al riguardo occorre rilevare che, come precisato dalla Suprema Corte, l'attendibilità della deposizione va valutata alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e la completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche ad un interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza , può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cass. civ., sez. 2, ord. n. 21239/2019).
Deve evidenziarsi, ancora, che sollevano non pochi dubbi sia il mancato intervento di forze dell'ordine o di vigili urbani sia i discutibili tempi di denuncia dell'evento dannoso, che si sarebbe verificato il 22.02.2009, ma l'inoltro della prima costituzione in mora è avvenuto solo in data 30.11.2009, ovverosia ben dopo dieci mesi dal sinistro;
anche per tali ragioni, il primo rilievo peritale è stato effettuato soltanto in data 8.01.2010, dopo che era trascorso un notevolissimo lasso di tempo dal presunto sinistro, rendendo in tal modo impossibile un tempestivo accertamento dei pretesi danni al veicolo attoreo.
7
Dott. Luca Sforza n. 15788/2017 R.G. Sul punto, inoltre, permangono numerose incertezze nella stessa individuazione dei danni asseritamente riportati dalla Mercedes attorea, atteso che, in sede di interrogatorio formale, il legale rappresentante della ditta attrice ed il convenuto , hanno fornito una dinamica del sinistro del tutto differente sia rispetto Controparte_2
a quella descritta nel modulo CAI, che nelle costituzioni in mora e nello stesso atto di citazione, ove si è sempre affermato che la Mercedes dell'attrice avrebbe subito danni alla fiancata sinistra;
i danni alla fiancata destra e al parabrezza della Mercedes, mai lamentati in sede stragiudiziale, sono stati confermati anche dai due testimoni sopra indicati, mediante una descrizione della dinamica a dir poco rocambolesca dell'evento ai limiti dell'inverosimile.
A ciò si aggiunga che la CTU tecnico-ricostruttiva ha escluso la compatibilità dei danni riportati dall'autovettura della società attrice fossero derivati da un solo sinistro;
ed invero, il consulente, prof. TE
, a pagina 11 dell'elaborato peritale, ha concluso evidenziando che: “Quanto al quesito n. 1 -
[...]
Dall'esame della documentazione allegata ai fascicoli di parte, dall'esito della ispezione dei luoghi di causa risultati come da schizzo planimetrico allegato, tenuto altresì conto che non risultano dimostrate, né individuate, le zone coniugate d'urto si può affermare che non sono tecnicamente verosimili le versioni dei fatti cosi come esposte da entrambe le parti. Lo scrivente CTU precisa che l'attendibilità dei dati soggettivi quali, testimonianze e versioni dei fatti raccontate dai due conducenti, è di esclusiva competenza dell'Ill.mo
Signor Giudice (…) Quanto al quesito n. 3 - Lo scrivente CTU dichiara che in data 12/02/2016, le parti non hanno messo a disposizione i veicoli che si dicono coinvolti nel sinistro stradale per cui è causa è si è proceduto ad ispezionare il luogo indicato come teatro del sinistro rilevandone caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione. Tenuto conto delle caratteristiche geometriche e delle MASSE dei mezzi che si dicono coinvolti nel sinistro per cui è causa si può affermare, senza tema di smentita, inesistenza di zone coniugate di urto tra i due veicoli” (cfr. relazione del CTU, allegata al fascicolo d'ufficio di primo grado).
In sostanza, le risultanze della detta C.T.U. ricostruttiva espletata nel giudizio di prime cure rendono poco plausibile la ricostruzione del sinistro così come prospettata nell'atto introduttivo del primo grado, essendo i danni riportati incompatibili con la dinamica riferita.
Tale rilievo, sinteticamente ma adeguatamente motivato nella sentenza oggetto di gravame ha, di conseguenza, indotto il giudice di prime cure a ritenere ragionevolmente inattendibili le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice volte a sostenere la veridicità del sinistro prospettato nell'atto di citazione introduttivo.
Da tale angolo visuale, pertanto, non sussistono i paventati profili di lacunosità e contraddittorietà della
CTU espletata in primo grado, atteso che non è ravvisabile alcuna invalidità, sotto il profilo della presunta incompetenza e inadeguatezza tecnica del Consulente nominato (peraltro indicata in maniera del tutto apodittica e pretestuosa), sia perché, in ogni caso, le parti attraverso i loro rispettivi consulenti tecnici di parte,
e segnatamente il consulente tecnico di parte attrice, hanno avuto modo di partecipare attivamente alle operazioni peritali formulando le proprie osservazioni tecniche, cui il Consulente ha avuto modo di rispondere con i chiarimenti e le risposte resi nella predetta relazione definitiva in tal modo assicurandosi il rispetto del principio del contraddittorio nel corso delle operazioni: infatti, il CTU, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, ha compiutamente risposto alle controdeduzioni del consulente tecnico di parte attrice, alle pagine 12 e 13 della relazione depositata nel giudizio di primo grado (cfr., in argomento, Cass. civ., 10.05.2001,
n. 6502; Cass. civ., 14.07.2004, n. 13015; Cass. civ., 14.02.2006, n. 3191; Cass. civ., 27.08.2012, n. 14652).
8
Dott. Luca Sforza n. 15788/2017 R.G. Non sussiste, dunque, il dedotto vizio motivazionale della sentenza in quanto il giudice di prime cure è giunto ad una conclusione conforme a quella prospettata dal C.T.U., attenendosi alla ricostruzione del
Consulente sulla scorta di una attenta valutazione di tutte le risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, e motivando così le ragioni del suo convincimento raggiunto in merito alle modalità dell'urto, ovverosia che esso non fosse stato pienamente provato da parte attrice.
A tal proposito, correttamente è stata disattesa la richiesta dell'appellante di rinnovazione della CTU tecnico-ricostruttiva, atteso che la stessa, in ogni caso, si sarebbe rivelata certamente superflua e inidonea a colmare le suindicate carenze probatorie in merito all'esatta dinamica del sinistro, tenuto conto che al divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al consulente di acquisire ogni elemento necessario, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse.
È ormai pacifico, infatti, che “in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili
d'ufficio” (cfr. Cass. S.U., 1.02.2022, n. 3086, Rv. 663786-02).
La stessa appellante, tuttavia, ha evidenziato la presenza di pochi dati oggettivi idonei a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, dovuta anche all'assenza di danni alla ruota del trattore del convenuto, di tracce sull'asfalto e all'avvenuta rottamazione del veicolo dell'attrice, ragion per cui una nuova CTU si sarebbe rivelata, del tutto esplorativa, non potendo aggiungere null'altro a quanto già riscontrato dal prof. TE
e trasfuso nell'eleborato peritale depositato nel giudizio primo grado, che in questa sede si ritiene
[...] pienamente condivisibile.
Orbene, nel caso di specie, alla luce di quanto precedentemente argomentato, deve ritenersi che non siano emersi nel giudizio di primo grado elementi sufficienti tali da ritenere provata la verificazione del sinistro denunciato, e in ogni caso non può ritenersi provata la dinamica denunciata.
Quanto alle risultanze della CTU tecnico-ricostruttiva sulla dinamica del sinistro svolta in primo grado, vale la pena rammentare che, come noto, “la consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (così Cass. civ., sez. 3, 13.03.2009, n.
6155, in senso conforme, Cass. civ., Sez. 3, n. 8989 del 19/04/2011, per la quale “la consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire
9
Dott. Luca Sforza n. 15788/2017 R.G. all'inerzia delle parti;
la stessa, tuttavia può eccezionalmente costituire fonte oggettiva di prova, per accertare quei fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di un perito”); con riguardo all'efficacia probatoria della CTU, la giurisprudenza di legittimità è ormai granitica nell'affermare il principio di diritto secondo cui, “anche se, in linea generale, la consulenza tecnica di ufficio non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal relativo onere probatorio, quando non vi sia altro mezzo per giungere all'accertamento richiesto che quello di demandarlo a chi sia dotato di speciali competenze tecniche, il giudice può incaricare il consulente non solo di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulenza deducente), ma anche di accertare i fatti stessi
(consulenza percipiente). In tal caso, in cui la consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova, è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (così, Cass. civ., sez. I, 11.9.2012, n.
15157; e già Cass., S.U., 4.11.1996, n. 9522).
In tal caso, in cui la consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova, è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (così, Cass. civ., sez. 1, 11.09.2012, n. 15157; e già Cass., S.U.,
4.11.1996, n. 9522).
Ebbene, ritiene questo giudicante che nel caso di specie il giudice di prime cure abbia condivisibilmente disatteso, sia pure in modo implicito, le risultanze dell'istruttoria orale, non tenendone conto, stanti gli evidenziati profili di contraddittorietà e incoerenza delle dichiarazioni rese dai testi escussi ritenuti, per questo, inattendibili, e abbia ritenuto, correttamente, alla luce delle risultanze della CTU tecnico-ricostruttiva, non sufficientemente provata la verificazione del sinistro, e in ogni caso la dinamica del sinistro (cfr. motivazione della sentenza impugnata).
Nella fattispecie in esame, il giudice di prime cure ha dunque compiutamente illustrato, nella sia pur sintetica parte motivazionale della impugnata sentenza, le ragioni del proprio convincimento, e ciò in relazione e con riferimento alle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio e sottese all'impianto complessivo del decisum assunto, in tal modo facendo buon governo delle disposizioni di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. (cfr.
ex multis, Cass. civ., sez. III, 13.07.2004, n. 12912).
L'appello, dunque, è infondato e deve essere integralmente rigettato.
La regolamentazione delle spese del giudizio d'appello segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e le stesse vanno liquidate come in dispositivo, in favore della compagnia appellata costituita, tenuto conto del valore dichiarato della controversia, in base ai parametri per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n. 147/2022, seconda colonna (scaglione di riferimento ricompreso tra €. 1.100,01 ed €. 5.200,01), con riduzione del 50% ex art. 4, co. 2 del citato D.M. dei valori medi di liquidazione indicati per ciascuna delle fasi, tenuto conto della ridotta attività espletata (cfr. sulla debenza dei compensi previsti per la fase istruttoria e/o di trattazione, Cass. civ., sez. 2, ord. 27.03.2023,
n. 8561; Cass. civ., sez. 3, ord. 13.10.2023, n. 28627).
Nulla per le spese nei confronti dell'altro appellato rimasto CE.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ex art. 13 comma I-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
10
Dott. Luca Sforza n. 15788/2017 R.G. dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”, in queste ipotesi, “il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, senza ulteriori valutazioni decisionali trattandosi di fatti insuscettibili di diversa estimazione (cfr., ex multis,
Cass. civ., 14.03.2014, n. 5955), ed a prescindere dalla regolamentazione delle spese di lite (cfr. Cass. civ.,
13.05.2014, n. 10306) - introdotto dall'art. 1 comma XVII della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (cd. Legge di stabilità), ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.01.2013) e, dunque, anche al presente giudizio (cfr. Cass. civ., 18.02.2014, n. 3774; in senso conforme, Cass. civ., 10.07.2015, n. 14515).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di RI, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di RI (ex Giudice di Pace di Parte_1
Acquaviva delle Fonti) n. 5/2017, depositata il 1.03.2017, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta integralmente l'appello;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese Parte_1 processuali sostenute da che liquida in complessivi €. 1.276,00 per compensi Controparte_1 professionali (già ridotti del 50% ex art. 4, co. 2, del D.M. 55/2014), oltre rimborso spese forfettarie
(15% sui compensi, art. 2 D.M. n. 55/2014), C.N.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge;
3) nulla per le spese nei confronti di rimasto CE;
Controparte_2
4) dà atto della sussistenza dei presupposti a carico dell'appellante dell'obbligo di cui all'art. 13, comma
I-quater, D.P.R. n. 115/2002, e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in RI, il 31.01.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del
provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
11
Dott. Luca Sforza