Art. 18.
I titoli del consolidato 4.50 per cento netto, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, emessi a norma dell'allegato L, approvato con l' articolo 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339 , e per effetto della presente legge, non potranno essere assoggettati a conversione a tutto il 30 giugno 1900.
I titoli del consolidato 4.50 per cento netto, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, emessi a norma dell'allegato L, approvato con l' articolo 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339 , e per effetto della presente legge, non potranno essere assoggettati a conversione a tutto il 30 giugno 1900.