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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 17/02/2026, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1387/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PILATO SALVATORE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 962/2023 depositato il 17/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 Societa' Consortile Per Azioni - P.IVA_1
Difeso da
Dott.ssa Difensore_1 C/o Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott.ssa Difensore_1 C/o Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Melilli - Piazza Crescimanno 96010 Melilli SR
Difeso da
Avv. Difensore_4 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2328/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 22/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 75 IMU 2015 - sull'appello n. 967/2023 depositato il 17/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 Societa' Consortile Per Azioni - P.IVA_1
Difeso da
Dott.ssa Difensore_1 C/o Ricorrente_1 S.c.p.a. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott.ssa Difensore_1 C/o Ricorrente_1 S.c.p.a. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Melilli - Piazza Crescimanno 96010 Melilli SR
Difeso da
Avv. Difensore_4 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2331/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 22/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 75 IMU 2015
- sull'appello n. 969/2023 depositato il 17/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 Societa' Consortile Per Azioni - P.IVA_1
Difeso da
Dott.ssa Difensore_1 C/o Ricorrente_1 S.c.p.a. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Dott.ssa Difensore_1 C/o Ricorrente_1 S.c.p.a. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Melilli - Piazza Crescimanno 96010 Melilli SR
Difeso da
Avv. Difensore_4 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2332/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 22/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 75 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tre ricorsi in appello distinti (962 /967/969 del 2023) Ricorrente_1 S.c.p.a. impugna le sentenze di primo gradio in epigrafe indicate che ha confermato la legittimità dell'avviso di accertamento IMU n.
75/2019 relativo all'anno d'imposta 2015, fondato sulle rendite catastali attribuite dall'Agenzia del Territorio.
Nel corso del giudizio sono stati depositati:
- sentenza n. 6593/2025 della CGT Sicilia, sez. 15, che ha confermato l'annullamento degli avvisi di accertamento catastale relativi alle particelle foglio Dati_catastali_1 e foglio Dati_catastali_2, ritenendo legittime le rendite FA proposte dalla società;
- sentenza definitiva n. 434/2025, con passaggio in giudicato, che ha annullato gli ulteriori avvisi catastali post-imbullonati sugli stessi immobili;
Inotre dichiara che per la particella foglio D_Cat_3 l'Agenzia non ha mai notificato alcuna variazione di rendita ai sensi dell'art. 74, L. 342/2000.
Il Comune si è costituito in appello, chiedendo la riunione dei procedimenti (RGA 962/2023, 967/2023,
969/2023) e il rigetto dell'appello, sostenendo la legittimità dell'avviso e la sufficienza della motivazione, nonché la correttezza dell'utilizzo delle rendite catastali rettificate e notificate.
Con memoria illustrativa il Comune di Melilli, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_4 esponeva quanto segue: "In data 02/05/2019 il Comune di Melilli ha emesso l'avviso di accertamento IMU n. 75 per l'anno 2015, notificato a Ricorrente_1 S.c.p.A., per un importo complessivo di € 22.108,00 (di cui € 16.870,00 per imposta, € 5.061,00 per sanzioni, € 171,03 per interessi moratori).L'avviso riguarda, tra gli altri, tre fabbricati di categoria D/1:
• Foglio Dati_catastali_1, rendita catastale € 6.778,00
• Foglio Dati_catastali_2, rendita catastale € 45.662,20
• Foglio D_Cat_3 rendita catastale € 15.298,00
L'atto riporta dettagliatamente i riferimenti normativi, le modalità di calcolo, la scheda di accertamento con l'indicazione degli immobili, delle rendite utilizzate, delle aliquote, dei versamenti effettuati e delle differenze accertate.
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso dinanzi alla CGT di Primo Grado di Siracusa, lamentando difetto di motivazione e contestando l'utilizzo delle rendite catastali rettificate dall'Agenzia del Territorio. La sentenza n. 2331/2022 ha rigettato il ricorso per mancata prova della corrispondenza tra immobili oggetto di accertamento e quelli oggetto di rettifica catastale. Ricorrente_1 ha proposto appello, reiterando le doglianze sulla motivazione dell'avviso e sull'illegittimità dell'utilizzo delle rendite rettificate, richiamando la sentenza CTP Siracusa n. 1672/2017 che avrebbe annullato le rettifiche catastali per le particelle del foglio D_Cat_1 e lamentando la mancata notifica di variazione di rendita per la particella D_Cat_3.
(...).
1. Sulla motivazione dell'avviso di accertamento
L'avviso di accertamento IMU n. 75/2019 contiene tutti gli elementi essenziali richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza: “Identificazione del contribuente, degli immobili, delle rendite catastali utilizzate, delle aliquote, dei versamenti effettuati e delle differenze accertate. Richiamo alle norme di riferimento e indicazione della documentazione agli atti. Scheda di accertamento dettagliata allegata all'atto.” La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7899/2012; Cass. n. 27135/2020) ha più volte affermato che l'obbligo motivazionale è soddisfatto quando il contribuente è messo in grado di comprendere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, anche con motivazione sintetica o per relationem. Nel caso di specie, l'appellante ha dimostrato di aver compreso la pretesa, ricostruendo in modo puntuale immobili, rendite e calcoli.
2. Sull'utilizzo delle rendite catastali rettificate
Per le particelle FDati_catastali_1 e FDati_catastali_2, l'Agenzia del Territorio ha notificato, in data 11/11/2011, gli avvisi di rettifica delle rendite catastali, rispettivamente a € 6.778,00 e € 45.662,20. Tali rendite risultavano vigenti e utilizzabili ai fini IMU 2015, in conformità all'art. 74 L. 342/2000, che ne prevede l'efficacia dalla data di notificazione. L'appellante richiama la sentenza CTP Siracusa n. 1672/2017, che avrebbe annullato le rettifiche catastali. Tuttavia, nel fascicolo d'appello non è stata prodotta prova dell'avvenuta esecuzione della sentenza, né visure catastali storiche che attestino lo stato delle rendite al 01/01/2015 o al 02/05/2019.
In assenza di tale prova, il Comune ha legittimamente utilizzato le rendite risultanti dagli archivi catastali ufficiali.
3. Sulla particella D_Cat_3
L'appellante sostiene che per la particella D_Cat_3 non sarebbe mai stata notificata una variazione di rendita e che l'IMU doveva essere calcolata sulla rendita DOCFA (€ 7.518,00). Tuttavia, non è stata prodotta visura catastale storica che attesti la rendita vigente al 2015, né prova documentale della mancata notifica. Anche in questo caso, il Comune si è attenuto alle risultanze catastali ufficiali.
4. Onere della prova
La sentenza di primo grado ha rigettato il ricorso per mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'appellante, che non ha fornito prova della corrispondenza tra immobili oggetto di accertamento e quelli oggetto di rettifica catastale, né dello stato delle rendite al momento dell'accertamento. In appello, tale onere permane e non risulta colmato. "
***
Il Collegio, rilevato che l'avviso di accertamento n. 75/2019 è stato impugnato con tre distinti ricorsi, tutti relativi allo stesso atto, alle stesse parti e al medesimo tributo disponeva la riunione, come peraltro ricjesto dalla parte resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulle rendite catastali relative agli immobili del foglio Dati_catastali_1; foglio Dati_catastali_2
Dalle pronunce definitive sopra richiamate emerge che le rendite utilizzate dal Comune nell'avviso di accertamento per le particelle:
- foglio Dati_catastali_1
- foglio Dati_catastali_2 sono state ritenute illegittime dalla competente giustizia tributaria, che ha confermato la validità delle rendite
FA proposte dalla contribuente. Poiché la base imponibile dell'avviso IMU impugnato è fondata proprio su rendite definitivamente annullate, l'accertamento, per tali due immobili, deve ritenersi viziato in modo derivato, con conseguente illegittimità della maggiore IMU richiesta.
L'appello deve pertanto essere accolto su tali punti.
2. Sulla particella foglio D_Cat_3
Per tale immobile è pacifico che non risulta notificata alcuna variazione di rendita da parte dell'Agenzia, come richiesto dall'art. 74 L. 342/2000; che il Comune ha utilizzato nell'avviso una rendita diversa e superiore rispetto a quella FA comunicata dalla società. Tuttavia, non essendo intervenuta una pronuncia catastale definitiva sull'esattezza della rendita FA né risultando agli atti una certificata errata applicazione del calcolo IMU da parte del Comune, non può essere annullato integralmente il relativo segmento dell'accertamento. Ne consegue che per la particella foglio D_Cat_3 è onere del Comune di rideterminare l'imposta assumendo la sola rendita legittimamente conoscibile dal contribuente, cioè quella FA vigente all'epoca.
L'appello è pertanto accolto nei limiti sopra esposti.
3. Sulla motivazione dell'avviso
Le doglianze relative all'asserita carenza di motivazione non risultano assorbenti, poiché l'avviso contiene elementi sufficienti a ricostruire la pretesa, come affermato anche dalla giurisprudenza consolidata richiamata dal Comune.
Il motivo è quindi rigettato. Per effetto della soccombenza parziale compensa le spese.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente gli appelli riuniti.
Annulla l'avviso di accertamento IMU n. 75/2019 limitatamente agli immobili:
- foglio Dati_catastali_1;
- foglio Dati_catastali_2; Manda al Comune di Melilli per la rideterminazione dell'imposta relativa alla particella foglio D_Cat_3 sulla base della rendita FA vigente;
Compensa le spese del doppio grado.
Così deciso in Palermo, 19.1.26
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PILATO SALVATORE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 962/2023 depositato il 17/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 Societa' Consortile Per Azioni - P.IVA_1
Difeso da
Dott.ssa Difensore_1 C/o Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott.ssa Difensore_1 C/o Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Melilli - Piazza Crescimanno 96010 Melilli SR
Difeso da
Avv. Difensore_4 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2328/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 22/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 75 IMU 2015 - sull'appello n. 967/2023 depositato il 17/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 Societa' Consortile Per Azioni - P.IVA_1
Difeso da
Dott.ssa Difensore_1 C/o Ricorrente_1 S.c.p.a. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott.ssa Difensore_1 C/o Ricorrente_1 S.c.p.a. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Melilli - Piazza Crescimanno 96010 Melilli SR
Difeso da
Avv. Difensore_4 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2331/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 22/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 75 IMU 2015
- sull'appello n. 969/2023 depositato il 17/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 Societa' Consortile Per Azioni - P.IVA_1
Difeso da
Dott.ssa Difensore_1 C/o Ricorrente_1 S.c.p.a. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Dott.ssa Difensore_1 C/o Ricorrente_1 S.c.p.a. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Melilli - Piazza Crescimanno 96010 Melilli SR
Difeso da
Avv. Difensore_4 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2332/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 22/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 75 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tre ricorsi in appello distinti (962 /967/969 del 2023) Ricorrente_1 S.c.p.a. impugna le sentenze di primo gradio in epigrafe indicate che ha confermato la legittimità dell'avviso di accertamento IMU n.
75/2019 relativo all'anno d'imposta 2015, fondato sulle rendite catastali attribuite dall'Agenzia del Territorio.
Nel corso del giudizio sono stati depositati:
- sentenza n. 6593/2025 della CGT Sicilia, sez. 15, che ha confermato l'annullamento degli avvisi di accertamento catastale relativi alle particelle foglio Dati_catastali_1 e foglio Dati_catastali_2, ritenendo legittime le rendite FA proposte dalla società;
- sentenza definitiva n. 434/2025, con passaggio in giudicato, che ha annullato gli ulteriori avvisi catastali post-imbullonati sugli stessi immobili;
Inotre dichiara che per la particella foglio D_Cat_3 l'Agenzia non ha mai notificato alcuna variazione di rendita ai sensi dell'art. 74, L. 342/2000.
Il Comune si è costituito in appello, chiedendo la riunione dei procedimenti (RGA 962/2023, 967/2023,
969/2023) e il rigetto dell'appello, sostenendo la legittimità dell'avviso e la sufficienza della motivazione, nonché la correttezza dell'utilizzo delle rendite catastali rettificate e notificate.
Con memoria illustrativa il Comune di Melilli, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_4 esponeva quanto segue: "In data 02/05/2019 il Comune di Melilli ha emesso l'avviso di accertamento IMU n. 75 per l'anno 2015, notificato a Ricorrente_1 S.c.p.A., per un importo complessivo di € 22.108,00 (di cui € 16.870,00 per imposta, € 5.061,00 per sanzioni, € 171,03 per interessi moratori).L'avviso riguarda, tra gli altri, tre fabbricati di categoria D/1:
• Foglio Dati_catastali_1, rendita catastale € 6.778,00
• Foglio Dati_catastali_2, rendita catastale € 45.662,20
• Foglio D_Cat_3 rendita catastale € 15.298,00
L'atto riporta dettagliatamente i riferimenti normativi, le modalità di calcolo, la scheda di accertamento con l'indicazione degli immobili, delle rendite utilizzate, delle aliquote, dei versamenti effettuati e delle differenze accertate.
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso dinanzi alla CGT di Primo Grado di Siracusa, lamentando difetto di motivazione e contestando l'utilizzo delle rendite catastali rettificate dall'Agenzia del Territorio. La sentenza n. 2331/2022 ha rigettato il ricorso per mancata prova della corrispondenza tra immobili oggetto di accertamento e quelli oggetto di rettifica catastale. Ricorrente_1 ha proposto appello, reiterando le doglianze sulla motivazione dell'avviso e sull'illegittimità dell'utilizzo delle rendite rettificate, richiamando la sentenza CTP Siracusa n. 1672/2017 che avrebbe annullato le rettifiche catastali per le particelle del foglio D_Cat_1 e lamentando la mancata notifica di variazione di rendita per la particella D_Cat_3.
(...).
1. Sulla motivazione dell'avviso di accertamento
L'avviso di accertamento IMU n. 75/2019 contiene tutti gli elementi essenziali richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza: “Identificazione del contribuente, degli immobili, delle rendite catastali utilizzate, delle aliquote, dei versamenti effettuati e delle differenze accertate. Richiamo alle norme di riferimento e indicazione della documentazione agli atti. Scheda di accertamento dettagliata allegata all'atto.” La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7899/2012; Cass. n. 27135/2020) ha più volte affermato che l'obbligo motivazionale è soddisfatto quando il contribuente è messo in grado di comprendere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, anche con motivazione sintetica o per relationem. Nel caso di specie, l'appellante ha dimostrato di aver compreso la pretesa, ricostruendo in modo puntuale immobili, rendite e calcoli.
2. Sull'utilizzo delle rendite catastali rettificate
Per le particelle FDati_catastali_1 e FDati_catastali_2, l'Agenzia del Territorio ha notificato, in data 11/11/2011, gli avvisi di rettifica delle rendite catastali, rispettivamente a € 6.778,00 e € 45.662,20. Tali rendite risultavano vigenti e utilizzabili ai fini IMU 2015, in conformità all'art. 74 L. 342/2000, che ne prevede l'efficacia dalla data di notificazione. L'appellante richiama la sentenza CTP Siracusa n. 1672/2017, che avrebbe annullato le rettifiche catastali. Tuttavia, nel fascicolo d'appello non è stata prodotta prova dell'avvenuta esecuzione della sentenza, né visure catastali storiche che attestino lo stato delle rendite al 01/01/2015 o al 02/05/2019.
In assenza di tale prova, il Comune ha legittimamente utilizzato le rendite risultanti dagli archivi catastali ufficiali.
3. Sulla particella D_Cat_3
L'appellante sostiene che per la particella D_Cat_3 non sarebbe mai stata notificata una variazione di rendita e che l'IMU doveva essere calcolata sulla rendita DOCFA (€ 7.518,00). Tuttavia, non è stata prodotta visura catastale storica che attesti la rendita vigente al 2015, né prova documentale della mancata notifica. Anche in questo caso, il Comune si è attenuto alle risultanze catastali ufficiali.
4. Onere della prova
La sentenza di primo grado ha rigettato il ricorso per mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'appellante, che non ha fornito prova della corrispondenza tra immobili oggetto di accertamento e quelli oggetto di rettifica catastale, né dello stato delle rendite al momento dell'accertamento. In appello, tale onere permane e non risulta colmato. "
***
Il Collegio, rilevato che l'avviso di accertamento n. 75/2019 è stato impugnato con tre distinti ricorsi, tutti relativi allo stesso atto, alle stesse parti e al medesimo tributo disponeva la riunione, come peraltro ricjesto dalla parte resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulle rendite catastali relative agli immobili del foglio Dati_catastali_1; foglio Dati_catastali_2
Dalle pronunce definitive sopra richiamate emerge che le rendite utilizzate dal Comune nell'avviso di accertamento per le particelle:
- foglio Dati_catastali_1
- foglio Dati_catastali_2 sono state ritenute illegittime dalla competente giustizia tributaria, che ha confermato la validità delle rendite
FA proposte dalla contribuente. Poiché la base imponibile dell'avviso IMU impugnato è fondata proprio su rendite definitivamente annullate, l'accertamento, per tali due immobili, deve ritenersi viziato in modo derivato, con conseguente illegittimità della maggiore IMU richiesta.
L'appello deve pertanto essere accolto su tali punti.
2. Sulla particella foglio D_Cat_3
Per tale immobile è pacifico che non risulta notificata alcuna variazione di rendita da parte dell'Agenzia, come richiesto dall'art. 74 L. 342/2000; che il Comune ha utilizzato nell'avviso una rendita diversa e superiore rispetto a quella FA comunicata dalla società. Tuttavia, non essendo intervenuta una pronuncia catastale definitiva sull'esattezza della rendita FA né risultando agli atti una certificata errata applicazione del calcolo IMU da parte del Comune, non può essere annullato integralmente il relativo segmento dell'accertamento. Ne consegue che per la particella foglio D_Cat_3 è onere del Comune di rideterminare l'imposta assumendo la sola rendita legittimamente conoscibile dal contribuente, cioè quella FA vigente all'epoca.
L'appello è pertanto accolto nei limiti sopra esposti.
3. Sulla motivazione dell'avviso
Le doglianze relative all'asserita carenza di motivazione non risultano assorbenti, poiché l'avviso contiene elementi sufficienti a ricostruire la pretesa, come affermato anche dalla giurisprudenza consolidata richiamata dal Comune.
Il motivo è quindi rigettato. Per effetto della soccombenza parziale compensa le spese.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente gli appelli riuniti.
Annulla l'avviso di accertamento IMU n. 75/2019 limitatamente agli immobili:
- foglio Dati_catastali_1;
- foglio Dati_catastali_2; Manda al Comune di Melilli per la rideterminazione dell'imposta relativa alla particella foglio D_Cat_3 sulla base della rendita FA vigente;
Compensa le spese del doppio grado.
Così deciso in Palermo, 19.1.26
IL RELATORE IL PRESIDENTE