TAR Bari, sez. II, sentenza breve 03/03/2026, n. 275
TAR
Sentenza breve 3 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione artt. 7 e 8 L. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; eccesso di potere per difetto d’istruttoria

    Il ricorso è fondato per difetto dei presupposti, d’istruttoria e di motivazione.

  • Accolto
    Incompetenza del comune nell’adottare il provvedimento impugnato; violazione della legge regionale Puglia n. 9 del 2017; eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto

    Il ricorso è fondato per difetto dei presupposti, d’istruttoria e di motivazione.

  • Accolto
    Violazione della legge regionale n. 9 del 2017: la sanzione della chiusura può essere irrogata esclusivamente all’attività svolta in assenza di autorizzazione e non già a quella svolta in assenza di comunicazione di inizio attività

    La legge regionale n. 9 del 2017 decreta infatti la sanzione della chiusura dell’attività solo per l’attività svolta in assenza di autorizzazione e non già per quella svolta in assenza di comunicazione di inizio attività.

  • Accolto
    Violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 per difetto di motivazione e dei principi di proporzionalità dell’azione amministrativa

    Il ricorso è fondato per difetto dei presupposti, d’istruttoria e di motivazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. II, sentenza breve 03/03/2026, n. 275
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 275
    Data del deposito : 3 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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