Sentenza breve 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza breve 03/03/2026, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00275/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00091/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 91 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Basso, Alessandro Garofalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale (ASL) Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Edvige Trotta, Giuseppe Campanile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Cioffi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza -OMISSIS- del 26 novembre 2025 (prot. -OMISSIS-) emessa dalla Ripartizione Corpo di Polizia Locale e Protezione Civile - PoEQ Attività Produttive del Comune di Bari, avente ad oggetto "STRUTTURA SANITARIA - STUDIO MEDICO IN BARI - DENOMINAZIONE E TITOLARITÀ IN ALLEGATO PRIVACY - ORDINANZA DI CHIUSURA", notificata in pari data.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Bari e del Comune di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. IO GG e uditi per le parti i difensori gli avvocati Salvatore Basso e Alessandro Garofalo, per il ricorrente, l'avv. Rosa Cioffi, per il Comune e l'avv. Giuseppe Campanile, per l'azienda sanitaria;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
1.- Il ricorrente, dott. -OMISSIS-, riferisce di essere un medico specialista in dermatologia, regolarmente iscritto all’Ordine dei Medici chirurghi di Bari al n. -OMISSIS-, che esercita la propria attività professionale, sin dal 1979, presso lo studio medico sopra, attività incentrata su visite tricologiche senza interventi chirurgici.
L’attività è svolta sin dal 1979, precedentemente all’entrata in vigore della legge regionale Puglia n. 8/2024 e, successivamente, della Legge regionale 9 del 2017, le quali hanno disciplinato lo svolgimento dell’attività sanitaria privata.
Con ordinanza -OMISSIS- del 26 novembre 2025 (prot. -OMISSIS-), l’amministrazione comunale di Bari ha disposto l’immediata chiusura della struttura sanitaria e la cessazione di ogni attività, in quanto svolta abusivamente, in Bari alla Via -OMISSIS-.
L’ordinanza impugnata era adottata sulla base della nota acquisita al protocollo SUAP con n. -OMISSIS- del 25 novembre 2025, avente ad oggetto "Struttura Sanitaria - Studio medico dermatologico del dott. (allegato privacy), sito in Bari alla via (allegato privacy) - Esiti Verifiche ASL di Bari - Dipartimento di Prevenzione SISP".
Con tale nota, il SISP dell'Area Metropolitana di Bari relazionava al Comune di Bari che: “in riferimento alla struttura in oggetto indicata, si comunica che a seguito di attività di controllo effettuata da personale Tecnico di questo Servizio in data 12.11.2025, si è rilevato che, presso la struttura, veniva esercitata attività sanitaria di dermatologia in assenza di titolo autorizzativo o di DIA prescritto dalla L.R. n. 9/2017, oltreché in carenza dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, come dettagliato nel verbale di controllo allegato”.
Nello stesso verbale del SISP era precisato che l’attività ispettiva era svolta nell'ambito del progetto di "Verifiche in strutture ambulatoriali e poliambulatoriali sanitarie chirurgiche private non accreditate”.
Era, infatti, accaduto, che in data 12 novembre 2025, gli Ispettori del SISP dell’ASL Bari, nell’effettuare un’ispezione nello studio del ricorrente, come da relativo verbale), formulavano alcuni rilievi e diffidano il ricorrente a non proseguire l’attività specialistica di dermatologia.
2.- Con l’odierno ricorso, il dott. -OMISSIS- ha impugnato, per l’annullamento, previa richiesta di sospensione cautelare, la menzionata ordinanza, deducendo le seguenti censure:
- violazione degli artt. 7 e 8 L. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; eccesso di potere per difetto d’istruttoria.
- Incompetenza del comune nell’adottare il provvedimento impugnato; violazione dell’art. 8, comma 4, dell’art. 5, comma 3, punto 3.2, art. 14, comma 1, lett. a) legge regionale Puglia n. 9 del 2017. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto.
- Violazione della legge regionale n. 9 del 2017: la sanzione della chiusura può essere irrogata esclusivamente all’attività svolta in assenza di autorizzazione e non già a quella svolta in assenza di comunicazione di inizio attività, com’è per il caso dello studio medico condotto dal ricorrente.
- Violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 per difetto di motivazione e dei principi di proporzionalità dell’azione amministrativa.
Il comune di Bari e l’ASL di Bari si sono costituiti in giudizio per chiedere il rigetto dell’istanza cautelare e del ricorso.
La causa è stata inserita nel ruolo della camera di consiglio del 10 febbraio 2026, ai fini della discussione sull’istanza cautelare.
Svoltasi la discussione, il Collegio ha dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., di potere definire la controversia con sentenza in forma semplificata, ravvisandone la sussistenza dei relativi presupposti di legge.
3.- Il ricorso è fondato.
L'art. 4, comma 1, lett. a), della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 - recante la “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private” - dispone che i dai Comuni esercitano le funzioni concernenti “il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione
di cui all'art. 7, previa verifica di compatibilità da parte della Regione, e il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di cui all'art. 8, co. 4”.
Il menzionato art. 8, comma 4, prescrive che ai comuni “compete il rilascio dell’autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 3, punto 3.2”.
Il richiamato art. 5, comma 3, punto 3.2, contempla le seguenti strutture: “studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, volte anche a favore di soggetti terzi, e per l’erogazione di cure domiciliari, tutte individuate con apposito provvedimento di Giunta regionale, sentiti gli ordini professionali, anche secondo le disposizioni di cui all’Intesa Stato-regioni del 9 giugno 2016 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie in ambito odontostomatologico”.
L’art. 5, comma 6, precisa che: “non sono soggetti ad autorizzazione gli studi medici, odontoiatrici e gli studi per l’esercizio delle professioni sanitarie, individuate dai regolamenti ministeriali, in attuazione dell’articolo 6 del d.lgs. 502/1992. Tali studi, nei quali i professionisti esercitano l’attività in forma singola, autonoma e indipendente pur utilizzando stessa unità immobiliare con altri, oppure in forma associata, devono avere spazi e attrezzature proporzionati alla capacità di erogazione e al personale ivi operante e, in ogni caso, devono avere caratteristiche tali da non configurare l’esercizio delle attività previste per gli stessi studi dal comma 3, punto 3.2. del presente articolo. Resta salvo l’obbligo di comunicare l’apertura del proprio studio all’ASL competente per territorio, corredando la comunicazione di planimetria degli ambienti ove si svolge l’attività, di elenco delle attrezzature utilizzate e di apposita dichiarazione sostitutiva del titolo di studio posseduto che, per quanto riguarda gli esercenti le professioni sanitarie, deve essere comunque acquisito in corsi/scuole riconosciuti dal Ministero della salute. Il servizio igiene pubblica del dipartimento di prevenzione dell’ASL territorialmente competente, entro novanta giorni dalla comunicazione, rilascia nulla osta allo svolgimento dell’attività professionale. L’ASL effettua la vigilanza nei confronti degli studi ove si esercitano le professioni sanitarie, per assicurare il rispetto della normativa in materia di igiene e sanità pubblica”.
4.- Nel caso di specie, si è in presenza di uno studio medico a conduzione prevalentemente personale. A questa conclusione si perviene sulla base dei seguenti indici sintomatici, ricavabili dagli atti depositati al fascicolo d’ufficio:
- i pazienti sono ricevuti prevalentemente tramite appuntamento;
- sono utilizzate attrezzature ordinarie proporzionate all'attività svolta.
- vi è una netta prevalenza dell’apporto professionale individuale del titolare dello studio, senza che possa rilevare la presenza di tre professionisti all’interno dello studio, i quali svolgono attività libero professionale di prestazione d’opera senza vincolo di subordinazione.
Trattandosi di studio medico, sulla base della normativa regionale sopra illustrata, il suo esercizio non è soggetto ad autorizzazione bensì a mera comunicazione di inizio attività.
La legge regionale n. 9 del 2017 decreta infatti la sanzione della chiusura dell’attività solo per l’attività svolta in assenza di autorizzazione e non già per quella svolta in assenza di comunicazione di inizio attività (cfr. sul punto, per un caso analogo, Tar Lazio, Roma, sez. II, 3150 del 2024).
5.- Per quanto sopra esposto, ed assorbite le ulteriori censure il cui esame non risulta più rilevante, il ricorso va accolto per difetto dei presupposti, d’istruttoria e di motivazione, con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza impugnata.
Condanna il Comune di Bari e l’ASL di Bari al pagamento, in solido, delle spese di lite che liquida nella misura complessiva di € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, laddove effettivamente versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO GG, Presidente, Estensore
Carlo Dibello, Consigliere
Danilo Cortellessa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IO GG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.