Articolo 17 della Legge 18 gennaio 1994, n. 59
Articolo 16Articolo 18
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11 febbraio 1994
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8 maggio 2010
Art. 17. Elezione del consiglio dell'ordine 1. La data, l'ora ed il luogo di convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio dell'ordine sono fissati dal presidente e comunicati agli iscritti con lettera raccomandata almeno venti giorni prima della scadenza del consiglio in carica. 2. Ove si riveli opportuno, puo' disporsi l'apertura delle urne per piu' giorni consecutivi, fino ad un massimo di tre, garantendo l'integrita' dell'urna per tutta la durata della votazione. 3. L'assemblea e' valida in prima convocazione quando partecipa alla votazione la maggioranza degli iscritti, ed in seconda convocazione quando vi partecipa almeno un sesto. 4. Il voto e' personale, diretto e segreto. 5. Chiusa la votazione il presidente, assistito da due scrutatori, procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio. 6. Qualunque sia il numero dei voti conseguiti da ciascun candidato, hanno la preferenza i candidati non aventi annotazioni a margine, fino al raggiungimento della maggioranza prevista dall'articolo 10, comma 3. 7. In caso di parita' di voti e' preferito il piu' anziano per iscrizione all'albo e, fra coloro che abbiano pari anzianita' di inscrizione, il piu' anziano per eta'. 8. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne proclama il risultato e ne da' immediata comunicazione al ((Ministero della giustizia)) ed al consiglio dell'ordine nazionale, trasmettendo la graduatoria dei candidati. 9. Contro i risultati dell'elezione ciascun iscritto all'albo puo' proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale entro trenta giorni dalla proclamazione.
Entrata in vigore il 8 maggio 2010