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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 29/10/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 972/2021 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 22
ottobre 2025
d a
in persona del legale rappresentante dott. Parte_1 Pt_2
rappresentata e difesa dall'Avv.to Enrico Pollini del Foro di
[...]
Bergamo, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
APPELLANTE
c o n t r o
in persona dei Curatori rag. Controparte_1
rag. e Avv.to Giovanni Vezzoli, Controparte_2 CP_3
rappresentato e difeso dall'Avv.to Danilo Conti del Foro di Bergamo,
procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta
APPELLATO - 2 -
c o n t r o
in persona del procuratore sig. Controparte_1 CP_4
rappresentata e difesa dall'Avv.to Federico Marinoni del Foro di
Bergamo, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Bergamo n.
1370/2021 pubblicata il 15.07.2021.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO, CONCLUSIONI DELLE
PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
La conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Parte_1
Bergamo il chiedendo la risoluzione del Controparte_1
contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato in data 14 giugno
2013, le restituzioni e il risarcimento del danno.
Il eccepiva preliminarmente Controparte_1
l'improponibilità della domanda ex art. 52 l. fall..
Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza impugnata, così
decideva:
- 1. dichiara l'inammissibilità delle domande attoree in sede ordinaria per violazione del disposto degli artt. 24 e 52 l. fall.;
- 2. condanna a rimborsare le spese di lite a favore Parte_1
di , liquidandone l'ammontare in Euro Controparte_1
4.151,00 per compensi professionali ai sensi del D.M. 55/2014, oltre sia avanzata al rimborso forfettario del 15 % ai sensi dell'art. 2 D.M.
55/2014, i.v.a. e c.p.a. come per legge. - 3 -
Riteneva il primo giudice che, una volta intervenuto il fallimento, l'azione di risoluzione e le conseguenti domande restitutorie/risarcitorie potevano essere proposte unicamente in sede fallimentare.
La interponeva appello avverso la suddetta Parte_1
decisione per i seguenti motivi:
- 1) Falsa applicazione degli artt. 24 e 52 L.F.;
- 2) Violazione dell'art. 72 L.F.;
- 3) Violazione degli artt. 3 e 24 Costituzione.
Chiedeva, pertanto, la rimessione della causa al primo giudice,
ai sensi dell'art. 353 c.p.c..
Resisteva il Controparte_1
Nelle more il Tribunale di Bergamo omologava il concordato fallimentare della “ il fallimento veniva chiuso;
e il Controparte_1
difensore del rinunciava al mandato. CP_1
Indi si costituiva in Giudizio la tornata in bonis, Controparte_1
al solo fine di far dichiarare l'interruzione del processo.
Nelle more, tuttavia, le parti raggiungevano un accordo transattivo. Indi l'appellante dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio di appello, mentre l'appellata dichiarava di accettare la rinuncia.
La Corte, preso atto della rinuncia e dell'accettazione, e verificata la ritualità delle stesse, in quanto provenienti dai difensori muniti di mandato speciale, non può che dichiarare l'estinzione del processo a spese di lite compensate. - 4 -
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- dichiara estinto il processo a spese di lite compensate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22 ottobre
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 972/2021 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 22
ottobre 2025
d a
in persona del legale rappresentante dott. Parte_1 Pt_2
rappresentata e difesa dall'Avv.to Enrico Pollini del Foro di
[...]
Bergamo, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
APPELLANTE
c o n t r o
in persona dei Curatori rag. Controparte_1
rag. e Avv.to Giovanni Vezzoli, Controparte_2 CP_3
rappresentato e difeso dall'Avv.to Danilo Conti del Foro di Bergamo,
procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta
APPELLATO - 2 -
c o n t r o
in persona del procuratore sig. Controparte_1 CP_4
rappresentata e difesa dall'Avv.to Federico Marinoni del Foro di
Bergamo, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Bergamo n.
1370/2021 pubblicata il 15.07.2021.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO, CONCLUSIONI DELLE
PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
La conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Parte_1
Bergamo il chiedendo la risoluzione del Controparte_1
contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato in data 14 giugno
2013, le restituzioni e il risarcimento del danno.
Il eccepiva preliminarmente Controparte_1
l'improponibilità della domanda ex art. 52 l. fall..
Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza impugnata, così
decideva:
- 1. dichiara l'inammissibilità delle domande attoree in sede ordinaria per violazione del disposto degli artt. 24 e 52 l. fall.;
- 2. condanna a rimborsare le spese di lite a favore Parte_1
di , liquidandone l'ammontare in Euro Controparte_1
4.151,00 per compensi professionali ai sensi del D.M. 55/2014, oltre sia avanzata al rimborso forfettario del 15 % ai sensi dell'art. 2 D.M.
55/2014, i.v.a. e c.p.a. come per legge. - 3 -
Riteneva il primo giudice che, una volta intervenuto il fallimento, l'azione di risoluzione e le conseguenti domande restitutorie/risarcitorie potevano essere proposte unicamente in sede fallimentare.
La interponeva appello avverso la suddetta Parte_1
decisione per i seguenti motivi:
- 1) Falsa applicazione degli artt. 24 e 52 L.F.;
- 2) Violazione dell'art. 72 L.F.;
- 3) Violazione degli artt. 3 e 24 Costituzione.
Chiedeva, pertanto, la rimessione della causa al primo giudice,
ai sensi dell'art. 353 c.p.c..
Resisteva il Controparte_1
Nelle more il Tribunale di Bergamo omologava il concordato fallimentare della “ il fallimento veniva chiuso;
e il Controparte_1
difensore del rinunciava al mandato. CP_1
Indi si costituiva in Giudizio la tornata in bonis, Controparte_1
al solo fine di far dichiarare l'interruzione del processo.
Nelle more, tuttavia, le parti raggiungevano un accordo transattivo. Indi l'appellante dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio di appello, mentre l'appellata dichiarava di accettare la rinuncia.
La Corte, preso atto della rinuncia e dell'accettazione, e verificata la ritualità delle stesse, in quanto provenienti dai difensori muniti di mandato speciale, non può che dichiarare l'estinzione del processo a spese di lite compensate. - 4 -
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- dichiara estinto il processo a spese di lite compensate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22 ottobre
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti