Art. 2.
All'onere di lire 3.600.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1973 si fara' fronte: quanto a lire 1.200.000, a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di cui all' articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64 ; quanto a lire 1.200.000, a carico dello stesso capitolo dell'esercizio 1972 e quanto a lire 1.200.000 mediante corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1973.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 3.600.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1973 si fara' fronte: quanto a lire 1.200.000, a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di cui all' articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64 ; quanto a lire 1.200.000, a carico dello stesso capitolo dell'esercizio 1972 e quanto a lire 1.200.000 mediante corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1973.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.