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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 31/07/2025, n. 2690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2690 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
RG N. 1824/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. RG 1824/2024 promosso da: rappresentata e difesa dall' avv. Daniele Raveggi Parte_1
Ricorrente contro rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Gonnelli Controparte_1
Resistente con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni formulate all'udienza del 23.07.2025:
pagina 1 di 6 “Le parti dichiarano di avere raggiunto l'accordo grazie alla mediazione in ordine all'affidamento dei minori, al collocamento e alla frequentazione degli stessi come da accordo scritto depositato in forma cartacea in data odierna, riservandosi di produrlo telematicamente, e di avere già attuato tale accordo da un anno mentre sono in disaccordo quanto al mantenimento dei minori.”
Sulle questioni economiche: per la ricorrente “L'avv. Raveggi si riporta alle note di deduzione depositate in data
22.07.2025 con riserva di produrre i documenti di spesa in caso di contestazione da parte della controparte” per il resistente “L'avv. Gonnelli contesta le deduzioni avversarie e insiste per le istanze istruttorie articolate in comparsa e nella memoria integrativa”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato ha chiesto la regolamentazione Parte_1 dell'affidamento, del collocamento e della frequentazione delle figlie minori Per_1
(08.10.2011) e (24.06.2015), nate dalla relazione avuta con Per_2 Controparte_1 nonché la determinazione del contributo al loro mantenimento. La ricorrente ha sostenuto la necessità di formalizzare un assetto stabile e coerente con l'interesse delle minori, stante la gestione prevalente delle figlie da lei tenuta e la disparità reddituale tra i genitori. La ricorrente, infatti, ha sottolineato che il proprio reddito ammonterebbe a meno della metà di quanto percepito dal padre, con il quale le figlie avrebbero scarsi rapporti, e che la differenza economica tra i genitori giustificherebbe un contributo al mantenimento delle figlie da parte del padre. Ha chiesto, quindi, quanto ai profili economici, che il padre versi l'importo complessivo di € 800,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario delle minori, oltre al 70% delle spese straordinarie.
2. si è costituito in giudizio aderendo alla richiesta della ricorrente Controparte_1 quanto all'affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minori con collocamento presso la madre, proponendo però una diversa regolamentazione del diritto di visita, più aderente alla nuova organizzazione familiare, e contestando le richieste economiche dallo stesso considerate infondate. Ha proposto il versamento a titolo di pagina 2 di 6 contributo per il mantenimento della figlia della somma di € 250,00 mensili Per_1
(duecentocinquanta/00), e per la figlia di € 150,00 (centocinquanta/00) mensili, con Per_2 contribuzione paritetica per le spese straordinarie come da linee guida del Protocollo del
CNF del 2017. Il resistente ha, infine, formulato istanze istruttorie ritenute necessarie per dimostrare la fondatezza delle proprie deduzioni.
3. Depositate le memorie ex art. 473 bis 17 n. 1 e n. 2, all'udienza del 08.04.2024 sono comparse le parti ed i rispettivi difensori che hanno chiesto un rinvio per trattative e per effettuare un percorso di mediazione. Disposto il monitoraggio del nucleo a cura dei Servizi
Sociali e dell'UFSMIA competenti in seguito alla richiesta avanzata dalla madre di emissione di provvedimenti urgenti in ragione di un riscontrato disagio psicologico delle figlie correlato alla frequentazione con il padre, il procedimento è proseguito per consentire alle parti di terminare il procedimento di mediazione intrapreso al fine di trovare un accordo sulle visite padre figlie. Infine, all'udienza del 23.07.2025 le parti hanno dichiarato di avere raggiunto l'accordo grazie alla mediazione in ordine all'affidamento delle minori, al loro collocamento ed alla frequentazione come da accordo scritto depositato in pari data.
Sono state, quindi, interrogate dal Giudice sulla rispettiva situazione economica e, tramite i difensori, hanno precisato conclusioni parzialmente concordi (quanto all'affidamento ed alla frequentazione) come sopra riportato, precisando invece ognuna le proprie conclusioni in tema di mantenimento delle figlie. Il Giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
4. Quanto all'affidamento, al collocamento ed alla frequentazione delle minori e Per_1 il Collegio ritiene che le condizioni di cui all'accordo di mediazione familiare Per_2 depositato in data 23.07.2025 siano accoglibili in quanto non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse delle figlie, e pertanto le recepisce integralmente e dispone in conformità ad esse.
5. Quanto alle restanti questioni controverse, il Collegio ritiene che le richieste istruttorie formulate dal resistente siano da rigettare in quanto non rilevanti ai fini della decisione, essendo il procedimento già maturo per la pronuncia. Le circostanze dedotte risultano infatti già sufficientemente documentate e non necessitano di ulteriore approfondimento istruttorio, trattandosi di valutazioni che attengono a profili economici e organizzativi già emersi dagli atti e dalle dichiarazioni rese in udienza.
pagina 3 di 6 6. Quanto agli aspetti economici, la ricorrente, interrogata all'udienza del 23.07.2025, ha dichiarato: “io lavoro come barista e cameriera ai tavoli con contratto part-time a tempo indeterminato da qualche mese;
guadagno al mese euro 630,00 con tredicesima e quattordicesima;
abito in casa di mia proprietà da sola con le bambine e pago di rateo di mutuo ogni sei mesi quasi euro 1600,00; prendo l'assegno unico per le minori per intero pari ad euro 378,00 al mese;
confermo le richieste del mio legale in ordine al Part mantenimento. Io lavoro al dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 con una pausa alle Pt_3 ore 11.00 e poi rientro per il pranzo alle ore 12.30 sino alle ore 15.00”, ha depositato CU
2025 da cui derivano redditi da lavoro dipendente relativi all'anno 2024 pari ad € 3.391,14, la CU 2024 da cui emergono redditi da lavoro dipendente relativi all'anno 2023 pari ad €
2.773,96, mentre il resistente, ugualmente interrogato, ha dichiarato “io sono addetto alla macelleria in uno spaccio agricolo, assunto con contratto a tempo determinato con scadenza il 31.12.2025; guadagno al mese euro 1400-1500,00 senza tredicesima e quattordicesima;
abito con la nonna paterna in una casa che appartiene al 25% a me e il resto alla nonna paterna;
non ho finanziamenti;
io ho comprato un'auto l'anno scorso ed ho speso euro 22.500,00; la mia bicicletta me l'ha regalata mia madre;
non sono proprietario di altri immobili;
ho un conto corrente con la nonna paterna di euro
120.000,00 acquisite alla morte del nonno paterno;
confermo le richieste del mio legale in ordine al mantenimento;
ho lasciato l'assegno unico per intero alla madre”; il medesimo ha prodotto documentazione sui redditi tra cui CU 2025 da cui deriva un reddito relativo all'anno 2024 di € 22.297,53, Dichiarazione Redditi 2024 da cui deriva un reddito complessivo relativo all'anno 2023 di € 20.648,00. Dall'istruttoria svolta e dalle dichiarazioni rese in udienza, pertanto, risulta una marcata disparità reddituale tra i genitori ed alla luce di tali elementi, unitamente alla considerazione che il maggior carico gestionale ed economico grava sulla madre e che vi è la necessità di garantire alle minori un tenore di vita adeguato ed il soddisfacimento dei loro bisogni primari, il Collegio ritiene che debba essere posto a carico del padre un contributo al mantenimento delle figlie minori e Per_1 di complessivi € 600,00 mensili, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Per_2
Istat, da versarsi entro il 05 di ogni mese alla madre, oltre al 70% delle spese straordinarie necessarie per le minori, e che l'assegno unico erogato dall'Inps venga interamente percepito dalla madre in ragione del maggior onere contributivo quale genitore collocatario.
pagina 4 di 6 7. Le spese del giudizio vengono per metà compensate tra le parti, mentre per la restante metà, pari ad € 1.800,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso spese generali nella misura del 15%, sono poste a carico del resistente e a favore della ricorrente, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, domanda e eccezione:
1. prende atto dell'accordo raggiunto tra le parti in ordine all'affidamento, al collocamento e alla frequentazione delle figlie minori e e dispone in conformità alle Per_1 Per_2 condizioni contenute nell'accordo in forma cartacea depositato all'udienza del 23.07.2025, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. rigetta le richieste istruttorie formulate dal resistente;
3.pone a carico del padre, l'obbligo di versare alla madre, Controparte_1 Pt_1
la somma complessiva di € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascuna figlia) a titolo di
[...] contributo al mantenimento ordinario delle figlie e da corrispondere entro il Per_1 Per_2 giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
4. dispone che le spese straordinarie necessarie per le minori ed individuate secondo le linee guida del protocollo del CNF 2017 siano poste nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre;
5. dispone che l'assegno unico per le figlie venga interamente percepito dalla madre;
6. condanna il resistente a pagare alla ricorrente metà delle spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 1.800,00, oltre IVA e CAP e rimborso spese generali nella misura del 15%, con compensazione della residua metà tra le parti.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 23.07.2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Serena Alinari
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
pagina 5 di 6 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. RG 1824/2024 promosso da: rappresentata e difesa dall' avv. Daniele Raveggi Parte_1
Ricorrente contro rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Gonnelli Controparte_1
Resistente con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni formulate all'udienza del 23.07.2025:
pagina 1 di 6 “Le parti dichiarano di avere raggiunto l'accordo grazie alla mediazione in ordine all'affidamento dei minori, al collocamento e alla frequentazione degli stessi come da accordo scritto depositato in forma cartacea in data odierna, riservandosi di produrlo telematicamente, e di avere già attuato tale accordo da un anno mentre sono in disaccordo quanto al mantenimento dei minori.”
Sulle questioni economiche: per la ricorrente “L'avv. Raveggi si riporta alle note di deduzione depositate in data
22.07.2025 con riserva di produrre i documenti di spesa in caso di contestazione da parte della controparte” per il resistente “L'avv. Gonnelli contesta le deduzioni avversarie e insiste per le istanze istruttorie articolate in comparsa e nella memoria integrativa”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato ha chiesto la regolamentazione Parte_1 dell'affidamento, del collocamento e della frequentazione delle figlie minori Per_1
(08.10.2011) e (24.06.2015), nate dalla relazione avuta con Per_2 Controparte_1 nonché la determinazione del contributo al loro mantenimento. La ricorrente ha sostenuto la necessità di formalizzare un assetto stabile e coerente con l'interesse delle minori, stante la gestione prevalente delle figlie da lei tenuta e la disparità reddituale tra i genitori. La ricorrente, infatti, ha sottolineato che il proprio reddito ammonterebbe a meno della metà di quanto percepito dal padre, con il quale le figlie avrebbero scarsi rapporti, e che la differenza economica tra i genitori giustificherebbe un contributo al mantenimento delle figlie da parte del padre. Ha chiesto, quindi, quanto ai profili economici, che il padre versi l'importo complessivo di € 800,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario delle minori, oltre al 70% delle spese straordinarie.
2. si è costituito in giudizio aderendo alla richiesta della ricorrente Controparte_1 quanto all'affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minori con collocamento presso la madre, proponendo però una diversa regolamentazione del diritto di visita, più aderente alla nuova organizzazione familiare, e contestando le richieste economiche dallo stesso considerate infondate. Ha proposto il versamento a titolo di pagina 2 di 6 contributo per il mantenimento della figlia della somma di € 250,00 mensili Per_1
(duecentocinquanta/00), e per la figlia di € 150,00 (centocinquanta/00) mensili, con Per_2 contribuzione paritetica per le spese straordinarie come da linee guida del Protocollo del
CNF del 2017. Il resistente ha, infine, formulato istanze istruttorie ritenute necessarie per dimostrare la fondatezza delle proprie deduzioni.
3. Depositate le memorie ex art. 473 bis 17 n. 1 e n. 2, all'udienza del 08.04.2024 sono comparse le parti ed i rispettivi difensori che hanno chiesto un rinvio per trattative e per effettuare un percorso di mediazione. Disposto il monitoraggio del nucleo a cura dei Servizi
Sociali e dell'UFSMIA competenti in seguito alla richiesta avanzata dalla madre di emissione di provvedimenti urgenti in ragione di un riscontrato disagio psicologico delle figlie correlato alla frequentazione con il padre, il procedimento è proseguito per consentire alle parti di terminare il procedimento di mediazione intrapreso al fine di trovare un accordo sulle visite padre figlie. Infine, all'udienza del 23.07.2025 le parti hanno dichiarato di avere raggiunto l'accordo grazie alla mediazione in ordine all'affidamento delle minori, al loro collocamento ed alla frequentazione come da accordo scritto depositato in pari data.
Sono state, quindi, interrogate dal Giudice sulla rispettiva situazione economica e, tramite i difensori, hanno precisato conclusioni parzialmente concordi (quanto all'affidamento ed alla frequentazione) come sopra riportato, precisando invece ognuna le proprie conclusioni in tema di mantenimento delle figlie. Il Giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
4. Quanto all'affidamento, al collocamento ed alla frequentazione delle minori e Per_1 il Collegio ritiene che le condizioni di cui all'accordo di mediazione familiare Per_2 depositato in data 23.07.2025 siano accoglibili in quanto non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse delle figlie, e pertanto le recepisce integralmente e dispone in conformità ad esse.
5. Quanto alle restanti questioni controverse, il Collegio ritiene che le richieste istruttorie formulate dal resistente siano da rigettare in quanto non rilevanti ai fini della decisione, essendo il procedimento già maturo per la pronuncia. Le circostanze dedotte risultano infatti già sufficientemente documentate e non necessitano di ulteriore approfondimento istruttorio, trattandosi di valutazioni che attengono a profili economici e organizzativi già emersi dagli atti e dalle dichiarazioni rese in udienza.
pagina 3 di 6 6. Quanto agli aspetti economici, la ricorrente, interrogata all'udienza del 23.07.2025, ha dichiarato: “io lavoro come barista e cameriera ai tavoli con contratto part-time a tempo indeterminato da qualche mese;
guadagno al mese euro 630,00 con tredicesima e quattordicesima;
abito in casa di mia proprietà da sola con le bambine e pago di rateo di mutuo ogni sei mesi quasi euro 1600,00; prendo l'assegno unico per le minori per intero pari ad euro 378,00 al mese;
confermo le richieste del mio legale in ordine al Part mantenimento. Io lavoro al dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 con una pausa alle Pt_3 ore 11.00 e poi rientro per il pranzo alle ore 12.30 sino alle ore 15.00”, ha depositato CU
2025 da cui derivano redditi da lavoro dipendente relativi all'anno 2024 pari ad € 3.391,14, la CU 2024 da cui emergono redditi da lavoro dipendente relativi all'anno 2023 pari ad €
2.773,96, mentre il resistente, ugualmente interrogato, ha dichiarato “io sono addetto alla macelleria in uno spaccio agricolo, assunto con contratto a tempo determinato con scadenza il 31.12.2025; guadagno al mese euro 1400-1500,00 senza tredicesima e quattordicesima;
abito con la nonna paterna in una casa che appartiene al 25% a me e il resto alla nonna paterna;
non ho finanziamenti;
io ho comprato un'auto l'anno scorso ed ho speso euro 22.500,00; la mia bicicletta me l'ha regalata mia madre;
non sono proprietario di altri immobili;
ho un conto corrente con la nonna paterna di euro
120.000,00 acquisite alla morte del nonno paterno;
confermo le richieste del mio legale in ordine al mantenimento;
ho lasciato l'assegno unico per intero alla madre”; il medesimo ha prodotto documentazione sui redditi tra cui CU 2025 da cui deriva un reddito relativo all'anno 2024 di € 22.297,53, Dichiarazione Redditi 2024 da cui deriva un reddito complessivo relativo all'anno 2023 di € 20.648,00. Dall'istruttoria svolta e dalle dichiarazioni rese in udienza, pertanto, risulta una marcata disparità reddituale tra i genitori ed alla luce di tali elementi, unitamente alla considerazione che il maggior carico gestionale ed economico grava sulla madre e che vi è la necessità di garantire alle minori un tenore di vita adeguato ed il soddisfacimento dei loro bisogni primari, il Collegio ritiene che debba essere posto a carico del padre un contributo al mantenimento delle figlie minori e Per_1 di complessivi € 600,00 mensili, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Per_2
Istat, da versarsi entro il 05 di ogni mese alla madre, oltre al 70% delle spese straordinarie necessarie per le minori, e che l'assegno unico erogato dall'Inps venga interamente percepito dalla madre in ragione del maggior onere contributivo quale genitore collocatario.
pagina 4 di 6 7. Le spese del giudizio vengono per metà compensate tra le parti, mentre per la restante metà, pari ad € 1.800,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso spese generali nella misura del 15%, sono poste a carico del resistente e a favore della ricorrente, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, domanda e eccezione:
1. prende atto dell'accordo raggiunto tra le parti in ordine all'affidamento, al collocamento e alla frequentazione delle figlie minori e e dispone in conformità alle Per_1 Per_2 condizioni contenute nell'accordo in forma cartacea depositato all'udienza del 23.07.2025, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. rigetta le richieste istruttorie formulate dal resistente;
3.pone a carico del padre, l'obbligo di versare alla madre, Controparte_1 Pt_1
la somma complessiva di € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascuna figlia) a titolo di
[...] contributo al mantenimento ordinario delle figlie e da corrispondere entro il Per_1 Per_2 giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
4. dispone che le spese straordinarie necessarie per le minori ed individuate secondo le linee guida del protocollo del CNF 2017 siano poste nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre;
5. dispone che l'assegno unico per le figlie venga interamente percepito dalla madre;
6. condanna il resistente a pagare alla ricorrente metà delle spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 1.800,00, oltre IVA e CAP e rimborso spese generali nella misura del 15%, con compensazione della residua metà tra le parti.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 23.07.2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Serena Alinari
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
pagina 5 di 6 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni pagina 6 di 6