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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/12/2025, n. 3924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3924 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Rg. 6382/19
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite, le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il Giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse, riportandosi alle note conclusive depositate in atti, hanno chiesto decidersi la causa;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice dott.ssa Gisella Ciniglio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
-Sezione Seconda Civile-
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Gisella Ciniglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
ex art 281 – sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero 6382 dell'anno 2019, avente ad oggetto: risarcimento danno per lesioni di terzo trasportato e vertente
Tra
- (c.f. ) rapp.to e difeso dall' avv. Olimpia Parte_1 C.F._1
LL e con la stessa elettivamente domiciliata in Poggiomarino alla via Ascolese, n. 5, giusta procura in atti;
appellante
Contro
- in persona del l.r.p.t. (c.f. ) in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elett.te dom.ta in Napoli alla via Caserta al Bravo, n. 118, presso lo studio dell'avv. Nicola
Vella , che la rapp.ta e difende giusta procura in atti;
appellata
e
- residente in [...]; Controparte_2
appellato contumace
pag. 2/8 Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 [...] in persona del l.r.p.t. per ottenere il risarcimento dei danni in relazione alle Controparte_1 lesioni patite in occasione del sinistro verificatosi il 29.10.2016, in atti meglio descritto, chiedendo, in particolare, quanto segue:
“ Voglia il Tribunale adito dichiarare il presente appello ammissibile e fondato anche ai sensi del novellato art. 348 cpc;
nel merito accogliere il presente appello e dichiarare l'appellata sentenza iniqua ed illegittima per infondata, contraddittoria ed insufficiente motivazione;
sulla base della rinnovata valutazione degli scritti difensivi, della prova e del materiale prodotto in prime cure ed in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare la domanda pienamente proponibile ed ammissibile e fondata;
per l'effetto condannare la compagnia , in solido con al pagamento in favore dell'appellante Controparte_1 Controparte_2 al risarcimento dei danni alla sua persona della somma di € 19.335,04 così come quantificata in corso di giudizio di primo grado, ovvero della diversa somma che dovesse risultare equa all'adito Tribunale, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare i convenuti in solido al pagamento di ogni onorari, diritti e spese del doppio grado di giudizio, incluse spese generali e con attribuzione”. L'appello veniva proposto avverso la sentenza n. 4066/2019 emessa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore, pubblicata in data 26.08.2019.
L'odierna appellata in persona del l.r.p.t., regolarmente evocata in Controparte_1 giudizio, si costituiva in data 02.03.2020 mentre regolarmente evocato Controparte_2 in giudizio, decideva di non costituirsi.
La sentenza appellata veniva emessa nell'ambito di un giudizio instaurato con atto di citazione, ritualmente notificato, proposto nell'interesse di , nei confronti di Parte_1
, in persona dei legali rapp.ti e procuratori speciali nonché Controparte_1 CP_2
.
[...]
pag. 3/8 Con tale atto di citazione l'odierno appellante deduceva quanto segue: che in data
29.10.2016, alle ore 10.00 circa, in Scafati, alla via Lo Porto, mentre si trovava trasportato a bordo del motociclo Honda SH 300 tg. EA90894, di proprietà di e Controparte_2 dallo stesso condotto, rimaneva coinvolto in un sinistro stradale;
che, più nel dettaglio, il conducente del motociclo, in prossimità di una curva, perdeva il controllo del predetto e rovinava al suolo in uno allo stesso e al terzo trasportato che in seguito alla Parte_1 caduta l'odierno appellante aveva a patire lesioni con postumi invalidanti di natura permanente;
che, pertanto, provvedeva, vanamente, a richiedere il risarcimento delle lesioni subite alla compagnia che garantiva la circolazione del motociclo al Controparte_3 momento del verificarsi del sinistro.
Si costituiva in giudizio la la quale contesta sia l'an che il quantum della Controparte_1 pretesa mentre rimaneva contumace. Controparte_2
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e prova per testi. All'esito con sentenza n. 4066/19 il Giudice di Pace di Nocera Inferiore rigettava la domanda perché non provata e compensava tra le parti interamente le spese di giudizio.
I motivi di appello possono essere sintetizzati nei termini qui di seguito specificati: errata valutazione della documentazione fornita dall'odierna appellante;
erroneo convincimento del giudice fondato esclusivamente sulla sola documentazione prodotta dalla CP_1
e precisamente sulla visura VA e sulla dichiarazione fornita dal all'accertatore CP_2 assicurativo;
erronea motivazione in relazione all'an debeatur della pretesa essendo stata ampiamente provata la posizione di terzo trasportato del Parte_1
La si costituiva in giudizio e contestava tutti i motivi di appello insistendo Controparte_1 per il rigetto del proposto gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto.
, invece, rimaneva contumace. Controparte_2
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, disposta CTU medico legale, la causa veniva rinviata per la decisione ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 20.11.2025, successivamente sostituita dal deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 4/8 La decisione del primo giudice è condivisibile, ma la motivazione deve essere integrata nei termini che seguono.
In merito alla dinamica del sinistro deve evidenziarsi che all'udienza del 17.01.2019 l'unico teste escusso, dichiarava: “ Indifferente ma conosco sia l'attore che il Tes_1 Parte_1 convenuto non ho mai reso testimonianza innanzi all'autorità giudiziaria;
sono a Controparte_2 conoscenza del sinistro stradale avvenuto il 29 ottobre del 2016 verso le ore 19.00 in Scafati alla via Lo
Porto in quanto mi trovavo sul posto ed in particolare ero uscita appena dal tabaccaio ivi esistente;
ricordo di aver visto un motociclo Honda SH bianco con a bordo due persone che proveniva da Scafati e con direzione verso San Marzano sul Sarno;
mentre effettuava la curva volgente a destra ho visto che il motociclo sbandava con la ruota anteriore cadendo a terra;
la caduta è avvenuta a pochi metri dal punto ove io mi trovavo e dunque ho visto chiaramente l'accaduto; ho subito attraversato la strada per avvicinarmi ai passeggeri e ricordo di aver visto che si trovava in qualità di conducente a bordo del Controparte_2 motociclo che subito si rialzava da terra rammaricandosi e piangendo per il fatto che si fosse danneggiato il motociclo;
ricordo che lo stesso era preoccupato per il fatto che la propria madre lo avrebbe redarguito per aver rotto il motociclo;
io cercavo di calmarlo e soprattutto lo aiutavo a prestare soccorso ad Parte_1 che si trovava a terra dolorante alla schiena;
si trovava in qualità di terzo trasportato a bordo del Parte_1 predetto scooter;
la strada era illuminata artificialmente;
a terra vi erano dei sassolini sparsi su cui CP_2 mi riferiva di essere scivolato con la ruota anteriore;
sono rimasto sul posto finchè non si sono fermate altre auto e sono accorse altre persone per aiutare dopo di ciò sono andato via per cui non so dire se Parte_1 siano intervenute autorità e se è intervenuto il 118; ribadisco che si trovava in qualità di Parte_1 trasportato a bordo del motociclo Honda sh;
entrambe i passeggeri indossavano il casco;
la curva era volgente
a destra ed il motorino è caduto sulla sua destra;
nei giorni seguenti, dopo circa un mese, ho incontrato che aveva il busto a cui ho chiesto e mi ha chiesto la cortesia di testimoniare per lui e gli ho dato le Parte_1 mie generalità precise;
all'epoca del sinistro aveva 18/19 anni mentre Controparte_2 Parte_1 aveva 60 anni”.
[...]
Ciò posto ritiene questo giudicante che il quadro probatorio in atti risulti, in ogni caso, inadeguato a sorreggere la domanda risarcitoria proposta da . Parte_1
Nel caso in esame il teste riferisce che, in seguito al verificarsi del sinistro, il si Parte_1 trovava a terra dolorante alla schiena. Orbene tale affermazione è da sola sufficiente a destare rilevanti perplessità in ordine all'attendibilità del teste.
pag. 5/8 Invero non si comprende la ragione per cui il sebbene a terra e con dolore alla Parte_1 schiena, decideva di recarsi in ospedale, con mezzi propri, solamente il giorno dopo il verificarsi del sinistro e precisamente in data 30.10.2016 alle ore 10:41.
Vieppiù che il teste riferisce di aver rivisto il dopo circa un mese con addosso un Parte_1 busto.
Tale circostanza avvalora ancora di più quanto innanzi indicato ovvero l'inattendibilità del teste escusso.
Invero appare inverosimile che il a terra con dolori alla schiena dopo il sinistro, Parte_1 costretto a portare il busto ancora dopo un mese dal verificarsi dello stesso, abbia deciso di non recarsi in ospedale dopo l'incidente e di recarvisi solo all'indomani senza addurre alcuna valida giustificazione al riguardo.
Non può sottacersi, inoltre, che il all'arrivo in ospedale, si sia limitato a riferire ai Parte_1 sanitari del 118 di un incidente in strada senza nulla precisare in merito alla sua posizione di terzo trasportato a bordo del motociclo meglio indicato in atti.
Infine deve rilevarsi che il teste riferisce che in seguito al sinistro sul posto si fermavano altre auto e accorrevano altre persone per aiutare ma nessun altra persona, oltre al Parte_1 teste escusso, risulta essere stata intimata al fine di riferire circostanze utili ai fini della ricostruzione dell'accaduto.
Inoltre nel modello cai, allegato alla produzione di parte appellante, nulla viene indicato in relazione alla presenza di testimoni al momento della verificazione del fatto per cui è gravame. Non risulta indicato nemmeno il nome della benchè la stessa abbia Tes_1 esplicitamente dichiarato di trovarsi sul posto al momento del sinistro in quanto appena uscita da un tabacchi presente in zona.
Quanto alla mancanza totale di riscontri oggettivi è sufficiente evidenziare che non risultano interventi delle Autorità di Pubblica Sicurezza.
Così stando la domanda proposta dall'odierno appellante nei confronti della CP_1
e del conducente -responsabile civile non può ritenersi fondata e deve essere
[...] rigettata.
pag. 6/8 Assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite relative al giudizio di gravame, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri minimi.
Le spese di Consulenza Tecnica d'Ufficio, liquidate con separato decreto, gravano definitivamente sulla parte appellante in ragione della soccombenza
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato. L'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n.228, nell'introdurre in seno all'art. 13 del
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il nuovo comma l quater, ha infatti previsto che: “quando l' impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o e dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”. In queste ipotesi, “il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorgo al momento del deposito dello stesso”.
Quanto al regime temporale della novella, le nuove disposizioni “si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge” (art. 1, co. 18, l. n.
223/2012).
Ne consegue che, stante la pubblicazione sulla G.U. 29 dicembre 2012 n. 302 e l'entrata in vigore alla data dell'1 gennaio 2013, l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, è norma cogente per i procedimenti, come quello in oggetto, iniziati successivamente al 31 gennaio
2013.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
b) Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
4066/2019 emessa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore;
pag. 7/8 c) Condanna l'appellante al pagamento, in favore di in Controparte_4 persona del legale rappresentante p.t., delle spese processuali del presente giudizio di gravame, che si liquidano in € 2.540,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge;
d) Pone le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto in corso di causa, definitivamente a carico dell'appellante Parte_1
e) Nulla sulle spese nei confronti di in ragione della sua contumacia;
Controparte_2
f) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002 (testo unico spese di giustizia), per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 16.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Gisella Ciniglio
pag. 8/8