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Sentenza 6 febbraio 2024
Sentenza 6 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 06/02/2024, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2115/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. RI Teresa Latella presidente dott. Ada Cappello giudice relatore dott. Grazia Concetta Roca giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2115/2023 promossa da: appresentato e difeso dall'Avv. CIPOLLA PAOLO GIOVANNI Parte_1
ricorrente nei confronti di: appresentato e difeso dall'Avv. UGGE' ANTONIO Controparte_1
resistente
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.7.2023 ha domandato la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto in data 1.5.1997 con in Valera Controparte_1
Fratta (LO), l'affido condiviso della figlia minore RI con collocamento presso la madre, la regolamentazione delle visite paterne, nonché il versamento da parte del padre di un contributo di euro 200,00 per il mantenimento della figlia oltre al 50% della spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione depositata in data 30.10.2023 si è costituita
[...]
dando atto dell'intervenuto accordo tra le parti. CP_1
All'esito dell'udienza collegiale del 5.12.2023, il Tribunale, in via provvisoria e urgente ex art. 472-bis. 22 c.p.c., ha disposto in conformità all'accordo raggiunto tra le parti:
a) l'affidamento ad entrambi i genitori della figlia RI;
b) la corresponsione da parte del Sig. della somma di euro 200,00 per il Pt_1
mantenimento della figlia RI, oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche straordinarie;
c) la corresponsione da parte del Sig. della somma di euro 200,00 alla Sig.ra Pt_1
come assegno di mantenimento. CP_1
Il Tribunale, preso atto della rinuncia ai termini da parte delle parti, ha invitato il P.M. a comunicare le proprie conclusioni, trattenendo all'esito la causa in decisione.
Il Tribunale rileva che nulla osta all'accoglimento delle condizioni così come concordate dalle parti.
Le spese vanno compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e il giorno 1.5.1997 a Valera Fratta (LO), trascritto nei Parte_1 Controparte_1
registri dello stato civile del Comune di Valera Fratta (LO), atto n. 1, p. 2, serie A anno
1997;
pagina 2 di 3 2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Valera Fratta (LO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) prende atto che tra le parti sono intervenuti i seguenti accordi:
− affidamento ad entrambi i genitori della figlia RI;
− corresponsione da parte del Sig. della somma di euro 200,00 per il Pt_1
mantenimento della figlia RI, oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche straordinarie;
− corresponsione da parte del Sig. della somma di euro 200,00 alla Sig.ra Pt_1
come assegno divorzile. CP_1
4) Dispone che le spese legali del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
Lodi, 5 febbraio 2024
Il giudice estensore Il presidente dott. Ada Cappello dott. RI Teresa Latella
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. RI Teresa Latella presidente dott. Ada Cappello giudice relatore dott. Grazia Concetta Roca giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2115/2023 promossa da: appresentato e difeso dall'Avv. CIPOLLA PAOLO GIOVANNI Parte_1
ricorrente nei confronti di: appresentato e difeso dall'Avv. UGGE' ANTONIO Controparte_1
resistente
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.7.2023 ha domandato la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto in data 1.5.1997 con in Valera Controparte_1
Fratta (LO), l'affido condiviso della figlia minore RI con collocamento presso la madre, la regolamentazione delle visite paterne, nonché il versamento da parte del padre di un contributo di euro 200,00 per il mantenimento della figlia oltre al 50% della spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione depositata in data 30.10.2023 si è costituita
[...]
dando atto dell'intervenuto accordo tra le parti. CP_1
All'esito dell'udienza collegiale del 5.12.2023, il Tribunale, in via provvisoria e urgente ex art. 472-bis. 22 c.p.c., ha disposto in conformità all'accordo raggiunto tra le parti:
a) l'affidamento ad entrambi i genitori della figlia RI;
b) la corresponsione da parte del Sig. della somma di euro 200,00 per il Pt_1
mantenimento della figlia RI, oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche straordinarie;
c) la corresponsione da parte del Sig. della somma di euro 200,00 alla Sig.ra Pt_1
come assegno di mantenimento. CP_1
Il Tribunale, preso atto della rinuncia ai termini da parte delle parti, ha invitato il P.M. a comunicare le proprie conclusioni, trattenendo all'esito la causa in decisione.
Il Tribunale rileva che nulla osta all'accoglimento delle condizioni così come concordate dalle parti.
Le spese vanno compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e il giorno 1.5.1997 a Valera Fratta (LO), trascritto nei Parte_1 Controparte_1
registri dello stato civile del Comune di Valera Fratta (LO), atto n. 1, p. 2, serie A anno
1997;
pagina 2 di 3 2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Valera Fratta (LO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) prende atto che tra le parti sono intervenuti i seguenti accordi:
− affidamento ad entrambi i genitori della figlia RI;
− corresponsione da parte del Sig. della somma di euro 200,00 per il Pt_1
mantenimento della figlia RI, oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche straordinarie;
− corresponsione da parte del Sig. della somma di euro 200,00 alla Sig.ra Pt_1
come assegno divorzile. CP_1
4) Dispone che le spese legali del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
Lodi, 5 febbraio 2024
Il giudice estensore Il presidente dott. Ada Cappello dott. RI Teresa Latella
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