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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 22/12/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2526/2024 R.G., promossa
DA
, , anche nell'interesse della minore Parte_1 Parte_2
IG , , , con Persona_1 Parte_3 Parte_4
l'avv. LEPORI GIUSEPPE
ATTORI IN OPPOSIZIONE
CONTRO
in persona del legale rappresentante , con gli avv.ti CP_1 CP_2
RI FA e DE LU GI
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
Causa in punto di opposizione a decreto ingiuntivo, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata gli attori di intestazione proponevano opposizione avverso il decreto 500 del 2024, con cui era stato ingiunto il pagamento in favore della convenuta a della somma di Euro 8.000,00 e a CP_1 Parte_1 [...]
, , , in solido tra loro Parte_2 Persona_1 Parte_3 Parte_4
e con della somma di Euro 6.000,00, oltre interessi e spese, per la Parte_1
gestione del risarcimento del danno derivante dal decesso in un sinistro stradale di un loro congiunto, per cui RE era stata incaricata. Affidavano l'opposizione ai seguenti motivi: esponevano di aver versato dopo la notifica del decreto la somma di Euro
3.127,18 (di cui Euro 2.000,00 per la restituzione delle somme anticipate dall'avversaria ed Euro 1.127,18 per le spese liquidate in decreto); deducevano il difetto di certezza del quantum, atteso che il decreto non aveva richiamato i documenti posti a fondamento del debito di Euro 6.000,00 e che la somma richiesta dall'avversaria, comprensiva di IVA, era frutto di un errore di calcolo, perché
l'addizione delle voci conduceva ad Euro 15.871,96; eccepivano la mancanza di prova del pagamento delle spese funerarie (la fattura era stata intestata a , Parte_2
padre della vittima del sinistro, senza che fosse comprensibile chi aveva effettuato il pagamento e comunque, in caso di adeguato riscontro, si dichiaravano pronti al rimborso); eccepivano la radicale nullità del contratto di mandato, chiarendo che il sinistro stradale nel quale aveva perso la vita il giovanissimo era Persona_2
accaduto nelle primissime ore del 7.07.2021 e che immediatamente dopo la notizia del tragico evento un procacciatore dello si era presentato alla famiglia della CP_3
vittima per raccogliere le firme onde facilitare il disbrigo delle pratiche per la restituzione della salma, ma dicendosi incaricato del Tribunale di Cagliari e, dunque, raccogliendo un consenso che era stato prestato in condizioni di evidente incapacità di tutti i familiari. Contestavano, così, di aver liberamente e senza alcuna coercizione dato incarico allo studio per essere assistiti stragiudizialmente nella richiesta risarcitoria e concludevano in conformità ai motivi di opposizione.
Si costituiva la società convenuta che esponeva: di aver ricevuto dagli eredi della vittima del sinistro in data 7-13.07.2021 mandato con rappresentanza per ottenere il risarcimento dei danni subiti;
di essersi attività per accedere a copia della documentazione relativa al sinistro;
di aver inoltrato alle varie compagnie assicurative intervenute richiesta di risarcimento dei danni;
che in forza dell'atto di nomina a difensore di fiducia dell'avv. Cinzia Tirozzi era stata acquisita copia integrale degli atti dalla Procura presso il Tribunale di Sassari;
che con PEC del 23.11.2021 Pt_1
e
[...] Parte_2 Persona_1 Parte_4 Parte_3
avevano comunicato la revoca dell'incarico, cui era seguita la richiesta di pagamento di Euro 18.509,56 (somma comprensiva di IVA) a titolo di compensi spettanti per l'attività svolta;
che, in particolare, quell'importo comprendeva le spese funerarie anticipate per Euro 6.000,00, l'anticipo clienti sulla liquidazione per Euro 2.000,00, il danno per revoca anticipata del mandato per Euro 6.000,00, Euro 1.838,50 per l'attività svolta dall'Avv. Tirozzi nel procedimento penale n. 2398/21 R.G.N.R. avanti il
Tribunale di Sassari, oltre ai diritti di copia per Euro 33,46. Contestava la nullità del contratto sottoscritto dagli opponenti in difetto dei presupposti di cui all'art. 1418 c.c., evidenziando anche la mancanza di qualsivoglia profilo di vessatorietà delle clausole e negando che l'incarico fosse stato ottenuto con le modalità descritte dalla controparte, anche perché il mandato era stato confermato da oltre che dalle signore Parte_1
e anche a distanza di 6 giorni dall'incidente. Richiamava l'attività Pt_3 Pt_4
svolta, tra cui l'anticipo delle somme per il sostentamento familiare (restituite dopo la notifica del decreto ingiuntivo) e dimostrava di aver pagato le spese funerarie.
Insisteva, dunque, nel credito nell'importo originariamente richiesto.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era avviata alla decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
*****
Deve, anzitutto, ritenersi superata ogni censura di validità del contratto di mandato conferito alla convenuta per mancanza di un integro consenso, atteso che gli stessi mandanti hanno poi dato, sia pure parzialmente, corso alle obbligazioni da quello derivanti, così ponendo in essere una condotta che contraddice chiaramente l'allegazione di non aver mai espresso un valido consenso all'incarico. In particolare, come chiarito nell'atto di opposizione e documentato, all'indomani della notifica del decreto ingiuntivo è stato versato l'importo di Euro 3.127,00, di cui Euro 2.000,00 per la restituzione somme anticipate con bonifici del 6.10.2021 e del 4.11.2021 ed Euro
1.127,18 per competenze e spese liquidate in decreto. Con bonifico del 17.1.2025 è stata, invece, pagata la somma anticipata dalla società per le spese funerarie per un importo di Euro 6.000,00.
A parte, dunque, il pagamento delle spese del procedimento monitorio, come liquidate in decreto per Euro 1127,18, del preteso sono stati versati Euro 8.000,00.
Tanto giustifica la revoca del decreto ingiuntivo, ma al contempo impone di accertare se e quanto ancora sia esigibile dalla vi è, infatti, contestazione tra le parti CP_1
proprio quanto all'importo che spetterebbe alla mandataria in base all'accordo raggiunto con gli attori e ovviamente alla domanda.
Pare, dunque, opportuno prendere le mosse dal ricorso per decreto ingiuntivo, con cui
è stato chiesto il pagamento della somma di Euro 18.509,56, comprensivi di IVA, somma che sarebbe il risultato dell'addizione delle spese funerarie (per Euro 6.000,00), dell'anticipo clienti sulla liquidazione per Euro 2.000,00, dell'importo spettante in caso di revoca del mandato ex art.
4.2 del mandato, delle competenze versate all'avv.
Tirozzi per Euro 1.838,50 e dei diritti di copia per Euro 33,46. Ora, sommando le singole voci non può convenirsi con parte opponente che individua il preteso nel minor importo di Euro 15.871,96, atteso che, stando alla previsione di cui all'art.
4.2. richiamato, in caso di revoca del mandato spetta a RE per le attività svolte e in base al risarcimento il complessivo importo di Euro 7.080,00 (cioè Euro 1.080,00 per le attività ed Euro 6.000,00 in base alla quantificazione del danno) oltre IVA (e così Euro
8.637,60). Considerato che dal dovuto di Euro 18.509,56 (correttamente indicato nell'istanza monitoria) va detratto l'importo di Euro 8.000,00 versato, resta ancora dovuto quello di Euro 10.509,56, oltre interessi legali dal 4.8.2022 al saldo (non potendosi riconoscere al rapporto intercorso con gli attori, consumatori, la natura di transazione commerciale e non essendo stati chiesti gli interessi ex art. 1284 IV co.
c.c.; la rivalutazione è esclusa dalla natura di debito di valuta di quello che occupa). Le spese di lite, liquidate nel dispositivo al netto di quanto versato in corso di causa per la fase monitoria e in considerazione dell'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo 500 del
2024;
- condanna , anche per la minore IG Parte_1 Parte_2 Per_1
, , in solido tra loro al pagamento
[...] Parte_3 Parte_4
in favore di della somma di Euro 10.509,56 oltre interessi legali dal CP_1
4.8.2022 al saldo;
- condanna , anche per la minore IG Parte_1 Parte_2 Per_1
, , in solido tra loro alla rifusione
[...] Parte_3 Parte_4
in favore di delle spese di lite, liquidate in Euro 3.553,90, oltre CP_1
rimborso forfetario ed accessori di legge.
Sassari, 22.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Ada Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2526/2024 R.G., promossa
DA
, , anche nell'interesse della minore Parte_1 Parte_2
IG , , , con Persona_1 Parte_3 Parte_4
l'avv. LEPORI GIUSEPPE
ATTORI IN OPPOSIZIONE
CONTRO
in persona del legale rappresentante , con gli avv.ti CP_1 CP_2
RI FA e DE LU GI
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
Causa in punto di opposizione a decreto ingiuntivo, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata gli attori di intestazione proponevano opposizione avverso il decreto 500 del 2024, con cui era stato ingiunto il pagamento in favore della convenuta a della somma di Euro 8.000,00 e a CP_1 Parte_1 [...]
, , , in solido tra loro Parte_2 Persona_1 Parte_3 Parte_4
e con della somma di Euro 6.000,00, oltre interessi e spese, per la Parte_1
gestione del risarcimento del danno derivante dal decesso in un sinistro stradale di un loro congiunto, per cui RE era stata incaricata. Affidavano l'opposizione ai seguenti motivi: esponevano di aver versato dopo la notifica del decreto la somma di Euro
3.127,18 (di cui Euro 2.000,00 per la restituzione delle somme anticipate dall'avversaria ed Euro 1.127,18 per le spese liquidate in decreto); deducevano il difetto di certezza del quantum, atteso che il decreto non aveva richiamato i documenti posti a fondamento del debito di Euro 6.000,00 e che la somma richiesta dall'avversaria, comprensiva di IVA, era frutto di un errore di calcolo, perché
l'addizione delle voci conduceva ad Euro 15.871,96; eccepivano la mancanza di prova del pagamento delle spese funerarie (la fattura era stata intestata a , Parte_2
padre della vittima del sinistro, senza che fosse comprensibile chi aveva effettuato il pagamento e comunque, in caso di adeguato riscontro, si dichiaravano pronti al rimborso); eccepivano la radicale nullità del contratto di mandato, chiarendo che il sinistro stradale nel quale aveva perso la vita il giovanissimo era Persona_2
accaduto nelle primissime ore del 7.07.2021 e che immediatamente dopo la notizia del tragico evento un procacciatore dello si era presentato alla famiglia della CP_3
vittima per raccogliere le firme onde facilitare il disbrigo delle pratiche per la restituzione della salma, ma dicendosi incaricato del Tribunale di Cagliari e, dunque, raccogliendo un consenso che era stato prestato in condizioni di evidente incapacità di tutti i familiari. Contestavano, così, di aver liberamente e senza alcuna coercizione dato incarico allo studio per essere assistiti stragiudizialmente nella richiesta risarcitoria e concludevano in conformità ai motivi di opposizione.
Si costituiva la società convenuta che esponeva: di aver ricevuto dagli eredi della vittima del sinistro in data 7-13.07.2021 mandato con rappresentanza per ottenere il risarcimento dei danni subiti;
di essersi attività per accedere a copia della documentazione relativa al sinistro;
di aver inoltrato alle varie compagnie assicurative intervenute richiesta di risarcimento dei danni;
che in forza dell'atto di nomina a difensore di fiducia dell'avv. Cinzia Tirozzi era stata acquisita copia integrale degli atti dalla Procura presso il Tribunale di Sassari;
che con PEC del 23.11.2021 Pt_1
e
[...] Parte_2 Persona_1 Parte_4 Parte_3
avevano comunicato la revoca dell'incarico, cui era seguita la richiesta di pagamento di Euro 18.509,56 (somma comprensiva di IVA) a titolo di compensi spettanti per l'attività svolta;
che, in particolare, quell'importo comprendeva le spese funerarie anticipate per Euro 6.000,00, l'anticipo clienti sulla liquidazione per Euro 2.000,00, il danno per revoca anticipata del mandato per Euro 6.000,00, Euro 1.838,50 per l'attività svolta dall'Avv. Tirozzi nel procedimento penale n. 2398/21 R.G.N.R. avanti il
Tribunale di Sassari, oltre ai diritti di copia per Euro 33,46. Contestava la nullità del contratto sottoscritto dagli opponenti in difetto dei presupposti di cui all'art. 1418 c.c., evidenziando anche la mancanza di qualsivoglia profilo di vessatorietà delle clausole e negando che l'incarico fosse stato ottenuto con le modalità descritte dalla controparte, anche perché il mandato era stato confermato da oltre che dalle signore Parte_1
e anche a distanza di 6 giorni dall'incidente. Richiamava l'attività Pt_3 Pt_4
svolta, tra cui l'anticipo delle somme per il sostentamento familiare (restituite dopo la notifica del decreto ingiuntivo) e dimostrava di aver pagato le spese funerarie.
Insisteva, dunque, nel credito nell'importo originariamente richiesto.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era avviata alla decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
*****
Deve, anzitutto, ritenersi superata ogni censura di validità del contratto di mandato conferito alla convenuta per mancanza di un integro consenso, atteso che gli stessi mandanti hanno poi dato, sia pure parzialmente, corso alle obbligazioni da quello derivanti, così ponendo in essere una condotta che contraddice chiaramente l'allegazione di non aver mai espresso un valido consenso all'incarico. In particolare, come chiarito nell'atto di opposizione e documentato, all'indomani della notifica del decreto ingiuntivo è stato versato l'importo di Euro 3.127,00, di cui Euro 2.000,00 per la restituzione somme anticipate con bonifici del 6.10.2021 e del 4.11.2021 ed Euro
1.127,18 per competenze e spese liquidate in decreto. Con bonifico del 17.1.2025 è stata, invece, pagata la somma anticipata dalla società per le spese funerarie per un importo di Euro 6.000,00.
A parte, dunque, il pagamento delle spese del procedimento monitorio, come liquidate in decreto per Euro 1127,18, del preteso sono stati versati Euro 8.000,00.
Tanto giustifica la revoca del decreto ingiuntivo, ma al contempo impone di accertare se e quanto ancora sia esigibile dalla vi è, infatti, contestazione tra le parti CP_1
proprio quanto all'importo che spetterebbe alla mandataria in base all'accordo raggiunto con gli attori e ovviamente alla domanda.
Pare, dunque, opportuno prendere le mosse dal ricorso per decreto ingiuntivo, con cui
è stato chiesto il pagamento della somma di Euro 18.509,56, comprensivi di IVA, somma che sarebbe il risultato dell'addizione delle spese funerarie (per Euro 6.000,00), dell'anticipo clienti sulla liquidazione per Euro 2.000,00, dell'importo spettante in caso di revoca del mandato ex art.
4.2 del mandato, delle competenze versate all'avv.
Tirozzi per Euro 1.838,50 e dei diritti di copia per Euro 33,46. Ora, sommando le singole voci non può convenirsi con parte opponente che individua il preteso nel minor importo di Euro 15.871,96, atteso che, stando alla previsione di cui all'art.
4.2. richiamato, in caso di revoca del mandato spetta a RE per le attività svolte e in base al risarcimento il complessivo importo di Euro 7.080,00 (cioè Euro 1.080,00 per le attività ed Euro 6.000,00 in base alla quantificazione del danno) oltre IVA (e così Euro
8.637,60). Considerato che dal dovuto di Euro 18.509,56 (correttamente indicato nell'istanza monitoria) va detratto l'importo di Euro 8.000,00 versato, resta ancora dovuto quello di Euro 10.509,56, oltre interessi legali dal 4.8.2022 al saldo (non potendosi riconoscere al rapporto intercorso con gli attori, consumatori, la natura di transazione commerciale e non essendo stati chiesti gli interessi ex art. 1284 IV co.
c.c.; la rivalutazione è esclusa dalla natura di debito di valuta di quello che occupa). Le spese di lite, liquidate nel dispositivo al netto di quanto versato in corso di causa per la fase monitoria e in considerazione dell'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo 500 del
2024;
- condanna , anche per la minore IG Parte_1 Parte_2 Per_1
, , in solido tra loro al pagamento
[...] Parte_3 Parte_4
in favore di della somma di Euro 10.509,56 oltre interessi legali dal CP_1
4.8.2022 al saldo;
- condanna , anche per la minore IG Parte_1 Parte_2 Per_1
, , in solido tra loro alla rifusione
[...] Parte_3 Parte_4
in favore di delle spese di lite, liquidate in Euro 3.553,90, oltre CP_1
rimborso forfetario ed accessori di legge.
Sassari, 22.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Ada Gambardella