TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/07/2025, n. 2052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2052 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 5992/2022
Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giorno 1 luglio 2025 nella I Sezione Civile del Tribunale di Nola, all'udienza del
Giudice dott.ssa Simona Esposito, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
opponente contro
in persona del l. r. p. t. Controparte_1
opposta
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipazione all'odierna udienza, fissata per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
1
R.G.A.C. n. 5992/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 5992/2022 del r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1
procura allegata telematicamente all' atto di citazione in opposizione, dall'Avv.
Alberto Galia, presso il cui studio in Napoli alla piazzetta Mondragone, n. 13 è elettivamente domiciliata opponente contro
(p.i.: , c.f.: ), in persona del l. r. p. t.., Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati presso il cui studio in La Spezia (SP) alla via Paolo Emilio Taviani, n. 170 è elettivamente domiciliata opposta
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, co. 2, c.p.c., nel quale è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione
2
R.G.A.C. n. 5992/2022
delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, come sostituito dall'art. 45, co. 17 della l. n. 69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1140/2022 emesso dal Tribunale di Nola in data 2 giugno 2022 e notificato il 26 agosto 2022, con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in favore della cessionaria della somma di euro 9.744,81 Controparte_1
oltre interessi e spese del monitorio quale saldo del contratto di apertura di linea di credito con carta sottoscritto con ES s.p.a. il 14 marzo 2009.
L'opponente ha contestato la nullità della procura alle liti rilasciata in favore della ricorrente (pag. 2) nonché l'inammissibilità del ricorso, per non avere la società ricorrente preliminarmente costituito in mora la presunta debitrice né comunicato l'avvenuta decadenza dal beneficio del termine (pag. 3); la ha, inoltre, Pt_1
disconosciuto la sottoscrizione apposta al contratto invocato dalla ricorrente a fondamento del credito e ha altresì eccepito la carenza di legittimazione attiva della stessa (pag. 4); sulla scorta di tali motivi, ha concluso per la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo con vittoria di spese e onorari di lite.
Si costituiva l'opposta e resisteva alla avversa opposizione. Controparte_1
Negata la provvisoria esecuzione , in mancanza di attività istruttoria la causa veniva rinviata ai sensi dell'articolo 281-sexies c.p.c. alla odierna udienza.
In via del tutto preliminare deve darsi atto che la domanda risulta procedibile atteso che risulta esperito, sebbene con esito negativo, il tentativo obbligatorio di mediazione
(si veda il verbale del 9 giugno 2023 allegato dalla società opposta alle note del 9 maggio 2024).
Venendo all'esame del merito, l'opposizione è fondata e va accolta.
Si osserva, in via preliminare, che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione che impone alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, di provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento, mentre alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, di fornire la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
3
R.G.A.C. n. 5992/2022
Ciò premesso, nella fattispecie occorre esaminare preliminarmente la questione della legittimazione dell'opposta, attrice in senso sostanziale, risultando potenzialmente assorbente.
In tale prospettiva va rilevato che il presunto debito della origina dal contratto Pt_1
di apertura di linea di credito sottoscritto presso ES Banca s.p.a. il 14 marzo
2009 e che ha agito in qualità di cessionaria di un portafoglio di crediti Controparte_1
pecuniari identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del T.U.B. costituito da crediti pecuniari nella titolarità di Banca Ifis s.p.a. dalla stessa precedentemente acquistati mediante i seguenti contratti di cessione: […] FINDOMESTIC BANCA: 13/05/2008,
11/07/2008, 30/03/2015, 25/06/2015, 25/09/2015, 11/12/2015 (pag. 1, punto 3 ricorso monitorio, in atti come all. 2 alla comparsa di costituzione e risposta).
Il rapporto contrattuale della , dunque, sarebbe stato ceduto, dapprima da Pt_1
ES a Banca Ifis e, successivamente, da quest'ultima a Controparte_1
A fronte della specifica contestazione sollevata dall' opponente, l'opposta non ha fornito la prova compiuta di ogni passaggio del credito, mediante la produzione di tutti i contratti di cessione dei crediti succedutisi e con l'indicazione dello specifico debito ceduto.
Ebbene, dall'esame della documentazione prodotta dall'opposta non risulta, in particolare, provata la prima delle cessioni di credito intervenute: l'opposta non ha, in particolare, prodotto - né in fase monitoria né nel giudizio a cognizione ordinaria - il contratto di cessione che sarebbe stato sottoscritto tra ES e Banca Ifis, limitandosi nel ricorso monitorio ad elencare i contratti di cessione sottoscritti dalle due società senza precisare con quale di essi lo specifico rapporto contrattuale sarebbe stato ceduto.
La ha, poi, prodotto il successivo contratto di cessione del 16 gennaio 2017 CP_1
con cui il medesimo contratto della le sarebbe stato ceduto da Banca Ifis s.p.a.: Pt_1
tuttavia, l'elenco dei crediti ceduti (costituente l'all. 08 del fascicolo monitorio) indica un codice, il n. 0323109445, che non può essere ricondotto al contratto di finanziamento sottoscritto dalla (si veda l'all. 3 del fascicolo monitorio). Pt_1
4
R.G.A.C. n. 5992/2022
Pertanto, l'opposta non ha fornito la prova di tutte le cessioni del credito intervenute, le quali sono avvenute con contratti scritti - come è d'obbligo per tutti i contratti bancari/finanziari - per i quali il T.U.B. e il T.U.F. prescrivono la forma scritta a pena di nullità.
Si ricordi, infatti, che il credito azionato in sede monitoria da odierna Controparte_1
opposta, rientra nei contratti di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti della legge 30 aprile 1999 n. 130 - “Legge sulla cartolarizzazione” - e dell'art. 58 del
T.U.B. che impongono al cessionario di provvedere alla pubblicazione di un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale ed alla iscrizione della stessa cessione nel Registro delle
Imprese territorialmente competente: la prescritta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quale essenziale adempimento del soggetto cessionario, esonera quest'ultimo unicamente dalla notificazione della singole cessioni ai debitori ceduti, ma non anche dall'onere di provare l'esistenza della cessione stessa attraverso idonea documentazione, da cui poter ricavare, inequivocabilmente, che lo specifico credito per cui si agisce - prima in via monitoria e successivamente in sede di merito - sia stato effettivamente oggetto di cartolarizzazione imponendosi, pertanto, alla parte che si assuma creditrice cessionaria la necessità di produrre il contratto di cessione al fine di fornire la prova della validità dell'acquisto in capo ad essa e, così, della sua legittimazione ad agire in giudizio per un credito altrui.
Per tutto quanto innanzi il decreto ingiuntivo va, dunque, revocato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla scorta del valore della lite con applicazione dei parametri minimi contenuti nel D. M. n. 55/2014 così come modificato dal D. M. n. 147/2022 in ragione della bassa complessità, della assenza di istruttoria e di questioni in fatto o in diritto di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
5
R.G.A.C. n. 5992/2022
- accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1140/2022;
- condanna la opposta in persona del l. r. p. t., al pagamento delle Controparte_1
spese di lite in favore dell'opponente che si liquidano in Parte_1
euro 150,00 per spese ed euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nola, 1 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M.
21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
6
Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giorno 1 luglio 2025 nella I Sezione Civile del Tribunale di Nola, all'udienza del
Giudice dott.ssa Simona Esposito, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
opponente contro
in persona del l. r. p. t. Controparte_1
opposta
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipazione all'odierna udienza, fissata per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
1
R.G.A.C. n. 5992/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 5992/2022 del r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1
procura allegata telematicamente all' atto di citazione in opposizione, dall'Avv.
Alberto Galia, presso il cui studio in Napoli alla piazzetta Mondragone, n. 13 è elettivamente domiciliata opponente contro
(p.i.: , c.f.: ), in persona del l. r. p. t.., Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati presso il cui studio in La Spezia (SP) alla via Paolo Emilio Taviani, n. 170 è elettivamente domiciliata opposta
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, co. 2, c.p.c., nel quale è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione
2
R.G.A.C. n. 5992/2022
delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, come sostituito dall'art. 45, co. 17 della l. n. 69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1140/2022 emesso dal Tribunale di Nola in data 2 giugno 2022 e notificato il 26 agosto 2022, con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in favore della cessionaria della somma di euro 9.744,81 Controparte_1
oltre interessi e spese del monitorio quale saldo del contratto di apertura di linea di credito con carta sottoscritto con ES s.p.a. il 14 marzo 2009.
L'opponente ha contestato la nullità della procura alle liti rilasciata in favore della ricorrente (pag. 2) nonché l'inammissibilità del ricorso, per non avere la società ricorrente preliminarmente costituito in mora la presunta debitrice né comunicato l'avvenuta decadenza dal beneficio del termine (pag. 3); la ha, inoltre, Pt_1
disconosciuto la sottoscrizione apposta al contratto invocato dalla ricorrente a fondamento del credito e ha altresì eccepito la carenza di legittimazione attiva della stessa (pag. 4); sulla scorta di tali motivi, ha concluso per la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo con vittoria di spese e onorari di lite.
Si costituiva l'opposta e resisteva alla avversa opposizione. Controparte_1
Negata la provvisoria esecuzione , in mancanza di attività istruttoria la causa veniva rinviata ai sensi dell'articolo 281-sexies c.p.c. alla odierna udienza.
In via del tutto preliminare deve darsi atto che la domanda risulta procedibile atteso che risulta esperito, sebbene con esito negativo, il tentativo obbligatorio di mediazione
(si veda il verbale del 9 giugno 2023 allegato dalla società opposta alle note del 9 maggio 2024).
Venendo all'esame del merito, l'opposizione è fondata e va accolta.
Si osserva, in via preliminare, che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione che impone alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, di provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento, mentre alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, di fornire la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
3
R.G.A.C. n. 5992/2022
Ciò premesso, nella fattispecie occorre esaminare preliminarmente la questione della legittimazione dell'opposta, attrice in senso sostanziale, risultando potenzialmente assorbente.
In tale prospettiva va rilevato che il presunto debito della origina dal contratto Pt_1
di apertura di linea di credito sottoscritto presso ES Banca s.p.a. il 14 marzo
2009 e che ha agito in qualità di cessionaria di un portafoglio di crediti Controparte_1
pecuniari identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del T.U.B. costituito da crediti pecuniari nella titolarità di Banca Ifis s.p.a. dalla stessa precedentemente acquistati mediante i seguenti contratti di cessione: […] FINDOMESTIC BANCA: 13/05/2008,
11/07/2008, 30/03/2015, 25/06/2015, 25/09/2015, 11/12/2015 (pag. 1, punto 3 ricorso monitorio, in atti come all. 2 alla comparsa di costituzione e risposta).
Il rapporto contrattuale della , dunque, sarebbe stato ceduto, dapprima da Pt_1
ES a Banca Ifis e, successivamente, da quest'ultima a Controparte_1
A fronte della specifica contestazione sollevata dall' opponente, l'opposta non ha fornito la prova compiuta di ogni passaggio del credito, mediante la produzione di tutti i contratti di cessione dei crediti succedutisi e con l'indicazione dello specifico debito ceduto.
Ebbene, dall'esame della documentazione prodotta dall'opposta non risulta, in particolare, provata la prima delle cessioni di credito intervenute: l'opposta non ha, in particolare, prodotto - né in fase monitoria né nel giudizio a cognizione ordinaria - il contratto di cessione che sarebbe stato sottoscritto tra ES e Banca Ifis, limitandosi nel ricorso monitorio ad elencare i contratti di cessione sottoscritti dalle due società senza precisare con quale di essi lo specifico rapporto contrattuale sarebbe stato ceduto.
La ha, poi, prodotto il successivo contratto di cessione del 16 gennaio 2017 CP_1
con cui il medesimo contratto della le sarebbe stato ceduto da Banca Ifis s.p.a.: Pt_1
tuttavia, l'elenco dei crediti ceduti (costituente l'all. 08 del fascicolo monitorio) indica un codice, il n. 0323109445, che non può essere ricondotto al contratto di finanziamento sottoscritto dalla (si veda l'all. 3 del fascicolo monitorio). Pt_1
4
R.G.A.C. n. 5992/2022
Pertanto, l'opposta non ha fornito la prova di tutte le cessioni del credito intervenute, le quali sono avvenute con contratti scritti - come è d'obbligo per tutti i contratti bancari/finanziari - per i quali il T.U.B. e il T.U.F. prescrivono la forma scritta a pena di nullità.
Si ricordi, infatti, che il credito azionato in sede monitoria da odierna Controparte_1
opposta, rientra nei contratti di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti della legge 30 aprile 1999 n. 130 - “Legge sulla cartolarizzazione” - e dell'art. 58 del
T.U.B. che impongono al cessionario di provvedere alla pubblicazione di un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale ed alla iscrizione della stessa cessione nel Registro delle
Imprese territorialmente competente: la prescritta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quale essenziale adempimento del soggetto cessionario, esonera quest'ultimo unicamente dalla notificazione della singole cessioni ai debitori ceduti, ma non anche dall'onere di provare l'esistenza della cessione stessa attraverso idonea documentazione, da cui poter ricavare, inequivocabilmente, che lo specifico credito per cui si agisce - prima in via monitoria e successivamente in sede di merito - sia stato effettivamente oggetto di cartolarizzazione imponendosi, pertanto, alla parte che si assuma creditrice cessionaria la necessità di produrre il contratto di cessione al fine di fornire la prova della validità dell'acquisto in capo ad essa e, così, della sua legittimazione ad agire in giudizio per un credito altrui.
Per tutto quanto innanzi il decreto ingiuntivo va, dunque, revocato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla scorta del valore della lite con applicazione dei parametri minimi contenuti nel D. M. n. 55/2014 così come modificato dal D. M. n. 147/2022 in ragione della bassa complessità, della assenza di istruttoria e di questioni in fatto o in diritto di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
5
R.G.A.C. n. 5992/2022
- accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1140/2022;
- condanna la opposta in persona del l. r. p. t., al pagamento delle Controparte_1
spese di lite in favore dell'opponente che si liquidano in Parte_1
euro 150,00 per spese ed euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nola, 1 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M.
21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
6