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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 107/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
AN AR, Presidente MICHELONE FABIO, Relatore POZZO ELVIRA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 209/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Asti - Via Zangrandi, 6 14100 Asti AT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 62/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ASTI sez. 1 e pubblicata il 10/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7L012F00014/2022 IMP. SOSTITUT.
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 818/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti: CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
«Voglia codesta Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado Ill.ma; respinta ogni contraria istanza;
previi accertamenti istruttori del caso, e con riserva di depositare memorie illustrative e documenti aggiuntivi nel termine di legge;
- in totale riforma della sentenza appellata e per i motivi tutti dedotti;
- dichiarare illegittimo, nullo, o comunque annullare integralmente l'Avviso di Accertamento impugnato, per essere il medesimo infondato in fatto ed in diritto;
- con vittoria integrale di spese ed onorari tutti di primo e di secondo grado di giudizio, liquidati in base alla Tariffa Professionale Avvocati vigente».
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
Voglia «Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte la reiezione dell'appello e la conferma integrale della sentenza n. 62/01/2024, emessa dalla CGT di primo grado di Asti e, per l'effetto, la declaratoria di piena legittimità dell'avviso di accertamento n.
T7L012F00014/2022, emesso per l'anno di imposta 2016.
Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 1.1. - Con atto inviato a controparte con pec 5 febbraio 2025 propose appello per la riforma della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Asti, n. 62/1/24, depositata il 10 luglio 2024. Il 3 marzo ne inserì copia sulla piattaforma del processo tributario telematico.
Espose di aver ricevuto il 23 maggio 2022 avviso di accertamento per l'anno 2016 col quale l'Ufficio accertò una imposta sostitutiva - per cessione di quota societaria - per euro 19.418,32, una imposta IVIE per euro 363,13, ed una imposta IVAFE per euro 40,00, oltre a irrogare una sanzione per infedele dichiarazione ex art.1 co. 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 pari ad euro
17.782,20 ed interessi.
Narrò di aver impugnato il predetto atto sotto diversi aspetti.
Sotto il primo profilo evidenziò essere l'indagine sorta nell'ambito del progetto: «Investe» realizzato dall'Agenzia delle entrate per identificare investimenti di cittadini italiani nella Repubblica
CA non dichiarati o dichiarati parzialmente nel cui ambito i verificatori contestarono la mancata o
ETerrata dichiarazione di una partecipazione del 25 per cento nella società ceca « .» (detenuta dal 25 gennaio 2008 al 27 aprile 2016), di un conto corrente in Repubblica CA con saldo finale di euro 110.000 ed infine, della proprietà del 10 per cento di un immobile in Repubblica CA.
Contestò a tal proposito la legittimità dell'accertamento sostenendo non essere il «materiale probatorio» stato allegato all'atto impositivo e neppure esibito. Quindi che l'Ufficio si basò su dati reperiti su internet (database ORBIS), da egli ritenuti poco affidabili. Inoltre come fosse carente una congrua motivazione dell'atto in violazione delle norme procedurali avendo l'Ufficio erroneamente
ETconsiderato la come «soggetto interposto» per la detenzione immobiliare, senza prove concrete. Lamentò poi l'erroneità della quantificazione del valore avendo l'Ufficio considerato l'intero valore degli immobili della società (euro 371.088,25) anziché solo la quota del 25% di partecipazione dichiarata (euro 35.000).
Espose poi che nella seconda parte dell'atto di accertamento (pagg. 9 e segg.) l'Ufficio contestò che nel 2016 parte ricorrente e gli altri tre soci italiani cedettero le loro quote della predetta società alla società ceca Società_2 per un totale di euro 306.730,67 e che la quota del ricorrente (pari al 25%) fu venduta per euro 76.682,67. Per meglio dire che essendo il valore di acquisto nel 2008 di euro 1.996,80, ne sarebbe derivata una plusvalenza di euro 74.685,87 con una imposta sostitutiva del 26% (euro 19.418,32), sostenendo i verificatori che la plusvalenza doveva essere dichiarata in Italia nel quadro RT. A fronte di siffatte contestazioni asserì che qualora si fosse considerata la società una «mera interposizione fittizia» per detenere immobili (come affermato nella prima parte dell'accertamento) non avrebbe dovuto essere chiesta alcuna imposta essendo la rivendita avvenuta oltre il quinquennio dall'acquisto. Inoltre come secondo la Convenzione
Italia-Cecoslovacchia del 1981 (ancora vigente con la Repubblica CA) gli utili dall'alienazione di beni immobili siano imponibili nello Stato dove essi si trovano (art. 13) mentre le plusvalenze da alienazione di partecipazioni in società il cui patrimonio è formato per oltre il 50% da beni immobili possono essere tassate nello Stato dove si trovano gli immobili.
Espose poi che nel corso del processo di primo grado, ovvero il 9 maggio 2023, chiese un rinvio per acquisire il bilancio 2015 della società ET con traduzione asseverata e che con ordinanza 10 ottobre 2023 la Corte provinciale invitò il ricorrente a produrre i bilanci degli ultimi cinque esercizi precedenti la cessione, senza tuttavia chiedere l'attestazione di autenticità o data certa. Quindi che il 14 novembre 2023 esibì i bilanci in lingua ceca (non ancora tradotti). Rimarcò come dal bilancio 2015 emerse un finanziamento soci di 8.409.000 corone ceche da detrarre dal prezzo di vendita (trattandosi di rimborso credito, non plusvalenza). Inoltre che la Corte concesse un rinvio al 12 marzo 2024 per permettere la traduzione dei documenti e che il 9 marzo 2024 offrì in condivisione il bilancio 2015 con traduzione asseverata, il contratto di cessione credito tra i quattro soci italiani e
Società_2 , l'atto notarile sulla decisione del socio unico ed infine i bilanci 2012-2015 in lingua originale. Quindi che depositò il 3 maggio 2024 una breve memoria dimostrando che, considerando i finanziamenti soci, la plusvalenza imponibile era pari a zero, ma che tuttavia la
Corte respinse il ricorso.
Per la riforma della predetta decisione propose i seguenti motivi:
a) rimarcò come a fronte dei motivi spesi in primo grado il giudice così si pronunciò: «La lamentela circa mancata indicazione degli atti probatori non trova riscontro: infatti nell'avviso di accertamento sono indicate le risultanze sia della segnalazione sia della consultazione eseguita tramite la banca dati Orbis. In tal modo era possibile conoscere la causa della pretesa tributaria». In particolare ribadì essere la motivazione dell'atto impositivo generica e semplicistica, poiché basata su una segnalazione mai allegata né prodotta in giudizio e su notizie reperite su internet, prive di controllo e autenticità. Vale a dire facendo i verificatori ricorso a fonti censurabili, non essendo consentito al contribuente la verifica di quanto realmente accertato dall'Ufficio e pertanto non utilizzabili in giudizio, pena la violazione del diritto di difesa (cfr. Cass. Ord. n. 24417/2018);
b) denunciò poi l'omessa considerazione, da parte del collegio provinciale, dei motivi sopra ETesposti. Ossia la contraddizione in cui caddero i verificatori per aver riqualificato la società come soggetto fittiziamente interposto (ed essere così i soci italiani titolari effettivi dell'immobile ceco) ed al tempo stesso non aver considerato che la plusvalenza da cessione, passato il quinquennio, era esente (art. 67 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). Asserì poi, come ulteriore eccezione, doversi applicare la Convenzione Italia-Cecoslovacca (ratificata nel 1983 ed estesa post-scissione 1993 alla
Cechia. Cfr. circ. Agenzia Entrate 33/E/2002) ed in particolare l'art. 2 co. 2 relativo ad «imposte sui plusvalori» da alienazione beni mobili/immobili nonché l'art. 13 co. 1 (relativo alle plusvalenze da beni immobili, come definiti all'art. 6 co. 2) imponibili nello Stato su cui insistono (Rep. CA, dove era l'immobile) cosicché la plusvalenza avrebbe dovuto essere imponibile solo in Cechia e non anche in Italia;
c) asserì aver offerto alle parti documenti (bilanci, contratto di cessione crediti, atti notarili) a dimostrazione che nel prezzo di vendita non vi era alcuna plusvalenza essendovi compreso il rimborso di finanziamenti soci. Per meglio dire che i quattro soci italiani erogarono finanziamenti alla società per un totale di circa 8,3 milioni di corone ceche (equivalenti a euro 306.730,68), pari esattamente al prezzo totale di vendita delle quote. In altri termini sostenne come il pagamento ricevuto non costituisse guadagno tassabile ma semplice rimborso del credito vantato verso la società, ceduto contestualmente alle quote mediante apposito contratto. Criticò così la decisione impugnata per aver respinto le argomentazioni difensive ritenendo la documentazione prodotta tardiva, priva di sottoscrizione e data certa, e considerando insufficienti le spiegazioni fornite sulla quantificazione patrimoniale.
1.2. – Con atto depositato il 20 marzo 2025 sulla piattaforma del processo tributario telematico l'Agenzia si costituì in giudizio.
Meglio descrisse i fatti di causa. Ossia che riscontrò che controparte, come risultò dalla dichiarazione dei redditi presentata, era titolare del 25 per cento delle quote della società di diritto ceco ET, con sede in Praga e fino al 27 aprile 2016, quando la cedette per un corrispettivo pari a 76.682,67 (pro quota). Inoltre che al momento della cessione, i bilanci societari rilevavano immobilizzazioni materiali per 371.088,25 euro, di cui immobili per 344.455,13 euro. Quindi che in assenza di spiegazione o documenti prodotti dal contribuente accertò il valore della partecipazione in misura pari al suddetto importo bilancistico. Inoltre che ravvisò, in capo al contribuente, la titolarità di una quota del 10 per cento, fino al 31 dicembre 2016, di un immobile in Cechia (e dichiarato per
30.000 euro), la cui valutazione e percentuale possessoria fu contestata dall'Ufficio per l'instabilità dei valori e quote dichiarati negli anni precedenti, nonché per l'omessa produzione documentale nonostante l'invito notificato via PEC il 21 settembre 2021. Quindi che attribuì a controparte la titolarità degli ulteriori valori in immobili esposti (ossia euro 72.000 euro). Infine che emerse la detenzione di un conto corrente in Repubblica CA, con valore iniziale di 4.000 euro e finale di 110.000 euro. Cosicché la quantificazione complessiva delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero dal contribuente fu rettificata in euro 553.088,25 (euro 110.000 + euro 371.088,25 + euro
72.000), a fronte dei 175.000 euro dichiarati nel quadro RW. Ai fini del controllo, precisò di aver notificato, il 21 settembre 2021, invito a comparire nn. I00259-I00260/2021, chiedendo l'esibizione della documentazione relativa agli investimenti e movimenti di capitale dal 2015 al 2018 e che lo stesso fu riscontrato da contribuente il quale chiese una proroga, senza tuttavia nulla successivamente produrre.
Infine che sulla base delle verifiche effettuate notificò, il 23 maggio 2022, avviso di accertamento n. T7L012F00014/2022, finalizzato al recupero dell'imposta sostitutiva sulla plusvalenza di natura finanziaria, dell'IVIE e dell'IVAFE, mentre in precedenza, con atto di contestazione n. T7LCO2F00024/2022 notificato il 14 febbraio 2022, fu irrogata la sanzione di 11.351,40 euro per omessa dichiarazione quadro RW, atto non impugnato e pertanto definitivo.
Espose poi che controparte propose ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Asti, limitatamente avverso l'avviso di accertamento n. T7L012F00014/2022, deducendo in via preliminare la violazione degli artt. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 per presunta mancata allegazione del materiale probatorio e carenza di prova in ordine ai recuperi irrogati. In via subordinata, che contestò l'errata quantificazione della consistenza patrimoniale relativa alla partecipazione nella società ceca ET ., l'esclusione dalla tassazione in Italia della plusvalenza conseguita dalla cessione della quota societaria, nonché la presunta titolarità di un conto corrente o deposito in Repubblica CA, asseritamente non provata.
Narrò di aver replicato in modo puntuale su ciascun motivo, richiamando i rilievi già contenuti nell'atto di contestazione n. T7LCO2F00024/2022 – divenuto definitivo per mancata opposizione –, fondati sulle medesime attività finanziarie e investimenti esteri non dichiarati. Inoltre che evidenziò l'inerzia del contribuente, il quale, pur destinatario dell'invito a comparire nn. I00259-I00260/2021 del
21 settembre 2021, non fornì documentazione alcuna. Soggiunse, in ordine alla plusvalenza, di averne confermato la correttezza ai sensi dell'art. 68 D.P.R. 917 cit., quantificandola in euro 74.685,87 come differenza tra il corrispettivo di cessione (76.682,67 euro del 27 aprile 2016) e il costo di acquisto (1.996,80 euro, desumibile dall'atto del 15 maggio 2008), con applicazione dell'imposta sostitutiva del 26 per cento.
Quindi che nel corso del processo, il ricorrente chiese tre rinvii (dal 9 maggio 2023 al 14 novembre 2023; dal 14 novembre 2023 al 12 marzo 2024 ed infine dal 12 marzo 2024 al 14 maggio 2024) per produrre documentazione a sostegno del ricorso e che solo l'11 marzo 2024 – oltre due anni dall'invito originario – depositò il bilancio 2015 della ET con traduzione asseverata, i bilanci
2012-2014 in lingua originale, l'atto di cessione crediti dei soci (Ricorrente_1, Nominativo_1, Nominativo_2,
Nominativo_3 Società_2) alla S.r.o. e l'atto di nomina dell'amministratore Nominativo_4. Rimarcò essere tale produzione inidonea ai fini del giudizio essendo l'atto di cessione mancante di sottoscrizione e data certa, quello di nomina privo di firma, i bilanci non tradotti
(salvo il 2015) e contenenti dati incoerenti con il contratto sociale.
Narrò poi che con sentenza n. 62/01/24 depositata il 10 luglio 2024, la Corte di Asti respinse integralmente il ricorso, qualificando definitivi i rilievi dell'atto di contestazione non impugnato e rilevando la legittimità motivazionale dell'avviso impugnato, basato su segnalazione della Divisione Contribuenti e banca dati Orbis. In particolare che disattese le doglianze su allegazione probatoria e quantificazione patrimoniale e stigmatizzò il ritardo e i vizi formali della documentazione prodotta dal ricorrente, nonché la sua inerzia ante causam.
Prese posizione quindi sui motivi di appello proposti da controparte. Vale a dire:
a) motivazione generica in ordine all'eccepita mancanza del materiale probatorio e all'eccepita mancata allegazione all'accertamento del materiale probatorio. In particolare riesposto sinteticamente il contenuto della impugnata decisione asserì essere la stessa motivata in modo chiaro e specifico avendo esaminato il giudice provinciale punto per punto le doglianze del ricorrente, spiegando oggetto e ragioni della decisione. Richiamò poi la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. ord. n. 2622/2024 e
Sezioni Unite n. 8053/2024) secondo cui un vizio motivazionale grave esiste solo in casi estremi come mancanza totale di ragioni, motivazione apparente, contrasti insanabili o perplessità incomprensibili, escludendo qualsiasi rilevanza al semplice difetto di sufficienza. Lo stesso per la motivazione generica, che richiede argomentazioni inidonee a rivelare il ragionamento del giudice, senza lasciare spazio a congetture (cfr. SS.UU. nn. 2767/23, 22232/16, 16599/16). Da ultimo rimarcò essere l'invito del 21 settembre 2021 a produrre documenti (2015-2018) rimasto inevaso, nonostante la proroga. Per meglio dire che il contribuente non diede prove né in istruttoria né con documenti tardivi post tre rinvii e quindi come la responsabilità fosse esclusivamente a lui imputabile;
b) mancata considerazione, da parte del Giudice di prime cure, dell'eccezione relativa alla circostanza dell'imponibilità della plusvalenza in Repubblica CA. Asserì essere i redditi da cessione di azioni o quote societarie estere da parte di un residente tassabili nello stato di residenza dell'alienante ed in particolare come la plusvalenza da partecipazioni estere segua il protocollo OCSE contro le doppie imposizioni (cfr. art. 13) e pertanto imponibile solo nello stato di residenza del cedente. Nel caso in giudizio come la cessione di quote fosse da tassare in Italia, dove il contribuente era residente nel 2016 e negli anni precedenti ai sensi dell'art. 68 del D.P.R. 917 cit.. Da ultimo asserì come controparte non fornì documenti sulla cessione né prove di imposte pagate in Repubblica CA;
c) motivazione illogica, apparente e infondata della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice ritenne la documentazione esibita da controparte non idonea a supportare le deduzioni della difesa. Asserì in particolare non sussistere elementi tali da qualificare la motivazione come illogica, apparente o infondata seguendo l'insegnamento del giudice di legittimità (cfr. Cass. ord. n.
14762/2019, sent. n. 16599/2016). In merito ai documenti prodotti sottolineò essere l'atto di cessione
ET Società_2dei crediti dai quattro soci di alla s.r.o. privo di sottoscrizione, sia nella traduzione che nell'originale e insanabilmente viziato, privandolo così di efficacia probatoria (Cass. nn. 3730/2013, 2289/2001, 8620/1996). Inoltre come i vizi dello stesso lo rendessero inopponibile all'Amministrazione finanziaria (ex art. 2704 c.c. e Cass. nn. 22045/2020, 7621/2017). In ordine ai bilanci evidenziò essere solo quello 2015 tradotto in lingua italiana ed indicante alla voce BII (debiti a lungo termine) la somma di 8.292 corone ceche (euro 306,77), non coincidente però con la somma di 8.292.157,13 corone (euro 306.776,07) dell'atto di cessione del 27 settembre 2016. Quanto ai bilanci 2012-2014 (non tradotti) evidenziò come la voce assumesse importi minimi (9.850, 9.600, 9.400 corone;
euro 364,41-347,76). In merito poi al credito derivante da sette prestiti 2008-2011, ceduto per euro 306.776,07, rimarcò come la parte non avesse prodotto i contratti di prestito né prove del credito. Da ultimo relativamente all'atto notarile del 28 aprile 2016 di nomina Nominativo_4 amministratore delegato di ET, denunciò la carenza di sottoscrizione
(pag. 2) e come la firma digitale del notaio (pag. 3) non ne dimostrasse la integrità, la affidabilità e la provenienza. Infine come l'atto menzionasse il trasferimento di azioni del 27 aprile 2016 da Nominativo_3, Nominativo_2, Nominativo_1 e Ricorrente_1, ma non provasse la plusvalenza.
All'odierna pubblica udienza, udita l'esposizione del relatore, ascoltate le parti presenti, che illustrarono le rispettive posizioni processuali, la Corte decise il giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.0. – L'appello del contribuente non merita favore.
2.1. – Occorre da subito sottolineare che il giudice tributario così motivò la propria decisione:
«L'atto di contestazione n. T7LCO2F00024/2022, emesso per l'anno di imposta 2016, e riguardante le attività finanziarie e gli 4 investimenti detenuti all'estero non è stato opposto dai ricorrente eppure aveva ad oggetto le medesime constatazioni si cui si basa quello qui impugnato. Quindi sono incontestati e definitivi i seguenti punti:
1. titolarità, fino alla data del 27.04.2016, del 25 per cento delle quote della società di diritto ceco ET Sro, con sede in Praga;
dichiarata dalla parte stessa nel Modello Unico per un valore di euro 35.000,00, per 120 giorni nell'anno 2016;
2. titolarità pari al 100 per cento di un conto corrente tenuto nella Repubblica CA (dato dichiarato dalla parte nella dichiarazione presentata per l'anno 2016) del valore inziale di E 4.000,00 e finale di euro 110.000,00;
3. titolarità di una quota del 10 per cento, di un immobile sito in Repubblica CA (dato dichiarato dalla parte) per 12 mesi nell'anno 2016, del valore iniziale e finale di euro 30.000,00».
Orbene è indubbio che un atto impositivo non impugnato nei termini decadenziali diventi definitivo, acquistando nella sostanza autorità di «cosa giudicata» sostanziale ai sensi dell'art. 2909
c.c.. Come insegna infatti la Suprema Corte di Cassazione: «Nel processo tributario, il principio ritraibile dall'art. 2909 cod. civ. - secondo cui il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, entro i limiti oggettivi dati dai suoi elementi costitutivi, ovvero della “causa petendi”, intesa come titolo dell'azione proposta, e del bene della vita che ne forma l'oggetto
(“petitum” mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato (“petitum” immediato) - è applicabile anche nel caso in cui gli atti tributari impugnati in due giudizi siano diversi (nella specie, un avviso di accertamento ed una cartella di pagamento), purché sia identico l'oggetto del giudizio medesimo, riferito al rapporto tributario sottostante» (cfr. Cass. sent. 22 settembre 2011 n. 19310).
In definitiva non avendo impugnato il suddetto avviso di irrogazione sanzioni, riferito ai tributi ora contestati, i fatti ad esso presupposti non possono più, come sentenziato dal giudice di prime cure, essere oggetto di scrutinio in questo processo.
Infine questo collegio rileva che il contribuente non contestò in modo specifico l'appena citato capo decisorio e che pertanto per i motivi sopra esposti la sentenza impugnata deve trovare conferma.
2.2. – Anche a voler ammettere, per pura ipotesi di scuola, che non via presupposizione dei fatti sottesi in un atto sanzionatorio definitivo rispetto a quello di accertamento del tributo in contestazione, occorre pur sempre rimarcare che non vi fu affatto collaborazione del contribuente nell'attività amministrativa di accertamento.
Risulta infatti, fatto non contraddetto nel corso del giudizio, che il contribuente non risposte agli inviti ad egli rivolti, ostacolando quindi nella sostanza la verifica da parte dell'Ufficio, il quale fu costretto a basarsi sulle incongruenze nelle dichiarazioni nei modelli Unico in ordine alla compilazione del quadro RW (cfr. pag. 4 avviso di accertamento) e a fare riferimento ad una banca dati on line
(Orbis peraltro notoriamente accessibile a pagamento e quindi anche dal contribuente), per reperire i dati necessari per addivenire alla ricostruzione della situazione patrimoniale e reddituale del ricorrente.
Cosicché l'Ufficio, a giudizio di questo Collegio, fece corretto governo del disposto del co. 3 dell'art. 39 del D.P.R. n. 6000 cit. il quale così recita: «L'incompletezza, la falsità e l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti».
La censura del contribuente, ossia che l'accertamento fu basato unicamente su dati reperiti su internet e quindi non verificabili, sarebbe comunque priva di pregio.
2.3. - Deve poi essere affrontata, sempre prescindendo da quanto sopra esposto al punto 2.1., l'ulteriore motivo di doglianza. Ovvero che comunque i profitti sarebbero esenti nel nostro Paese, considerando ormai trascorso il quinquennio (cfr. co. 1 lett. b) art. 67 D.P.R. 917 cit.). Ancorché il giudice di prime cure non abbia affrontato tale questione comunque questo Collegio non potrebbe che ritenere tale critica non condivisibile. Dirimente infatti, applicando il cd. «criterio della ragione più liquida» (Cass. ord. 30 ottobre 2018 n. 27580), è il fatto che il ricorrente non dimostrò effettivamente la natura del bene ceduto. Per meglio dire egli asserì trattarsi di un bene immobile ma non provò esser tale il bene per il diritto ceco dove il co. 2 dell'art. 6 della convenzione contro le doppie imposizioni sopra citata prevede che: «L'espressione “beni immobili” è definita in conformità al diritto dello Stato contraente in cui i beni sono situati». Per meglio dire non avendo provato che fu ceduto un bene qualificabile immobile per il diritto locale nessun pregio ha la sua critica.
Anche tale motivo di doglianza non avrebbe potuto comunque essere accolto.
2.4. – Neppure l'ultima critica alla impugnata decisione avrebbe meritato favore. Infatti i documenti offerti non portano sottoscrizione e data certa come sottolineato dai giudici provinciali.
Egualmente perplessa è la sottoscrizione dell'atto notarile. È ancor vero che il documento reca la dicitura: «firmata digitalmente» ma il ricorrente non fornì la dimostrazione della valenza giuridica della stessa all'interno del nostro ordinamento. Parimenti non fu dimostrata la data in cui furono sottoscritti i documenti. Infine che a fronte di tale asserzione dei giudici provinciali la parte ricorrente nulla obiettò.
Per tale motivo i documenti invocati dalla difesa non avrebbero quindi potuto trovare valore in questo processo.
2.5. - In definitiva l'appetto del contribuente non può trovare favore e l'impugnata decisione deve essere confermata.
2.6. - Alla soccombenza del ricorrente segue la sua condanna alle spese del grado che si liquidano in euro 3.000 (tremila)
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del PIEMONTE Sezione II visti gli artt. 61 e 35 D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 cosi decide: conferma la decisione di primo grado;
; condanna il contribuente alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00.
Così deciso in Torino, allì 16 dicembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Fabio Michelone Dott. Marcello Pisanu
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
AN AR, Presidente MICHELONE FABIO, Relatore POZZO ELVIRA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 209/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Asti - Via Zangrandi, 6 14100 Asti AT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 62/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ASTI sez. 1 e pubblicata il 10/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7L012F00014/2022 IMP. SOSTITUT.
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 818/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti: CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
«Voglia codesta Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado Ill.ma; respinta ogni contraria istanza;
previi accertamenti istruttori del caso, e con riserva di depositare memorie illustrative e documenti aggiuntivi nel termine di legge;
- in totale riforma della sentenza appellata e per i motivi tutti dedotti;
- dichiarare illegittimo, nullo, o comunque annullare integralmente l'Avviso di Accertamento impugnato, per essere il medesimo infondato in fatto ed in diritto;
- con vittoria integrale di spese ed onorari tutti di primo e di secondo grado di giudizio, liquidati in base alla Tariffa Professionale Avvocati vigente».
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
Voglia «Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte la reiezione dell'appello e la conferma integrale della sentenza n. 62/01/2024, emessa dalla CGT di primo grado di Asti e, per l'effetto, la declaratoria di piena legittimità dell'avviso di accertamento n.
T7L012F00014/2022, emesso per l'anno di imposta 2016.
Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 1.1. - Con atto inviato a controparte con pec 5 febbraio 2025 propose appello per la riforma della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Asti, n. 62/1/24, depositata il 10 luglio 2024. Il 3 marzo ne inserì copia sulla piattaforma del processo tributario telematico.
Espose di aver ricevuto il 23 maggio 2022 avviso di accertamento per l'anno 2016 col quale l'Ufficio accertò una imposta sostitutiva - per cessione di quota societaria - per euro 19.418,32, una imposta IVIE per euro 363,13, ed una imposta IVAFE per euro 40,00, oltre a irrogare una sanzione per infedele dichiarazione ex art.1 co. 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 pari ad euro
17.782,20 ed interessi.
Narrò di aver impugnato il predetto atto sotto diversi aspetti.
Sotto il primo profilo evidenziò essere l'indagine sorta nell'ambito del progetto: «Investe» realizzato dall'Agenzia delle entrate per identificare investimenti di cittadini italiani nella Repubblica
CA non dichiarati o dichiarati parzialmente nel cui ambito i verificatori contestarono la mancata o
ETerrata dichiarazione di una partecipazione del 25 per cento nella società ceca « .» (detenuta dal 25 gennaio 2008 al 27 aprile 2016), di un conto corrente in Repubblica CA con saldo finale di euro 110.000 ed infine, della proprietà del 10 per cento di un immobile in Repubblica CA.
Contestò a tal proposito la legittimità dell'accertamento sostenendo non essere il «materiale probatorio» stato allegato all'atto impositivo e neppure esibito. Quindi che l'Ufficio si basò su dati reperiti su internet (database ORBIS), da egli ritenuti poco affidabili. Inoltre come fosse carente una congrua motivazione dell'atto in violazione delle norme procedurali avendo l'Ufficio erroneamente
ETconsiderato la come «soggetto interposto» per la detenzione immobiliare, senza prove concrete. Lamentò poi l'erroneità della quantificazione del valore avendo l'Ufficio considerato l'intero valore degli immobili della società (euro 371.088,25) anziché solo la quota del 25% di partecipazione dichiarata (euro 35.000).
Espose poi che nella seconda parte dell'atto di accertamento (pagg. 9 e segg.) l'Ufficio contestò che nel 2016 parte ricorrente e gli altri tre soci italiani cedettero le loro quote della predetta società alla società ceca Società_2 per un totale di euro 306.730,67 e che la quota del ricorrente (pari al 25%) fu venduta per euro 76.682,67. Per meglio dire che essendo il valore di acquisto nel 2008 di euro 1.996,80, ne sarebbe derivata una plusvalenza di euro 74.685,87 con una imposta sostitutiva del 26% (euro 19.418,32), sostenendo i verificatori che la plusvalenza doveva essere dichiarata in Italia nel quadro RT. A fronte di siffatte contestazioni asserì che qualora si fosse considerata la società una «mera interposizione fittizia» per detenere immobili (come affermato nella prima parte dell'accertamento) non avrebbe dovuto essere chiesta alcuna imposta essendo la rivendita avvenuta oltre il quinquennio dall'acquisto. Inoltre come secondo la Convenzione
Italia-Cecoslovacchia del 1981 (ancora vigente con la Repubblica CA) gli utili dall'alienazione di beni immobili siano imponibili nello Stato dove essi si trovano (art. 13) mentre le plusvalenze da alienazione di partecipazioni in società il cui patrimonio è formato per oltre il 50% da beni immobili possono essere tassate nello Stato dove si trovano gli immobili.
Espose poi che nel corso del processo di primo grado, ovvero il 9 maggio 2023, chiese un rinvio per acquisire il bilancio 2015 della società ET con traduzione asseverata e che con ordinanza 10 ottobre 2023 la Corte provinciale invitò il ricorrente a produrre i bilanci degli ultimi cinque esercizi precedenti la cessione, senza tuttavia chiedere l'attestazione di autenticità o data certa. Quindi che il 14 novembre 2023 esibì i bilanci in lingua ceca (non ancora tradotti). Rimarcò come dal bilancio 2015 emerse un finanziamento soci di 8.409.000 corone ceche da detrarre dal prezzo di vendita (trattandosi di rimborso credito, non plusvalenza). Inoltre che la Corte concesse un rinvio al 12 marzo 2024 per permettere la traduzione dei documenti e che il 9 marzo 2024 offrì in condivisione il bilancio 2015 con traduzione asseverata, il contratto di cessione credito tra i quattro soci italiani e
Società_2 , l'atto notarile sulla decisione del socio unico ed infine i bilanci 2012-2015 in lingua originale. Quindi che depositò il 3 maggio 2024 una breve memoria dimostrando che, considerando i finanziamenti soci, la plusvalenza imponibile era pari a zero, ma che tuttavia la
Corte respinse il ricorso.
Per la riforma della predetta decisione propose i seguenti motivi:
a) rimarcò come a fronte dei motivi spesi in primo grado il giudice così si pronunciò: «La lamentela circa mancata indicazione degli atti probatori non trova riscontro: infatti nell'avviso di accertamento sono indicate le risultanze sia della segnalazione sia della consultazione eseguita tramite la banca dati Orbis. In tal modo era possibile conoscere la causa della pretesa tributaria». In particolare ribadì essere la motivazione dell'atto impositivo generica e semplicistica, poiché basata su una segnalazione mai allegata né prodotta in giudizio e su notizie reperite su internet, prive di controllo e autenticità. Vale a dire facendo i verificatori ricorso a fonti censurabili, non essendo consentito al contribuente la verifica di quanto realmente accertato dall'Ufficio e pertanto non utilizzabili in giudizio, pena la violazione del diritto di difesa (cfr. Cass. Ord. n. 24417/2018);
b) denunciò poi l'omessa considerazione, da parte del collegio provinciale, dei motivi sopra ETesposti. Ossia la contraddizione in cui caddero i verificatori per aver riqualificato la società come soggetto fittiziamente interposto (ed essere così i soci italiani titolari effettivi dell'immobile ceco) ed al tempo stesso non aver considerato che la plusvalenza da cessione, passato il quinquennio, era esente (art. 67 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). Asserì poi, come ulteriore eccezione, doversi applicare la Convenzione Italia-Cecoslovacca (ratificata nel 1983 ed estesa post-scissione 1993 alla
Cechia. Cfr. circ. Agenzia Entrate 33/E/2002) ed in particolare l'art. 2 co. 2 relativo ad «imposte sui plusvalori» da alienazione beni mobili/immobili nonché l'art. 13 co. 1 (relativo alle plusvalenze da beni immobili, come definiti all'art. 6 co. 2) imponibili nello Stato su cui insistono (Rep. CA, dove era l'immobile) cosicché la plusvalenza avrebbe dovuto essere imponibile solo in Cechia e non anche in Italia;
c) asserì aver offerto alle parti documenti (bilanci, contratto di cessione crediti, atti notarili) a dimostrazione che nel prezzo di vendita non vi era alcuna plusvalenza essendovi compreso il rimborso di finanziamenti soci. Per meglio dire che i quattro soci italiani erogarono finanziamenti alla società per un totale di circa 8,3 milioni di corone ceche (equivalenti a euro 306.730,68), pari esattamente al prezzo totale di vendita delle quote. In altri termini sostenne come il pagamento ricevuto non costituisse guadagno tassabile ma semplice rimborso del credito vantato verso la società, ceduto contestualmente alle quote mediante apposito contratto. Criticò così la decisione impugnata per aver respinto le argomentazioni difensive ritenendo la documentazione prodotta tardiva, priva di sottoscrizione e data certa, e considerando insufficienti le spiegazioni fornite sulla quantificazione patrimoniale.
1.2. – Con atto depositato il 20 marzo 2025 sulla piattaforma del processo tributario telematico l'Agenzia si costituì in giudizio.
Meglio descrisse i fatti di causa. Ossia che riscontrò che controparte, come risultò dalla dichiarazione dei redditi presentata, era titolare del 25 per cento delle quote della società di diritto ceco ET, con sede in Praga e fino al 27 aprile 2016, quando la cedette per un corrispettivo pari a 76.682,67 (pro quota). Inoltre che al momento della cessione, i bilanci societari rilevavano immobilizzazioni materiali per 371.088,25 euro, di cui immobili per 344.455,13 euro. Quindi che in assenza di spiegazione o documenti prodotti dal contribuente accertò il valore della partecipazione in misura pari al suddetto importo bilancistico. Inoltre che ravvisò, in capo al contribuente, la titolarità di una quota del 10 per cento, fino al 31 dicembre 2016, di un immobile in Cechia (e dichiarato per
30.000 euro), la cui valutazione e percentuale possessoria fu contestata dall'Ufficio per l'instabilità dei valori e quote dichiarati negli anni precedenti, nonché per l'omessa produzione documentale nonostante l'invito notificato via PEC il 21 settembre 2021. Quindi che attribuì a controparte la titolarità degli ulteriori valori in immobili esposti (ossia euro 72.000 euro). Infine che emerse la detenzione di un conto corrente in Repubblica CA, con valore iniziale di 4.000 euro e finale di 110.000 euro. Cosicché la quantificazione complessiva delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero dal contribuente fu rettificata in euro 553.088,25 (euro 110.000 + euro 371.088,25 + euro
72.000), a fronte dei 175.000 euro dichiarati nel quadro RW. Ai fini del controllo, precisò di aver notificato, il 21 settembre 2021, invito a comparire nn. I00259-I00260/2021, chiedendo l'esibizione della documentazione relativa agli investimenti e movimenti di capitale dal 2015 al 2018 e che lo stesso fu riscontrato da contribuente il quale chiese una proroga, senza tuttavia nulla successivamente produrre.
Infine che sulla base delle verifiche effettuate notificò, il 23 maggio 2022, avviso di accertamento n. T7L012F00014/2022, finalizzato al recupero dell'imposta sostitutiva sulla plusvalenza di natura finanziaria, dell'IVIE e dell'IVAFE, mentre in precedenza, con atto di contestazione n. T7LCO2F00024/2022 notificato il 14 febbraio 2022, fu irrogata la sanzione di 11.351,40 euro per omessa dichiarazione quadro RW, atto non impugnato e pertanto definitivo.
Espose poi che controparte propose ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Asti, limitatamente avverso l'avviso di accertamento n. T7L012F00014/2022, deducendo in via preliminare la violazione degli artt. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 per presunta mancata allegazione del materiale probatorio e carenza di prova in ordine ai recuperi irrogati. In via subordinata, che contestò l'errata quantificazione della consistenza patrimoniale relativa alla partecipazione nella società ceca ET ., l'esclusione dalla tassazione in Italia della plusvalenza conseguita dalla cessione della quota societaria, nonché la presunta titolarità di un conto corrente o deposito in Repubblica CA, asseritamente non provata.
Narrò di aver replicato in modo puntuale su ciascun motivo, richiamando i rilievi già contenuti nell'atto di contestazione n. T7LCO2F00024/2022 – divenuto definitivo per mancata opposizione –, fondati sulle medesime attività finanziarie e investimenti esteri non dichiarati. Inoltre che evidenziò l'inerzia del contribuente, il quale, pur destinatario dell'invito a comparire nn. I00259-I00260/2021 del
21 settembre 2021, non fornì documentazione alcuna. Soggiunse, in ordine alla plusvalenza, di averne confermato la correttezza ai sensi dell'art. 68 D.P.R. 917 cit., quantificandola in euro 74.685,87 come differenza tra il corrispettivo di cessione (76.682,67 euro del 27 aprile 2016) e il costo di acquisto (1.996,80 euro, desumibile dall'atto del 15 maggio 2008), con applicazione dell'imposta sostitutiva del 26 per cento.
Quindi che nel corso del processo, il ricorrente chiese tre rinvii (dal 9 maggio 2023 al 14 novembre 2023; dal 14 novembre 2023 al 12 marzo 2024 ed infine dal 12 marzo 2024 al 14 maggio 2024) per produrre documentazione a sostegno del ricorso e che solo l'11 marzo 2024 – oltre due anni dall'invito originario – depositò il bilancio 2015 della ET con traduzione asseverata, i bilanci
2012-2014 in lingua originale, l'atto di cessione crediti dei soci (Ricorrente_1, Nominativo_1, Nominativo_2,
Nominativo_3 Società_2) alla S.r.o. e l'atto di nomina dell'amministratore Nominativo_4. Rimarcò essere tale produzione inidonea ai fini del giudizio essendo l'atto di cessione mancante di sottoscrizione e data certa, quello di nomina privo di firma, i bilanci non tradotti
(salvo il 2015) e contenenti dati incoerenti con il contratto sociale.
Narrò poi che con sentenza n. 62/01/24 depositata il 10 luglio 2024, la Corte di Asti respinse integralmente il ricorso, qualificando definitivi i rilievi dell'atto di contestazione non impugnato e rilevando la legittimità motivazionale dell'avviso impugnato, basato su segnalazione della Divisione Contribuenti e banca dati Orbis. In particolare che disattese le doglianze su allegazione probatoria e quantificazione patrimoniale e stigmatizzò il ritardo e i vizi formali della documentazione prodotta dal ricorrente, nonché la sua inerzia ante causam.
Prese posizione quindi sui motivi di appello proposti da controparte. Vale a dire:
a) motivazione generica in ordine all'eccepita mancanza del materiale probatorio e all'eccepita mancata allegazione all'accertamento del materiale probatorio. In particolare riesposto sinteticamente il contenuto della impugnata decisione asserì essere la stessa motivata in modo chiaro e specifico avendo esaminato il giudice provinciale punto per punto le doglianze del ricorrente, spiegando oggetto e ragioni della decisione. Richiamò poi la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. ord. n. 2622/2024 e
Sezioni Unite n. 8053/2024) secondo cui un vizio motivazionale grave esiste solo in casi estremi come mancanza totale di ragioni, motivazione apparente, contrasti insanabili o perplessità incomprensibili, escludendo qualsiasi rilevanza al semplice difetto di sufficienza. Lo stesso per la motivazione generica, che richiede argomentazioni inidonee a rivelare il ragionamento del giudice, senza lasciare spazio a congetture (cfr. SS.UU. nn. 2767/23, 22232/16, 16599/16). Da ultimo rimarcò essere l'invito del 21 settembre 2021 a produrre documenti (2015-2018) rimasto inevaso, nonostante la proroga. Per meglio dire che il contribuente non diede prove né in istruttoria né con documenti tardivi post tre rinvii e quindi come la responsabilità fosse esclusivamente a lui imputabile;
b) mancata considerazione, da parte del Giudice di prime cure, dell'eccezione relativa alla circostanza dell'imponibilità della plusvalenza in Repubblica CA. Asserì essere i redditi da cessione di azioni o quote societarie estere da parte di un residente tassabili nello stato di residenza dell'alienante ed in particolare come la plusvalenza da partecipazioni estere segua il protocollo OCSE contro le doppie imposizioni (cfr. art. 13) e pertanto imponibile solo nello stato di residenza del cedente. Nel caso in giudizio come la cessione di quote fosse da tassare in Italia, dove il contribuente era residente nel 2016 e negli anni precedenti ai sensi dell'art. 68 del D.P.R. 917 cit.. Da ultimo asserì come controparte non fornì documenti sulla cessione né prove di imposte pagate in Repubblica CA;
c) motivazione illogica, apparente e infondata della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice ritenne la documentazione esibita da controparte non idonea a supportare le deduzioni della difesa. Asserì in particolare non sussistere elementi tali da qualificare la motivazione come illogica, apparente o infondata seguendo l'insegnamento del giudice di legittimità (cfr. Cass. ord. n.
14762/2019, sent. n. 16599/2016). In merito ai documenti prodotti sottolineò essere l'atto di cessione
ET Società_2dei crediti dai quattro soci di alla s.r.o. privo di sottoscrizione, sia nella traduzione che nell'originale e insanabilmente viziato, privandolo così di efficacia probatoria (Cass. nn. 3730/2013, 2289/2001, 8620/1996). Inoltre come i vizi dello stesso lo rendessero inopponibile all'Amministrazione finanziaria (ex art. 2704 c.c. e Cass. nn. 22045/2020, 7621/2017). In ordine ai bilanci evidenziò essere solo quello 2015 tradotto in lingua italiana ed indicante alla voce BII (debiti a lungo termine) la somma di 8.292 corone ceche (euro 306,77), non coincidente però con la somma di 8.292.157,13 corone (euro 306.776,07) dell'atto di cessione del 27 settembre 2016. Quanto ai bilanci 2012-2014 (non tradotti) evidenziò come la voce assumesse importi minimi (9.850, 9.600, 9.400 corone;
euro 364,41-347,76). In merito poi al credito derivante da sette prestiti 2008-2011, ceduto per euro 306.776,07, rimarcò come la parte non avesse prodotto i contratti di prestito né prove del credito. Da ultimo relativamente all'atto notarile del 28 aprile 2016 di nomina Nominativo_4 amministratore delegato di ET, denunciò la carenza di sottoscrizione
(pag. 2) e come la firma digitale del notaio (pag. 3) non ne dimostrasse la integrità, la affidabilità e la provenienza. Infine come l'atto menzionasse il trasferimento di azioni del 27 aprile 2016 da Nominativo_3, Nominativo_2, Nominativo_1 e Ricorrente_1, ma non provasse la plusvalenza.
All'odierna pubblica udienza, udita l'esposizione del relatore, ascoltate le parti presenti, che illustrarono le rispettive posizioni processuali, la Corte decise il giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.0. – L'appello del contribuente non merita favore.
2.1. – Occorre da subito sottolineare che il giudice tributario così motivò la propria decisione:
«L'atto di contestazione n. T7LCO2F00024/2022, emesso per l'anno di imposta 2016, e riguardante le attività finanziarie e gli 4 investimenti detenuti all'estero non è stato opposto dai ricorrente eppure aveva ad oggetto le medesime constatazioni si cui si basa quello qui impugnato. Quindi sono incontestati e definitivi i seguenti punti:
1. titolarità, fino alla data del 27.04.2016, del 25 per cento delle quote della società di diritto ceco ET Sro, con sede in Praga;
dichiarata dalla parte stessa nel Modello Unico per un valore di euro 35.000,00, per 120 giorni nell'anno 2016;
2. titolarità pari al 100 per cento di un conto corrente tenuto nella Repubblica CA (dato dichiarato dalla parte nella dichiarazione presentata per l'anno 2016) del valore inziale di E 4.000,00 e finale di euro 110.000,00;
3. titolarità di una quota del 10 per cento, di un immobile sito in Repubblica CA (dato dichiarato dalla parte) per 12 mesi nell'anno 2016, del valore iniziale e finale di euro 30.000,00».
Orbene è indubbio che un atto impositivo non impugnato nei termini decadenziali diventi definitivo, acquistando nella sostanza autorità di «cosa giudicata» sostanziale ai sensi dell'art. 2909
c.c.. Come insegna infatti la Suprema Corte di Cassazione: «Nel processo tributario, il principio ritraibile dall'art. 2909 cod. civ. - secondo cui il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, entro i limiti oggettivi dati dai suoi elementi costitutivi, ovvero della “causa petendi”, intesa come titolo dell'azione proposta, e del bene della vita che ne forma l'oggetto
(“petitum” mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato (“petitum” immediato) - è applicabile anche nel caso in cui gli atti tributari impugnati in due giudizi siano diversi (nella specie, un avviso di accertamento ed una cartella di pagamento), purché sia identico l'oggetto del giudizio medesimo, riferito al rapporto tributario sottostante» (cfr. Cass. sent. 22 settembre 2011 n. 19310).
In definitiva non avendo impugnato il suddetto avviso di irrogazione sanzioni, riferito ai tributi ora contestati, i fatti ad esso presupposti non possono più, come sentenziato dal giudice di prime cure, essere oggetto di scrutinio in questo processo.
Infine questo collegio rileva che il contribuente non contestò in modo specifico l'appena citato capo decisorio e che pertanto per i motivi sopra esposti la sentenza impugnata deve trovare conferma.
2.2. – Anche a voler ammettere, per pura ipotesi di scuola, che non via presupposizione dei fatti sottesi in un atto sanzionatorio definitivo rispetto a quello di accertamento del tributo in contestazione, occorre pur sempre rimarcare che non vi fu affatto collaborazione del contribuente nell'attività amministrativa di accertamento.
Risulta infatti, fatto non contraddetto nel corso del giudizio, che il contribuente non risposte agli inviti ad egli rivolti, ostacolando quindi nella sostanza la verifica da parte dell'Ufficio, il quale fu costretto a basarsi sulle incongruenze nelle dichiarazioni nei modelli Unico in ordine alla compilazione del quadro RW (cfr. pag. 4 avviso di accertamento) e a fare riferimento ad una banca dati on line
(Orbis peraltro notoriamente accessibile a pagamento e quindi anche dal contribuente), per reperire i dati necessari per addivenire alla ricostruzione della situazione patrimoniale e reddituale del ricorrente.
Cosicché l'Ufficio, a giudizio di questo Collegio, fece corretto governo del disposto del co. 3 dell'art. 39 del D.P.R. n. 6000 cit. il quale così recita: «L'incompletezza, la falsità e l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti».
La censura del contribuente, ossia che l'accertamento fu basato unicamente su dati reperiti su internet e quindi non verificabili, sarebbe comunque priva di pregio.
2.3. - Deve poi essere affrontata, sempre prescindendo da quanto sopra esposto al punto 2.1., l'ulteriore motivo di doglianza. Ovvero che comunque i profitti sarebbero esenti nel nostro Paese, considerando ormai trascorso il quinquennio (cfr. co. 1 lett. b) art. 67 D.P.R. 917 cit.). Ancorché il giudice di prime cure non abbia affrontato tale questione comunque questo Collegio non potrebbe che ritenere tale critica non condivisibile. Dirimente infatti, applicando il cd. «criterio della ragione più liquida» (Cass. ord. 30 ottobre 2018 n. 27580), è il fatto che il ricorrente non dimostrò effettivamente la natura del bene ceduto. Per meglio dire egli asserì trattarsi di un bene immobile ma non provò esser tale il bene per il diritto ceco dove il co. 2 dell'art. 6 della convenzione contro le doppie imposizioni sopra citata prevede che: «L'espressione “beni immobili” è definita in conformità al diritto dello Stato contraente in cui i beni sono situati». Per meglio dire non avendo provato che fu ceduto un bene qualificabile immobile per il diritto locale nessun pregio ha la sua critica.
Anche tale motivo di doglianza non avrebbe potuto comunque essere accolto.
2.4. – Neppure l'ultima critica alla impugnata decisione avrebbe meritato favore. Infatti i documenti offerti non portano sottoscrizione e data certa come sottolineato dai giudici provinciali.
Egualmente perplessa è la sottoscrizione dell'atto notarile. È ancor vero che il documento reca la dicitura: «firmata digitalmente» ma il ricorrente non fornì la dimostrazione della valenza giuridica della stessa all'interno del nostro ordinamento. Parimenti non fu dimostrata la data in cui furono sottoscritti i documenti. Infine che a fronte di tale asserzione dei giudici provinciali la parte ricorrente nulla obiettò.
Per tale motivo i documenti invocati dalla difesa non avrebbero quindi potuto trovare valore in questo processo.
2.5. - In definitiva l'appetto del contribuente non può trovare favore e l'impugnata decisione deve essere confermata.
2.6. - Alla soccombenza del ricorrente segue la sua condanna alle spese del grado che si liquidano in euro 3.000 (tremila)
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del PIEMONTE Sezione II visti gli artt. 61 e 35 D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 cosi decide: conferma la decisione di primo grado;
; condanna il contribuente alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00.
Così deciso in Torino, allì 16 dicembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Fabio Michelone Dott. Marcello Pisanu