Articolo 19 della Legge 23 agosto 1993, n. 352
Articolo 18Articolo 20
Versione
28 settembre 1993
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Versione
11 settembre 1995
Art. 19. 1. E' vietata la vendita al minuto di funghi secchi allo stato sfuso, ad eccezione dei funghi appartenenti alla specie Boletus edulis e relativo gruppo (porcini) che abbiano caratteristiche merceologiche classificabili come extra (sezioni intere e carne perfettamente bianca). Tali funghi sono posti in vendita previa autorizzazione rilasciata dal comune, sentita la commissione di cui all' articolo 11 della legge 11 giugno 1971, n. 426 .
2. E' consentita la vendita dei funghi secchi sminuzzati purche' rispondenti alle caratteristiche di cui all'articolo 17, comma 5. ((1))

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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 , ha disposto (con l'art. 13) che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il presente articolo.
Entrata in vigore il 11 settembre 1995